Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3693
Va ribadito, infatti, che la mera individuazione di profili di colpa nella condotta del sanitario non e’ sufficiente all’affermazione della sua responsabilita’, richiedendosi anche la ricorrenza del nesso di causa tra la condotta colposa e l’evento di danno, costituente oggetto di un ulteriore e autonomo accertamento giudiziale, cosicche’ la sussistenza della prima non comporta – di per se’ – la dimostrazione del secondo e viceversa.
Integrale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29401-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), AZIENDA OSPEDALIERA (OMISSIS), REGIONE CALABRIA, AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE (OMISSIS) CATANZARO;
– intimati –
Nonche’ da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
AZIENDA OSPEDALIERA (OMISSIS), AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE (OMISSIS) CATANZARO, (OMISSIS), REGIONE CALABRIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1628/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) agi’ avanti al Tribunale di Catanzaro per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti all’inadeguatezza di prestazioni di diagnosi e cura effettuate dal Presidio ospedaliero (OMISSIS), in relazione ad un infortunio sul lavoro che gli era occorso il (OMISSIS), in occasione del quale aveva riportato una ferita al polso della mano sinistra; a tal fine, convenne in giudizio il predetto Presidio ospedaliero nonche’ (OMISSIS) (medico del Pronto Soccorso) e (OMISSIS) (chirurgo ortopedico); il contraddittorio venne successivamente integrato nei confronti della Regione Calabria e della Gestione Liquidatoria della A.S.L. (OMISSIS) di Catanzaro.
Il Tribunale di Catanzaro ritenne che gli esiti invalidanti patiti dal (OMISSIS) fossero imputabili ad errore diagnostico del medico del Pronto Soccorso e condanno’ tutti i convenuti – ad eccezione del (OMISSIS) – al risarcimento dei danni.
A seguito dell’impugnazione principale del (OMISSIS) e dei gravami incidentali proposti dall’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) e dal (OMISSIS), la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato la domanda nei confronti della predetta Azienda Ospedaliera, mentre ha affermato la responsabilita’ del (OMISSIS), ritenendo paritario il concorso dei due medici nella determinazione del danno; ha pertanto condannato al risarcimento – in via solidale – il (OMISSIS), il (OMISSIS), la Regione Calabria e l’Azienda Provinciale di Catanzaro (in qualita’ di gestore della contabilita’ separata relativa alle soppresse USL).
Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), affidandosi a due motivi; ha resistito il solo (OMISSIS), con controricorso contenente ricorso incidentale basato su due motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo del ricorso principale, il (OMISSIS) ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli articoli 1223, 2043, 2056 e 2059 c.c. e ha censurato la sentenza per avere affermato la sua responsabilita’, in contrasto con le conclusioni della c.t.u. che, pur ascrivendo alla condotta del (OMISSIS) un addebito di imperizia, ne aveva escluso l’efficienza causale rispetto ai postumi riscontrati nel (OMISSIS); evidenzia che, per quanto era emerso dalla consulenza, non era stato “il ritardo nella diagnosi a determinare l’insorgenza della patologia, ma (probabilmente) il ritardo nell’intervento operatorio (e, probabilmente, (…) altre cause del tutto estranee all’operato del (OMISSIS))”, cosicche’ “l’evento si sarebbe avverato anche se il comportamento (corretta diagnosi di lesione tendinea) fosse stato posto in essere”.
1.1. Al riguardo, la Corte ha affermato di non condividere le conclusioni dei consulenti d’ufficio e ha escluso che l’originaria omissione fosse stata resa irrilevante dalla prescrizione di controlli ravvicinati (che, peraltro, concernevano soltanto le medicazioni, che non avrebbero potuto condurre ad una successiva diagnosi) o dal consiglio del medico curante di effettuare una visita specialistica.
1.2. Il motivo e’ fondato, in quanto la Corte ha erroneamente affermato la responsabilita’ del (OMISSIS) pur a fronte di una situazione di incertezza circa l’esistenza del nesso causale fra la specifica condotta del medesimo e gli esiti invalidanti riportati dal (OMISSIS), in violazione dei criteri che, in ambito di responsabilita’ professionale sanitaria, onerano il danneggiato della prova del nesso causale e comportano che la situazione di incertezza residuata all’istruttoria su un fatto costitutivo della domanda determini il rigetto della domanda stessa (cfr. Cass. n. 975/2009, Cass. n. 17143/2012, Cass. n. 4792/2013, Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 29315/2017).
Va ribadito, infatti, che la mera individuazione di profili di colpa nella condotta del sanitario non e’ sufficiente all’affermazione della sua responsabilita’, richiedendosi anche la ricorrenza del nesso di causa tra la condotta colposa e l’evento di danno, costituente oggetto di un ulteriore e autonomo accertamento giudiziale, cosicche’ la sussistenza della prima non comporta – di per se’ – la dimostrazione del secondo e viceversa (cfr. Cass. n. 21619/2007 e n. 29315/2017).
1.3. Invero, la motivazione della sentenza evidenzia chiaramente tale situazione di incertezza, laddove afferma che “non e’ possibile ricostruire il preciso determinismo causale” (pag. 8) e che “non e’ possibile ricostruire l’esatto apporto causale delle singole condotte nell’eziopatogenesi dell’esito invalidante” (pag. 11).
Tali affermazioni non risultano contraddette o superate – quanto alla posizione del (OMISSIS) – dal rilievo (a pag. 9) che il “primo intervallo temporale di ritardo nella formulazione della diagnosi e’ da porre in relazione causale con la condotta del (OMISSIS)”, che evidenzia l’esistenza del nesso fra la condotta omissiva e il ritardo diagnostico, ma non anche fra tale ritardo e l’esito invalidante finale; ne’ dall’ulteriore rilievo (a pag. 11) che “ci fu un sicuro ritardo diagnostico da parte dei sanitari del pronto soccorso potenzialmente idoneo ad incidere sul successivo decorso della malattia”, giacche’ l’avverbio “potenzialmente” non e’ affatto idoneo ad indicare una effettiva e concreta relazione condizionante -in termini di preponderanza dell’evidenza (“piu’ probabile che non”)- fra il ritardo diagnostico e il successivo decorso della malattia.
1.4. Il motivo va dunque accolto, poiche’, difettando un concreto accertamento circa l’incidenza causale della condotta del (OMISSIS) sull’evoluzione della malattia e sugli esiti invalidanti, la Corte non avrebbe potuto affermarne la responsabilita’ sulla base del mero riscontro della colpevole omissione diagnostica.
2. Il secondo motivo (che denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1227, 2056, 1175 e 2055 c.c. e impugna la sentenza per avere escluso un concorso colposo del (OMISSIS) nella determinazione degli esiti invalidanti, in conseguenza della ritardata sottoposizione all’intervento chirurgico) resta assorbito dall’accoglimento del primo.
3. La sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ex articolo 384 c.p.c., comma 2, con rigetto della domanda proposta dal (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS).
4. Il primo motivo del ricorso incidentale del (OMISSIS) censura la sentenza (sotto i profili della violazione e della falsa applicazione della Legge Regionale Calabria n. 8 del 2003, articolo 22, comma 3 e degli articoli 1218 e 1228 c.c.) per avere escluso la legittimazione passiva -sostanziale e processuale – dell’Azienda Ospedaliera (OMISSIS): il (OMISSIS) rileva che l’Azienda aveva soggettivita’ giuridica e rilevanza esterna e non aveva dato prova che, all’epoca dei fatti, non avesse alcuna autonomia gestionale; sotto altro profilo (“omessa motivazione in ordine agli articoli 91 e 92 c.p.c.”), si duole di essere stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell’Azienda Ospedaliera.
4.1. Il motivo e’ inammissibile in relazione ad entrambe le censure: quanto alla prima, poiche’ non attinge la ratio della decisione, che e’ imperniata non sul difetto di soggettivita’ giuridica dell’Azienda, ma sull’affermazione che la legittimazione sostanziale e processuale per le obbligazioni relative alle strutture delle soppresse U.S.L. della Calabria fa capo esclusivamente agli organi rappresentativi delle nuove A.S.P. (in funzione di gestori delle contabilita’ separate) e alla Regione; quanto alla seconda, poiche’ non e’ censurabile in sede di legittimita’ la scelta del giudice di merito di non avvalersi della facolta’ di compensare le spese di causa.
5. Il secondo motivo del ricorso incidentale e’ parimenti inammissibile, poiche’ censura il mancato riconoscimento del danno da perdita della capacita’ lavorativa specifica senza investire adeguatamente la ratio della decisione (basata sul difetto di prova del lamentato danno patrimoniale), ma prospettando inconferenti deduzioni circa il danno non patrimoniale conseguito all’errore dei sanitari e circa la necessita’ di considerare la perdita di concrete possibilita’ di lavoro o di miglioramenti economici come “perdita di chance” da ricondurre nella “sfera del danno non patrimoniale”.
6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite di tutti i giudizi fra il (OMISSIS) e il (OMISSIS), ai sensi dell’articoli 92 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore alle modifiche introdotte a partire dalla L. n. 263 del 2005 (applicabile ratione temporis).
7. In relazione al ricorso incidentale, sussistono le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il secondo, cassa in relazione e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dal (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS);
dichiara l’inammissibilita’ del ricorso incidentale;
compensa, fra il (OMISSIS) e il (OMISSIS), le spese di lite dei gradi di merito e del presente giudizio;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.