Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 13 marzo 2018, n. 6046

il danno subito dal lavoratore derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative, risarcibile ai sensi dell’articolo 36, comma 2 (nel testo applicabile “ratione temporis” antecedente alle modifiche apportate dalla L. n. 244 del 2007, articolo 3, comma 79), non coincide affatto con le retribuzioni e i correlati oneri contributivo-previdenziali perche’ questi sono dovuti, come innanzi osservato (punti 17 e 18 di questa sentenza), in virtu’ del principio di corrispettivita’ affermato dall’articolo 2126 c.c. con riguardo alle prestazioni di lavoro svolte dovute durante il tempo di svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 13 marzo 2018, n. 6046

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10157-2012 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 793/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 10/11/2011 r.g.n. 97/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTO

1. (OMISSIS) aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona il Comune di Falconara Marittima per chiedere che si accertasse la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi con il Comune, tra il 1.5.1999 ed il 31.12.2006 in virtu’ di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e che si condannasse il Comune al pagamento delle differenze retributive e contributive correlate alla illegittima qualificazione del rapporto.

2. Il ricorrente aveva chiesto, inoltre, che si accertasse il suo diritto alla proroga del rapporto e che fosse pronunciata sentenza costitutiva di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nella qualifica di “Istruttore amministrativo-contabile categoria C1 CCNL Autonomie Locali.

3. In via subordinata, il ricorrente aveva chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni pari a quanto avrebbe percepito in caso di continuazione del rapporto di lavoro fino al conseguimento del diritto a pensione o, in via subordinata, alla indennita’ risarcitoria prevista dalla L. n. 300 del 1970, articolo 18.

4. Deceduto lo (OMISSIS) nel corso del giudizio di primo grado e riassunto il giudizio dalla madre ed unica erede (OMISSIS), il Tribunale dichiaro’ che tra lo (OMISSIS) ed il Comune di Falconara Marittima era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 1.5.1999 al 31.12.2006 e condanno’ il Comune a pagare alla (OMISSIS) le differenze retributive ed il trattamento di fine rapporto ed a risarcire il danno, commisurandolo a venti mensilita’ dell’ultima retribuzione.

5. La Corte di Appello di Ancona, adita in via principale dal Comune ed in via incidentale dalla (OMISSIS), con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto l’appello principale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato il capo della domanda volto al risarcimento del danno.

6. La Corte territoriale, per quanto oggi rileva, ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata accertata la natura subordinata e non autonoma dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio; ha ritenuto che al rapporto, nullo ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 36, comma 2 si applicasse l’articolo 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore, per il tempo in cui il rapporto aveva avuto esecuzione, ad ottenere il danno “retributivo differenziale” (tale ha ritenuto quello corrispondente alle differenze retributive) ed alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale.

7. La Corte territoriale ha escluso la fondatezza della domanda volta ad ottenere il danno ulteriore rispetto a quello corrispondente alle differenze retributive sul rilievo della insussistenza dei presupposti per la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune, a tanto ostando la disposizione contenuta nel Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 36, comma 2 e l’articolo 97 Cost.. Ha ritenuto che il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 36 riconosce al lavoratore pubblico dipendente soltanto il danno differenziale, sia retributivo che contributivo, ed ha affermato che l’infondatezza della domanda al risarcimento del danno ulteriore rispetto a quello “differenziale” assorbiva le censure, formulate dalla (OMISSIS) nell’appello incidentale e dal Comune nell’appello principale, correlate alla determinazione della indennita’ risarcitoria. Tanto sul rilievo che non era stata posta la questione della nullita’ della clausola di apposizione del termine ovvero della illegittima cessazione del rapporto di lavoro.

8. Infine, la Corte territoriale ha ritenuto che non era emersa alcuna prova in ordine allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario ulteriori rispetto a quelle ricompensate con la indennita’ di pronto intervento ambientale.

9. Avverso questa sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Comune di Falconara Marittima ha resistito con controricorso. La causa all’Adunanza Camerale del 28.6.2017 e’ stata rimessa alla pubblica udienza perche’ il Collegio ha ritenuto la particolare rilevanza della questione di diritto. Le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI

Sintesi dei motivi.

10. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 Cost., del Decreto Legislativo n. 368 del 2001 e del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 36, “con particolare riferimento al principio di parita’ di trattamento ed ai principi di equivalenza ed effettivita’ delle conseguenze sanzionatorie derivanti dall’illegittimo utilizzo dei lavoratori impiegati con tipologie contrattuali flessibili nel settore pubblico rispetto a quelle nel settore privato”. Utilizzo abusivo che, nella prospettazione del ricorrente, determinerebbe il diritto al risarcimento del danno ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 36. Assume che tale danno deve essere commisurato alle retribuzioni maturate dalla data della risoluzione del rapporto a quella del conseguimento del diritto a pensione ovvero all’indennita’ di cui alla L. n. 300 del 1970, articolo 18.

11. Il ricorrente richiama a sostegno delle sue prospettazioni la sentenza della Corte di Giustizia UE del 4.7.2006 Causa C-212/2004, e formula il seguente quesito di diritto “se la disciplina in materia di lavoro alle dipendenze della P.A., risultante dal combinato disposto tra l’articolo 97 Cost., il Decreto Legislativo n. 368 del 2001 e il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 36 deve essere interpretata nel senso di riconoscere al lavoratore assunto in violazione di disposizioni imperative un risarcimento del danno ulteriore rispetto alle differenze retributive e contributive e, in caso affermativo, se il criterio di determinazione del suddetto danno e’ da parametrarsi in una misura equivalente alla perdita del posto di lavoro, ovvero, in subordine, in misura equivalente all’applicazione in via analogica delle tutele previste dalla L. n. 300 del 1970, articolo 18 o in altra misura ancora”.

12. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contraddittorieta’ della motivazione circa un fatto decisivo relativo alla presunta omessa e/o insufficiente prova del diritto al pagamento del lavoro straordinario. Formulando quesito di diritto, deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare circostanze decisive emerse dalla prova testimoniale.

Esame dei motivi.

13. Il primo motivo di ricorso e’ infondato sulla scorta delle considerazioni di seguito svolte, in parte correttive, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., u.c. (infra, punti da 16 a 28 di questa sentenza), delle argomentazioni motivazionali della sentenza impugnata, il cui dispositivo e’ conforme al diritto.

14. Va rilevato che la natura subordinata e non autonoma dei rapporti sorti in virtu’ dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati tra il dante causa della odierna ricorrente e il Comune di Falconara Marittima e’ ormai incontestata tra le parti. Il ricorrente, infatti, non mette in discussione l’applicabilita’ dell’articolo 2126 c.c. al rapporto dedotto in giudizio, la cui nullita’ e’ stata accertata dalla Corte territoriale sul rilievo della sua costituzione al di fuori della regola del pubblico concorso.

15. Cio’ di cui il ricorrente si duole con il motivo in esame e’ che la Corte territoriale abbia liquidato il danno nella misura corrispondente alle sole differenze retributive e alle omissioni contributivo-previdenziali dovute per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione ed abbia escluso la possibilita’ di riconoscere danni ulteriori.

16. Il Collegio osserva che l’articolo 2126 c.c., che dispone che “la nullita’ o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione; salvo il caso di illiceita’ (pacificamente estranea alla fattispecie dedotta in giudizio), costituisce esplicitazione del principio della effettivita’ della prestazione lavorativa e della corrispettivita’ tra questa e la controprestazione retributiva e previdenziale.

17. Con l’articolo 2126 c.c. il Legislatore ha, infatti, voluto affermare che la nullita’ o l’annullamento del contratto di lavoro non puo’ pregiudicare la posizione del lavoratore, il quale vanta una serie di diritti connessi all’attivita’ svolta, primo fra tutti quello a un’adeguata retribuzione e alla copertura previdenziale, in conformita’ ai principi sanciti dagli articoli 36 e 38 Cost..

18. La disposizione trova applicazione anche nella ipotesi di nullita’ di rapporto di lavoro costituito in violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni (Cass. SSUU 8519/2012, 26829/2009; Cass. 22669/2016, 22485/2016, 24120/2016, 7680/2014, 1639/2012, 12749/2008, 18276/2006,20009/2005, 10376/2001), in quanto gli obblighi retributivi e quelli previdenziali sono connessi con l’attivita’ lavorativa prestata in via di fatto senza che rilevi che il rapporto sia nullo perche’ instaurato in violazione delle norme che regolano le assunzioni alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (Cass. SSUU 8519/2012; Cass. 13940/2017).

19. Consegue a quanto osservato che il danno subito dal lavoratore derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative, risarcibile ai sensi dell’articolo 36, comma 2 (nel testo applicabile “ratione temporis” antecedente alle modifiche apportate dalla L. n. 244 del 2007, articolo 3, comma 79), non coincide affatto con le retribuzioni e i correlati oneri contributivo-previdenziali perche’ questi sono dovuti, come innanzi osservato (punti 17 e 18 di questa sentenza), in virtu’ del principio di corrispettivita’ affermato dall’articolo 2126 c.c. con riguardo alle prestazioni di lavoro svolte dovute durante il tempo di svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro (Cass.13940/2017).

20. Il danno al quale si riferisce il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 36, comma 2 e’ evidentemente altro.

21. E’ innegabile che il lavoratore, che abbia reso una prestazione lavorativa in via di mero fatto a causa della illegittima qualificazione come autonomo di un rapporto che si e’ svolto, come nella fattispecie dedotta in giudizio, in regime di subordinazione, possa subire gli effetti pregiudizievoli che possono variamente configurarsi.

22. Se l’evenienza ordinaria e’ la perdita di chance risarcibile come danno patrimoniale nella misura in cui l’illegittimo (soprattutto se prolungato) impiego in attivita’ di lavoro subordinato a fronte di contratti prevedenti prestazioni di lavoro autonomo abbia fatto perdere al lavoratore altre occasioni di lavoro stabile, non puo’ escludersi che una prolungata precarizzazione per anni possa aver inflitto al lavoratore un pregiudizio che va anche al di la’ della mera perdita di chance di un’occupazione migliore, e puo’ riguardare, ad esempio, le spese sostenute in vista del futuro lavoro, le conseguenze psicologiche dipese dall’ingiusta condizione transitoria di assenza di occupazione e gli esborsi effettuati per intraprendere altre attivita’ lavorative (Cass. 13940/2017, 26282/2007).

23. Deve, invece, escludersi che il danno possa coincidere con la perdita del posto di lavoro perche’ l’accesso al pubblico impiego non puo’ essere conseguenza, sia pur in chiave sanzionatoria, di una situazione di illegalita’, costituita da una assunzione effettuata al di fuori del pubblico concorso.

24. E cio’ perche’ il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 36, comma 2, prima parte ha vietato alle Pubbliche Amministrazioni di costituire rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni ove siano state violate le disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori.

25. Il divieto e’ conforme ai parametri della nostra Costituzione (Corte Costit. sentenza 89/2003, 190/2005, 205/2004, 34/2004; Ord. 206/2013) che all’articolo 97 sancisce, per l’accesso agli impieghi pubblici, la regola del pubblico concorso, regola trasfusa nel Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 36, commi 7 e 8 come sostituiti prima dal Decreto Legislativo n. 546 del 1993, articolo 17 e poi dal D.Lgs n. 80 del 1998, articolo 22 e, quindi, nel Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 35.

26. Non e’ senza rilievo il fatto che lo stesso articolo 36, comma 5, cit. definisce il danno risarcibile come derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative e non gia’ come derivante dalla perdita di un posto di lavoro.

27. Tanto precisato in ordine alla risarcibilita’ dei danni ove siano state violate le disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, deve ritenersi che l’onere probatorio in ordine ai danni subiti dalla illegittima qualificazione del rapporto grava sul lavoratore in applicazione dei principi generali in tema di responsabilita’ contrattuale di cui all’articolo 1218 c.c. Danni che nella fattispecie in esame non risultano allegati, per quanto si evince dalla lettura della sentenza impugnata. Il ricorrente, d’altra parte, anche nel ricorso si limita a sostenere che il danno subito deve essere parametrato in misura equivalente alla perdita del posto di lavoro ovvero in misura equivalente all’applicazione in via analogica “delle tutele previste dalla L. n. 300 del 1970, articolo 18 o in altra misura ancora” e a richiamare nella memoria difensiva depositata in prossimita’ della pubblica udienza i principi sulla agevolazione probatoria affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016.

28. Sulla scorta delle considerazioni svolte la motivazione della sentenza impugnata va corretta, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., u.c. (come anticipato nel punto 13 di questa sentenza), nel senso che il danno risarcibile di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 36, comma 2, non coincide con le retribuzioni e i correlati oneri contributivo-previdenziali perche’ questi sono dovuti in virtu’ del principio di corrispettivita’ affermato dall’articolo 2126 c.c. con riguardo alle prestazioni di lavoro svolte dovute durante il tempo di svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro.

29. Diversamente da quanto opina il ricorrente alla fattispecie dedotta in giudizio non trovano applicazione i principi affermati nella sentenza della Corte di Giustizia del 4.7.2006 Causa C-212/2004 (richiamata nel ricorso) e nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 5072 del 2016 (richiamata nella memoria difensiva depositata in prossimita’ della udienza pubblica) perche’ la Corte territoriale, come evidenziato al punto 7 di questa sentenza, ha accertato che le parti non avevano posto questione di nullita’ della clausola apposizione del termine di durata ovvero di illegittima cessazione del rapporto di lavoro e siffatta statuizione non e’ stata oggetto di alcuna censura da parte del ricorrente.

30. Il secondo motivo e’ inammissibile in quanto il ricorrente, lungi dallo specificare il fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione al quale le argomentazioni motivazionali della sentenza impugnata sono in contraddizione tra loro, sollecita una nuova lettura del materiale istruttorio inammissibile in sede di legittimita’ (Cass. SSU 24148/ 2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208/2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007, 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005).

31. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

32. Le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico del ricorrente in applicazione dell’articolo 91 c.p.c.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 4.000,00, per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.