Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 6 aprile 2018, n. 8598
nei rapporti tra avvocato e cliente quest’ultimo riveste la qualita’ di “consumatore”, ai sensi del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 3, comma 1, lettera a), a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall’intuitu personae” e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo; conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilita’ professionale dell’avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 33, comma 2, lettera u).
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza n. 13356/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositata il 20/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
viste le conclusioni del Procuratore Generale;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che con ricorso al Tribunale di Civitavecchia ai sensi dell’articolo 702 bis l’avvocato (OMISSIS) ha chiesto la liquidazione degli onorari maturati per le prestazioni rese nell’ambito di un giudizio civile davanti al Tribunale di Velletri in favore del proprio cliente (OMISSIS);
che il Tribunale adito ha rilevato di ufficio, con ordinanza 20.4.2017, l’incompetenza territoriale osservando che ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, comma 2 e’ competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera e quindi il Tribunale di Velletri;
che il professionista ha proposto ricorso per regolamento di competenza con unico motivo, illustrato da memoria, mentre l’altra parte non ha svolto difese in questa sede ed il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso in quanto tardivamente proposto;
ritenuto che con l’unico motivo il ricorrente invoca la competenza del Tribunale di Civitavecchia quale foro del consumatore;
rilevato, preliminarmente, che il ricorso e’ stato tempestivamente proposto perche’ dalla certificazione dell’ufficiale giudiziario allegata alla memoria del ricorrente risulta, come data di consegna del ricorso per la notifica, quella del 18.5.2017 (n. cronologico 3272) e quindi il termine di trenta giorni prescritto dall’articolo 47 c.p.c., comma 2, decorrente dal 20.4.2017 (data di comunicazione dell’ordinanza del Tribunale di Civitavecchia) risulta osservato;
ritenuto che il ricorso e’ fondato;
– rilevato infatti che, come riporta la stessa ordinanza, la controversia attiene a pretese aventi titolo in un rapporto d’opera professionale (difesa in un giudizio svoltosi presso il Tribunale di Velletri contro tale (OMISSIS) ed avente ad oggetto la restituzione di somme);
– ritenuto che nei rapporti tra avvocato e cliente quest’ultimo riveste la qualita’ di “consumatore”, ai sensi del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 3, comma 1, lettera a), a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall’intuitu personae” e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo; conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilita’ professionale dell’avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 33, comma 2, lettera u), (Cassazione n. 21187/2017 Cassazione n. 1464/2014);
considerato che, come gia’ affermato da questa Corte, ove l’avvocato, per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, si sia avvalso del foro speciale di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 14, comma 2, il rapporto tra quest’ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 33, comma 2, lettera u), va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtu’ delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (Cassazione n. 5703/2014);
considerato che nel caso in esame il foro del consumatore e’ appunto quello di Civitavecchia, correttamente individuato dall’odierno ricorrente (lo stesso ricorso per regolamento di competenza risulta infatti notificato al (OMISSIS) all’indirizzo di via (OMISSIS) mediante consegna “a mani della moglie”);
ritenuto pertanto che il ricorso va accolto e conseguentemente, cassata l’ordinanza impugnata, va dichiarata la competenza del Tribunale di Civitavecchia che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio;
che per la riassunzione del procedimento va fissato il termine di legge (articolo 50 c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Civitavecchia che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio. Fissa per la riassunzione il termine di legge.