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Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 16 febbraio 2018, n. 7742

la responsabilita’ dell’amministratore formale, che risulti solo un prestanome – come nel caso concreto – nasce dalla violazione dei doveri di vigilanza e di controllo che, a loro volta, derivano dalla accettazione della carica, cui pero’ va aggiunta la dimostrazione non solo astratta e presunta ma effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno.Sez. 5, Sentenza n. 44293 del 17/11/2005 Ud. (dep. 05/12/2005) Rv. 232816. In senso conforme e con riferimento anche alle ipotesi di bancarotta documentale per sottrazione o per omessa tenuta delle scritture contabili, in frode ai creditori, e’ stato piu’ di recente puntualizzato che l’amministratore di diritto risponde di tale reato, anche se sia investito solo formalmente della gestione della societa’ fallita – cosiddetta testa di legno – in quanto sussiste il suo diretto e personale obbligo, che egli assume in tale qualita’, di tenere e conservare le predette scritture, a condizione, peraltro, che sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, che sia tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari della societa’.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 16 febbraio 2018, n. 7742

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – rel. Consigliere

Dott. CATENA Rossella – Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 06/04/2016 della CORTE APPELLO di LECCE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. LOY MARIA FRANCESCA che ha concluso per l’inammissibilita’.

Udito il difensore l’avvocato (OMISSIS), si riporta ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato gli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), amministratori della srl (OMISSIS),la prima dalla costituzione della societa’ fino al 22 Maggio 2006 ed il secondo da quella data fino al fallimento, alla pena di giustizia per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta dei libri contabili, ed il solo (OMISSIS) anche per bancarotta fraudolenta patrimoniale in forma distrattiva, in relazione alla restituzione di 90mila Euro in precedenza dati da (OMISSIS) quale finanziamento soci; Fallimento di (OMISSIS).

1.Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa di (OMISSIS), lamentando col primo e secondo motivo la violazione dell’articolo 521 c.p.p. e la conseguente nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 522 c.p.p., nonche’ vizio di motivazione illogica. I giudici del merito, infatti, avevano assolto la coimputata, ritenuta amministratrice meramente formale, dal delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, attribuendone la responsabilita’ al solo ricorrente, che all’epoca del fatto non rivestiva la carica di amministratore unico mentre la qualifica di amministratore di fatto non gli era stata contestata, e, quindi, non sarebbe configurabile il ritenuto concorso nel delitto.

1.1 Tramite il terzo motivo e’ stata censurata la negatoria dell’attenuante del danno lieve, che non sarebbe stata motivata, e delle attenuanti generiche, atteso il modesto volume di affari e l’attribuibilita’ della irregolare tenuta contabile solo all’insipienza del commercialista.

2. Ha proposto ricorso la difesa di (OMISSIS), che con unico motivo ha censurato la sentenza per violazione di legge riguardo alla norma incriminatrice sulla bancarotta fraudolenta documentale e per illogicita’ di motivazione. La Corte territoriale, infatti, non avrebbe tenuto conto che nei giudizi di merito era stato accertato che il coimputato (OMISSIS) aveva amministrato in via esclusiva la societa’; che dalla costituzione fino al 22 Maggio 2006 la ricorrente aveva ricoperto la carica di amministratrice solo formale; che anche le scritture contabili sarebbero state gestite in via esclusiva dal coimputato. Tale situazione di fatto avrebbe reso impossibile ravvisare l’elemento psicologico del delitto, che presuppone l’intenzione di recare danno ai creditori, potendo al piu’ configurarsi la diversa fattispecie di bancarotta semplice, che sarebbe prescritta. All’odierna udienza il PG, Dr.ssa Loi, ha concluso per ed il difensore di (OMISSIS), avvocato (OMISSIS) ha insistito per l’accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile mentre fondato e’ il ricorso di (OMISSIS).

1.Quanto al primo deve premettersi che nel testo della sentenza impugnata e’ scritto chiaramente che entrambi gli imputati rivestirono la carica di amministratore unico della societa’ in epoche successive, precisamente (OMISSIS) dalla costituzione della societa’ fino al Maggio 2006 e (OMISSIS) da quella data fino alla dichiarazione di fallimento, avvenuta nel (OMISSIS). Nel contempo e’ stato annotato che la prima sentenza aveva accertato quanto implicitamente contestato in imputazione, cioe’ il ruolo di amministratore di fatto, che entrambi gli imputati avevano avuto nel periodo in cui non ricoprivano l’incarico di amministratore formale, essendo, pertanto, ravvisabile il concorso del giudicabile nei delitti di cui all’imputazione.

2. Le deduzioni sviluppate nei primi due motivi di ricorso non hanno alcuna relazione con la giustificazione che sul punto la Corte territoriale ha gia’ reso – in risposta ad identica doglianza formulata in appello – evidenziando che le condotte delittuose per le quali (OMISSIS) era stato condannato in primo grado non erano differenti rispetto alle imputazioni ascrittegli ed egli, dunque, era stato posto nella condizione di difendersi. In proposito e’ stata correttamente citata la pronunzia di questa Corte, secondo la quale il mutamento delle veste giuridica, da amministratore di fatto a concorrente esterno nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, del soggetto condannato, non implica alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto la sostanza degli addebiti mossi all’imputato in tali ipotesi in alcun modo cambia. Sez 5 sent 18770/2015 rv 224842.

3. Quanto alla deduzione circa la negatoria delle circostanze attenuanti generiche, essa riguarda il pieno merito della decisione di secondo grado, come esplicitamente risulta dal ricorso (…le attenuanti generiche andavano concesse…) ed anche in questo caso la lagnanza neppure ha tenuto conto della motivazione. In essa, infatti, sono stati richiamati l’esistenza di un precedente specifico, oltre che di altre condanne, il ruolo pervasivo svolto nella gestione societaria e l’estrema intensita’ del dolo, desunta anche dall’aver approfittato di una persona, la coimputata (OMISSIS), che svolgeva l’attivita’ di badante nella sua famiglia, per attribuirle il ruolo di amministratore della societa’, non potendo egli ricoprirlo formalmente a causa della precedente specifica condanna.

3.1 Il motivo inerente il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno lieve non risulta proposto in grado di appello e riveste il carattere di novita’, non essendo, dunque, presentabile per la prima volta in questa fase di legittimita’, nella quale e’ precluso ogni accertamento e valutazione in fatto.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Il ricorso (OMISSIS) e’ fondato.

4. In fatto occorre iniziare il ragionamento da quanto appena annotato a proposito della negatoria delle attenuanti generiche per (OMISSIS), punto della decisione nel quale e’ stato – tra l’altro – posto in luce che il coimputato aveva profittato delle condizioni personali e sociali di (OMISSIS), persona che svolgeva l’attivita’ di badante nella sua famiglia e che lavorava come dipendente della srl, facendo la pasticciera, per attribuirle il ruolo di amministratore della societa’, che egli non poteva ricoprire formalmente a causa della precedente condanna per bancarotta fraudolenta e della conseguente pena accessoria.

4.1 La motivazione ha puntualmente analizzato questo importante aspetto del fatto, evidenziando che (OMISSIS) aveva coinvolto (OMISSIS) nella costituzione della societa’, facendole sottoscrivere atti formali dai quali emergeva che le quote societarie erano al 75% di (OMISSIS) ed al 25% di un terzo, tale (OMISSIS).

Nello stesso tempo gli interessati avevano firmato una controdichiarazione, che definiva il reale assetto societario in una partecipazione del 25% per ciascuno dei soci e del 50% per (OMISSIS), che formalmente non aveva alcuna veste societaria.

4.2 I giudici salentini, inoltre, hanno affermato: che (OMISSIS) non aveva versato alle casse sociali e, quindi, neppure prelevato 90 mila Euro, operazione per la quale la ricorrente era stata

imputata di bancarotta fraudolenta per distrazione, assolvendola per non aver commesso il fatto; che (OMISSIS) aveva gestito ogni aspetto dell’azienda in modo esclusivo, come confermato anche dalla deposizione di (OMISSIS) e di (OMISSIS), con specifico riguardo alla gestione amministrativa.

4.3 Quanto alla tenuta della contabilita’ e’ stato sottolineato piu’ volte che il consulente fiscale era legato a (OMISSIS), essendo suo genero, dal quale aveva dichiarato di aver ricevuto l’incarico e che questi gli trasmetteva la documentazione necessaria allo svolgimento del mandato professionale; e’ stato precisato, altresi’, che il consulente aveva conosciuto (OMISSIS) quale amministratore solo in sede di costituzione della srl.

4.4 In definitiva, secondo i Giudici del merito, (OMISSIS) aveva convinto (OMISSIS) a ricoprire un ruolo meramente formale di amministratore, facendole in seguito sottoscrivere atti dell’amministrazione societaria ma mantenendo il controllo assoluto della gestione aziendale ed esautorandola interamente dai poteri gestori

5. La sussistenza dell’addebito di bancarotta fraudolenta documentale e’ stata congruamente giustificata per i motivi analiticamente esposti alle pagine 9, 10 e 11 della sentenza, che avevano dato causa alle anomalie ed irregolarita’ indicate in imputazione;in coerenza con l’illustrazione di tali ragioni, la contabilita’ e’ stata ritenuta inidonea a rappresentare fedelmente il patrimonio sociale ed il movimento degli affari, a causa delle significative omissioni, delle numerose irregolarita’, dell’assenza di dati contabili di rilievo, come quelli inerenti l’attivita’ dell’azienda nel’anno precedente al fallimento.

5.1 Nel predetto quadro dimostrativo, la responsabilita’ della ricorrente per il delitto di bancarotta documentale, e’ stata ritenuta essendo sufficiente la qualifica formale di amministratore di diritto ai fini della sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, come esplicitamente riportato alla pagina 15 della sentenza.

Sul punto deve osservarsi che la Corte territoriale ha citato il principio espresso piu’ volte da questo Giudice di legittimita’ per cui, con riguardo alla bancarotta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, anche il soggetto solo formalmente investito dell’amministrazione dell’impresa fallita – cosiddetta testa di legno – ben puo’ ritenersi responsabile, atteso il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture.Sez. 5, Sentenza n. 19049 del 19/02/2010 Ud. (dep. 19/05/2010) Rv. 247251.

5.2 Tuttavia detto principio si riferisce alla sottrazione della contabilita’ o alla sua omessa tenuta in frode ai creditori mentre nella fattispecie in esame l’addebito mosso all’imputata e’ stato di irregolare tenuta della contabilita’, del resto analiticamente descritta e chiaramente ritenuta nella sentenza. Per tale ipotesi di reato e’ pacificamente richiesto il dolo generico, ex multis, di recente:Sez. 5, Sentenza n. 18634 del 01/02/2017 Ud. (dep. 14/04/2017) Rv. 269904.

5.3 Tanto premesso la motivazione con la quale e’ stata confermata la responsabilita’ di (OMISSIS) appare in contraddizione logica con gli accertamenti operati dagli stessi Giudici di merito e riguardanti le gia’ esposte peculiarita’ del fatto, con particolare riguardo ai rapporti tra il reale gestore della societa’ e l’imputata, ritenuta esclusa da ogni effettivo potere di amministrazione, ne’ in condizione di svolgere qualsiasi potere di controllo sull’operato di (OMISSIS), anche riguardo agli adempimenti contabili, alla relazione stretta esistente tra il consulente fiscale, la cui prestazione pure deve ritenersi influente ai fini della regolare tenuta dei dati contabili, e (OMISSIS), nonche’ alla natura stessa delle anomalie contabili, caratterizzate da notevole tecnicismo, come illustrato nella sentenza impugnata, alle pagine 10 e 11.

5.4 La motivazione, invero, non ha dato conto degli elementi di fatto dai quali, nonostante le suindicate evidenze probatorie, e’ stata ritenuta la consapevolezza e volonta’ dell’imputata di contribuire a tenere le scritture contabili in maniera irregolare o confusa, con la conseguenza della possibilita’ che le vicende patrimoniali societarie non fossero ricostruite.

5.6 In proposito ed in diritto deve ricordarsi l’orientamento di questa Corte secondo il quale la responsabilita’ dell’amministratore formale, che risulti solo un prestanome – come nel caso concreto – nasce dalla violazione dei doveri di vigilanza e di controllo che, a loro volta, derivano dalla accettazione della carica, cui pero’ va aggiunta la dimostrazione non solo astratta e presunta ma effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno.Sez. 5, Sentenza n. 44293 del 17/11/2005 Ud. (dep. 05/12/2005) Rv. 232816. In senso conforme e con riferimento anche alle ipotesi di bancarotta documentale per sottrazione o per omessa tenuta delle scritture contabili, in frode ai creditori, e’ stato piu’ di recente puntualizzato che l’amministratore di diritto risponde di tale reato, anche se sia investito solo formalmente della gestione della societa’ fallita – cosiddetta testa di legno – in quanto sussiste il suo diretto e personale obbligo, che egli assume in tale qualita’, di tenere e conservare le predette scritture, a condizione, peraltro, che sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, che sia tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari della societa’.

Sez. 5, Sentenza n. 642 del 30/10/2013 Ud. (dep. 10/01/2014) Rv. 257950.

6. In definitiva devono condividersi le censure difensive circa la manifesta illogicita’ della sentenza, che, per altro verso non ha tenuto conto dei suindicati principi elaborati da questa Corte riguardo al tema della responsabilita’ dell’amministratore prestanome, testa di legno per le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, sotto la forma – qui di rilievo – dell’irregolare o confusa tenuta della contabilita’ in modo da non rendere possibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali e degli affari societari, di cui alla L. Fall., articolo 216, comma 1, n. 2, seconda parte.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla posizione di (OMISSIS) e gli atti rinviati per nuovo esame alla della Corte d’Appello di Lecce.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente a (OMISSIS) e rinvia per nuovo esame alla della Corte d’Appello di Lecce – sezione promiscua. Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.