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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 16 febbraio 2018, n. 3915
in tema di dichiarazione dello stato di adottabilita’ di un minore, ove i genitori siano considerati privi delle capacita’ genitoriali, un giudizio altrettanto negativo sugli stretti parenti, in rapporti significativi con il bambino, deve essere formulato attraverso la considerazione di dati oggettivi, osservazioni e disponibilita’ rilevate dai servizi sociali, che hanno avuto contatti con il bambino e monitorato anche il suo stretto ambito familiare, con una valutazione della personalita’ e della capacita’ educativa e direttiva del minore posseduta dai componenti di quello, se del caso anche per il tramite di un consulente tecnico esperto nella materia, in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti dall’esito finale del giudizio e del principio secondo cui l’adozione ultrafamiliare deve considerarsi come approdo estremo.
In materia di adozioni si consiglia la lettura del seguente articolo:
L’istituto della stepchild adoption nella prassi Giurisprudenziale.
Integrale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26886/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), nella qualita’ rispettivamente di zio e nonni del minore (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), quale curatore speciale del minore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L’aquila, (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 25/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 19/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2018 dal Cons. Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega avv. (OMISSIS), che si riporta.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale per i minorenni (d’ora in avanti solo TM) di L’Aquila, dopo il suo affidamento ai servizi sociali e il collocamento in una casa famiglia, ha dichiarato con sentenza, su richiesta del PM, lo stato di adottabilita’ del minore (OMISSIS) (nato il (OMISSIS) dalla signora (OMISSIS)). Cio’ perche’: a) la madre, affetta da deficit cognitivo grave, non si sarebbe neppure accorta della gravidanza ed il bambino, partorito in casa, era nato con l’aiuto di una vicina; b) il padre era rimasto ignoto (negando la paternita’ la persona indicata dalla madre); c) l’intero nucleo familiare aveva accusato rilevanti problemi, ostativi alla sostituzione della genitrice, a cominciare dal fatto che non si erano accorti della gravidanza di (OMISSIS), sebbene convivente.
1.1. In particolare, nei riguardi della madre del minore, a cui era stata diagnosticata “una depressione reattiva, con compromissione dell’equilibrio emotivo e con tendenza alla chiusura in se stessa ed a sviluppare fantasticherie autistiche”, dopo il collocamento del piccolo nella casa famiglia, era stato osservato una mancanza di affetto ed emotivita’ verso il figlio cosicche’ si era notato che Ella aveva avuto bisogno del personale della struttura per potersi relazionare con il figlio e percio’ il CTU aveva concluso per una Sua assoluta carenza di capacita’ genitoriale minima, neppure utile in funzione dell’accudimento primario (nutrizione, rapporto veglia-sonno, ecc.) del bambino.
1.2. Nei riguardi della famiglia era emerso che: a) il nonno, disoccupato e pregiudicato, non era mai andato a trovare il nipote; b) la nonna, del pari disoccupata, aveva effettuato sporadiche ed inconcludenti visite (prive di attivita’ interattive, limitandosi a fotografare il nipotino); c) lo zio materno (OMISSIS), di 24 anni, impegnato durante il giorno nel proprio lavoro, secondo il CTU era immaturo per l’educazione del nipote sicche’ avrebbe dovuto delegare alla sorella ed ai genitori l’attivita’ propria.
2. Avverso tale decisione hanno proposto appello (OMISSIS), la madre, (OMISSIS), lo zio, e (OMISSIS) e (OMISSIS), i nonni del piccolo.
2.1. Nel giudizio sono intervenuti il PG presso la Corte d’Appello e il curatore speciale del minore, che hanno chiesto il rigetto de reclamo.
3. La Corte d’Appello (d’ora in avanti solo CA) de L’Aquila ha respinto il gravame.
4. Essa ha ricostruito lo svolgimento del procedimento e ha concordato con le richieste del PG e del Curatore speciale, osservando che:
a) la madre, affetta da ritardo mentale (sebbene di tipo lieve), non era in grado di assicurare una capacita’ genitoriale, anche minima; b) i nonni, anziani e disoccupati, anche loro affetti da deficit cognitivi, apparivano disinteressati al nipote e del tutto inaffidabili oltre che privi di un rapporto significativo con il nipotino; c) lo zio, unico soggetto con IQ nella norma, vivendo con i genitori e la sorella ed essendo occupato fino all’ora di pranzo, lasciava facilmente prevedere che avrebbe delegato i compiti di cura e vigilanza ai propri familiari. Peraltro, egli stesso appariva oltre che immaturo anche instabile, avendo una personalita’ debole e non volendo prendere atto dei limiti cognitivi e personali dei suoi familiari.
4.1. La Corte territoriale, pertanto, ha escluso che la situazione familiare in osservazione potesse evolversi favorevolmente nei tempi, necessariamente contenuti, nei quali il bambino dovrebbe uscire dalla precarieta’ in cui attualmente vive per poter crescere in modo sano ed equilibrato.
5. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con tre mezzi di impugnazione.
7. Il Curatore speciale ha resistito con controricorso.
8. Il PG non ha svolto difese.
9. All’udienza del 29 maggio 2017 questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio con la notifica del ricorso alla madre del minore, la signora (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso (violazione ed errata applicazione della L. n. 184 del 1983, articolo 8) i ricorrenti si dolgono del fatto che la sentenza abbia dichiarato lo stato di abbandono del minore senza considerare ed accertare la necessaria situazione di grave carenza di cure materiali e morali da parte dei genitori e dei parenti piu’ stretti.
2. Con il secondo (violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, articolo 15) i ricorrenti si dolgono del fatto che non si sia verificata l’impossibilita’ dell’assunzione di un ruolo genitoriale da parte dell’intera famiglia d’origine con l’aiuto ed il sostegno dei servizi sociali.
3. La Corte non avrebbe considerato il fatto che lo zio, intellettualmente normale, per quanto giovane, avrebbe un’eta’ sufficiente per essere preferito rispetto alla scelta dell’adozione del nipote, se del caso con il sostegno dell’apparato pubblico, utile ad integrare quella ipotizzata incapacita’ dei nonni.
4. Con il terzo (violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, articolo 15) i ricorrenti si dolgono del fatto che sia stato dichiarato lo stato di adottabilita’ nonostante la piena e concreta disponibilita’ offerta dai servizi sociali che sarebbero stati sollecitati dallo zio, (OMISSIS), a redigere un progetto di sostegno nel suo ruolo di candidato affidatario, cio’ che sarebbe indice di maturita’.
5. Le tre censure, tra di loro strettamente connesse, possono essere trattate congiuntamente ed accolte anche se solo in relazione alla figura del ricorrente (OMISSIS) (non anche per i due restanti, relativamente ai quali il ricorso e’ infondato), per le ragioni che seguono.
6. Con esse, anzitutto, nella sostanza, i ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) (ossia i nonni del piccolo (OMISSIS)) chiedono, anche in relazione a loro medesimi (oltre che a favore del figlio (OMISSIS), con loro co-ricorrente), un riesame del merito delle valutazioni e degli accertamenti compiuti dai giudici, i quali sono giunti alla medesima conclusione svolgendo un ragionamento analitico, articolato, diffuso e persuasivo.
6.1. Gli uffici giudiziari minorili, infatti, hanno correttamente osservato il canone ermeneutico, piu’ volte prescritto da questa Corte, secondo cui “Il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, considerata l’ambiente piu’ idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, e’ tutelato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, articolo 1. Ne consegue che il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficolta’ o disagio familiare, e, solo ove risulti impossibile, quand’anche in base ad un criterio di grande probabilita’, prevedere il recupero delle capacita’ genitoriali entro tempi compatibili con la necessita’ del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, e’ legittimo e corretto l’accertamento dello stato di abbandono” (Sez. 1, Sentenza n. 6137 del 2015).
6.2. L’esito negativo dell’esperimento dell’attivita’ di sostegno e’ stato ampiamente documentato e motivato, con un ragionamento del tutto convincente in relazione a tutti i componenti del nucleo familiare (OMISSIS) se si eccettua l’unico, reputato astrattamente capace di curare il nipote, ossia lo zio, sulla quale figura si tornera’ a breve.
6.3. I nonni, pure essi – come si e’ detto – ricorrenti in questa sede, sono anziani e disoccupati, anche loro sono risultati affetti da deficit cognitivi ma, soprattutto, sono apparsi disinteressati al nipote e del tutto inaffidabili, oltre che privi di un rapporto significativo con il bambino.
6.4. In particolare: a) il nonno, disoccupato e pregiudicato, nel periodo di osservazione, non e’ mai andato a trovare il nipote; b) la nonna, del pari disoccupata, ha effettuato sporadiche ed “inconcludenti” visite (con una presenza valutata priva di capacita’ interattiva, essendosi la stessa limitata a fotografare il nipotino).
6.5. In sostanza, il giudizio (negativo, in rapporto ai tempi di cresciuta) sull’inidoneita’ dei nonni, considerati i tempi di intervento sul minore, non risulta minimamente smentito dalle generiche critiche svolte dai ricorrenti, sicche’ il ricorso, nella parte che li riguarda, deve essere respinto, perche’ del tutto infondato.
7. Diverso e’ invece il caso dell’altro ricorrente, il signor (OMISSIS), zio del minore, atteso che la valutazione della sua figura non e’ stata valutata con riferimento a fatti oggettivamente osservati e a profili certi che devono caratterizzare l’osservazione delle figure vicariali chiamate a sostituire validamente la figura genitoriale gravemente carente delle necessarie capacita’.
7.1. La sentenza impugnata, infatti, che pure riconosce una capacita’ intellettiva nella norma, afferma che Egli e’ troppo giovane, “immaturo” e impegnato nel suo lavoro, si’ che finirebbe per delegare i suoi compiti al contesto familiare negativamente scrutinato, senza che tuttavia nei confronti dello stesso sia stata ipotizzata e verificata la possibilita’ d’intraprendere un percorso di sostegno, agevolativo del suo rapporto con il bambino, anche nelle ore di lavoro.
7.2. Nella sostanza il giudizio negativo sulla sincerita’ del tentativo posto in essere da tale persona, non e’ stato espresso sulla base di una osservazione circostanziata e, soprattutto, e’ stato enunciato senza un pronostico, obiettivamente dato, sulla sua crescita personale come vicario, ovviamente nei tempi consentiti dalle urgenti necessita’ di maturazione del piccolo, il quale – come di rigore – deve essere posto in grado di divenire un bambino in fase prescolare, prima, scolare poi ed un adulto, infine, capace di autodeterminarsi e prendere un posto nella societa’.
7.3. La valutazione delle capacita’ genitoriali sostitutive da parte di tale stretto parente con esse non puo’ essere svolta soltanto in rapporto alla sua condizione di lavoratore dipendente, senza considerare se, agevolato anche in un contesto di sostegno pubblico (ossia, con l’intervento di sostegno da parte dei servizi sociali), egli, compatibilmente con i tempi necessari alla formazione della personalita’ di (OMISSIS), possa costituire per il piccolo la figura dominante ora mancante e assicurare al bambino una cura ed una protezione adeguate alla sua capacita’ di crescita.
7.4. Riguardo alla delicatissima materia dei diritti personalissimi inerenti il rapporto di filiazione, sia con riferimento al minore dichiarato come adottabile che a quella dei suoi genitori, privati della relativa potesta’-responsabilita’, ampiamente considerati dalla stessa Corte EDU in diverse pronunce riguardanti l’Italia (Provv. 21/10/2008 Grande Camera, Caso: CLEMENO e altri contro ITALIA; Provv. 13/01/2009 Seconda Sezione, Caso: TODOROVA contro ITALIA; Provv. 27/04/2010 Seconda Sezione, Caso: BARELLI contro ITALIA; Provv. Zhou c. Italia – Seconda sezione, sentenza del 21 gennaio 2014) e’ da considerare con particolare rilievo la richiesta valutazione delle acquisizioni sia relative alla personalita’ dei genitori e sia quelle riguardanti le figure vicariali dei parenti piu’ stretti, ottenute per mezzo dei servizi sociali e della loro elaborazione, se del caso valutata con CTU, dagli Uffici Giudiziari minorili, forti della loro rilevantissima esperienza e capacita’ di discernimento matura sul campo dell’osservazione quotidiana.
7.5. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in parte qua (ossia solo con riferimento al ricorso del signor (OMISSIS)) in applicazione del seguente principio di diritto:
in tema di dichiarazione dello stato di adottabilita’ di un minore, ove i genitori siano considerati privi delle capacita’ genitoriali, un giudizio altrettanto negativo sugli stretti parenti, in rapporti significativi con il bambino, deve essere formulato attraverso la considerazione di dati oggettivi, osservazioni e disponibilita’ rilevate dai servizi sociali, che hanno avuto contatti con il bambino e monitorato anche il suo stretto ambito familiare, con una valutazione della personalita’ e della capacita’ educativa e direttiva del minore posseduta dai componenti di quello, se del caso anche per il tramite di un consulente tecnico esperto nella materia, in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti dall’esito finale del giudizio e del principio secondo cui l’adozione ultrafamiliare deve considerarsi come approdo estremo.
8. In conclusione, il ricorso proposto dal signor (OMISSIS) e’ complessivamente fondato e va, pertanto, accolto (diversamente da quello dei nonni che, come gia’ detto, deve essere respinto) e la sentenza cassata in parte qua con rinvio alla stessa Corte territoriale che, facendo applicazione dell’enunciato principio, provvedera’ ad un riesame della controversia.
9. Le spese processuali relative ai soccombenti, vertendosi in un lacerante caso di adottabilita’ di un minore figlio e della valutazione di un controverso contesto familiare, devono essere integralmente compensate dandosi atto dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da (OMISSIS); respinge quello di (OMISSIS) e (OMISSIS); cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello de L’Aquila, in diversa composizione. Compensa le spese di questa fase, relative al ricorso respinto, tra le parti del giudizio e, in relazione ad esso, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Dispone che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, siano omessi le generalita’ e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.