Indice dei contenuti
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 21 febbraio 2018, n. 4192
il tribunale e’ privo del potere di valutare di ufficio il merito della proposta di concordato preventivo, in quanto tale potere appartiene ai creditori, cosi’ che solo il caso di dissidio tra i medesimi in ordine alla fattibilita’, denunciabile attraverso l’opposizione all’omologazione, il tribunale, preposto per sua natura alla soluzione dei conflitti, puo’ intervenire risolvendo il contrasto con una valutazione di merito in esito ad un giudizio, quale e’ quello di omologazione, in cui le parti contrapposte possono esercitare appieno il loro diritto di difesa.
Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf
Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto fallimentare si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
La (nuova) revocatoria fallimentare delle rimesse in Conto Corrente: rilevanza o meno della natura solutoria della rimessa?
Revocatoria fallimentare: elementi rilevati ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis.
Contratto di assicurazione e dichiarazione di fallimento, con particolare riferimento all’assicurazione R.C.A.
La sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento.
L’estensione di fallimento alle società a responsabilità limitata socie di una “società di fatto”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21352/2013 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a. – (OMISSIS) S.p.a., in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., e per essa (OMISSIS) s.p.a. (gia’ denominata (OMISSIS) Societa’ per Azioni – (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il 11/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO MAURO, che ha concluso per l’accoglimento con sentenza cassata;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta per l’accoglimento;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Genova, con decreto n. 126 del 2013, ha accolto il reclamo proposto, ai sensi della L. Fall., articolo 183, comma 1, dalla (OMISSIS) SpA (d’ora in avanti, solo (OMISSIS)) avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo proposto da (OMISSIS) SpA (OMISSIS) S.p.A. (d’ora in avanti, solo (OMISSIS)) atteso che il piano concordatario e la proposta non avevano tenuto corretto conto di alcuni crediti vantati dalla Banca verso la proponente e, precisamente, di un credito ipotecario da inserire nella classe A dei creditori (comprendente i privilegiati) e di un credito chirografario non inserito, come pure avrebbe dovuto, nella classe B2, con la conseguenza che “il criterio di calcolo” utilizzato per computare le maggioranze non sarebbe stato corretto.
2. Va premesso che (OMISSIS), societa’ operante nel settore dello smaltimento, trattamento, stoccaggio, riciclaggio, trasformazione e recupero dei rifiuti (urbani e speciali non pericolosi) aveva presentato una proposta di concordato con continuita’ aziendale, diretta al risanamento dell’impresa, basata su un piano che prevedeva, per quello che qui interessa, il soddisfacimento delle seguenti classi di creditori:
a) quella dei creditori prededuttivi e privilegiati (classe A), con l’impegno al loro pagamento integrale;
b) quella dei creditori chirografari, suddivisi nelle seguenti ulteriori tre classi:
b1) i chirografari cd. strategici, per i quali era previsto il pagamento del 75% del credito vantato;
b2) i chirografari cd. ordinari, da soddisfare in misura del 25%;
b3) i chirografari legati alla societa’ proponente da una situazione di controllo del capitale sociale o di collegamento, pagabili in misura pari al 20%.
2.1. Con specifico riferimento alla posizione di (OMISSIS), il piano concordatario prevedeva il riconoscimento di un credito chirografario di Euro 2.095.154,00, inserito in classe b2, pur dandosi atto di una ulteriore sua pretesa creditoria, per complessivi Euro 15.296.248,29, di cui Euro 11.408.049,00 a titolo di credito ipotecario ed Euro 3.888.199,020 a titolo chirografario, per una garanzia fideiussoria.
2.2. A tale proposito, (OMISSIS) aveva costituito un’apposita voce del fondo rischi (pari ad Euro 3.900.000,00, corrispondente al 25% dell’importo del credito oggetto di contestazione), di cui veniva data informazione ai creditori.
3. (OMISSIS), in sintesi, e’ stata ammessa alla procedura di concordato preventivo dal Tribunale di Massa, con un decreto (del 22 settembre 2011) con il quale la creditrice (OMISSIS) e’ stata inserita, ai fini del voto, nella classe b2), esclusivamente in relazione alla pretesa chirografaria di Euro 2.095.154,00, non anche per le altre due creditorie vantate.
3.1. In esito alla votazione, poi, il GD ha dato atto del risultato positivo raggiunto, secondo le seguenti quote percentuali:
a) nella Classe 1-creditori strategici (su complessivi Euro 11.331.378,28), con una maggioranza pari all’82,49%;
b) nella Classe 2-creditori ordinari: su 4.577.647,53 Euro complessivi, con una percentuale di voti favorevoli minoritaria, pari solo al 2,54%;
c) nella Classe 3-creditori pubblici: su 677.107,9 Euro, con l’unanimita’ dei voti (pari al 100,00%).
3.2. Il totale dei voti favorevoli era stato di complessivi Euro 12.240.999,89, pari al 50,56% dei creditori ammessi al voto ma, a seguito delle ulteriori adesioni, la proposta e’ stata poi dichiarata definitivamente approvata, con il voto della maggioranza delle classi votanti (la prima e la terza) e della maggioranza complessiva dei creditori ammessi, per totali Euro 15.032.828,96, pari al 62,10% degli ammessi al voto.
4. (OMISSIS) ha proposto opposizione all’omologazione lamentando la non corretta considerazione del proprio credito, in parte ipotecario (per Euro 11.408.049,00) ed in parte chirografario (per ulteriori Euro 3.388.199,20).
5. Ciononostante, il Tribunale ha omologato la proposta di concordato, considerando inesistente l’ulteriore credito vantato dalla Banca e, tuttavia, dando atto, con prudenziale previsione, di una voce del fondo rischi, a copertura della pretesa dell’Istituto di credito.
6. (OMISSIS) ha proposto reclamo, ai sensi della L. Fall., articolo 183, comma 1, dinanzi alla Corte d’appello di Genova che, con decreto dell’11 luglio 2013, l’ha accolto ed ha revocato l’omologazione della proposta concordataria.
6.1. Secondo il giudice distrettuale, la garanzia fideiussoria era stata rilasciata, in data 29 dicembre 2008, dal direttore generale di (OMISSIS), sig. (OMISSIS), con autentica notarile, in riferimento al contratto di finanziamento concesso, in pari data, da (OMISSIS) alla sua controllata, la (OMISSIS) SpA (d’ora in avanti, solo (OMISSIS)).
6.2. Il C.d.A. di (OMISSIS) aveva approvato, il 17 dicembre precedente, il rilascio di garanzie a favore della Banca che si apprestava a concedere alla sua controllata (OMISSIS) un finanziamento (poi erogato con il contratto del 29 successivo), inserendo nelle premesse del verbale di approvazione alcune specifiche indicazioni sulle garanzie ed espressamente autorizzando, in via preventiva, il D.G. e procuratore generale, sig. Vaira, a partecipare al contratto di finanziamento con l’attribuzione di tutti i poteri necessari per attuare quanto deliberato, senza possibilita’ di eccepire, nei suoi confronti, “l’insufficienza o indeterminatezza di poteri che (dovevano) intendersi latissimi”.
6.3. L’ipoteca era stata espressamente indicata nelle dette premesse al verbale e ne era stata autorizzata l’iscrizione, sicche’ l’obbligazione assunta da (OMISSIS) aveva natura solidale, ai sensi dell’articolo 1944 c.c., comma 1, come si desumerebbe dal contratto di garanzia del 29 dicembre 2008; percio’, non potendosi parlare di essa societa’ come di un terzo datore di ipoteca, la creditrice (OMISSIS) doveva essere inserita nella classe A, per la parte di credito ipotecario, e per la residua parte, nella classe b2, trattandosi di credito non assistito da garanzia reale.
7. La Corte territoriale ha, pertanto, concluso per la non omologabilita’ del concordato preventivo in quanto “fondata sull’approvazione di maggioranze computate secondo un criterio non conforme a quello corretto”.
8. Contro tale decisione (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, illustrati anche da memoria.
9. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo mezzo (Violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., articolo 180, comma 2, in comb. disp. con la L. Fall., articolo 175 e articolo 176, comma 2 (articolo 360 c.p.c., n. 3)), la ricorrente si duole del richiamato compendio normativo in quanto la Banca, in relazione ai propri ulteriori crediti, non aveva mosso nessuna contestazione nell’unica sede prevista, ossia nell’adunanza dei creditori, ne’ aveva chiesto la loro ammissione provvisoria ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze.
2. Con il secondo (Violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., articolo 176, articolo 177, comma 2, e articolo 180, comma 4 (articolo 360 c.p.c., n. 3)), la ricorrente si duole del duplice errore commesso dalla Corte territoriale che non si sarebbe avveduta, dell’irrilevanza di quella parte del credito della Banca perche’, avendo natura ipotecaria, da un lato, era desinato ad essere integralmente soddisfatto (salvo rinuncia alla prelazione allo scopo di esercitare il diritto di voto: L. Fall., articolo 177, comma 2) e, dall’altro, non avrebbe potuto influire sul computo delle maggioranze necessarie per l’approvazione del concordato.
3. Con il terzo (Violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., articolo 176, articolo 177, comma 1, e articolo 180, comma 4 (articolo 360 c.p.c., n. 3)), la ricorrente lamenta anche il rilievo dato all’esclusione dell’ulteriore parte del credito chirografario di (OMISSIS), atteso che il giudice distrettuale avrebbe mancato di effettuare la cd. prova di resistenza, verificandone l’esito attraverso il modificato calcolo delle maggioranze.
3.1. Infatti, l’inserimento di quel credito in classe b2 non avrebbe inciso ne’ sull’esito non vittorioso in questa classe (restando immutata la prevalenza favorevole delle altre due: b1 e b3) e ne’ sull’approvazione complessiva dei creditori, la cui percentuale sarebbe scesa dal complessivo 62,10% dei favorevoli al 53,50%, comunque assicurando l’esito positivo alla proposta.
4. Con il quarto (Violazione dell’articolo 135 c.p.c., comma 4, articoli 737 e 739 c.p.c. e articolo 111 Cost., comma 6 per contraddittorieta’ e carenza assoluta di motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 4)), la ricorrente lamenta il grave vizio motivazionale nascente dalla conclusione indebitamente tratta da una premessa di diverso tenore: poiche’ la premessa al verbale del C.d.A. del (OMISSIS) consentiva al suo D.G. il potere di rilasciare specifiche (e nominate) garanzie, senza far alcuna menzione di quella fideiussoria, non si comprenderebbe come e perche’ la Corte territoriale abbia potuto includere fra quelle autorizzate anche la fideiussione per 16 milioni di euro, che non risultava ne’ inclusa e ne’ menzionata.
5. Con il quinto (Violazione dell’articolo 1362 c.c., comma 1 (canone letterale) in sede di interpretazione del contenuto della Delib. consiliare 17 dicembre 2008 (articolo 360 c.p.c., n. 3)), la ricorrente si duole del vizio interpretativo (costituente violazione di legge) dovuto alla violazione del canone ermeneutico del senso letterale delle parole, avendo la Corte letto l’espressione oggetto di esame come se attribuisse al D.G. poteri illimitati e non invece circoscritti al necessario e strumentale compimento delle attivita’ specificamente deliberate.
6. Con il sesto (Violazione dell’articolo 1363 c.c. (canone dell’interpretazione complessiva delle clausole), in sede di interpretazione del contenuto della Delib. consiliare 17 dicembre 2008 (articolo 360 c.p.c., n. 3)), la ricorrente si duole del vizio interpretativo (costituente violazione di legge) dovuto alla violazione del canone ermeneutico dell’interpretazione complessiva delle clausole, avendo la Corte letto quella di chiusura isolatamente rispetto alle altre pure contenute nel verbale, il cui riferimento all’attribuzione al D.G. di “poteri latissimi” avrebbe dovuto essere compiuta in esclusiva relazione con quanto deliberato dal Consiglio e, quindi, solo in funzione esecutiva e strumentale, percio’ senza la possibilita’ di rilasciare fideiussioni (e di quell’ingente valore).
7. Con il settimo (Violazione dell’articolo 2396 c.c. in combinato disposto con gli articoli 2380-bis e 2384 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3)), la ricorrente si duole della violazione delle disposizioni di legge relative alla disciplina dei poteri del Direttore generale nelle societa’ di capitali, avendogli la Corte territoriale riconosciuto, nel caso in esame, poteri e funzioni non attribuitegli ne’ dallo Statuto e ne’ da deliberazione del C.d.A., con decisione consiliare specifica, risultando – al contrario – i detti poteri normati da una procura notarile del 2005, iscritta nel RI, che attribuiva al D.G. poteri negoziali e rappresentativi per il compimento di atti di valore non superiore a Euro 100.000,00.
8. Con l’ottavo (Violazione degli articoli 1944, 2808 e 2868 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3)), la ricorrente lamenta che il giudice distrettuale abbia ritenuto incompatibile la sua posizione di terzo datore d’ipoteca con quella di fideiussore, garanzie rilasciate in favore di uno stesso creditore (la Banca), cosi’ violando i principi di diritto, elaborati dalla stessa giurisprudenza, secondo cui e’ ben possibile il concorso di piu’ garanzie, anche di diversa natura (reale e personale), a garanzia dello stesso credito e prestate dallo stesso soggetto.
9. Con il nono ed ultimo (Violazione dell’articolo 135 c.p.c., comma 4, articoli 737 e 739 c.p.c. e articolo 111 Cost., comma 6 per carenza assoluta di motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 4)), la ricorrente lamenta il grave vizio motivazione conseguente al mancato, reale ed effettivo, accertamento della volonta’ negoziale della societa’ concedente le garanzie per verificare se essa avesse assunto, a fianco alla posizione di fideiubente, anche quella di terzo datore di ipoteca a beneficio dello stesso debitore garantito.
10. I primi tre motivi di ricorso, per comodita’ espositiva e per il fatto che attengono tutti alla medesima parte del decreto impugnato (quella in cui la Corte territoriale ha concluso per la non omologabilita’ del concordato preventivo di (OMISSIS) in quanto essa era stata “fondata sull’approvazione di maggioranze computate secondo un criterio non conforme a quello corretto”), debbono essere trattati congiuntamente.
10.1. Come si e’ detto, il ricorso per cassazione identifica la ratio decidendi censurabile, contenuta nel provvedimento impugnato, nell’errore commesso dal primo giudice che avrebbe approvato la proposta concordataria sulla base di un “non corretto criterio” di computo, in quanto ” (OMISSIS) doveva essere inserito, per la parte di credito ipotecariamente garantita, nella classe A e, per la residua parte di credito non assistito da garanzia reale, nella classe 82″.
10.2. Come si dira’, le parti litiganti, in questa sede, si sono divise anche sull’interpretazione e la portata della motivazione contenuta nelle richiamate brevi frasi terminative del ragionamento svolto dal giudice distrettuale.
10.3. Orbene, tanto premesso, va esclusa l’ammissibilita’ del primo motivo di ricorso, tendente a far dichiarare come tardivamente svolte le censure dalla Banca davanti alla Corte territoriale, atteso che la creditrice non avrebbe mosso nessuna contestazione tempestiva e nell’unica sede prevista, ossia nel corso dell’adunanza dei creditori dove (e quando) non avrebbe chiesto neppure la loro ammissione provvisoria, ai fini del diritto di voto e del calcolo delle maggioranze.
10.3.1. Infatti, e’ pienamente fondata l’eccezione di inammissibilita’ di tale doglianza, per novita’, da parte della Banca controricorrente, atteso che nel provvedimento impugnato non e’ svolta alcuna considerazione al riguardo e (OMISSIS), in questa sede, non svolge alcuna considerazione in ordine al “se, come, quando e dove” essa sia stata svolta nella fase di merito.
10.3.2. Ne’ puo’ valere quanto si osserva nella memoria illustrativa, circa la rilevabilita’ d’ufficio dell’eccepito presunto difetto di legittimazione della Banca, poiche’ “non attiene alla “legitimatio ad causam”, ma al merito della lite, la questione relativa alla titolarita’, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto della pretesa azionata” (Sez. 2, n. 8175 del 2012).
10.3.3. Infatti, l’accertamento sulla possibilita’ di far valere il proprio credito in sede concordataria non attiene alla legitimatio ad causam della creditrice, avendo tale parte reclamante allegato e preteso il riconoscimento del proprio credito verso la debitrice proponente il concordato preventivo (interesse ad agire), ma esclusivamente al merito di quell’accertamento, ossia alla fondatezza della domanda.
10.3.4.L’eventuale decadenza della reclamante dalla possibilita’ di far valere il preteso credito in sede di (od opposizione alla) omologazione della proposta di concordato e’ questione logicamente e giuridicamente successiva alla legittimazione ad agire della creditrice: non puo’ pertanto essere rilevata d’ufficio ma solo a seguito dell’accertamento della fondatezza dell’eccezione sollevata dalla reclamata. Questione pacificamente nuova (e tutta da dimostrare) al punto che si sollecita la Corte ad un esame d’ufficio che non puo’ essere accordato, perche’ estraneo alle ipotesi in cui esso e’ possibile, per questa Corte.
10.4. Diverso esito si deve invece ascrivere agli altri due mezzi proposti, riguardanti: a) l’irrilevanza di quei crediti ai fini del calcolo della maggioranza; b) la mancata esecuzione della cd. prova di resistenza, da parte della Corte territoriale, all’esito della quale si dimostrerebbe la non decisivita’ della pretesa esclusione di quelle voci creditorie per l’accertamento dell’esistenza della maggioranza ai fini dell’omologazione della proposta concordataria.
10.4.1. Qui, effettivamente, s’incontra la divisione ed il contrasto delle parti in ordine alla retta comprensione della ratio decidendi, posta a base dell’accoglimento del reclamo della Banca.
10.4.2. Secondo la controricorrente, infatti, il ricorso avrebbe frainteso la portata del dictum del giudice distrettuale, il quale non avrebbe fatto alcun riferimento al calcolo delle maggioranze (su cui invece si attarderebbe (OMISSIS)) ma, semplicemente, censurato il criterio in base al quale le stesse sarebbero state computate (p. 34 del controricorso). Cosicche’, le ulteriori due doglianze, svolte con i restanti mezzi del primo gruppo di critiche, non coglierebbero la ratio decidendi posta a base del provvedimento impugnato.
10.5. Osserva la Corte che l’eccezione di (OMISSIS) non e’ fondata. 10.5.1. La Corte d’appello di Genova, nell’accogliere il reclamo proposto dalla Banca per il mancato computo dei suoi crediti, ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per l’approvazione del concordato, ha effettivamente omesso di considerare la decisivita’ dei proposti rilievi in funzione dell’accoglimento dell’impugnazione. Essa, cioe’, ha mancato di verificare se, facendo applicazione del principio della cd. prova di resistenza del voto, che avrebbe dovuto essere applicato in esito all’impugnazione proposta dalla societa’ reclamante, verificando se le maggioranze deliberative cosi’ mutavano ovvero restavano confermate, anche se con altro risultato numerico assoluto e percentuale.
10.6. E cio’ secondo un principio di diritto, che deve essere affermato anche in materia di concordato preventivo, ma che questa Corte ha piu’ volte, da tempo, espresso a proposito delle deliberazioni assembleari di societa’ (Sez. 1, n. 2562 del 1996 e n. 15613 del 2007: L’annullamento della delibera assembleare di societa’ a responsabilita’ limitata che sia stata adottata in presenza di un conflitto d’interessi di un socio ex articolo 2373 c.c. (secondo la disciplina anteriore al Decreto Legislativo n. 6 del 2003) esige la concorrente sussistenza della causazione del danno alla societa’ e, in via preliminare, del carattere determinante del voto espresso, secondo la prova di resistenza; esclusa dunque dal calcolo della maggioranza di voto deliberativo la quota riferita al predetto socio, se residua una maggioranza di consensi superiore alla meta’ di quella necessaria per la validita’ della decisione, da calcolarsi sugli aventi diritto al voto, va negato il carattere determinante del voto del socio in conflitto e pertanto non puo’ accedersi ad una disamina degli altri vizi, difettando ogni ulteriore interesse ad agire della parte che chieda l’annullamento; e Sez. 1, n. 2562 del 1996).
10.7. Di tale principio e’ la stessa legge fallimentare a fare applicazione con l’articolo 176 (Ammissione provvisoria dei crediti contestati), al comma 2, ove e’ detto che “I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.”.
10.8. Nella sostanza, il concetto di “influenza sulla formazione delle maggioranze” richiama proprio la prassi giurisprudenziale ed applicativa espressasi nel principio della cd. prova di resistenza della deliberazione, con la conseguente rilevanza della decisivita’ dei crediti ingiustamente esclusi dal voto solo se essi avrebbero potuto pesare in modo determinante sulla formazione delle maggioranze deliberative.
10.9. Il principio, pertanto, puo’ essere enunciato come segue:
in tema di omologazione della proposta di concordato preventivo L. Fall., ex articolo 180, l’esclusione dal diritto di voto di un creditore (nella specie, perche’ titolare di un credito che era contestato ma che si riveli essere stato fondatamente fatto valere) non comporta di per se’ stessa l’invalidita’ della deliberazione di approvazione della proposta adottata senza che il creditore abbia espresso il suo voto, essendo necessario verificare – secondo quanto affermato dalla L. Fall., articolo 176, comma 2 – se, escluso un tale credito, a suo tempo, dal computo della maggioranza di voto deliberativo, residui una somma di consensi necessaria per la validita’ della decisione, calcolata sugli effettivi aventi diritto al voto, sicche’ va negato il carattere determinante del voto del creditore che si opponga all’omologazione della proposta concordataria e che, una volta respinta tale sua opposizione, proponga reclamo L. Fall., ex articolo 183, comma 1 per la revoca dell’omologazione gia’ deliberata dal Tribunale.
10.10. Ne discende l’erroneita’, prima di metodo e, poi, anche di risultato, della conclusione raggiunta dalla Corte territoriale che, completando il suo ragionamento sulla base dell’accertata mancata inclusione di (OMISSIS) tra i creditori a cui riconoscere il diritto di voto (sia in quanto titolare di un credito chirografario, e sia se ed in quanto rinunciante alla prelazione relativa all’altro) ha, solo per questo, concluso per la revoca dell’omologazione senza la verifica della cd. prova di resistenza, sopra menzionata.
10.11. Ne’ si dica che, come fa la Banca, che “il concordato non sarebbe stato comunque omologabile per difetto di fattibilita’, in quanto le risorse previste per il pagamento dei creditori chirografari sarebbero state verosimilmente insufficienti a soddisfarli nella percentuale prevista dalla proposta” (controricorso, p. 36), poiche’ una tale questione e’ nuova, non avendo formato oggetto di esame da parte della Corte territoriale ed avendo questa Corte gia’ affermato il principio secondo cui “il tribunale e’ privo del potere di valutare di ufficio il merito della proposta di concordato preventivo, in quanto tale potere appartiene ai creditori, cosi’ che solo il caso di dissidio tra i medesimi in ordine alla fattibilita’, denunciabile attraverso l’opposizione all’omologazione, il tribunale, preposto per sua natura alla soluzione dei conflitti, puo’ intervenire risolvendo il contrasto con una valutazione di merito in esito ad un giudizio, quale e’ quello di omologazione, in cui le parti contrapposte possono esercitare appieno il loro diritto di difesa.” (Sez. 1, n. 22083 del 2013).
10.12. Il decreto impugnato va pertanto cassato, in parte qua, per contrasto con il principio sopra enunciato, al § 10.7..
11. Le ulteriori doglianze, vanno comunque esaminate, non ricorrendo il caso dell’assorbimento delle stesse, alla stregua del principio di diritto (Sez. 3, n. 13259 del 2006; n. 5513 del 2008) secondo cui “l’assorbimento di un motivo di ricorso per cassazione postula che la questione con esso prospettata si presenti incondizionatamente irrilevante, al fine della decisione della controversia, a seguito dell’accoglimento di un altro motivo, e, pertanto, non e’ configurabile ove la questione stessa possa diventare rilevante in relazione ad uno dei prevedibili esiti del giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della sentenza impugnata per il motivo accolto. In tale ipotesi, quindi, la Suprema Corte deve procedere egualmente all’esame di quel motivo annullando eventualmente la medesima sentenza anche in relazione ad esso, sia pure condizionatamente ad un determinato esito del giudizio di rinvio sulla questione oggetto del motivo principale accolto.”.
12. I motivi dal quarto al settimo, riguardanti tutti la medesima questione (sia pure declinata sotto una molteplicita’ di profili), vale a dire la pretesa inefficacia del rilascio della garanzia fideiussoria da parte del D.G. del Consorzio (OMISSIS), per essere egli privo del concreto potere, sono tutti inammissibili.
12.1. Risultano inammissibili, nelle diverse forme in cui sono predicati, in quanto, sotto le apparenti forme del vizio di violazione di legge (quella sui criteri ermeneutici dei negozi e quelli sulla disciplina dei poteri dei Direttori generali nell’ambito del diritto societario), o del difetto di motivazione, chiedono a questa Corte, inammissibilmente un riesame delle valutazioni compiute dal giudice di merito: vuoi che si postuli un errore commesso nell’interpretazione delle clausole e vuoi che si affermi una violazione della disciplina dei poteri dei D.G., alla luce di una concreta disciplina che gli avrebbe precluso la possibilita’ di rilasciare quella garanzia che, invece, la Corte territoriale ha motivatamente (anche se sinteticamente) ritenuto che lo fosse stata legittimamente.
12.2. Piu’ precisamente, tali mezzi si traducono in una richiesta di diversa selezione di documenti (o di parti di essi) emersi nel corso nell’attivita’ istruttoria e di una loro diversa valutazione ed apprezzamento, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione, sicche’ le censure proposte integrano o una richiesta di diversa selezione degli elementi raccolti o un riesame delle risultanze ed una istanza di rivalutazione degli elementi apprezzati nel corso della fase di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014).
13. I due ultimi (ottavo e nono) mezzi, pure da trattarsi congiuntamente, s’imbattono nelle stesse strettoie e non le superano poiche’ cercano di ottenere inammissibilmente, da questa Corte un riesame delle valutazioni compiute con riferimento a due documenti (partitamente enumerati e considerati dalla Corte d’appello) dai quali il giudice distrettuale ha desunto l’autorizzazione alla concessione di una sola garanzia personale, a rafforzamento della quale, sarebbe stata rilasciata anche l’ipoteca, percio’ non formante oggetto di una dazione del terzo ma di un rafforzamento dell’obbligazione solidale della societa’ fideiubente.
14. In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento al secondo e terzo motivo, inammissibili i restanti, e il decreto cassato con rinvio alla stessa Corte territoriale che, in diversa composizione, attenendosi ai principi enunciati, provvedera’ anche in ordine alle spese di questa fase.
P.Q.M.
Accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili i restanti, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione.