Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 19 settembre 2011, n. 19099

In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell’opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all’iniziativa dell’appaltatore o a quella del committente; nel primo caso, l’art. 1659 cod. civ. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l’autorizzazione risulti da atto scritto “ad substantiam”, nel secondo, invece, l’art. 1661 cod. civ. consente, secondo i principi generali, all’appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con partilare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 19 settembre 2011, n. 19099
Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PE. GI. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato PETRILLO GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli avvocati CIBELLI ANTONIO, PESCATORE SABATO;

– ricorrente –

contro

LO. ER. , P. E. , IMPRESA PA. &. BO. SNC in persona del legale rappresentante pro tempore, BO. AN. ;

– intimati –

sul ricorso 2464-2006 proposto da:

IMPRESA PA. &. BO. SNC in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 95, presso lo studio dell’avvocato EPIFANI BIANCA, rappresentato e difeso dall’avvocato TANCA MARIO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

PE. GI. ;

– intimato –

avverso la sentenza n. 264/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 18/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dell’I 1-3-1988 Pe. Gi. conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno la s.n.c. Bo. &. Pa. , i titolari P. E. e Bo. An. e il geometra Lo. Er. , esponendo di aver dato in appalto all’impresa la costruzione, in (OMESSO), di un fabbricato con sottostante officina per autocarrozzeria e sovrastante unita’ abitativa, su progetto del Lo. , il quale era stato anche incaricato della direzione dei lavori. L’attore assumeva che la costruzione, una volta realizzata, aveva presentato gravi difformita’ rispetto al progetto e che, inoltre, in violazione dei patti contrattuali, la ditta aveva incassato la somma di lire 186 milioni in luogo del 100 pattuiti. Egli, pertanto, nel far presente che delle difformita’ dell’opera doveva essere ritenuto responsabile anche il Lo. , per essere venuto meno ai suoi doveri di direttore dei lavori, chiedeva la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni e, comunque, alla riduzione del prezzo e, quanto al tetto, al suo rifacimento.

Nel costituirsi, la s.n.c. Bo. &. Pa. eccepiva la decadenza e la prescrizione, sia con riferimento all’articolo 1667 c.c. che all’articolo 1669 c.c. Nel merito, essa contestava la fondatezza della domanda, sostenendo che i lavori erano stati eseguiti secondo le indicazioni del Pe. , e che non era stata indebitamente percepita alcuna somma.

Si costituiva anche il Lo. , assumendo la stessa posizione della societa’ e deducendo che i lavori erano stati eseguiti seguendo precise indicazioni del Pe. .

Con sentenza del 3-10-2000 il Tribunale adito, ritenuta l’ipotesi di cui all’articolo 1667 c.c. e la maturata prescrizione, rigettava la domanda, compensando le spese processuali.

Tale decisione veniva impugnata dal Pe. .

Con sentenza depositata il 18-5-2005 la Corte di Appello di Salerno, nel rilevare che la copertura del fabbricato non era conforme alla normativa antisismica, in parziale riforma della sentenza di primo grado condannava i convenuti, in solido, al rifacimento di detta copertura, come da relazione del C.Testo Unico ing. Ri. , depositata il 6-3-1992, salvo i lavori per la realizzazione del relativo sostegno; compensava per due terzi le spese di doppio grado, condannando gli appellati al pagamento del residuo terzo.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Pe. , sulla base di due motivi.

La s.n.c. Bo. &. Pa. ha resistito con controricorso, con il quale ha altresi’ proposto ricorso incidentale.

Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) In primo luogo va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’articolo 335 c.p.c.

2) Con il primo motivo, articolato in due ordini di censure, il ricorrente principale si duole in primo luogo della violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’insufficiente motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia. Sostiene che la Corte di Appello non ha pronunciato su tutta la domanda, ma, nell’affermare che la minore altezza del piano terra (dai previsti m. 4,50 a m. 3,80) non e’ addebitatale all’impresa o al direttore dei lavori, essendo conseguenza dello sbancamento del terreno eseguito dal Pe. , non ha preso in considerazione le atre difformita’ denunciate nella perizia giurata del 15-2-1988 dell’ing. Ga.An. , allegata alla produzione dell’attore.

Il ricorrente, inoltre, denuncia la violazione di varie disposizioni di legge. Rileva che, ai sensi dell’articolo 1659 c.c., l’appaltatore non puo’ apportare variazioni alle modalita’ convenute dell’opera, se il committente non le ha autorizzate, e che, ai sensi dell’articolo 1218 c.c., il direttore dei lavori deve eseguire esattamente le prestazioni dovute. Sostiene che, nella specie, l’appaltatore non ha allegato ne’ provato che il committente abbia apportato variazioni (articolo 1661 c.c.) o che variazioni al progetto si siano rese necessarie per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte (articolo 1660 c.c.). Allo stesso modo, deduce che il Lo. non ha provato che l’inadempimento e’ stato determinato da impossibilita’ della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Fa presente che dallo scarso sbancamento del terreno di fondazione non conseguiva necessariamente la riduzione dell’altezza dei piani, avendo il direttore dei lavori l’obbligo di verificare preventivamente lo scavo, ordinando al committente l’adeguamento e potendo l’impresa, in ogni caso, pretendere la variazione del progetto (articolo 1659 c.c.), l’ordine del committente (articolo 1661 c.c.) o, in mancanza, la risoluzione del contratto. Fa altresi’ presente che la responsabilita’ del direttore dei lavori per le difformita’ dedotte non e’ soggetta a decadenza, ma solo alla prescrizione decennale.

Il motivo e’ infondato.

La Corte di Appello, nel premettere che l’altezza dell’edificio fuori terra, rispetto al piano stradale, era prevista in m. 8,20 fino allo sgrondo, ha evidenziato, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che a causa del minore sbancamento effettuato il piano di calpestio del piano terra superava la sede stradale di cm. 85; e che, conseguentemente, per consentire il mantenimento dell’altezza assentita del fabbricato, si rese necessario ridurre l’altezza a piano terra, dai previsti m. 4,50 lordi a m. 3,80, e rialzare il sedime circostante l’edificio per eliminare la differenza di livello tra la strada e il calpestio del piano terra.

Cio’ posto, poiche’ dallo stesso atto di citazione risultava che i lavori di sbancamento del terreno non erano stati eseguiti dall’impresa, ma dal Pe. , la Corte territoriale ha ritenuto che la minore altezza del piano terra non poteva essere addebitata agli appellati, essendo ricollegabile direttamente alla condotta dell’attore, alla quale i successivi lavori di elevazione del fabbricato avevano dovuto essere adeguati.

Orbene, dalla motivazione resa si evince chiaramente che la Corte di Appello, nel dare atto che i lavori di elevazione del fabbricato avevano dovuto essere adeguati al minore sbancamento di terreno effettuato dal Pe. , ha implicitamente escluso l’addebitabilita’ ai convenuti non solo della minore altezza del piano terra, ma anche della maggiore quota del suo piano di calpestio rispetto alla sede stradale e della minore altezza del piano interrato (che, come si legge a pag. 5 della sentenza impugnata, risulta di m. 2,35 invece che di m. 2,50).

La Corte territoriale ha altresi’ espressamente negato che i convenuti possano essere chiamati a rispondere delle minori dimensioni delle porte, essendo le stesse collegate alla minore altezza del piano ed avendo provveduto alla relativa fornitura e posa in opera lo stesso Pe. .

Non risponde al vero, pertanto, che la sentenza impugnata si e’ occupata solo della dedotta difformita’ dell’altezza del piano terra, avendo al contrario essa preso in esame anche le altre difformita’ prospettate dall’attore.

Correttamente, d’altro canto, la Corte di Appello ha escluso la responsabilita’ dei convenuti in ordine alle difformita’ riscontrate, avendo accertato, con motivazione corretta sul piano logico e giuridico e con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimita’, che le stesse erano direttamente imputabili al comportamento dell’attore.

La validita’ del convincimento espresso al riguardo dal giudice territoriale non e’ inficiata dalle doglianze mosse dal ricorrente.

Come e’ stato piu’ volte chiarito da questa Corte, il regime probatorio delle variazioni dell’opera appaltata muta a seconda che queste ultime siano dovute all’iniziativa dell’appaltatore o a quella del committente: nel primo caso, l’articolo 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l’autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam; nel secondo, invece, l’articolo 1661 c.c. consente all’appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (tra le tante, v. Cass. 11-1-2006 n. 208; Cass. 28-5-2001 n. 7242; Cass. 15-3-1996 n. 3040, Cass. 24-9-1994 n. 7851).

Nel caso di specie, non par dubbio, alla luce degli accertamenti compiuti dal giudice di appello, che il Pe. , nell’effettuare uno sbancamento inidoneo, tale da condizionare inevitabilmente l’ulteriore sviluppo in altezza della costruzione e da impedire la piena conformita’ dell’opera al progetto, ha di fatto autorizzato le varianti necessarie a garantire il rispetto dell’altezza assentita del fabbricato.

L’acclarata diretta imputabilita’ al committente delle modifiche apportate al progetto implica altresi’ l’esclusione di ogni responsabilita’ del direttore dei lavori.

3) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 2697 c.c. e dell’articolo 116 c.p.c., l’omessa pronuncia ex articolo 112 c.p.c. e l’insufficiente e contraddittoria motivazione.

Sostiene che, essendo pacifico che l’attore ha corrisposto all’impresa la somma di lire 186.000.000, e avendo la Corte di Appello accertato, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che l’importo dei lavori eseguiti dall’impresa ammontava a lire 155.629.576 (da cui doveva detrarsi la spesa di lire 11.950.880 relativa al rifacimento del tetto), il Pe. aveva diritto, ai sensi dell’articolo 2033 c.c., alla restituzione della somma di lire 42.321.304, oltre interessi legali e rivalutazione. Deduce che la lettura della sentenza, sia nel dispositivo che nella motivazione, non lascia intendere se la domanda di ripetizione d’indebito proposta dall’attore sia stata o meno accolta.

Il motivo e’ fondato.

Il giudice del gravame, pur avendo dato atto, nel riassumere lo svolgimento del processo, che con l’atto di appello il Pe. aveva chiesto la condanna dei convenuti alla restituzione della somma di lire 42.321.304 pagata in piu’, non ha adottato alcuna statuizione su tale domanda. Esso, infatti, si e’ limitato ad indicare, nella parte motiva, l’ammontare complessivo dei lavori eseguiti dall’impresa, risultante dalla consulenza tecnica d’ufficio (lire 155.620.576, salva la detrazione della spesa per il rifacimento del tetto, calcolata al 1992, epoca della consulenza, in lire 11.590.880), e ad affermare che, di fatto, i conti risultavano definiti al (OMESSO) con il pagamento di 20.000.000, di cui 5 pagati in contanti e 15 con il rilascio di effetti cambiari pagabili fino al (OMESSO); ma nulla ha detto riguardo alla fondatezza o meno della richiesta dell’appellante di restituzione di somme asseritamente versate in eccedenza rispetto a quelle dovute.

Sussistendo, pertanto, il denunciato vizio di omessa pronuncia, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione, che provvedere anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.

5) Con l’unico motivo di ricorso incidentale la s.n.c. Bo. &. Pa. denuncia la violazione degli articoli 1667 e 1669 c.c..

Sostiene che la domanda attrice e’ inammissibile non solo per la decadenza e prescrizione di cui all’articolo 1667 c.c., ma anche per la decadenza di cui all’articolo 1669 c.c., comma 1, non avendo il Pe. denunciato i pretesi vizi entro un anno dalla scoperta, coincidente con la consegna dell’opera (1983).

Il motivo e’ infondato.

Secondo un principio consolidato in giurisprudenza, il termine di un anno per la denuncia dei gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall’articolo 1669 c.c. a pena di decadenza, decorre dal giorno in cui il committente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravita’ dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficiente il riferimento a manifestazioni di scarsa rilevanza o a semplici sospetti. L’accertamento del momento della conoscenza dei gravi difetti, involgendo un apprezzamento di fatto, e’ riservato al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o errori di diritto (Cass. 29-3-2002 n. 4622; Cass. 10-4-2001 n. 5319; Cass. 12-4-2000 n. 6092; Cass. 10-5-2000 n. 6000).

Nella specie la Corte di Appello, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha accertato che il Pe. ha acquisito conoscenza dei gravi difetti del tetto di copertura, risultato non conforme alla normativa antisismica, solo a seguito del deposito della relazione del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo (15-1-1988). Correttamente, pertanto, il giudice di merito ha disatteso l’eccezione di decadenza sollevata dall’impresa, essendo stata la domanda proposta con citazione dell’11-3-1988, e quindi entro l’anno dalla scoperta dei difetti di costruzione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, accoglie il secondo motivo del ricorso principale e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.