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in tema di opposizione allo stato passivo, la produzione di copia autentica del provvedimento impugnato, sebbene non prevista a pena di inammissibilita’ della domanda dalla L. Fall., articolo 99 (nel testo, applicabile ratione temporis, novellato dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007), cionondimeno puo’ determinarne il rigetto, laddove il giudice, non potendo valutare in mancanza di tale documento le censure prospettate dall’opponente, sia nell’impossibilita’ di accertarne la fondatezza.
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Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27480/2016 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso il decreto n. 91/15 del TRIBUNALE di FERMO, depositato il 24/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
(OMISSIS) s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l., attesa la mancata ammissione, in privilegio, di un credito derivante da un contratto di mutuo fondiario e la mancata ammissione, in chirografo, di un credito relativo a scoperto di conto corrente;
il Tribunale di Fermo rigettava l’opposizione osservando di non essere in grado di deciderla altrimenti, stante la mancata produzione della copia autentica del provvedimento del giudice delegato;
avverso il decreto la banca ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 99 e degli articoli 347 e 116 c.p.c.;
la curatela non ha svolto difese;
la ricorrente ha depositato una memoria.
CONSIDERATO
che:
la ricorrente sostiene che la mancata produzione della copia autentica del provvedimento del giudice delegato non costituisce causa di improcedibilita’ del giudizio e che, in ogni caso, il precetto enunciato dall’articolo 347 c.p.c., ha come scopo soltanto la possibilita’ dell’esame di tale provvedimento da parte del giudice; esigenza che sarebbe stata soddisfatta nel caso di specie mediante la trascrizione del contenuto del provvedimento nel ricorso depositato in opposizione, nonche’ mediante il deposito della comunicazione pervenuta dal curatore fallimentare;
il ricorso e’ inammissibile;
il tribunale si e’ uniformato all’insegnamento di questa Corte che, in fattispecie esattamente sovrapponibile, ha reso il seguente principio: “in tema di opposizione allo stato passivo, la produzione di copia autentica del provvedimento impugnato, sebbene non prevista a pena di inammissibilita’ della domanda dalla L. Fall., articolo 99 (nel testo, applicabile ratione temporis, novellato dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007), cionondimeno puo’ determinarne il rigetto, laddove il giudice, non potendo valutare in mancanza di tale documento le censure prospettate dall’opponente, sia nell’impossibilita’ di accertarne la fondatezza” (Cass. n. 19802-15);
la censura prospettata dalla ricorrente, nel sostenere – in stretta dipendenza da altre pronunce di questa Corte – che nell’opposizione al passivo la mancata produzione di copia autentica del provvedimento non costituisce causa di improcedibilita’, non coglie la ratio decidendi del tribunale, il quale non ha dichiarato improcedibile l’opposizione ma l’ha rigettata nel merito, giustappunto uniformandosi al sopra detto principio;
ne’ la ricorrente ha offerto argomenti per un ipotetico mutamento di quell’orientamento;
l’ulteriore affermazione, secondo la quale il testo del provvedimento impugnato si sarebbe dovuto ricavare dalla trascrizione operata nel ricorso in opposizione, e’ assertoria in prospettiva di autosufficienza, non essendo stato riportato, nel ricorso per cassazione, il contenuto dell’atto di opposizione nella parte che rileva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.