e’ nullo, in quanto contrastante con l’ordine pubblico costituzionale (articoli 4 e 35 Cost.), il patto di non concorrenza diretto, non gia’ a limitare l’iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilita’ di impiegare la propria capacita’ professionale nel settore economico di riferimento.
Per ulteriori approfondimenti in materia di cessione o affitto d’azienda si consigliano i seguenti articoli:
La Cessione d’azienda o ramo d’azienda
Contratto di Affitto di azienda
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 12 novembre 2014, n. 24159
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio – Presidente
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27172-2008 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso il dott. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato DI NOI GABRIELE (OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS) S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
nonche’ da:
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS) S.R.L.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 630/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 02/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2014 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell’incidentale; udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilita’ o in subordine accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale, assorbimento dell’esame del ricorso incidentale condizionato in relazione ai motivi primo e secondo, lettera A; al giudice di rinvio per il motivo secondo, lettere B e C.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 27 – 28 aprile 1995 da (OMISSIS) S.r.l. ed occorrendo (OMISSIS), che gia’ avevano adito il Tribunale di Brindisi con ricorso ex articolo 700 c.p.c., premettevano che la societa’ predetta, formata in origine dai soci al 50% (OMISSIS) e (OMISSIS) ed avente come oggetto sociale l’esportazione ed importazione di merci ed oggetti vari, aveva rivolto sin dall’inizio la sua attenzione al mercato russo, ivi commercializzando prodotti finiti di abbigliamento e mobili, questi ultimi prodotti dalla (OMISSIS) S.r.l..
Soggiungevano che il (OMISSIS), si era il 28 dicembre 1994, nel corso di altra assemblea, dimesso dalla carica di Amministratore Unico, nella quale era subentrata (OMISSIS) che, con atto in pari data per notar (OMISSIS), aveva acquistato la quota del (OMISSIS).
Rilevarono che con scrittura privata in pari data era stato convenuto tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), che quest’ultimo ne’ direttamente ne’ indirettamente o tramite costituzione di societa’ o assunzione di partecipazioni societarie, avrebbe fatto concorrenza alla (OMISSIS) S.r.l. per i settori commerciali aventi per oggetto prodotti di qualunque tipo e pregio relativamente a mobili, arredamenti per albergo, abbigliamento ed accessori, articoli sanitari ed edili per almeno un triennio.
Alla convenzione aveva aderito la (OMISSIS) srl.
Nel sottolineare che la (OMISSIS) appena un mese prima circa aveva partecipato – onde incrementare il volume delle esportazioni e delle vendite – alla Fiera (OMISSIS), ove aveva esposto una linea di mobili (OMISSIS) – presente (OMISSIS), A.U. di tale Societa’ – lamentarono che il (OMISSIS), contrariamente agli impegni assunti con la citata scrittura, aveva provveduto a costituire o rinsaldare rapporti, con il titolare di (OMISSIS), perfettamente a conoscenza della presenza di (OMISSIS) sul mercato russo.
Evidenziarono, in particolare, che – in accordo tra loro – il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) avevano con via fax sollecitato i clienti di (OMISSIS), conosciuti in occasione della Fiera (OMISSIS), alla conclusione di affari con (OMISSIS), che aveva offerto sconti superiori a quelli, che (OMISSIS) poteva applicare ; ed, altresi’, che sin da allora, il (OMISSIS) aveva negato a (OMISSIS) la fornitura di cataloghi e listini.
In questo contesto dedussero che si erano inserite le prenotazioni, operata da (OMISSIS), di un biglietto aereo 24 gennaio 1995, per la tratta (OMISSIS) a nome di (OMISSIS) nonche’ la predisposizione di contatti con l’interprete (OMISSIS) (OMISSIS) e con i clienti di (OMISSIS) onde distoglierli da questa con il fraudolento accordo intervenuto col (OMISSIS).
Asserirono che i fatti segnalati erano stati comunicati da svariati titolari di ditte russe gia’ impegnate con (OMISSIS) con grossi contratti di forniture.
Osservato che in sede cautelare il ricorso ex articolo 2598 c.c., n. 3 era stato accolto nei confronti del (OMISSIS) ma non della (OMISSIS), nonche’ di avere proposto reclamo, dedussero che l’attuale iniziativa giudiziaria scaturiva, quanto al (OMISSIS), dalla violazione della scrittura del 28 ottobre 1994 nonche’ del disposto di cui all’articolo 2596 c.c. e, quanto alla (OMISSIS) nella violazione di cui all’articolo 2598 c.c., n. 3.
Convennero, pertanto, innanzi al Tribunale di Brindisi il (OMISSIS) e la (OMISSIS) per sentire: 1) confermare il provvedimento cautelare nei confronti del (OMISSIS) e quello – se positivo – correlato al reclamo proposto contro la (OMISSIS); 2) ordinare ad entrambi la cessazione degli atti di concorrenza sleale ed, inoltre, dei contatti avviati da (OMISSIS) con i clienti, conosciuti nello stand (OMISSIS) di (OMISSIS) gia’ legati da vincoli contrattuali con quest’ultima ; C) condannare entrambi in solido al risarcimento del danno in lire 500.000.000.
Costituitosi, il (OMISSIS) contrasto’ l’avversa pretesa, a suo avviso non supportata da alcun elemento contestando le circostanze di fatto dedotte dagli attori.
Anche la (OMISSIS), costituitasi, contrasto’ l’avversa pretesa.
Con sentenza 15 settembre 2004 – 31 gennaio 2005, il Tribunale accolse per quanto di ragione la domanda contro il (OMISSIS), confermando il provvedimento cautelare emesso nei suoi confronti e condannandolo al risarcimento del danno in favore dell’attrice in euro 125.000,00 oltre accessori, rigetto’ invece la domanda contro (OMISSIS) e regolo’ in entrambi rapporti secondo soccombenza le spese.
Premesso che il petitum della domanda contro il (OMISSIS) attingeva al disposto dell’articolo 2596 c.c. e non alla commissione di atti di concorrenza sleale ex articolo 2598 c.c. , rilevo’ il Tribunale che la prima delle suddette disposizioni, riferibile a tutti gli operatori commerciali, sia persone fisiche che giuridiche , statuiva la possibilita’ di limitare contrattualmente la concorrenza , con patto quale quello intercorso tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS) srl da ritenersi pienamente legittimo in quanto conforme al tenore dell’articolo 2596 cit..
Passando al merito, opino’ il primo giudice che il (OMISSIS) aveva violato quel patto, avendo proseguito nell’attivita’ di riferimento della clientela in territorio russo in proprio e/o per conto della (OMISSIS) : in tal senso a suo avviso deponevano la dichiarazione resa dalla teste (OMISSIS), la prenotazione del volo a (OMISSIS) e l’inizio di invasione del mercato russo da parte della societa’ (OMISSIS).
Nel sottolineare che per effetto della condotta del (OMISSIS) – come riferito dalla menzionata teste (OMISSIS) -, vari contratti non erano stati portati a compimento liquido’ in via equitativa il danno, subito dall’attrice nella misura sopra indicata.
Esaminando, di poi, la posizione di (OMISSIS), di cui rilevo’ preliminarmente l’attivita’ concorrenziale, ritenne non provate la sussistenza di un pactum sceleris tra i convenuti e l’utilizzazione da parte di (OMISSIS) del (OMISSIS) per sviare illegittimamente la clientela gia’ dell’attrice , tanto piu’ che tale societa’ – come emergeva dalla documentazione in atti – aveva gia’ dal settembre 1994 iniziato un’attivita’ di ricerca e di contratti sul mercato russo tramite (OMISSIS).
Avverso la pronuncia, propose appello principale il (OMISSIS) con atto 7 marzo 2005 desistette la (OMISSIS) srl che propose appello incidentale.
La Corte d’appello di Lecce, con sentenza 630/08 ha accolto l’appello principale e per l’effetto ha rigettato la domanda di (OMISSIS), rigettando altresi’ l’appello incidentale di quest’ultima. Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione la (OMISSIS) sulla base di quattro motivi cui resiste con controricorso il (OMISSIS) che ha proposto altresi’ ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamenta la ricorrente,con il primo motivo, l’asserita violazione dell’articolo 112 c.p.c. nonche’ dell’articolo 346 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 4, e la nullita’ della sentenza per eclatante violazione dell’obbligo di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e violazione del principio del tantum devolutum . A dire della ricorrente, in particolare, la Corte territoriale di Lecce avrebbe violato l’articolo 112 c.p.c. e l’articolo 346 c.p.c. avendo dichiarato la nullita’ del patto di non concorrenza intercorso tra le parti il 28.12.1994 per violazione della limitazione ad una determinata attivita’, come previsto dall’articolo 2596 c.c., senza tener conto del fatto che nell’atto di appello il (OMISSIS) si fosse limitato a prospettare la nullita’ dello stesso patto solamente con riferimento alla inesistenza della limitazione di carattere territoriale e non anche alla mancanza di determinazione dell’attivita’ inibita. Il motivo e’ infondato.
Questa Corte ha gia’ chiarito che il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullita’ (o l’inesistenza) di un contratto, in base all’articolo 1421 cod. civ., va coordinato con il principio della domanda fissato dagli articoli 99 e 112 cod. proc. civ., nel senso che se sia in contestazione l’applicazione o l’esecuzione di un atto la cui validita’ rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice puo’ rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall’attivita’ assertiva delle parti, l’eventuale nullita’ dell’atto stesso, e che se, invece, la contestazione attenga direttamente alla illegittimita’ dell’atto, una diversa ragione di nullita’ non puo’ essere rilevata d’ufficio, ne’ puo’ esser dedotta per la prima volta in grado d’appello, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella ab origine proposta dalla parte. (Cass 16621/08).
Ne consegue che, essendo la domanda di concorrenza sleale della (OMISSIS) basata anche sulla violazione del patto di non concorrenza intercorso tra le parti, la validita’ di tale atto costituisce presupposto indispensabile per l’accertamento della fondatezza della domanda onde la nullita’ e’ rilevabile d’ufficio dal giudice.
Cio’ vale ad escludere la violazione dell’articolo 112 c.p.c..
La censura del resto sarebbe comunque infondata anche sotto un altro profilo.
La sentenza da atto che l’appellante aveva dedotto la nullita’ del patto di non concorrenza per violazione dei limiti di cui all’articolo 2596 c.c..
L’eccezione, per come riportata in sentenza, riguardava dunque genericamente entrambi i limiti. La ricorrente avrebbe dunque dovuto adeguatamente prospettare i termini con cui era stata formulata l’eccezione di nullita’ dalla controparte per dimostrare che la stessa era in realta’ limitata alla sola inesistenza della limitazione territoriale. Il motivo non merita quindi accoglimento.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce, da un lato, l’omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio e, dall’altro, la violazione dell’articolo 2557 cod. civ.. L’asserita omessa motivazione, a dire della ricorrente, andrebbe riferita al fatto espressamente segnalato dalla parte appellata, ma totalmente ignorato dalla Code di merito della intervenuta vendita di quota consistente dell’azienda dal (OMISSIS) alla (OMISSIS) e del collegamento consequenziale a tale avvenimento del patto di non concorrenza, circostanza che, se considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della causa. Il motivo appare inammissibile. Invero, nella sentenza non si rinviene alcun riferimento all’articolo 2557 c.c.. Occorre rilevare a tale proposito che la sentenza impugnata ha rilevato che il ricorso in sede cautelare era stato proposto ex articolo 2598 c.c., n. 3 mentre in sede di giudizio ordinario la (OMISSIS) ed il (OMISSIS) avevano fatto valere la violazione da parte del (OMISSIS) del patto di cui alla scrittura del 28 ott. 1994 nonche’ dell’articolo 2596 c.c. mentre alla (OMISSIS) contestavano la violazione dell’articolo 2598 c.c., n. 3.
Era dunque onere della ricorrente dedurre,in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, in quale atto del giudizio aveva proposto la domanda ex articolo 2557 c.c. indicando altresi’ che la stessa era stata in qualche modo presentata con le proprie conclusioni, ma nulla di tutto cio’ si rinviene nel ricorso. A tal fine non appare sufficiente quanto riportato nel ricorso, secondo cui si era segnalato che nella fattispecie era intervenuta una cessione di quote aziendali, in quanto tale circostanza, per come riportata nel ricorso, non appare assumere il livello di una autonoma censura ex articolo 2557 c.c. ma appare un argomento di contorno volto a meglio definire i caratteri del patto di non concorrenza intercorso tra le parti.
Il motivo non appare quindi scrutinabile in quanto introduce per la prima volta in questa sede di legittimita’ una questione mai posta in precedenza.
E’ appena il caso di rilevare che la domanda ex articolo 2557 c.c. ha una causa petendi del tutto diversa rispetto a quella di cui all’articolo 2596 o 2598 c.c. onde la stessa non puo’ ritenersi ricompresa in tali domande.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’articolo 2596 c.c. (limiti contrattuali della concorrenza) .
Afferma la ricorrente che la Corte territoriale nell’affrontare l’argomento piu’ volte richiamato delle condizioni e dei limiti dell’articolo 2596 c.c. fa riferimento all’articolo 41 Cost. ai fini di giustificare una interpretazione assolutamente restrittiva della norma… e che …ha omesso in primo luogo in tale enunciazione di considerare che nella fattispecie non si trattava di accordo tra imprenditori estranei tra loro, teso a condizionare il mercato, ma di patto tra cedente e cessionario dell’azienda.
Sostiene, infine,che la validita’ del patto di non concorrenza sotto il profilo della limitazione ad una attivita’ determinata non puo’ essere limitata un’unica attivita’ ma puo’ comprendere anche una serie di esse, rilevando che quelle contenute nel patto corrispondevano all’oggetto sociale dell’azienda ceduta.
Tale doglianza appare adombrata anche nel secondo motivo e la stessa viene comunque ora unitariamente considerata.
Il motivo appare inammissibile per quanto concerne l’omessa valutazione del rapporto di cessione d’azienda.
Vale per tale punto quanto espresso in relazione all’esame del precedente motivo.
Per quanto riguarda invece l’individuazione della nullita’ del patto di non concorrenza in riferimento ad una determinata attivita’,questa Corte ha gia’ chiarito che e’ nullo, in quanto contrastante con l’ordine pubblico costituzionale (articoli 4 e 35 Cost.), il patto di non concorrenza diretto, non gia’ a limitare l’iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilita’ di impiegare la propria capacita’ professionale nel settore economico di riferimento. (Cass 16026/01).
La valutazione circa il carattere preclusivo assoluto di ogni attivita’ da parte del patto comporta con ogni evidenza una valutazione di merito che e’ rimessa al giudice di merito.
Nel caso di specie,la Corte d’appello ha rilevato che i numerosi e distinti settori di attivita’ da cui il (OMISSIS) doveva astenersi comportavano una menomazione della propria liberta’ di iniziativa economica da costituire violazione della L.F., articolo 41.
Trattasi come detto di valutazione di merito correttamente argomentata che come tale non e’ sindacabile in questa sede di legittimita’.
Aggiungasi che quanto dedotto dalla ricorrente e,cioe’, che le attivita’ inibite al (OMISSIS) dal patto di non concorrenza erano quelle previste dal propri oggetto sociale risulta essere una mera affermazione apodittica.
Tale circostanza, non risultando neppure riprodotto nel ricorso il testo dello statuto societario, non puo’ essere oggetto di accertamento da parte di questa Corte cui e’ inibito l’accertamento dei fatti e l’accesso ai documenti della fase di merito.
Anche tale profilo di doglianza deve essere pertanto disatteso.
Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso la ricorrente prospetta l’omessa o quanto meno insufficiente e contraddittoria motivazione circa piu’ punti della controversia prospettati dalle parti. Difetto di coerenza fra fonti probatorie offerte dalla parte e convincimento immotivato del Giudice. Travisamento dei fatti, ex articolo 360 c.p.c., n. 5.
In particolare, la ricorrente lamenta l’omesso esame dei documenti prodotti in sede di giudizio ex articolo 700 c.p.c., e il non avere la Corte di merito adeguatamente motivato sugli interrogatori del (OMISSIS) e del (OMISSIS) nonche’ la deposizione della teste (OMISSIS). Il motivo e’ inammissibile.
Questa Corte, quanto al contenuto dell’onere motivazionale che grava sul giudice di appello, ha ricordato che la sentenza di secondo grado deve esplicitare gli elementi imprescindibili a rendere chiaro il percorso argomentativo che fonda la decisione (Cass. Sez. un. n. 10892 del 2001), ma l’onere di adeguatezza della motivazione non comporta che il giudice del merito debba occuparsi di tutte le allegazioni della parte, ne’ che egli debba prendere in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni da questa svolte. E’, infatti, sufficiente che il giudice dell’impugnazione esponga, anche in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della decisione e le ragioni del suo convincimento, cosi’ da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni incompatibili con esse e disattesi, per implicito, i rilievi e le tesi i quali, se pure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la conclusione affermata e con l’iter argomentativo svolto per affermarla (Cass., n. 696 del 2002; n. 10569 del 2001; n. 13342 del 1999); e’ cioe’ sufficiente il riferimento alle ragioni in fatto ed in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata, tenuto conto dei motivi esposti con l’atto di appello Cass. n. 9670 del 2003; n. 2078 del 1998). Cio’ premesso, si osserva che la Corte d’appello si e’ soffermata ad esaminare nel dettaglio la deposizione della teste (OMISSIS), ritenuta non probante in quanto de relato e priva di riscontri. Ha inoltre esaminato le risultanze relative all’attivita’ del (OMISSIS) nonche’ i documenti prodotti dalla (OMISSIS) srl.
Non puo’ quindi affermarsi che il giudice di seconde cure non si sia dato carico di esaminare le risultanze probatorie esistenti in giudizio.
In realta’ il motivo tende sostanzialmente a prospettare una diversa interpretazione degli elementi in questione in tal modo investendo inammissibilmente il merito della decisione. Venendo all’esame del ricorso incidentale si rileva che con il primo motivo di ricorso incidentale il (OMISSIS) denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello esteso di sua iniziativa l’accertamento di concorrenza sleale ex articolo 2598 c.c. quando la domanda proposta riguardava esclusivamente la violazione dell’articolo 2596 c.c..
Con il secondo motivo, avendo la Corte d’appello, nell’accogliere l’appello di esso (OMISSIS), ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi di gravame, gli stessi vengono in questa sede riproposti dal ricorrente incidentale.
Il ricorso incidentale, in quanto condizionato, risulta assorbito dal rigetto del ricorso principale.
La (OMISSIS) srl va di conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condanna la ricorrente principale ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 5.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed oltre spese forfettarie ed accessori di legge.