Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 1 marzo 2018, n. 9401

giustifica il riconoscimento della scriminante del diritto di critica senza verificare la sussistenza degli elementi che (fin dalla pronuncia delle Sezioni unite n. 4950 del 26/03/1983, Narducci Rv. 159240) la consentono: la verita’ e la rilevanza del fatto narrato e la continenza delle parole utilizzate.

 

La pronuncia in oggetto affronta il tema della risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione dell’onore e della reputazione, tema che può essere approfondito leggendo il seguente articolo:

Diffamazione a mezzo stampa, profili risarcitori di natura civilistica.

Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 1 marzo 2018, n. 9401

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V – rel. Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

inoltre:

(OMISSIS);

(OMISSIS);

avverso la sentenza del 27/04/2016 del GIUDICE DI PACE di PESCARA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ENRICO VITTORIO SCARLINI;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. FIMIANI PASQUALE che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

Udito il difensore dell’imputato, Avv. (OMISSIS), che chiede la conferma della sentenza impugnata con il rigetto del ricorso presentato dal PG.

RITENUTO IN FATTO

1 – Con sentenza del 27 aprile 2016, il Giudice di (OMISSIS) di Pescara assolveva (OMISSIS) dal delitto di diffamazione ascrittogli sussistendo la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di critica, ai sensi dell’articolo 51 c.p..

(OMISSIS) era stato accusato di avere offeso la reputazione dei consuoceri (OMISSIS) ed (OMISSIS) affermando, in una missiva del 24 giugno 2014 indirizzata al Tribunale per i minori ed inserita nel fascicolo della separazione del figlio, (OMISSIS), e di sua moglie, (OMISSIS), figlia delle persone offese, di essersi resi complici della relazione extraconiugale che la figlia aveva intrattenuto, in costanza di matrimonio, con un uomo sposato.

Il Giudice, affermando che l’esimente del diritto di critica si poteva configurare anche nel delitto di diffamazione non consumato a mezzo della stampa, aveva ritenuto che la frase incriminata fosse stata pronunciata come generico sfogo dell’imputato per la situazione che si era creata.

2 – Propone ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello de L’Aquila, lamentando con l’unico motivo, il vizio di motivazione in quanto non si era valutata la sussistenza di quegli elementi – la verita’ del fatto, l’interesse alla comunicazione e la continenza espressiva – che costituiscono i presupposti che legittimano il riconoscimento della causa di giustificazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dal rappresentante della pubblica accusa e’ fondato e va pertanto accolto.

1 – Il Giudice di pace ha ritenuto la sussistenza della causa di giustificazione del diritto di critica, con cio’ ritenendo offensive dell’altrui reputazione le espressioni vergate dall’imputato nella missiva indirizzata al Tribunale per i minorenni nel giudizio di separazione del figlio e della nuora del quale egli non era parte, considerando che le frasi stesse “vadano intese come un generico sfogo tale da escludere rilevanza penale alla fattispecie contestata”.

Con cio’ pero’ offrendo una motivazione del tutto carente perche’ giustifica il riconoscimento della scriminante del diritto di critica senza verificare la sussistenza degli elementi che (fin dalla pronuncia delle Sezioni unite n. 4950 del 26/03/1983, Narducci Rv. 159240) la consentono: la verita’ e la rilevanza del fatto narrato e la continenza delle parole utilizzate.

2 – La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Giudice di pace di Pescara per nuovo non trattandosi di ricorso per saltum non potendo, il pubblico ministero, proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento (Sez. 5, n. 19331 del 30/04/2012, De Francesco, Rv. 252902).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Pescara.

Motivazione semplificata.

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Avv. Umberto Davide

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