la garanzia reale prestata dal terzo in un momento successivo all’insorgenza del debito garantito, ove non risulti correlata ad un corrispettivo economicamente apprezzabile proveniente dal debitore principale o dal creditore garantito, e’ qualificabile come atto a titolo gratuito, con la conseguenza che, in caso di sopravvenienza del fallimento del garante, il suddetto atto resta soggetto, ai sensi della L. Fall., articolo 64, alla sanzione di inefficacia contemplata per i negozi gratuiti.
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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3078
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere
Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 371/2012 proposto da:
(OMISSIS) a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento di (OMISSIS), in persona del curatore rag. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 653/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 01/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2017 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.
FATTI DI CAUSA
1. – (OMISSIS) a r.l. proponeva ricorso per insinuarsi tardivamente, in via privilegiata ipotecaria, al passivo della procedura concorsuale di (OMISSIS). L’insinuazione concerneva il credito di Euro 135.291,22, oltre interessi, per saldo, al 26 febbraio 2003, del mutuo fondiario concesso alla societa’ (OMISSIS) s.r.l., assistito da ipoteca iscritta sui beni di (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ il credito di Euro 99.005,12, oltre interessi, per saldo, al 2 giugno 2006, del mutuo fondiario concesso a (OMISSIS) e (OMISSIS) con ipoteca iscritta sui beni dei predetti.
Il Tribunale di Brescia riteneva inammissibile la domanda di insinuazione al passivo riferita al primo rapporto di mutuo, mentre dichiarava inefficace a norma del Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 67, comma 1, n. 3 – L.F. – la seconda operazione di finanziamento, siccome preordinata a garantire il debito originario contratto dalla societa’ (OMISSIS): il giudice di prime cure rilevava, in proposito, che la somma mutuata al fallito era stata infatti impiegata, nella sua interezza, per l’acquisto di titoli obbligazionari dati in pegno alla banca al fine di assicurare il soddisfacimento del rapporto obbligatorio intercorrente tra quest’ultima e la nominata societa’.
2. – Con sentenza pubblicata il 1 giugno 2011 la Corte di appello di Brescia riformava la sentenza di primo grado nel senso di dichiarare inefficace, a norma della L. Fall., articolo 64, “il pagamento effettuato dal fallito per l’acquisto dei titoli obbligazionari costituiti in pegno”. Osservava, in proposito, che il secondo mutuo era stato concesso per garantire la restituzione del debito precedentemente contratto da (OMISSIS) e che da tale operazione il fallito non aveva ritratto alcun vantaggio economico; la somma era stata infatti utilizzata per l’acquisto dei nominati titoli obbligazionari costituiti in pegno a favore della (OMISSIS): evenienza da cui presumeva la gratuita’ dell’atto, da dichiarare inefficace in quanto posto in essere nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, giusta l’articolo 64 cit..
3. – La sentenza della Corte bresciana e’ impugnata dalla (OMISSIS) con un ricorso articolato in due motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Fallimento di (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo lamenta violazione ed erronea o falsa applicazione degli articoli 99 e 112 c.p.c. e, comunque, motivazione illogica e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia. Assume l’istante che ove pure la domanda revocatoria proposta ai sensi della L. Fall., articolo 64, non fosse stata abbandonata in grado di appello, la stessa aveva comunque ad oggetto l’inefficacia sia del contratto di mutuo che dell’iscrizione ipotecaria conseguente, mentre il pagamento effettuato dal fallito per l’acquisto dei titoli obbligazionari costituiti in pegno non era entrato a far parte del tema del contendere.
Il motivo non ha fondamento.
Come ricorda la stessa ricorrente, il Fallimento, nella comparsa di risposta depositata in primo grado, aveva dedotto, in via subordinata, che la concessione di garanzia ipotecaria e la successiva costituzione in pegno risultavano revocabili a norma della L. Fall., articolo 67, comma 1, n. 1 e, in via ulteriormente gradata, che “l’operazione (avrebbe potuto) configurare un atto a titolo gratuito”. In particolare, era stato sostenuto che il fallito aveva concesso il pegno (oltre che l’ipoteca deputata a garantire il mutuo erogatogli) “senza nulla ricevere in cambio, e comunque per garantire un credito della banca nei confronti di un terzo” e cioe’ della societa’ (OMISSIS).. Non e’ stato specificamente eccepito, da parte della banca istante, che tale domanda sia stata successivamente rinunciata e, del resto, la stessa ricorrente non ha chiarito da quali atti processuali si possa desumere un tale atto abdicativo.
La Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha poi ritenuto che dovesse essere dichiarato inefficace, a norma della L. Fall., articolo 64, “il pagamento effettuato dal fallito per acquistare i titoli obbligazionari costituiti in pegno”. Tale affermazione e’ da intendersi riferita proprio alla complessa operazione attraverso cui il fallito, dopo aver contratto il mutuo con la banca, ha impiegato la somma oggetto del finanziamento per l’acquisto dei titoli con cui garantire il debito precedentemente contratto dalla societa’ (OMISSIS).. Lo si desume dalla stessa sentenza impugnata in cui, infatti, si rimarca che (OMISSIS) non aveva tratto alcun vantaggio economico dalla detta operazione, visto che la somma concessa in prestito non era mai entrata nella disponibilita’ del medesimo fallito, essendo stata utilizzata nei termini che si sono sopra indicati.
Deve dunque ritenersi che la pronuncia impugnata non sia affetta dalla denunciata ultrapetizione. Infatti, il giudice del gravame, uniformandosi alla giurisprudenza di questa S.C. (per tutte: Cass. 7 gennaio 2016, n. 118; Cass. 19 ottobre 2015, n. 21087; Cass. 12 dicembre 2014, n. 26159), ha correttamente interpretato la domanda avendo riguardo non gia’ al tenore meramente letterale degli atti nei quali essa era svolta, ma al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante. Ne’ appare indicativa, a fronte dell’univoco contenuto delle deduzioni del Fallimento, la riserva da questo espressa quanto alla domanda di declaratoria di inefficacia della garanzia pignoratizia: domanda che, per come formulata, sembra avere ad oggetto l’atto di costituzione in pegno non gia’ quale atto a titolo gratuito L. Fall., ex articolo 64, ma come prestazione di garanzia L. Fall., ex articolo 67, comma 1, n. 3.
2. – Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione ed erronea o falsa applicazione della L. Fall., articolo 64 e, ancora, motivazione illogica e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia. Rileva che la L. Fall., articolo 64, risulterebbe inapplicabile alla fattispecie: infatti – spiega – il pagamento era stato effettuato dal fallito per acquistare i titoli obbligazionari costituiti in pegno e da cio’ discendeva l’impossibilita’ di considerare il pagamento in questione come un atto a titolo gratuito.
Il motivo va disatteso.
Ribadito che l’azione revocatoria proposta investe l’operazione con cui si e’ fatto luogo alla costituzione del pegno sui titoli obbligazionari acquistati dal fallito, e’ sufficiente evidenziare che la garanzia reale prestata dal terzo in un momento successivo all’insorgenza del debito garantito, ove non risulti correlata ad un corrispettivo economicamente apprezzabile proveniente dal debitore principale o dal creditore garantito, e’ qualificabile come atto a titolo gratuito, con la conseguenza che, in caso di sopravvenienza del fallimento del garante, il suddetto atto resta soggetto, ai sensi della L. Fall., articolo 64, alla sanzione di inefficacia contemplata per i negozi gratuiti (Cass. 19 aprile 2016, n. 7745; Cass. 21 maggio 2010, n. 12507).
3. – Il ricorso e’ dunque respinto.
4. – Le spese del giudizio di legittimita’ gravano sulla parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.