Indice dei contenuti

In caso di sinistri stradali ed in merito all’applicabilità del concorso di colpa la Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
1)il giudice di merito deve indicare, nella motivazione della sentenza, in modo chiaro, logico e sintetico gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento attraverso un completo esame delle prove raccolte e la loro disamina logico-giuridica, in modo da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito, tenendo conto, ove sia giudice d’appello, dei limiti posti dal principio devolutivo”;
2) “nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilita’ prevista dall’articolo 2054 c.c., comma 2, ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte del quale deve dare conto nella motivazione della sentenza, il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l’eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente.

 

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3696

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23449-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 829/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 10/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2017 dal Consigliere Dott. DI FLORIO ANTONELLA.

RITENUTO IN FATTO

che:

1. (OMISSIS) evoco’ in giudizio, dinanzi al Tribunale di Barcellona (OMISSIS), (OMISSIS) e la (OMISSIS) Spa chiedendo il risarcimento di tutti i danni da lui subiti a seguito del sinistro stradale occorso il (OMISSIS) mentre era alla guida del proprio ciclomotore, sinistro del quale riteneva esclusiva responsabile la parte convenuta. Nella contumacia della (OMISSIS), il Tribunale adito accoglieva parzialmente la domanda e, ravvisato il concorso di colpa del 10% dell’attore, condannava le parti convenute, in solido, a corrispondergli una somma inferiore a quella da lui richiesta per i titoli vantati, disconoscendo altresi’ la sussistenza del danno derivante dalla cessazione della propria attivita’ lavorativa di ristoratore che, secondo quanto da lui dedotto, doveva essere ascritta alle gravi lesioni derivanti dal sinistro. Compensava, inoltre, interamente le spese di lite.

2. Con sentenza n. 829/2013, depositata il 10.12.2013, la Corte d’Appello di Messina, adita dal (OMISSIS) per la riforma della predetta sentenza, accoglieva l’appello soltanto in punto di compensazione delle spese, respingendolo per il resto.

3. Il (OMISSIS) ricorre per la cassazione di tale pronuncia affidandosi a tre motivi, supportati anche da memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata sotto due profili: 1) ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2054 c.c e articolo 1227 c.c., lamentando che la Corte d’Appello, nel confermare la sussistenza del concorso di colpa accertato dal Tribunale, aveva erroneamente affermato che la accertata responsabilita’ del conducente del veicolo antagonista non escludeva del tutto la sua, e che egli non aveva dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. Al riguardo, si duole del fatto che la Corte aveva erroneamente applicato alla fattispecie in esame l’articolo 2054 c.c., comma 1, dovendosi invece ritenere sussistente – vista dinamica del sinistro, consistente nella collisione fra due veicoli – l’ipotesi di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2; lamenta altresi’ l’omessa considerazione della portata dell’articolo 1227 c.c. e della ripartizione dei relativi oneri probatori, per la quale ha richiamato anche giurisprudenza di questa Corte; 2) ex articolo 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame della sua condotta di guida, fatto che era stato oggetto di discussione fra le parti e che doveva ritenersi immune da rilievi di sorta, cosi’ come chiaramente emerso dalle prove testimoniali assunte che non erano state affatto rivalutate dalla Corte d’Appello che, sul punto, aveva reso una motivazione apodittica.

2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, lamenta la violazione degli articoli 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c.: si duole del fatto che la Corte, nonostante la specifica censura mossa alla pronuncia del Tribunale, aveva omesso di considerare che il pregiudizio da lui subito doveva ricomprendere anche il mancato guadagno derivante dalla necessitata cessazione della sua attivita’ lavorativa di ristoratore; lamenta altresi’, deducendo la violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, che non erano stati affatto esaminati ne’ i documenti da lui prodotti al fine di dimostrare il mancato guadagno e l’evidente connessione cronologica fra il sinistro e la cessazione dell’impresa, ne’ le risultanze della CTU medico legale che aveva riscontrato una significativa incidenza del danno biologico sulla sua attivita’ lavorativa specifica.

3. Con il terzo motivo, si duole della violazione dell’articolo 91 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, ritenendo priva di giustificazione la compensazione parziale delle spese di lite.

4. In ordine ai primi due motivi deve rilevarsi che, prescindendo dal riferimento normativo contenuto nel ricorso, la sostanza delle argomentazioni ad essi sottese verte sulla insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione resa dalla Corte d’Appello, ragione per cui, tenuto conto dell’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuita’ (cfr. Cass. SU 17931/2013; Cass. 1370/2013; Cass. 24553/2013 e Cass. 23381/2017 secondo cui “Ai fini dell’ammissibilita’ del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell’ipotesi appropriata, tra quelle in cui e’ consentito adire il giudice di legittimita’, purche’ si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia; ne consegue che e’ ammissibile il ricorso per cassazione che lamenti la violazione di una norma processuale, ancorche’ la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, anziche’ sotto il profilo dell’error in procedendo, di cui al numero 4 del citato articolo 360.”), entrambe le complessive censure devono essere ricondotte all’articolo 360, n. 4 che prevede il vizio di nullita’ della sentenza “allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del suo ragionamento” (cfr. Cass. 9105/2017).

5. Tanto premesso, sul primo motivo, si osserva quanto segue. Le censure con esso proposte riguardano, entrambe, la sostanziale inadeguatezza ed illogicita’ della motivazione che il ricorrente assume essere stata resa attraverso un percorso argomentativo che non ha dato realmente conto dei motivi del rigetto dell’impugnazione: al proposito, deve essere preliminarmente esaminata la seconda doglianza (che si pone come antecedente logico e fattuale rispetto alla prima), visto che il ricorrente ha dedotto che non erano state affatto considerate le deposizioni testimoniali assunte dal primo giudice (che sono state riportate nel ricorso), attraverso le quali, a suo dire, si evinceva con chiarezza che la condotta di guida da lui tenuta era stata irreprensibile.

E, in relazione a cio’, il (OMISSIS) lamenta che la sentenza della Corte messinese era del tutto priva di argomentazioni logicamente comprensibili e giuridicamente idonee a sostenere la sussistenza del suo concorso di colpa. Con la prima doglianza poi, condizionata logicamente dall’esame della seconda, ha dedotto che non erano state osservate le norme preposte a regolare la ripartizione degli oneri probatori fra le parti nell’ipotesi, disciplinata dall’articolo 2054 c.c., comma 2, di scontro fra due veicoli, per la quale era stato, invece, richiamato l’articolo 2054 c.c,., comma 1, con motivazione contraddittoria, apparente e, pertanto, inesistente. In tal modo sintetizzati i rilievi contenuti nel primo motivo del ricorso, si ritiene che esso sia fondato.

La Corte d’Appello di Messina, infatti, ha reso una motivazione non aderente alle risultanze istruttorie in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente, omettendo di dar conto compiutamente delle deposizioni testimoniali assunte (testi (OMISSIS) e (OMISSIS)) e di argomentare in modo idoneo a rendere verificabile il ragionamento seguito rispetto all’affermazione espressa (“nulla avendo riferito al riguardo i testi escussi”, pag. 6 sentenza impugnata) che appare, invero, contrastante con il contenuto delle predette deposizioni le quali, riverificate nel loro insieme, potrebbero costituire una prova completamente liberatoria per il ricorrente in ordine al concorso, sia pur minimo, ravvisato.

6. Cio’ consentirebbe di superare la presunzione di colpa concorrente, pur nell’ambito interpretativo dell’articolo 2054 c.c., comma 2, che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, postula il carattere sussidiario della presunzione di pari responsabilita’, “dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente”. (cfr. Cassazione n. 21130/2013; Cassazione n. 124/2016).

7. Anche il secondo motivo, ricondotto all’ipotesi di cui all’articolo 360, n. 4, per illogicita’ manifesta e conseguente nullita’ della motivazione, e’ fondato.

La Corte messinese, infatti, non da affatto conto dell’avvenuto esame della documentazione prodotta dal ricorrente e volta a dimostrare il nesso etiologico fra le conseguenze del sinistro e la cessazione dell’attivita’ di ristoratore, omettendo di argomentare in modo sufficientemente coerente e logico sia sulle risultanze delle dichiarazioni dei redditi prodotte, sia sul collegamento cronologico fra la data del sinistro e quella di chiusura dell’attivita’ di ristorazione svolta, alla luce del lungo periodo di invalidita’ temporanea totale e parziale riscontrata, sia sui risultati della CTU medico legale che, pur escludendo che fosse del tutto compromessa la capacita’ lavorativa generica, aveva comunque accertato una significativa incidenza del danno biologico residuato sull’attivita’ lavorativa specifica, circostanza alla quale non e’ stato assegnato dalla Corte d’appello alcun valore.

8. Il terzo motivo, dedotto ex articolo 360, n. 4 in relazione alla parziale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio di merito, rimane assorbito in quanto la relativa statuizione e’ strettamente dipendente dal nuovo esame della controversia.

9. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in relazione ai primi due motivi del ricorso e, assorbito il terzo, deve essere rinviata per un nuovo esame alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione che dovra’ attenersi ai seguenti principi di diritto:1) “il giudice di merito deve indicare, nella motivazione della sentenza, in modo chiaro, logico e sintetico gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento attraverso un completo esame delle prove raccolte e la loro disamina logico-giuridica, in modo da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito, tenendo conto, ove sia giudice d’appello, dei limiti posti dal principio devolutivo”; 2) “nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilita’ prevista dall’articolo 2054 c.c., comma 2, ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte del quale deve dare conto nella motivazione della sentenza, il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l’eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente”.

La Corte provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame della controversia alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione, la quale decidera’ anche in ordine alla spese del giudizio di legittimita’.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.