Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 9 giugno 2017, n. 14436

il ruolo dei servizi territoriali non e’ soltanto quello di rilevare insufficienze in atto nel nucleo familiare ma in particolare quello di concorrere con interventi di sostegno alla genitorialita’, ove risulti una situazione di base compromessa ma migliorabile ed ove risulti la volonta’ di realizzare un progetto genitoriale non attuabile senza l’intervento dei servizi territoriali e delle autorita’ pubbliche a tale scopo preposte.

 

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 9 giugno 2017, n. 14436

Integrale


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27070/2015 proposto da:

(OMISSIS), nella qualita’ di tutore provvisorio della minore (OMISSIS), (OMISSIS), nella qualita’ di curatore speciale della minore (OMISSIS), domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Procuratore Generale presso la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Torino, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 11/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 01/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2017 dal cons. ACIERNO MARIA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Torino ha riformato la sentenza del Tribunale per i minorenni con la quale e’ stato dichiarato lo stato di adottabilita’ della minore (OMISSIS), revocandolo.

A sostegno della decisione e’ stato affermato che il padre della minore si e’ rivolto poco dopo la nascita della figlia (quattro mesi) al servizio sociale per essere sostenuto nella propria genitorialita’, segnalando le criticita’ del proprio nucleo familiare, ottenendo l’inserimento al nido della figlia. Successivamente ha richiesto di nuovo aiuto al servizio territoriale per il peggioramento delle condizioni psichiche della madre della minore, affidandone la cura alla sua figlia maggiore (OMISSIS). In seguito ha proposto che la figlia fosse affidata ad una coppia di amici. Gli operatori dell’asilo nido avevano affermato che la bambina risultava pulita e curata. Le difficolta’ personali (sfratto e allontanamento della madre) del padre della minore erano aumentate ma il rapporto con la minore, caratterizzato da visite serali presso la famiglia affidatario era proseguito con regolarita’.

La Corte ha, pertanto, riscontrato, che i servizi competenti non hanno fornito alcun sostegno attivo ne’ hanno indicato proposte o cercato di attivare un progetto di recupero pieno della genitorialita’, limitandosi a registrare le strategie indicate dal padre il quale non ha mai smesso di occuparsi attivamente della minore e cercare di trovare una soluzione adeguata per la crescita della stessa che non lo escludesse dalla relazione genitoriale. Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’ ed anche della Corte Edu non puo’, pertanto, formularsi un giudizio di irrecuperabilita’ della funzione genitoriale senza la indicazione e la valutazione di un progetto sostenuto attivamente dai servizi competenti e monitorato dal Tribunale.

Nella specie, questa parte e’ del tutto mancata e la valutazione negativa non ha tenuto conto del costante e continuativo impegno del padre diretto a trovare soluzioni adeguate di crescita per la figlia, con la quale, come confermato anche dalla consulenza d’ufficio, ha stabilito un rapporto affettivo significativo.

In conclusione, ritiene la Corte d’Appello che il padre della minore, previa revoca della dichiarazione di adottabilita’ debba essere accompagnato in un adeguato progetto di sostegno alla genitorialita’ per l’acquisizione di maggiori competenze nel rapporto con la figlia in modo che la relazione affettiva possa trovare espressioni rispondenti ai bisogni della stessa nelle diverse fasi evolutive.

Poiche’ il padre della minore non puo’ occuparsi della figlia nella quotidianita’ e la figlia maggiore puo’ dare un apporto soltanto occasionale, la soluzione consona alle necessita’ di (OMISSIS) e’ l’affido etero familiare per due anni nei quali il padre continuera’ ad incontrare la minore in luogo neutro ed alla presenza di un operatore con cadenza bisettimanale. Il servizio territorialmente competente e’ incaricato di monitorare l’affidamento e di attivare l’intervento di sostegno alla genitorialita’ del padre.

Avverso questa pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione il tutore ed il curatore speciale affidandosi a tre motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nel primo motivo viene dedotta la violazione della L. n. 183 del 1984, articoli 1, 8 e 12, per non avere la Corte considerato che il padre della minore, a parte l’affetto per la figlia, non ha mai dimostrato di avere un concreto intento di averla con se’ richiedendo, anche dopo aver raggiunto una sistemazione abitativa e reddituale stabile, che fosse affidata a terzi e cosi’ dimostrando un’intrinseca incapacita’ di svolgere e d’immaginare per se’ un ruolo genitoriale da esercitare in autonomia. Ne consegue l’inapplicabilita’ del principio indicato anche dalla sentenza CEDU Zhou contro Italia secondo il quale lo Stato deve favorire e sostenere anche con interventi attivi il legame genitoriale perche’ l’applicazione di tale principio presuppone l’esistenza di una volonta’ coerente e concreta nell’attuazione della relazione genitoriale cui il padre della minore si e’ sempre sottratto chiedendo sempre l’affidamento a terzi.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell’articolo 116 c.p.c., e della L. n. 184 del 1983, articoli 1 – 8, nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nella radicale mancanza di un progetto del padre volto ad occuparsi in prima persona della figlia minore, salvo la delega a terzi. Non si comprende, pertanto, come tale progettualita’ potrebbe scaturire nei due anni dell’affido etero familiare.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione della L. n. 184 del 1983, articolo 8, per avere la Corte d’Appello disposto l’affido etero familiare in violazione del principio secondo il quale il diritto del minore di vivere nella famiglia di origine cessa quando la carenza non sia transitoria come nella specie.

La prognosi sottesa all’affido e all’adozione e’ del tutto diversa. Per il primo vi deve essere una valutazione di temporaneita’ che nella specie in mancanza della volonta’ paterna di avere la figlia con se’ non e’ affatto riscontrabile in mancanza di altri familiari in grado ei svolgere tale ruolo, non avendo la figlia (OMISSIS) ed il marito espresso disponibilita’ in tale senso.

Peraltro l’affidamento a terzi non avrebbe potuto essere disposto dalla Corte d’Appello essendo competenti i servizi territoriali per quello consensuale ed il Tribunale per i minorenni per quello non consensuale.

Il primo e secondo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi.

Deve rilevarsi, in primo luogo, che risulta del tutto condivisibile il richiamo, operato nella sentenza impugnata, all’orientamento di questa Corte secondo il quale il ruolo dei servizi territoriali non e’ soltanto quello di rilevare insufficienze in atto nel nucleo familiare ma in particolare quello di concorrere con interventi di sostegno alla genitorialita’, ove risulti una situazione di base compromessa ma migliorabile ed ove risulti la volonta’ di realizzare un progetto genitoriale non attuabile senza l’intervento dei servizi territoriali e delle autorita’ pubbliche a tale scopo preposte.

Deve, tuttavia, osservarsi che nella specie la progettualita’ e l’azione del (OMISSIS) si sono rivelate univocamente dirette a richiedere ed ottenere l’affidamento a terzi della figlia, peraltro senza l’indicazione di un termine finale, quanto meno tendenziale, ma come esclusiva possibilita’ di conservare con la medesima una relazione genitoriale.

Coerentemente con quanto affermato dal consulente tecnico d’ufficio (pag.10 della sentenza impugnata), non vi e’ stata la prospettazione di un progetto anche futuro di assunzione diretta della funzione genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento ed in particolare coabitazione con la minore stessa, ancorche’ sostenuta dall’aiuto di parenti o di terzi. La proposta si e’ mantenuta sul binario dell’affidamento eterofamiliare gia’ avviato infruttuosamente con i coniugi (OMISSIS), senza soluzione di continuita’, anche quando le condizioni abitative ed economiche del padre sono migliorate e si sono avviate verso una condizione di stabilita’. Tale peculiare ed incontestata circostanza di fatto ha indotto la Corte d’Appello a proporre l’affidamento etero familiare per due anni con possibilita’ di proroga, senza tuttavia neanche adombrare l’obiettivo concreto di un recupero della funzione genitoriale nel suo contenuto essenziale di cura, accudimento ed educazione della minore, risultando, al riguardo, del tutto generica l’indicazione del sostegno alla genitorialita’ del (OMISSIS), in assenza di un suo progetto personale al riguardo.

Deve, in conclusione ritenersi che i motivi sopra prospettati siano fondati limitatamente al vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5, ravvisandosi nell’omesso esame della mancanza di un qualsiasi progetto di recupero della funzione genitoriale in senso proprio indicato o proposto dal (OMISSIS), una carenza decisiva nel processo decisionale della Corte d’Appello. Tale specifica circostanza consistente nell’assenza di autonoma progettualita’ in ordine alla realizzazione di un nucleo familiare all’interno del quale assumere il proprio ruolo genitoriale e la responsabilita’ ad esso sottesa, non puo’ essere omessa nella valutazione della complessiva idoneita’ genitoriale, essendo la prognosi sulla capacita’ di assumersi tale responsabilita’ il tratto primario del nucleo valutativo rimesso al giudice del merito. Il sostegno alla funzione genitoriale non puo’ che essere conseguente all’indicazione di questo obiettivo ancorche’ realizzabile attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacita’ e competenze genitoriali per realizzare il quale l’intervento dei servizi territoriali puo’ essere decisivo.

Nella specie, tuttavia, l’azione del (OMISSIS) non e’ affatto sostenuta da questo specifico e indispensabile obiettivo, risultando diretta ad ottenere esclusivamente l’affidamento della figlia minore a terzi in modo da conservare con lei una relazione continuativa ma priva dei tratti costitutivi dell’assunzione della responsabilita’ genitoriale.

L’accoglimento per quanto di ragione dei primi due motivi determina l’assorbimento del terzo.

La sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino perche’ prenda in esame il fatto decisivo omesso, cosi’ come enucleato in motivazione.

P.Q.M.

Accoglie per quanto di ragione i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d’Appello di Torino in diversa composizione.

In caso di diffusione omettere le generalita’.

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Avv. Umberto Davide

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