Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 19 gennaio 2016, n. 780
Nel procedimento di liquidazione dei compensi di avvocato non trovano applicazione le regole sul foro del consumatore ove la prestazione professionale sia stata resa in un giudizio inerente l’attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente. (Nella specie, l’avvocato aveva prestato patrocinio in un procedimento tributario avente ad oggetto la pretesa tributaria nei confronti del cliente in qualità di socio ed amministratore unico di una società di capitali).
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS);
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano in data 30 luglio 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2015 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
RITENUTO IN FATTO
che l’Avv. (OMISSIS), instaurando un procedimento a cognizione sommaria con ricorso ex articolo 702-bis c.p.c.., ha chiesto al Tribunale di Milano la condanna del convenuto (OMISSIS) al pagamento delle prestazioni professionali di avvocato rese da esso ricorrente in un giudizio tributario;
che – accogliendo l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto – il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 30 luglio 2014, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Verbania;
che, a tale riguardo, il Tribunale, dopo aver rilevato che il credito vantato dall’Avv. (OMISSIS) nei confronti della persona fisica non risulta essere sorto per scopi inerenti ad attivita’ imprenditoriale, ha ritenuto applicabile la disciplina dettata per i contratti stipulati tra professionista e consumatore, e quindi l’articolo 1469-bis c.c., comma 3, n. 19), ora riprodotto nell’articolo 33, comma 2, lettera u) del codice del consumo di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 2005, che prevede la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo;
che – ha proseguito il giudice a quo – il (OMISSIS) risiede nel circondario del Tribunale di Verbania e non risulta avere un domicilio elettivo a Milano;
che avverso detta ordinanza l’Avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso per regolamento di competenza, con atto notificato il 15 settembre 2015;
che l’intimato ha resistito depositando memoria;
che il pubblico ministero, nelle conclusioni scritte ex articolo 380-ter c.p.c., depositate il 20 luglio 2015, ha chiesto il rigetto del ricorso per regolamento di competenza;
che il pubblico ministero ha rilevato nella sua requisitoria: che “nel caso di specie, l’azione di pagamento dei compensi professionali relativi ad attivita’ di assistenza legale in sede giudiziale e’ stata proposta in via ordinaria e non monitoria e la circostanza rende di per se’ inapplicabile il foro speciale previsto dall’articolo 637 c.pc..”; che “il presente regolamento attiene alla attivita’ professionale prestata in favore del resistente persona fisica”; che “deve convenirsi … con il giudice milanese sulla mancanza di elementi idonei a far ritenere il credito professionale in questione sorto per scopi inerenti ad attivita’ imprenditoriale facente capo al cliente persona fisica, nella fattispecie individuata esclusivamente recuperandone le qualifiche di socio e di amministratore di s.r.l., attivita’ che non si presentano connesse all’esercizio dell’impresa o di prestazione d’opera professionale specificamente riconducibili a (OMISSIS)”.
Letta, la memoria di parte ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio non condivide la proposta di definizione contenuta nelle conclusioni scritte del pubblico ministero;
che poiche’ i giudizi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale – in relazione ai quali l’Avv. (OMISSIS) ha esercitato l’attivita’ difensiva, chiedendo poi il pagamento del compenso professionale – si riferiscono a pretese tributarie rivolte nei confronti del (OMISSIS) quale socio e amministratore unico di societa’ di capitali (s.r.l. (OMISSIS)) e in veste di coobbligato della stessa, e’ da escludere che quest’ultimo abbia agito per scopi estranei all’attivita’ imprenditoriale e professionale svolta;
che, non venendo nella specie in rilievo la disciplina dettata per il consumatore, e’ erronea la declaratoria di incompetenza territoriale fondata sull’applicazione del foro del consumatore;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e, cassata l’ordinanza impugnata, va dichiarata la competenza del Tribunale di Milano;
che la liquidazione delle spese del regolamento va rimessa al giudice del merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa, l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Milano, dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese del regolamento.