Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 7 marzo 2018, n. 5490

non e’ configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, costituente decisione “di maggiore interesse” per il figlio, sussistendo, di conseguenza, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso, qualora il medesimo non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.

 

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 7 marzo 2018, n. 5490

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8416/2016 proposto da:

(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1705/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 29/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2018 dal cons. VALITUTTI ANTONIO.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato l’11 febbraio 2012, (OMISSIS) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, (OMISSIS), chiedendone la condanna al rimborso della meta’ delle spese straordinarie – poste a suo carico, in misura del 50%, dal Tribunale per i minorenni di Torino, con decreto del 13 ottobre 2000 – da lei affrontate nell’interesse della figlia (OMISSIS), nata dalla relazione more uxorio intrattenuta con il convenuto. Il giudice adito, con sentenza n. 232/2014, rigettava la domanda.

2. La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 705/2015, depositata il 29 settembre 2015, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava il (OMISSIS) a corrispondere alla (OMISSIS) la somma di Euro 5.145,98, oltre interessi legali. La Corte riteneva, invero, che – una volta acclarata la necessita’ o utilita’ della spesa, peraltro documentalmente comprovata dalla istante, ed il suo carattere straordinario – la mancanza di un “previo concerto” tra i genitori non impedisse la proposizione dell’azione di regresso da parte del genitore anticipante. Rilevava, altresi’, il giudice di appello che il (OMISSIS) non aveva in alcun modo comprovato l’ipotetica inutilita’ delle spese in questione (per trattamenti estetici e per l’iscrizione in una scuola privata), essendosi il medesimo limitato ad una generica contestazione al riguardo.

3. Per la cassazione di tale decisione ha, quindi, proposto ricorso (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) affidato a due motivi. L’intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 6, articoli 316, 316 bis, 337 bis, 337 quater, e 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente lamenta che dalla documentazione versata in atti emergerebbe “in maniera inconfutabile” che la (OMISSIS) non aveva “mai concertato con l’odierno ricorrente alcuna delle spese, dalla medesima ritenute straordinarie, sostenute nell’interesse della figlia (OMISSIS)”.

1.1. Il motivo e’ infondato.

1.1.1. Va osservato – al riguardo – che non e’ configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, costituente decisione “di maggiore interesse” per il figlio, sussistendo, di conseguenza, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso, qualora il medesimo non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (Cass., 26/09/2011, n. 19607; Cass., 30/07/2015, n. 16175; Cass., 08/02/2016, n. 2467).

1.1.2. Nel caso di specie, dall’esame dell’impugnata sentenza si evince che il (OMISSIS) si era limitato – nel giudizio di merito – ad una mera, generica, contestazione delle spese straordinarie, laddove – come correttamente rilevato dalla Corte territoriale – il medesimo avrebbe dovuto comprovarne “la futilita’ e l’assenza delle ragioni addotte dalla controparte”.

1.3. La doglianza va, pertanto, disattesa.

2. Con il secondo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 6, articoli 316, 316 bis, 337 bis, 337 quater, e 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente si duole anzitutto del fatto che la Corte territoriale abbia riconosciuto natura di spese straordinarie agli esborsi affrontati dalla madre per i trattamenti estetici a favore della figlia – a suo dire non supportati da nessuna prescrizione medica che ne certificasse la necessita’ o l’utilita’ – nonche’ alle spese sostenute per la scuola media privata. L’istante censura, poi, la decisione impugnata sotto il profilo della mancata valutazione, da parte del giudice di seconde cure, della sostenibilita’ di tali spese da parte dei genitori della ragazza, in relazione alle loro effettive e concrete condizioni economiche.

2.1. La censura e’ in parte infondata, ed in parte inammissibile.

2.1.1. Per quanto concerne, invero, il profilo relativo alla contestata natura di spese straordinarie, attribuita dalla Corte territoriale agli esborsi affrontati dalla madre per i trattamenti estetici a favore della figlia – a detta del ricorrente non supportati da nessuna prescrizione medica che ne certificasse la necessita’ o l’utilita’ – e delle spese sostenute per la scuola media privata, deve osservarsi che, in tema di mantenimento della prole,devono intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilita’ e la loro imponderabilita’ esulano dall’ordinario regime di vita dei figli (Cass., 08/06/2012, n. 9372).

Ebbene, nel caso concreto, la Corte d’appello – con valutazione di fatto incensurabile in questa sede – ha accertato che si trattava di spese per trattamenti estetici necessari a rimuovere la peluria sul viso della ragazza, “anomala per un soggetto di sesso femminile” e fonte di notevole imbarazzo, e di spese per l’iscrizione in una scuola privata i cui orari si erano rivelati maggiormente compatibili con le esigenza lavorative del genitore affidatario. Trattasi – all’evidenza di esborsi non prevedibili, poiche’ sopraggiunti nel corso del tempo, al momento della determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del padre. Talche’, una volta accertatane – da parte del giudice di merito – la natura di spese straordinarie ed utili alla figlia, ed in assenza della dimostrazione di un tempestivo e valido dissenso da parte del (OMISSIS), quest’ultimo e’ da considerarsi senz’altro tenuto a corrispondere all’altro genitore la quota di sua spettanza.

2.1.2. Per quanto attiene, poi, al profilo relativo alla mancata valutazione, da parte del giudice di appello, della sostenibilita’ di tali spese da parte dei genitori della ragazza, in relazione alle condizioni economiche di entrambe le parti, va osservato che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilita’, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificita’, completezza e riferibilita’ alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421).

Nel caso concreto, per contro, – a fronte dell’accertamento, operato dalla Corte territoriale, circa la debenza del rimborso di meta’ delle spese straordinarie in questione da parte del (OMISSIS) – quest’ultimo si e’ limitato a dedurre, del tutto genericamente, che le capacita’ economiche delle parti con consentivano alle stesse di affrontare le spese in questione, ma nulla ha specificato in ordine all’effettivo reddito di ciascuno dei genitori, da porre a raffronto con l’entita’ degli esborsi in parola.

2.2. La doglianza e’ da reputarsi, pertanto, del tutto generica e, come tale, inammissibile.

3. Per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere, di conseguenza, rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione della intimata nel presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

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