Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 24 gennaio 2014, n. 1464
Nella fattispecie si versa nell’ipotesi di contratto (d’opera professionale) stipulato tra un professionista (l’avvocato), che tipicamente conclude quel tipo di contratto nella sua attivita’ professionale, ed un cliente, il quale, a seconda delle circostanze, puo’ esser un consumatore o meno (come si vedra’ in seguito). Invero, e’ evidente che un avvocato utilizza il contratto (di mandato per la rappresentanza e difesa giudiziale o extragiudiziale di un cliente) per agire nell’esercizio della propria attivita’ professionale ed e’ pertanto, da considerare un professionista, secondo la definizione data a tale figura dal legislatore nel citato Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 3, lettera u)”.
Integrale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Presidente
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18267/2012 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MINUCCI VALERIO giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se stesso;
– resistente –
avverso l’ordinanza n. R.G. 4900/11 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 14/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
PREMESSO IN FATTO
Con atto notificato nel febbraio 2011 l’ingegnere (OMISSIS) residente a (OMISSIS), conveniva davanti a quel Tribunale l’avv. (OMISSIS), residente nel circondario di (OMISSIS), chiedendone la condanna per responsabilita’ professionale, giacche’ nel maggio 1996 il (OMISSIS) aveva conferito al (OMISSIS) l’incarico di intervenire nel procedimento esecutivo pendente presso il Tribunale di Avellino nei confronti (OMISSIS), al fine di ottenere la soddisfazione di un consistente credito ipotecario del (OMISSIS) nascente dal mutuo da costui concesso a tale (OMISSIS). Posto in essere tale intervento, il (OMISSIS) era stato ammesso alla distribuzione del ricavato dell’esecuzione soltanto come creditore chirografario, giacche’ il (OMISSIS) non si era dato cura di rinnovare l’iscrizione ipotecaria, di tal che, a differenza degli altri creditori ipotecali, il (OMISSIS) aveva incassato soltanto il 67% del credito.
Costituendosi in giudizio, il (OMISSIS) aveva eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, negando che al (OMISSIS) potesse attribuirsi la qualifica di consumatore; e cio’ perche’ – secondo il (OMISSIS) – il prestito accordato dal (OMISSIS) al (OMISSIS) non era un prestito personale, ma un prestito accordato nell’esercizio di un’attivita’ finanziaria.
Al fine di stabilire l’applicabilita’ del codice del consumo, il G.I. aveva ammesso la prova testimoniale e, dopo avere sentito due testi indicati dal (OMISSIS), con provvedimento del 14.6.2012 aveva dichiarato l’incompetenza del Tribunale adito, a favore del Tribunale di Avellino: con tale ordinanza il Tribunale ha specificato sia che la prova raccolta non escludeva “che la causa intentata da (OMISSIS) contro (OMISSIS) attenga a mandato nell’ambito del Codice del Consumo”, sia che, in conformita’ ad “una recentissima sentenza della Suprema Corte”, tale Codice puo’ applicarsi “ai rapporti tra professionista – avvocato e cliente”.
Avverso tale provvedimento, il (OMISSIS) ha proposto regolamento di competenza, al fine di fare statuire la competenza del Tribunale di Napoli. Controparte ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Premesso che l’incarico professionale fu conferito all’avv. (OMISSIS) nel maggio 1996 dal (OMISSIS), il quale esperi’ l’azione di responsabilita’ nel febbraio 2011, la sostanziale omogeneita’ di disciplina tra l’articolo 1469 bis c.c. e segg. (introdotti dalla Legge n. 52 del 1996) e il Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articoli 3 e 33, rende non dirimente stabilire preliminarmente a quale di tali plessi normativi debba farsi specificamente capo: fermo restando che di certo almeno l’articolo 1469 bis c.c. e segg., sono ratione temporis applicabili.
Vale dunque il principio (Cass. S.U. n. 14669/2003) per cui “La disposizione dettata dall’articolo 1469 bis c.c., comma 3, n. 19, si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, abbia stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo della sede o del domicilio elettivo del consumatore, presumendo vessatoria la clausola che individui come sede del foro competente una diversa localita’”.
3. Va ribadito il principio, gia’ affermato da questa Corte (Cass. n. 12865/2011), che la direttiva comunitaria del 5.4.19 93, n. 93/13 CEE non limita il suo ambito di applicazione alle “attivita’ commerciali”, come comunemente intese. Anzi la predetta direttiva comunitaria, al suo decimo “considerando”, afferma espressamente la sua applicabilita’ “a qualsiasi contratto stipulato tra un professionista e un consumatore”, eccezion fatta per alcuni contratti espressamente enucleati. Il Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 3, lettera a), come modificato dal Decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221, articolo 3, definisce il consumatore come: “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attivita’ imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Lo stesso articolo 3 (mod. dal Decreto Legislativo n. 221 del 2007), alla lettera c) definisce il professionista come la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attivita’ imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”. Questa definizione di professionista, cosi’ come quella di consumatore, fa riferimento all’esercizio dell’attivita’ “imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale” che nel nostro ordinamento, rispecchia la distinzione tra imprenditore, artigiano e prestatore d’opera professionale.
4. E’ evidente, quindi, che la disciplina del consumatore si applica anche al professionista prestatore d’opera intellettuale (articolo 2229 c.c.), qual e’ l’avvocato.
A tal fine, peraltro, a nulla rileva che il rapporto tra l’avvocato e il professionista sia caratterizzato dall’intuitu personae e sia, non di contrapposizione, ma di collaborazione (questo, tra l’altro, solo nei rapporti esterni con i terzi, ossia con le controparti del cliente), non rientrando tale circostanza nel paradigma normativo.
5. Nella fattispecie si versa nell’ipotesi di contratto (d’opera professionale) stipulato tra un professionista (l’avvocato), che tipicamente conclude quel tipo di contratto nella sua attivita’ professionale, ed un cliente, il quale, a seconda delle circostanze, puo’ esser un consumatore o meno (come si vedra’ in seguito). Invero, e’ evidente che un avvocato utilizza il contratto (di mandato per la rappresentanza e difesa giudiziale o extragiudiziale di un cliente) per agire nell’esercizio della propria attivita’ professionale ed e’ pertanto, da considerare un professionista, secondo la definizione data a tale figura dal legislatore nel citato Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 3, lettera u)”.
6. Secondo l’orientamento giurisprudenziale italiano prevalente deve essere considerato consumatore e beneficia della disciplina di cui all’articolo 1469 bis c.c. e segg. (attualmente Decreto Legislativo n. 2006 del 2005, articoli 3 e 33 e segg.) la persona fisica che, anche se svolge attivita’ imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attivita’; mentre deve essere considerato “professionista” tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizza il contratto nel quadro della sua attivita’ imprenditoriale e professionale, ricomprendendosi in tale nozione anche gli atti posti in essere per uno scopo connesso all’esercizio dell’impresa (Cass. 23/02/2007, n. 4208; Cass. 25/07/2001, n. 10127).
Non sono mancate critiche a tale orientamento, finalizzate ad un’interpretazione estensiva del concetto di consumatore, fondata sulla distinzione tra atti della professione e atti inerenti alla professione e con la tendenza ad escludere dall’ambito di applicazione della tutela dei consumatori solo quegli atti che presentino una pertinenza specifica con l’attivita’ professionale svolta e non quelli in cui il collegamento sia riconducibile ad un rapporto di pertinenza generica, sul presupposto che in tali situazioni il soggetto vessato, pur agendo per finalita’ diverse dal puro consumo privato, e’ sostanzialmente un profano, sfornito di quelle competenze specifiche che possono farlo ritenere in posizione di parita’ con il contraente forte.
7. Premesso che in astratto (ed alle condizioni anzidette) puo’ aspirare a godere della protezione del consumatore anche un imprenditore edile ed un professionista (duplice qualita’ che si rinviene nella persona dell’ingegnere (OMISSIS)), nulla autorizza a pensare che il mutuo concesso al (OMISSIS) abbia qualche attinenza con la qualita’ di ingegnere e di imprenditore edile del (OMISSIS), sicche’ ne resti influenzato anche il rapporto professionale tra il predetto e l’avv. (OMISSIS);
Inoltre le prove raccolte dal Giudice di merito confermano tale estraneita’, ulteriormente avallata dal fatto che le parti del mutuo convennero l’esclusione degli interessi. Cio’ esclude che tale mutuo privato fosse “un investimento di somme di danaro per il finanziamento di attivita’ economiche” (come sostiene parte controricorrente a pag. 5 della sua memoria). In altri termini l’ingegnere – imprenditore edile (OMISSIS) ebbe a concludere con l’avv. (OMISSIS) un contratto di prestazione professionale per la soddisfazione di esigenze della vita estranee all’esercizio della sua attivita’ professionale o imprenditoriale, segnatamente per la tutela del credito ipotecario vantato nei confronti del (OMISSIS).
8. Pertanto in applicazione del foro esclusivo del consumatore va dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli, luogo di residenza di (OMISSIS). Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del tribunale di Napoli.
Condanna il resistente al pagamento delle spese di questo regolamento sostenute dal ricorrente e liquidate in complessivi euro 2200,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.