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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3079
l’ipoteca iscritta su un terreno su cui insiste uno stabilimento industriale si estende ai beni mobili incorporati (non per mera adesione con mezzi aventi la sola funzione di ottenerne la stabilita’ necessaria all’uso, ma) per effetto di una connessione fisica idonea a dar luogo ad un bene complesso.
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Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 19409/2012 proposto da:
(OMISSIS) (CF (OMISSIS)), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso per procura in calce al ricorso dagli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS), in persona del curatore; (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS) s.n.c.; (OMISSIS);
– intimati –
avverso il decreto del 15 giugno 2012 del Tribunale di Sciacca;
letta la requisitoria del P.G. depositata in data 5.9.2017 che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2017 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.
RILEVATO
che:
con decreto del 15.6.2012 il Tribunale di Sciacca respingeva il reclamo L. Fall., ex articolo 26, proposto dall’ (OMISSIS), avverso il decreto di approvazione del piano di riparto, nella parte in cui veniva assegnata al reclamante la somma di Euro 35.819,75 relativa alla vendita dei beni immobili oggetto di ipoteca volontaria costituita a garanzia del mutuo concesso dalla stessa in favore della cooperativa (OMISSIS) poi fallita;
osservava il Tribunale che, in applicazione della L. Fall., articolo 36 (nella formulazione anteriore alla riforma di cui al Decreto Legislativo n. 5 del 2006, applicabile “ratione temporis”), il reclamante avrebbe dovuto impugnare il piano di riparto dinanzi al giudice delegato e poi, avverso il decreto motivato di quest’ultimo, eventualmente adire il Tribunale entro tre giorni dalla data del medesimo decreto, onde l’omesso rispetto di tale procedura determinava l’inammissibilita’ del reclamo;
inoltre evidenziava, quanto al merito, che l’ipoteca volontaria poteva estendersi solo ai beni stabilmente incorporati ai terreni e non a quelli amovibili, come nel caso in esame, trattandosi nella specie di serre, impianti idrici e frigoriferi;
avverso tale decreto l’ (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato a due motivi;
le altre parti sono rimaste intimate; il P.G. in data 5.9.2017 ha depositato la requisitoria concludendo per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo il ricorrente si duole dell’erroneita’ del decreto impugnato relativamente alla ritenuta necessita’ di impugnare il piano di riparto innanzi al giudice delegato e, successivamente, avverso il decreto motivato di quest’ultimo, di adire il Tribunale;
con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento del credito ipotecario relativamente ai rapporti pertinenziali concernenti il complesso aziendale;
il primo motivo e’ fondato, imponendo la correzione della motivazione della decisione impugnata ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., u.c., atteso che – per quanto si andra’ a dire di seguito – il provvedimento, sebbene in parte qua erroneamente motivato in diritto, non e’ soggetto a cassazione;
la L. Fall., articolo 110 (nel testo applicabile “ratione temporis”) prevede che “i creditori possono far pervenire entro dieci giorni dall’avviso le loro osservazioni. Trascorso tale termine, il giudice delegato, tenuto conto delle osservazioni, stabilisce con decreto il piano di riparto, rendendolo esecutivo”; la norma e’ stata interpretata dal Tribunale nel senso che il creditore avrebbe l’onere in primo luogo di proporre il reclamo innanzi al g.d. e successivamente di impugnare l’eventuale provvedimento di rigetto innanzi al tribunale;
come esattamente osservato dal P.G., il primo motivo articolato dal ricorrente, al di la’ di un’ampia critica concernente l’irritualita’ delle modalita’ comunicative prescelte dal curatore riguardo all’avvenuto deposito del piano di riparto (questioni che pero’ non risultano prospettate al Tribunale ne’ in alcun modo affrontate nel decreto impugnato), nondimeno contempla una specifica censura in ordine al rilievo considerato decisivo dal giudice di prime cure, allorche’ correttamente si evidenzia che le osservazioni al progetto di riparto non costituiscono (contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale) un onere del creditore ovvero una condizione di legittimazione all’impugnazione del decreto di esecutivita’ del riparto;
avendo dunque il ricorrente sottoposto a censura la motivazione posta dal Tribunale a fondamento della ritenuta inammissibilita’ del reclamo, la questione va risolta tenendo conto di quanto statuito da Cass. n. 502 del 2016 secondo cui “in tema di ripartizione dell’attivo fallimentare, i creditori, nel regime anteriore al Decreto Legislativo n. 5 del 2006, possono proporre reclamo avverso il decreto che rende esecutivo il progetto di riparto pur quando non abbiano presentato le osservazioni di cui alla L. Fall., articolo 110, comma 3, configurandosi, di solito, quel decreto come l’unico provvedimento definitivo suscettibile di determinare preclusioni circa la collocazione dei crediti correnti”, dovendo dunque il creditore reagire non con il mezzo del reclamo L. Fall., ex articolo 36 (come erroneamente ritenuto dal Tribunale) ma con quello della L. Fall., articolo 26 (concretamente proposto nel caso di specie dal ricorrente);
va pertanto corretta l’erronea statuizione in termini di inammissibilita’ operata dal tribunale, imponendosi comunque l’esame del secondo motivo, avendo il Tribunale esaminato anche nel merito la questione prospettata dal reclamante;
il secondo motivo e’ infondato;
il Tribunale, richiamando il disposto dell’articolo 2811 c.c., ha escluso l’estensione dell’ipoteca volontaria ai beni amovibili e non stabilmente incorporati al terreno (trattandosi nella specie di serre, impianti idrici, frigoriferi, ecc.);
il P.G., nella requisitoria, ha osservato che cosi’ operando il Tribunale avrebbe finito per decidere una questione che, investendo l’accertamento del credito ammesso, nonche’ la natura e l’estensione del privilegio, non poteva essere esaminata in sede di ripartizione dell’attivo, venendo in rilievo una modifica non consentita dell’accertamento operato in sede di verifica del passivo;
la ragione impeditiva dell’accoglimento del motivo in esame va piuttosto ravvisata nella circostanza che il ricorrente, nel sottolineare la necessaria estensione dell’ipoteca alle pertinenze, invocando il principio desumibile dall’articolo 818 c.c., omette tuttavia di precisare quale sia stato il concreto contenuto del provvedimento di ammissione al passivo, limitandosi solo ad evidenziare che il credito venne ammesso in via privilegiata ed ipotecaria per Lire 1.142.285.084 e che della somma ricavata in sede di esecuzione il piano di riparto programmo’ l’assegnazione in suo favore della sola somma di Euro 35.819,75 (anziche’ di quella complessiva pari ad Euro 111.745,02);
quale sia stata la concreta estensione del privilegio ipotecario puo’ al limite desumersi solo dal richiamo, operato dal ricorrente (a pag. 2 del presente ricorso), al contratto di mutuo dell’11.1.1988 che riferisce l’ipoteca all’immobile ed agli accessori (operando anche un richiamo all’articolo 2811 c.c.), laddove pero’, mediante il provvedimento impugnato, il Tribunale ha – da un lato – correttamente richiamato il principio secondo il quale “l’ipoteca iscritta su un terreno su cui insiste uno stabilimento industriale si estende ai beni mobili incorporati (non per mera adesione con mezzi aventi la sola funzione di ottenerne la stabilita’ necessaria all’uso, ma) per effetto di una connessione fisica idonea a dar luogo ad un bene complesso” (Cass. n. 377 del 2011) e – dall’altro – escluso, facendo riferimento alla tipologia degli accessori in questione, che questi risultassero fisicamente e inscindibilmente connessi al suolo, esprimendo in tal modo un’indagine di fatto rimessa in via esclusiva al giudice di merito;
non puo’ ritenersi, dunque, che cosi’ facendo il Tribunale abbia modificato, in sede di ripartizione dell’attivo, i risultati ammissivi consolidatisi nel procedimento di accertamento del passivo, atteso che nessuna concreta indicazione e’ stata fornita dal ricorrente circa il concreto perimetro del provvedimento di ammissione al passivo in relazione al preciso oggetto della garanzia ipotecaria;
d’altro canto il Tribunale, da un lato richiamando un condivisibile orientamento giurisprudenziale e dall’altro attraverso un accertamento di tipo puramente fattuale, ha escluso che l’ipoteca potesse estendersi anche ad accessori che, per la loro natura, apparivano estranei all’ambito applicativo dell’articolo 2811 c.c.;
le considerazioni che precedono impongono, dunque, il rigetto del ricorso; nulla per le spese essendo rimaste intimate le parti vittoriose.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.