Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 22 marzo 2018, n. 7142
la compensazione mai puo’ essere rilevata d’ufficio (cfr. articolo 1242 c.c., comma 1), soggiacendo il suo effetto estintivo ad uno specifico onere di dichiarazione di colui che voglia giovarsene. Invero, ai fini del perfezionamento della fattispecie estintiva, e’ necessario che la compensazione sia eccepita dalla parte che intende avvalersene, non occorrendo, peraltro, giusta il consolidato orientamento di questa Corte, che la relativa manifestazione di volonta’ sia espressa mediante l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che dal comportamento della parte risulti univocamente la volonta’ di ottenere la dichiarazione dell’estinzione del credito. Cio’, in quanto l’eccezione di compensazione costituisce l’esercizio di un diritto potestativo e postula che la parte, valutando il suo interesse all’adempimento, decida se esercitare, o meno, il potere di determinare l’estinzione dei debiti contrapposti dal giorno della loro coesistenza (cfr. Cass. nn. 10335 del 2014. In senso sostanzialmente analogo, si veda anche Cass. n. 22324/2014, secondo cui la compensazione legale, a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicche’ la sentenza che la accerti e’ meramente dichiarativa di un effetto estintivo gia’ verificatosi e questo automatismo non resta escluso dal fatto che la compensazione non possa essere rilevata di ufficio, ma debba essere eccepita dalla parte, poiche’ tale disciplina comporta unicamente che il suddetto effetto sia nella disponibilita’ del debitore che se ne avvale, senza che sia richiesta una autorizzazione alla compensazione dalla controparte).
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 22 marzo 2018, n. 7142
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 12369/2014 proposto da:
(OMISSIS), (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), con il quale elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., con sede in (OMISSIS), cod. fisc. (OMISSIS), in persona del procuratore speciale Dott. (OMISSIS), quale mandataria, della (OMISSIS) s.r.l., con sede in (OMISSIS), cod. fisc. (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), con il quale elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS).
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS) (cod. fisc. (OMISSIS)), (OMISSIS) (cod. fisc. (OMISSIS)), (OMISSIS) (cod. fisc. (OMISSIS)).
– intimati –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il 22/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/12/2017 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Lucio Capasso, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 6 febbraio – 20 marzo 2006, il Tribunale di Latina, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’, con separato atto, da (OMISSIS), revoco’ il decreto ingiuntivo emesso (anche) nei loro confronti, quali fideiussori della (OMISSIS) a r.l., correntista presso la ricorrente in monitorio (OMISSIS) s.p.a., e condanno’ gli opponenti al pagamento, in favore di quest’ultima, della somma di Euro 124.364,35, oltre interessi, costituente il saldo passivo a debito della menzionata Cooperativa accertato sul suo conto corrente n. (OMISSIS). Quel giudice, pur dando atto che un altro conto corrente intrattenuto dalla debitrice principale presso lo stesso istituto di credito riportava, dopo i conteggi eseguiti dal consulente tecnico di ufficio, un saldo attivo, ritenne di non accogliere l’istanza di compensazione ex articolo 1853 c.c., del (OMISSIS) perche’ tardivamente formulata.
2. La decisione fu impugnata dalla (OMISSIS) s.r.l., procuratrice di (OMISSIS) s.r.l., a sua volta acquirente, tra l’altro, dei crediti in discussione, e, in via incidentale, dal (OMISSIS). La prima lamento’ il mancato riconoscimento del credito derivante dal conto corrente n. (OMISSIS) e degli interessi convenzionali applicati con riferimento al conto corrente n. (OMISSIS), e contesto’ la statuizione circa la capitalizzazione degli interessi; il secondo sostenne che erroneamente il tribunale aveva negato la compensazione da lui invocata, operante, invece, automaticamente e senza necessita’ di specifica eccezione.
2.1. La Corte di appello di Roma, con sentenza dell’8 – 22 novembre 2013, accolse parzialmente l’impugnazione principale e condanno’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento della maggior somma di Euro 140.077,86, oltre interessi legali dall’1 luglio 1996. Respinse, invece, il gravame incidentale di quest’ultimo, cosi’ motivando: “…Va detto, in proposito, che il conto n. 6293707/51/30 e’ risultato positivo solo perche’ si e’ azzerato all’1.1.1993 il saldo negativo non avendo la Banca prodotto gli estratti conto precedenti. Poiche’, in mancanza degli estratti conto, non era possibile individuare la parte di credito relativo agli interessi ed alla non dovuta capitalizzazione e quella relativa alla sorte, non era possibile determinare il credito della Banca, e, gravando sulla stessa l’onere della prova, la domanda e’ stata giustamente rigettata per la parte del rapporto non pienamente documentato. Ma se, in relazione alla richiesta di condanna della Cooperativa e dei suoi fideiussori, l’onere della prova e’ della Banca, in relazione alla richiesta di condanna dell’Istituto di credito l’onere della prova grava sul (OMISSIS). Il conteggio operato dal c.t.u., infatti, non e’ giunto alla conclusione che nel rapporto emergeva un saldo a favore degli ingiunti una volta depurati i conteggi da accessori non dovuti e capitalizzazione trimestrale, ma e’ giunta alle conclusioni del saldo attivo del conto sulla base del mancato assolvimento da parte del creditore ingiungente dell’onere della prova. Cio’ determina il rigetto della domanda, ma non anche l’accoglimento della domanda riconvenzionale che, implicitamente, e’ stata proposta con la richiesta di compensazione atteso che la premessa di questa e’ l’accertamento di un credito relativo allo specifico conto, richiesta, tra l’altro, non contenuta nell’atto di opposizione (che si limita a contestare l’entita’ dei crediti azionati, per cui e’ corretta la dichiarazione di inammissibilita’ come domanda nuova fatta dal primo giudice) e, comunque, non provata per le ragioni dette…”.
3. Il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione avverso la riportata sentenza, non notificata, formulando due motivi, conclusi da quesiti di diritto (da ritenersi ultronei dopo l’avvenuta abrogazione dell’articolo 366-bis c.p.c. a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009).
4. Resiste, con controricorso, la (OMISSIS) s.p.a., dichiaratasi mandataria della (OMISSIS) s.r.l., mentre (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) non hanno spiegato difese.
5. Rileva pregiudizialmente il Collegio che deve essere dichiarato il difetto di legittimazione processuale, in questa sede, della (OMISSIS) s.p.a nella indicata qualita’.
5.1. Quest’ultima, invero, non risulta aver partecipato al precedente grado di appello (in cui, come mandataria della (OMISSIS) s.r.l., era costituita la (OMISSIS) s.r.l.. Cfr. intestazione della sentenza impugnata), ne’ ha oggi minimamente indicato (cfr. intestazione del controricorso e procura speciale, apposta in calce ad esso, rilasciata in favore dell’Avv. (OMISSIS)), ancor prima che documentato, come sarebbe stato suo preciso onere (arg. da Cass. nn. 15414 del 2017, 23880 del 2016, 15136 del 2014), la fonte del proprio dichiarato potere di agire nella suddetta qualita’.
6. Il primo motivo, rubricato “Violazione degli articoli 1853, 1941 e 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, denuncia che erroneamente il tribunale ha ritenuto tardivamente proposta l’eccezione di compensazione ex articolo 1853 c.c. e che, altrettanto erroneamente, il giudice dell’appello ha ravvisato nella richiesta di applicazione della compensazione avanzata un’implicita domanda riconvenzionale, bollandola come tardiva e non provata. L’errore del giudice del merito si e’ concretizzato nella mancata considerazione che la compensazione, che notoriamente opera ope exceptionis, puo’ avvenire, quale compensazione legale, sulla base della semplice compresenza di poste attive e passive in relazione al medesimo titolo. Nel caso di specie, le somme sono confluite nel medesimo decreto ingiuntivo, emesso in forza di una pluralita’ di contratti di conto corrente intercorsi tra la Banca e la debitrice principale (OMISSIS) s.r.l. Il tribunale e la corte territoriale hanno anche violato l’articolo 1941 c.c., atteso che il fideiussore e’ tenuto a garantire soltanto quanto effettivamente sia dovuto dal debitore e che spetta al creditore fornirne la relativa prova, qui, invece, mancata perche’ le risultanze della consulenza tecnica, per effetto della compensazione legale ex articolo 1853 c.c., sicuramente applicabile, avevano escluso la sussistenza di un credito della Banca nei confronti della Cooperativa predetta. Il giudice del merito, quindi, rilevata l’insussistenza di un diritto di credito della Banca opposta nei confronti del debitore principale, avrebbe dovuto, in applicazione degli articoli 1853, 1936, 1941 e 2697 c.c., escludere qualsiasi obbligo di pagamento a carico del (fidejussore) (OMISSIS), indipendentemente dalle eccezioni da lui proposte, tenendosi, peraltro, conto che questi, gia’ nelle conclusioni dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto in primo grado, aveva sollecitato l’accertamento dell’eventuale credito della Banca non come domanda riconvenzionale ma come pura eccezione, dovendo porsi la sussistenza del credito verso il debitore principale quale presupposto dell’obbligo di pagamento del fidejussore.
5.1. Il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5”, ribadisce che l’onere della prova della sussistenza del credito compete al solo preteso creditore ingiungente e non anche al fidejussore, costituendo, invero, il presupposto dell’obbligo di pagamento di quest’ultimo, ed assume che, in presenza di una pluralita’ di rapporti di conto corrente, l’eventuale credito della Banca nei confronti del debitore principale e’ determinato con l’applicazione, ope legis, della compensazione di cui all’articolo 1853 c.c.. Si afferma, inoltre, che altro errore del giudice a quo e’ l’individuazione di una domanda riconvenzionale di condanna nei confronti della Banca da parte del (OMISSIS), non emergendo la formulazione, implicita o esplicita, di una siffatta domanda dagli atti di causa: l’odierno ricorrente, infatti, aveva esclusivamente chiesto di giovarsi della compensazione legale inerente i rapporti tra la Banca ed il debitore principale, essendo questa determinata dalla sola compresenza di poste attive e passive in relazione al medesimo titolo. La decisione impugnata, quindi, avvalendosi della espletata consulenza tecnica di ufficio certificativa del difetto di credito della Banca nei confronti del debitore principale, avrebbe dovuto ritenere non provato e, comunque, inesistente il credito della Banca non solo nei confronti del debitore principale ma anche, e per conseguenza, nei confronti dei fidejussori.
6. I prospettati motivi, esaminabili congiuntamente perche’ strettamente connessi, vanno respinti.
6.1. Entrambi, invero, presuppongono l’accettazione dell’assunto secondo cui la compensazione prevista dall’articolo 1853 c.c., sia rilevabile di ufficio, prescindendo, cosi’, da qualsivoglia eccezione della parte: affermazione, questa, che il Collegio non ritiene di poter avallare.
6.2. La menzionata disposizione – a tenore della quale se tra la banca ed il correntista esistono piu’ rapporti o piu’ conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente salvo patto contrario – e’ dettata allo di scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificamente pattuito che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due parti, e prevede che la compensazione tra saldi attivi e passivi, anche a favore del correntista, sia attuata mediante annotazioni in conto: in particolare (alla luce del principio dell’unita’ dei conti), attraverso l’immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in un altro conto ancora aperto (con le modalita’ proprie di tale tipo di operazione), salva manifestazione di volonta’ di segno contrario da parte del cliente (cfr. Cass. nn. 12953/2016, 6943/2004, 4735/98).
6.2.1. Trattasi, peraltro, da un lato, di un’ipotesi di compensazione cd. propria, riguardante, cioe’, crediti e debiti originati da rapporti distinti (ciascun rapporto di conto corrente), cosi’ differenziandosi da quella cd. atecnica, in cui gli stessi derivano da un unico rapporto e dove la valutazione delle reciproche pretese comporta l’accertamento del dare e avere senza necessita’ di apposita domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione, che postulano, invece, l’autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono (cfr. Cass. n. 16800/2015); dall’altro, di compensazione cd. legale, che, come tale, estingue ope legis i debiti contrapposti in virtu’ del solo fatto oggettivo della loro contemporanea sussistenza, sicche’ la pronuncia del giudice si risolve in un accertamento dell’avvenuta estinzione dei reciproci crediti e debiti delle parti dal momento in cui sono venuti a coesistenza (cfr. Cass. nn. 10335/2014, 22324/2014, 11146/2003).
6.2.2. Tuttavia, la compensazione mai puo’ essere rilevata d’ufficio (cfr. articolo 1242 c.c., comma 1), soggiacendo il suo effetto estintivo ad uno specifico onere di dichiarazione di colui che voglia giovarsene. Invero, ai fini del perfezionamento della fattispecie estintiva, e’ necessario che la compensazione sia eccepita dalla parte che intende avvalersene, non occorrendo, peraltro, giusta il consolidato orientamento di questa Corte, che la relativa manifestazione di volonta’ sia espressa mediante l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che dal comportamento della parte risulti univocamente la volonta’ di ottenere la dichiarazione dell’estinzione del credito. Cio’, in quanto l’eccezione di compensazione costituisce l’esercizio di un diritto potestativo e postula che la parte, valutando il suo interesse all’adempimento, decida se esercitare, o meno, il potere di determinare l’estinzione dei debiti contrapposti dal giorno della loro coesistenza (cfr. Cass. nn. 10335 del 2014. In senso sostanzialmente analogo, si veda anche Cass. n. 22324/2014, secondo cui la compensazione legale, a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicche’ la sentenza che la accerti e’ meramente dichiarativa di un effetto estintivo gia’ verificatosi e questo automatismo non resta escluso dal fatto che la compensazione non possa essere rilevata di ufficio, ma debba essere eccepita dalla parte, poiche’ tale disciplina comporta unicamente che il suddetto effetto sia nella disponibilita’ del debitore che se ne avvale, senza che sia richiesta una autorizzazione alla compensazione dalla controparte).
6.3. I principi fin qui ricordati giustificano la mancata applicazione del disposto dell’articolo 1853 c.c., alla fattispecie in esame.
6.3.1. E’, infatti, incontroverso (oltre che chiaramente evincibile dalla esposizione in fatto dell’odierno ricorso) che il (OMISSIS), nell’opporsi al decreto ingiuntivo notificatogli, ad istanza della (OMISSIS) s.p.a., quale fideiussore (insieme ad altri) della (OMISSIS) s.r.l. soc. coop. a r.l., per somme conseguenti a scoperti di conto corrente dalla stessa intrattenuti presso il citato istituto di credito, eccepi’ la decadenza dalla garanzia fideiussoria ex articolo 1957 c.c., ed il difetto di buona fede e correttezza della Banca verso i fideiussori per violazione dell’articolo 1956 c.c. e chiese l’accertamento, a mezzo di consulenza tecnica estesa a tutti i rapporti intercorsi tra la debitrice principale e la Banca opposta, dell’eventuale credito di quest’ultima. La compensazione ex articolo 1853 c.c., invece, fu da lui invocata solo dopo aver conosciuto gli esiti della consulenza tecnica di ufficio disposta in primo grado dal tribunale, quando, cioe’, erano gia’ ampiamente maturate le preclusioni sancite, rispettivamente, dall’articolo 180 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, vertendosi in controversia da considerarsi pendente, ex articolo 643 c.p.c., u.c., dal 1996 – risultante dal Decreto Legge n. 432 del 1995, convertito dalla L. n. 534 del 1995, per la formulazione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, e dagli articoli 183 e 184 c.p.c., come novellati dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, e qui applicabili alla stregua di quanto si e’ appena detto circa l’inizio della pendenza della lite, per la proposizione di domande nuove: preclusioni, peraltro, sottratte alla disponibilita’ delle parti e ricondotte esclusivamente al rilievo d’ufficio del giudice, in virtu’ del principio secondo cui il thema decidendum non e’ piu’ modificabile dopo la chiusura della prima udienza di trattazione o dopo la scadenza del termine concesso dal giudice ai sensi dell’articolo 183, comma 5, cit. (cfr. Cass. nn. 13769/2017, 15791/2013, 25598/2011, 947/2012, 26691/2006).
6.3.2. Tanto induce a ritenere corretta la decisione impugnata nella parte in cui ha respinto il gravame incidentale del (OMISSIS) considerando inammissibile (come gia’ avvenuto in primo grado), perche’ tardivamente formulata, la sua richiesta di applicazione del meccanismo di compensazione di cui al citato articolo 1853 c.c., ed assolutamente irrilevante, in questa sede, proprio alla stregua del regime delle preclusioni appena descritto, la questione se cio’ si era tradotto nella formulazione di un’eccezione nuova (come ritenuto dal Tribunale di Latina) o di una domanda nuova (come, asserito dalla Corte di appello di Roma).
6.4. Trattandosi di autonoma ratio decidendi da sola idonea a sorreggere l’avvenuto rigetto dell’appello incidentale del (OMISSIS), diviene affatto superfluo diffondersi ulteriormente sull’altra ragione, contestata dai motivi di ricorso e riguardante l’inadempimento dell’onere probatorio ascritto all’odierno ricorrente dalla corte romana, pure utilizzata, al predetto fine, da quest’ultima.
7. Il ricorso va quindi respinto, senza necessita’ di pronuncia sulle spese atteso il riscontrato difetto di legittimazione processuale di (OMISSIS) s.p.a., nella indicata qualita’, e l’assenza di difese degli altri intimati.
8. Infine, si deve dare atto, – mancando ogni discrezionalita’ al riguardo (cfr., tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass., Sez., U. 27/11/2015, n. 24245; Cass., Sez., U. 20/06/2017, n. 15279) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione e’ vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, a norma del detto articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta dello stesso articolo 13, comma 1-bis.