Corte di Cassazione, Sezione 4 penale Sentenza 8 febbraio 2018, n. 6156
il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza del posto di lavoro, si’ che la condotta contraria, oltre che integrare gli estremi del delitto di cui all’articolo 437 cod. pen., si atteggia anche ad elemento costitutivo della colpa per inosservanza di leggi che connota il delitto di lesioni di cui all’articolo 590 cod. pen.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BLAIOTTA Rocco M. – Presidente
Dott. CIAMPI Francesco M. – Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella – rel. Consigliere
Dott. MICCICHE’ Loredana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS);
avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di TORINO in data 14/10/2016;
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Ferdinando LIGNOLA, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di quella citta’, appellata dall’imputato (OMISSIS), con la quale costui era stato condannato per il reato di cui all’articolo 590 c.p., commi 1, 2, 3 e 5, per avere, nella qualita’ di A.D. della (OMISSIS) s.r.l., per colpa, consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 70, comma 2), consentito o, comunque, non impedito che gli organi lavoratori di una pressa presente in azienda, potendo costituire pericolo per i lavoratori, non fossero protetti, segregati o comunque provvisti di dispositivi di sicurezza e applicato alla macchina un sistema di azionamento a pedale, in luogo di quello a doppi comandi da azionarsi con entrambe le mani, cosi’ consentendo ai lavoratori di operare sulla stessa senza che fosse provvista di idoneo sistema o riparo che impedisse il contatto delle mani con gli organi lavoratori della pressa, cosi’ cagionando alla lavoratrice dipendente (OMISSIS) lo schiacciamento della mano sinistra con le lesioni meglio descritte in imputazione.
2. Secondo la originaria prospettazione d’accusa, all’ (OMISSIS), n.q., era stato pure contestato il reato di cui all’articolo 437 cod. pen., vale a dire la dolosa rimozione del sistema di sicurezza con il pedale di azionamento, imputazione dalla quale, tuttavia, egli era stato assolto gia’ in primo grado perche’ il fatto non sussiste.
3. L’imputato ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando due motivi.
Con il primo, ha evocato un concorso apparente di norme tra l’articolo 437 e l’articolo 590 cod. pen., quest’ultimo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica e la conseguente violazione del principio di specialita’ di cui all’articolo 15 cod. pen. e del ne bis in idem sostanziale. Cosicche’, nel caso in esame, dovendosi considerare piu’ grave il primo dei due reati, l’ (OMISSIS) avrebbe dovuto essere assolto anche dal secondo, stante il divieto di sottoporre a giudizio un soggetto per lo stesso fatto, per due titoli diversi.
Con il secondo, ha dedotto violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, rilevando che – pur essendo stato contestato all’imputato un profilo di colpa specifica e profili di colpa generica – tuttavia il punto focale dell’addebito era quello di avere applicato alla pressa un comando a pedale che non avrebbe impedito il contatto tra il macchinario e le mani dei lavoratori, laddove il macchinario era stato acquistato con certificazione di conformita’ e dotazione del sistema di doppio azionamento (a pedale e a doppi comandi manuali). Pertanto, non potendosi riconoscere alcun addebito a titolo di colpa specifica, la Corte d’appello ha riconosciuto, in capo all’imputato, un addebito a titolo di colpa generica, per non avere l’ (OMISSIS) adottato tutte le possibili cautele per evitare che gli addetti alla pressa potessero subire infortuni, senza tuttavia specificare quali fossero le cautele omesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato.
2. La Corte territoriale ha ricostruito i fatti sulla scorta di quanto esposto nella sentenza appellata, ritenendo cosi’ accertato che la lavoratrice (OMISSIS), addetta alla pressa incriminata, avesse, nell’occorso, utilizzato il macchinario secondo le indicazioni dell’imputato, servendosi del comando a pedale e venendo cosi’ a contatto con la pressa. Infatti, in base al racconto della donna, costei aveva azionato la pressa con il pedale quando ancora non aveva da essa estratto la mano.
Dalla ispezione espletata era poi emerso che la pressa in questione non era effettivamente dotata di idoneo sistema di riparo che impedisse il contatto delle mani con gli organi di lavoro.
Da cio’ era stata ricavata la penale responsabilita’ dell’imputato, non avendo egli, n.q., adottato le cautele necessarie ad eliminare la pericolosita’ di quel macchinario, rimuovendo il comando a pedale e consentendone l’uso solo a mezzo del doppio comando manuale.
La Corte territoriale ha poi respinto le doglianze formulate con il gravame di merito, rilevando, quanto alla certificazione di conformita’ da parte della ditta produttrice della pressa e alla circostanza che il macchinario era gia’ dotato di sistema di azionamento a pedale, che la specifica disposizione antinfortunistica contestata (Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 70, comma 2) rimanda all’All. V (requisiti generali di sicurezza) che, nell’ipotesi di utilizzo di presse, prevede che le stesse debbano essere munite di ripari atti ad evitare che le mani o altre parti del corpo dei lavoratori restino offese dal punzone o da altri organi mobili lavoratori, in ogni caso rilevando che residuerebbero, nel caso all’esame, anche profili di colpa generica, testualmente contestati, dovendo il datore di lavoro porre in essere tutte le cautele atte ad evitare pregiudizio al lavoratore nell’uso della pressa ed elidere la pericolosita’ intrinseca del macchinario, cosi’ dando risposta anche alla seconda doglianza, con la quale era stata eccepita la nullita’ della sentenza appellata per violazione dell’articolo 522 cod. proc. pen..
3. Il primo motivo e’ infondato.
Con la specifica doglianza, non proposta in sede di gravame di merito e, quindi, affetta da intriseci connotati di inammissibilita’, la parte ha evocato un presunto rapporto di specialita’ tra le norme di cui ai reati ab origine contestati all’ (OMISSIS), configurandosi, secondo tale impostazione, un concorso apparente di norme che giustificherebbe l’assoluzione dalla fattispecie colposa, per essere stato l’imputato gia’ giudicato per quella dolosa.
3.1. La tesi difensiva non puo’ essere accolta.
In caso di concorso di norme penali che regolano la stessa materia, il criterio di specialita’ (articolo 15 cod. pen.) richiede che, ai fini della individuazione della disposizione prevalente, il presupposto della convergenza di norme puo’ ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle (cfr. Sez. U. n 1235 del 28/10/2010 Cc. (dep. 19/01/2011), Giordano ed altri, Rv. 248864).
Peraltro, con specifico riferimento agli elementi differenziali tra il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e le lesioni personali colpose, aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica, si e’ anche in passato precisato che il contenuto costitutivo del reato descritto dall’articolo 437 cod. pen. e quello del reato di lesioni colpose sono tra loro sostanzialmente diversi e l’uno non comprende l’altro; infatti, nel reato di lesioni colpose l’elemento soggettivo e’ costituito appunto dalla colpa, mentre nel reato ex articolo 437 cod. pen. e’ richiesto il dolo, che consiste nella coscienza di non adempiere l’obbligo giuridico di collocare gli impianti; nello schema legale tipico del primo non e’ inclusa la condotta costitutiva descritta nella fattispecie legale del secondo; i due reati si differenziano anche per la diversita’ dell’evento che nel delitto di cui all’articolo 437 cod. pen. e’ costituito dal comune pericolo di disastro o di un infortunio il cui effettivo verificarsi non e’ elemento costitutivo del reato medesimo perche’ costituisce ove si realizzi, circostanza aggravante; invece, nel delitto di cui all’articolo 590 cod. pen., l’evento e’ costituito dalle lesioni subite dalla parte offesa (cfr. sez. 4 n. 1648 del 17/11/1983 Ud. (dep. 24/02/1984), Rv, 162784).
Sempre a tal proposito, si e’ anche successivamente affermato che il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza del posto di lavoro, si’ che la condotta contraria, oltre che integrare gli estremi del delitto di cui all’articolo 437 cod. pen., si atteggia anche ad elemento costitutivo della colpa per inosservanza di leggi che connota il delitto di lesioni di cui all’articolo 590 cod. pen. (cfr. sez. 1 n. 459 del 29/10/1993 Ud. (dep. 19/01/1994), Rv. 196205).
3.2. Anche il secondo motivo e’ infondato.
La Corte ha congruamente risposto alla doglianza formulata in sede di merito, rilevando lo specifico profilo di colpa specifica e descrivendo, all’interno della contestazione contenuta nel capo d’imputazione, anche i profili di colpa generica ravvisabili nella condotta contestata all’ (OMISSIS).
Parte ricorrente si e’ limitata ad opporre che la Corte d’appello avrebbe ritagliato in capo all’agente una condotta non descritta nel capo d’imputazione, avendo escluso il profilo di colpa specifica (applicazione del comando a pedale) e riconoscendo solo profili di colpa generica non indicati.
La doglianza e’ frutto di un’affermazione che sostanzialmente non si confronta con le argomentazioni che il giudice d’appello ha esposto a sostegno del proprio convincimento. Ove tale raffronto vi fosse stato, infatti, non sarebbe sfuggito l’espresso riferimento operato dal giudice di merito al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 70, comma 2 con il richiamo ivi contenuto all’All. V, concernente anche macchinari del tipo di quello oggetto della norma cautelare violata.
Non corrisponde al vero, pertanto, che la Corte d’appello abbia escluso profili di colpa specifica, quanto a quelli di colpa generica, rilevandosi una precisa descrizione di essi, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente.
Sul punto, peraltro, non puo’ omettersi un confronto anche con i principi piu’ volte affermati da questa Corte di legittimita’, disattesi, sebbene richiamati, nel ricorso, essendosi negata la violazione del principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza di condanna nel caso in cui la contestazione concerna globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (cfr. Sez. 4 n. 35943 del 07/03/2014, Rv. 260161; n. 51516 del 21/06/2013, Rv. 257902).
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.