l’articolo 1052 c.c. puo’ essere invocato al fine della costituzione di una servitu’ coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze dell’agricoltura o dell’industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo, dopo la citata pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l’istituto della servitu’ di passaggio non e’ piu’ limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma e’ proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli articolo 2 e 3 Cost., che permea di se’ anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale.
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio dell’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), ed (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio dell’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza non definitiva della Corte d’appello di Salerno n. 863/11 in data 20 ottobre 2011 e avverso la sentenza definitiva della Corte d’appello di Salerno n. 340/2013 in data 16 maggio 2013;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 20 febbraio 2018 dal Consigliere Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e il rigetto nel resto;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. – Con atto di citazione notificato il 3 marzo 1987, (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio la s.a.s. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonche’ (OMISSIS), per sentire dichiarare che l’edificio destinato ad albergo, di proprieta’ della societa’ convenuta, era posto a distanza illegale dal fondo di loro proprieta’, destinato a strada, sito in (OMISSIS); per ottenere la condanna dei convenuti alla demolizione ed all’arretramento di tutte le fabbriche che risultavano a distanza illegale dalla loro proprieta’, nonche’ alla eliminazione delle vedute e luci irregolari, ove persistenti all’accoglimento totale o parziale della domanda di arretramento, ovvero del suo rigetto; per ottenere la condanna dei medesimi convenuti all’eliminazione dello stato di fatto, costituente aggravamento della servitu’ di passaggio, da essi vantata sulla strada di loro proprieta’; per sentir determinare il confine tra la strada e la proprieta’ dei convenuti, con condanna al rilascio delle zone abusivamente occupate; per sentir accogliere la domanda di servitu’ coattiva di passaggio su una porzione triangolare di fondo di proprieta’ della societa’ convenuta o del convenuto (OMISSIS), con determinazione della indennita’ da corrispondere; per ottenere la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di ogni danno.
I convenuti si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto delle domande; eccepivano in via subordinata la prescrizione delle azioni, intentate nei loro confronti, e l’avvenuta usucapione, sia in ordine alle servitu’ di veduta, sia in ordine a quella di passaggio, sia in ordine alla proprieta’ delle aree, pacificamente possedute; spiegavano, poi, domanda riconvenzionale per ottenere la condanna degli attori alla eliminazione delle fabbriche, edificate in violazione delle pattuizioni, contenute nell’atto per notar (OMISSIS) del 13 luglio 1957, oltre al risarcimento dei danni cagionati, nonche’ a concorrere nelle spese di manutenzione del viale, oggetto di controversia. (OMISSIS), in particolare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
All’udienza del 4 novembre 1987 il difensore degli attori dichiarava di prendere atto della carenza di legittimazione passiva del convenuto (OMISSIS) e di non voler piu’ insistere nella domanda proposta nei suoi confronti.
2. – Con sentenza parziale del 19 maggio 1997, il Tribunale di Salerno, ritenuta rinunziata la domanda di regolamento di confine e revindica, proposta dagli attori, rigettava quella di cui ai punti 2 e 3 dell’atto di citazione, fatta eccezione per la domanda di demolizione della struttura-veranda al terzo piano dell’albergo della societa’ convenuta, nonche’ al punto 4 delle conclusioni, rassegnate il 12 giugno 1992; dichiarava inammissibili le domande, introdotte dagli stessi attori con la conclusionale; rigettava la domanda riconvenzionale dei convenuti circa l’obbligo degli attori alla contribuzione nelle spese di manutenzione del viale ed alla eliminazione delle opere, che avrebbero determinato una ridotta utilizzazione dello stesso; disponeva con separata ordinanza l’esame della domanda degli attori di demolizione della veranda al terzo piano dell’albergo, di costituzione di servitu’ coattiva di passaggio e consequenziali, nonche’ di quella di demolizione delle opere, realizzate dagli attori come da domanda riconvenzionale.
Il medesimo Tribunale, definitivamente decidendo, con sentenza in data 15 dicembre 2005, rigettava la domanda degli attori e quella riconvenzionale della societa’ convenuta; dichiarava costituita, a favore di (OMISSIS) e (OMISSIS) ed a carico della s.a.s. (OMISSIS), servitu’ coattiva di passaggio sulla zona di terreno, attualmente utilizzata ad aiuola, di forma triangolare, della superficie di circa mq 2,70 confinante con il viale degli attori, con (OMISSIS), con beni della attrice, da distaccarsi dalla maggiore consistenza della particella (OMISSIS); poneva a carico degli attori, titolari del fondo dominante, l’esecuzione ed i costi delle opere necessarie anche per assicurare alla societa’ convenuta la conservazione, per forma e misura, dell’attuale ingresso e chiusura da (OMISSIS); poneva a carico degli attori i costi per il frazionamento, necessario per la identificazione catastale dell’area assoggettata alla servitu’; condannava gli attori a corrispondere alla societa’ convenuta la somma di euro 1.000,32, equitativamente determinata, quale indennita’ per la subita imposizione della servitu’ di passaggio; dichiarava totalmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
3. – La Corte d’appello di Salerno – non definitivamente pronunciando sull’appello della societa’ (OMISSIS) avverso la sentenza definitiva nonche’ sull’appello incidentale dell’ (OMISSIS) e della (OMISSIS) anche avverso la sentenza parziale – con sentenza depositata il 20 ottobre 2011 ha cosi’ provveduto: (a) ha rigettato l’appello principale relativamente al punto 2 delle conclusioni dell’atto di appello, precisate alla pag. 17 di esso, concernente la richiesta di accoglimento della riconvenzionale spiegata in primo grado e, per l’effetto, di dichiarare validi ed efficaci nei confronti dei coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) i patti e le convenzioni, contenuti nell’atto (OMISSIS) del 5 aprile 1955 e nell’atto (OMISSIS) del 13 luglio 1957 e, conseguentemente, di condannare i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) ad adeguare le loro proprieta’ immobiliari alle prescrizioni pattizie, con ogni consequenziale statuizione in ordine alla eliminazione di opere, realizzate in violazione delle convenzioni medesime secondo le risultanze della c.t.u. espletata in primo grado ovvero secondo le risultanze di ulteriore consulenza a disporsi, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa; (b) relativamente al punto 1 delle medesime conclusioni, concernente la richiesta di rigetto della domanda di costituzione di servitu’ coattiva di passaggio ovvero di aumentare la misura dell’indennita’ ex articolo 1053 c.c., ha rimesso la causa in istruttoria con separata ordinanza; (c) ha rigettato l’appello incidentale avverso il rigetto della domanda di aggravamento della servitu’ di passaggio sul viale, oggetto di causa, nonche’ della domanda di risarcimento dei danni scaturenti dagli abusi lamentati; (d) ha rimesso le spese al definitivo.
Con la sentenza definitiva, resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 16 maggio 2003, la medesima Corte d’appello ha accolto l’appello principale relativamente al punto 1 delle conclusioni dell’atto di appello, precisate alla pag. 17 del gravame, per quanto di ragione e, per l’effetto, in parziale riforma del punto 6 del dispositivo della sentenza di primo grado in data 15 dicembre 2005, ha condannato i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) a corrispondere alla societa’ (OMISSIS) la somma di Euro 5.000, all’attualita’, equitativamente determinata, quale indennita’ per la subita imposizione della servitu’ di passaggio.
4. – Per la cassazione della sentenza non definitiva e della sentenza definitiva della Corte d’appello la (OMISSIS) s.r.L., gia’ (OMISSIS) s.a.s., ha proposto ricorso, con atto notificato il 15 ottobre 2013, sulla base di quattro motivi.
Gli intimati hanno resistito con controricorso.
In prossimita’ dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di censura, riferito alla sentenza non definitiva, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione degli articoli 1027 e 1028 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonche’ nullita’ della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e articolo 118 disp. att. c.p.c., lamentando che la Corte d’appello abbia ritenuto immeritevole di accoglimento il secondo motivo di appello sul rilievo che la domanda concernente la violazione degli obblighi assunti da (OMISSIS), dante causa dei coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), era da ritenersi inammissibile, trattandosi di domanda nuova, e che il regolamento di lottizzazione di cui all’atto per notar Pisani non era opponibile ai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) perche’ non risultava trascritta alcuna convenzione di lottizzazione. Ad avviso della societa’ ricorrente, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto del fatto che: (a) le opere e le costruzioni in violazione dell’obbligo di non costruire sono state realizzate dai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) sul terreno acquistato con l’atto (OMISSIS) del 2 ottobre 1980 e sono analiticamente descritte nella relazione in primo grado del c.t.u.; (b) nelle vendite a lotti di aree fabbricabili le pattuizioni contrattuali con cui, al fine di imprimere determinate caratteristiche alle zone in esecuzione di un piano di sviluppo, si impongano limitazioni alla liberta’ di utilizzare vari lotti, danno luogo a servitu’ prediali a carico e a favore di ciascun lotto; (c) con l’atto per notar (OMISSIS) del 13 luglio 1957, trascritto il 3 agosto 1957, la (OMISSIS) (dante causa di entrambe le parti in causa) precisava di avere costruito sul suo fondo “un viale al fine di meglio valorizzarlo” e di avere diviso lo stesso in lotti destinati alla edificazione di villette signorili e che “a tal uopo, entro i confini della lottizzazione, indicata dalla planimetria alligata, varranno per tutti aventi causa, attuali e futuri, tutte le norme che fanno parte integrante del piano approvato dall’Amministrazione comunale di Ravello e dal Ministero della pubblica istruzione, racchiuse nel regolamento di lottizzazione costituito da nove articoli, debitamente approvato e sottoscritto dal Soprintendente ai monumenti per la Campania, che in copia si alliga al presente atto sotto la lettera B per formarne parte integrante”; (d) nel richiamato allegato B, intitolato “Regolamento di lottizzazione della proprieta’ (OMISSIS) in (OMISSIS)”, sono elencate in nove articoli le norme del piano di lottizzazione e l’articolo 9 prevede che il regolamento interno formera’ parte integrante di ogni contratto di compravendita della lottizzazione; (e) non vi e’ un piano di lottizzazione diverso dal regolamento (quest’ultimo essendo il piano di lottizzazione) e lo stesso risulta essere stato trascritto, cosi’ obbligando al rispetto delle norme che fanno parte integrante del piano tutti gli aventi causa, attuali e futuri. Tanto premesso, la ricorrente richiama il principio di ambulatorieta’ delle servitu’, in forza del quale l’alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitu’ attive ad esso inerenti, sebbene nulla venga al riguardo stabilito nell’atto di acquisto, qualora sia trascritto il titolo originario di costituzione della servitu’, e il proprietario del fondo servente riceve l’immobile con il peso di cui e’ gravato; e sostiene che l’atto costitutivo della servitu’ (atto (OMISSIS) del 1957) e’ stato trascritto e precede l’atto (OMISSIS) del 1980, sicche’ il mancato richiamo in quest’ultimo atto degli obblighi derivanti dalla lottizzazione non e’ utile a liberare i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) dal rispetto degli stessi. D’altra parte, ad avviso della ricorrente, anche a ritenere che non vi sia spazio per esigere il rispetto delle servitu’ imposte, occorrerebbe in ogni caso considerare che “a lamentarsi di una pretesa violazione delle norme contenute nel regolamento di lottizzazione questa volta da parte della s.a.s. (OMISSIS) sono stati gli stessi coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS)” e che “sono stati sempre i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), con comportamento chiaramente confessorio, a proporre al Comune di Ravello… di rendere comunale il viale in cambio della cancellazione e dell’annullamento di qualsiasi vincolo edificatorio relativo ai fondi di cui si erano resi acquirenti”.
1.1. – All’esame del motivo occorre premettere la statuizione resa sul punto dalla sentenza non definitiva oggetto di impugnazione.
La Corte d’appello ha esposto in punto di fatto quanto segue:
– (OMISSIS) era proprietaria del fondo rustico di (OMISSIS), formato da due appezzamenti (in catasto particelle (OMISSIS) di complessivi ettari 2.09.36);
-con atto notar (OMISSIS) del 5 aprile 1955, trascritto il 12 maggio 1955, la (OMISSIS), dovendo realizzare un villino sul suo terreno di circa mq. 1.000 (p.lla (OMISSIS)), si obbligava, nei confronti del Comune di Ravello e la Soprintendenza ai Monumenti di Napoli, “per se’ ed i suoi aventi causa”, a non richiedere ulteriori costruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni sui 1.000 mq. circostanti il costruendo villino;
– con atto per notar (OMISSIS) del 13 luglio 1957, trascritto il 3 agosto 1957, la (OMISSIS) vendeva ai coniugi (OMISSIS), danti causa dell’Hotel (OMISSIS), la zona a monte del viale e la zona a valle. Nell’atto (OMISSIS) veniva precisato che la (OMISSIS) aveva costruito sul fondo un viale al fine di meglio valorizzarlo ed aveva diviso in lotti il fondo stesso, destinati alla edificazione di villette signorili; che “entro i confini della lottizzazione” “varranno per tutti gli aventi causa presenti e futuri tutte le norme… racchiuse nel regolamento di lottizzazione che in copia si allega al presente sotto la lettera B per formarne parte integrante”. Nell’articolo 4 e nell’articolo 5, u.c. veniva nuovamente richiamato il regolamento di lottizzazione, sottolineandone il carattere vincolante per gli acquirenti. Infine nell’articolo 5 si pattuiva che “gli acquirenti avranno il diritto di utilizzare il viale di accesso”;
– con atto per notar (OMISSIS) del 2 ottobre 1980, (OMISSIS) ed altri vendevano ai coniugi (OMISSIS) ed (OMISSIS) un terreno di mq. 1.250 (in castasto p.lla (OMISSIS) per are 6.86 e p.lla (OMISSIS) – ex (OMISSIS) – per are 5.64): tale terreno era stato venduto agli alienanti dalla (OMISSIS) con atto per notar (OMISSIS) del 29 novembre 1974, trascritto il 12 dicembre 1974. All’articolo 6 la parte acquirente dichiarava di essere a conoscenza che l’appezzamento di terreno acquistato non faceva parte di lottizzazione autorizzata a scopo residenziale: trattavasi di “un fondo rustico”, “inedificabile a norma delle vigenti disposizioni edilizie”. Su tale appezzamento di terreno i coniugi (OMISSIS) ed (OMISSIS) chiedevano ed ottenevano dal Sindaco di Ravello in data 23 gennaio 1982 la concessione edilizia per realizzare una piscina ed un campo da tennis e quindi la sistemazione dei quattro terrazzamenti esistenti. Gli stessi realizzavano, poi, cinque miniappartamenti, con portico antistante.
La Corte di Salerno – dopo avere dato atto che la societa’ appellante (OMISSIS) si era doluta (a) che fosse stato violato l’obbligo assunto dalla (OMISSIS) con l’atto (OMISSIS) del 1955 e (b) che nella realizzazione dei cinque miniappartamenti fossero state violate le norme del regolamento di lottizzazione, allegate all’atto (OMISSIS) del 1957 – ha cosi’ statuito:
– in ordine alla prima doglianza (sub a), ha rilevato che essa integra una domanda del tutto nuova e, quindi, inammissibile (posto che dalla comparsa di risposta depositata alla prima udienza del 15 aprile 1987 dinanzi al Tribunale, in cui la societa’ convenuta ha articolato la propria riconvenzionale, si desume che questa aveva ad oggetto unicamente “i patti e le convenzioni di cui all’atto (OMISSIS) del 13 luglio 1957”);
– per quanto concerne la seconda doglianza – richiamato il principio secondo cui le limitazioni, di tipo reale, scaturenti da una convenzione di lottizzazione in tanto sono opponibili agli aventi causa degli originari stipulanti, in quanto la convenzione sia richiamata nell’atto di acquisto (mentre non e’ necessaria la formale imposizione di una servitu’) e che l’atto sia trascritto – ha rilevato che il regolamento di lottizzazione non e’ opponibile agli appellati (e ha conseguentemente confermato il rigetto dell’istanza, avanzata dall’Hotel (OMISSIS), di condanna degli stessi alla riduzione in pristino) perche’: (a) non risulta trascritta alcuna convenzione di lottizzazione, stipulata tra la (OMISSIS) ed il Comune di Ravello, ma risulta trascritto, come solo allegato, il c.d. regolamento di lottizzazione (contenente l’insieme delle regole applicabili ai lotti); (b) il suddetto regolamento e’ stato allegato con la lettera B al contratto (OMISSIS) del 1957, per formarne parte integrante: ma tale contratto e’ stato concluso tra la (OMISSIS), originaria proprietaria del fondo, ed i germani (OMISSIS), per cui le regole, in esso contenute, sono vincolanti esclusivamente per questi ultimi e loro aventi causa, ma non certamente per i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), nei cui confronti l’atto e gli allegati si atteggiano come res inter alios acta; (c) il regolamento di lottizzazione non e’ richiamato nell’atto di acquisto degli appellati (OMISSIS)- (OMISSIS), sicche’ non e’ ad essi opponibile: infatti nell’atto per notar (OMISSIS) non si fa alcuna menzione del regolamento di lottizzazione, anzi all’articolo 6 viene testualmente detto che “La parte acquirente dichiara di essere a conoscenza che l’appezzamento di terreno acquistato non fa parte di lottizzazione autorizzata a scopo residenziale”.
1.2. – Tanto premesso – e rilevato innanzitutto che, in ordine alla statuizione di inammissibilita’ per novita’ della domanda assumente come causa petendi la violazione dell’obbligo assunto dalla (OMISSIS) con l’atto (OMISSIS) del 1955, non viene formulata con il ricorso una specifica censura – la doglianza articolata con il motivo di appalesa infondata.
Questa Corte ha piu’ volte avuto modo di affermare che, nelle vendite a lotti di aree fabbricabili, le pattuizioni contrattuali, con cui allo scopo di conferire determinate caratteristiche alle zone in esecuzione di un piano di sviluppo si impongano limitazioni alla liberta’ di utilizzare vari lotti, danno luogo alla costituzione di servitu’ prediali a carico e a favore di ciascun lotto. Affinche’ tali limitazioni siano efficaci, e’ sufficiente che nei singoli atti di acquisto venga richiamato il piano di lottizzazione e di sviluppo con i diritti e gli obblighi in esso previsti, con la loro conseguente operativita’ dopo la vendita dei primi lotti anche sulla restante proprieta’ del venditore, senza che sia necessario che su questa vengano formalmente imposte le servitu’ inserite nel predetto piano. E’ stato altresi’ precisato che l’accertamento dell’esistenza o meno di un piano di lottizzazione, e del riferimento ad esso negli atti di compravendita delle aree fabbricabili (quali condizioni per la costituzione di servitu’ reciproche riguardanti dette aree), attiene alla valutazione del merito e della prova e, se sorretto da adeguata e corretta motivazione, si sottrae al controllo del giudice di legittimita’ (Cass., Sez. 2, 2 giugno 1992, n. 6652; Cass., Sez. 223 febbraio 2009, n. 4373; Cass., Sez. 2, 3 marzo 2009, n. 5104; Cassazione n. 25773/2013).
A tali principi, che qui vanno ribaditi, si e’ attenuta la sentenza impugnata, la quale e’ giunta alla sopra riassunta statuizione – nel senso della inopponibilita’ del regolamento di lottizzazione ai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) e della conseguente conferma del rigetto della riconvenzionale di condanna alla eliminazione di opere ealizzate in violazione delle convenzioni medesime – dopo avere sottolineato, con motivazione congruamente e ampiamente argomentata e priva di mende logiche e giuridiche: (a) che il regolamento di lottizzazione non e’ richiamato nell’atto di acquisto di detti coniugi (atto per notar (OMISSIS) del 2 ottobre 1980), il quale anzi espressamente esclude che l’appezzamento compravenduto faccia parte di lottizzazione autorizzata; (b) che non risulta trascritta alcuna convenzione di lottizzazione, intervenuta tra la (OMISSIS) e il Comune di Ravello; (c) che e’ stato bensi’ trascritto, come allegato all’atto (OMISSIS) del 1957, il regolamento di lottizzazione, contenente l’insieme delle regole applicabili ai lotti, ma tali regole vincolano esclusivamente gli acquirenti in base a quel rogito, ossia gli (OMISSIS), e i loro aventi causa, ma non i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), per i quali l’atto e gli allegati sono res inter alios acta.
D’altra parte, dalla sentenza impugnata non risulta che, in occasione della stipulazione dell’atto (OMISSIS) del 1957, a carico dei fondi residui rimasti in proprieta’ dell’alienante (OMISSIS) (uno dei quali perverra’ con l’atto (OMISSIS) del 1980 ai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS)) siano state trascritte servitu’ passive discendenti dal regolamento di lottizzazione: adempimento, questo, necessario, posto che le servitu’ in tanto sono opponibili ai terzi acquirenti dei rispettivi terreni gravati, in quanto sia stato adempiuto l’onere della loro tempestiva trascrizione (Cass., Sez. 2, 10 novembre 1976, n. 4142; Cass., Sez. 2, 29 agosto 1997, n. 8227; Cass., Sez. 2, 3 luglio 2000, n. 8885; Cassazione n. 21024/2016).
Va aggiunto che la Corte di Salerno, con l’impugnata sentenza non definitiva, ha basato il rigetto della domanda riconvenzionale di riduzione in pristino anche su una concorrente ratio decidendi, ossia sul rilievo che “la sola violazione del divieto di edificabilita’, discendente dallo strumento urbanistico, non conferisce ai privati una tutela di tipo reale nei confronti degli inadempienti ma eventualmente una tutela di tipo risarcitorio, qualora ne sussistano i presupposti ed in particolare qualora sia allegata e provata la sussistenza di un pregiudizio, scaturente da detta violazione. Nella specie, alcun pregiudizio e’ stato specificamente allegato e provato dall’appellante” (cosi’ la sentenza impugnata, a pag. 15).
Ora, nella specie nessuna specifica censura i ricorrenti hanno articolato contro questa seconda ratio, essendosi limitati a dedurre di avere avanzato, “ritualmente facendone oggetto di domanda ricon-venzionale”, “domanda di risarcimento dei danni subiti in violazione dell’interesse ad un omogeneo e armonico sviluppo edilizio della zona”.
2. – Il secondo motivo, riguardante la sentenza definitiva, denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 1052 c.c., dell’articolo 112 c.p.c. nonche’ nullita’ della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e articolo 118 disp. att. c.p.c.. Con esso ci si duole che si sia ritenuta fondata la domanda di costituzione di servitu’ coattiva. In tal modo si sarebbe “consentito comodo accesso unicamente agli edificati cinque mini appartamenti con accessori (piscina, campo da tennis) e con finalita’ turistiche ricettive…, giammai costituenti abitazione dei coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS)”. Cosi’ si sarebbe dato vita a una servitu’ aziendale non ammessa nell’ordinamento vigente. La ricorrente ripropone in questa sede “anche gli ulteriori profili di doglianza mossi alla sentenza di primo grado relativi alla inammissibilita’ della mutatio (non piu’ esigenze dell’agricoltura ma esigenze dell’industria) e alla totale mancanza di prova sull’esistenza delle dedotte esigenze”.
2.1. – Il motivo e’ infondato.
Occorre premettere che gia’ la sentenza del Tribunale di Salerno, nell’accogliere la domanda di costituzione coattiva della servitu’ di passaggio, aveva fatto leva non solo sul fatto che il passaggio richiesto trascendeva gli interessi particolari per corrispondere all’interesse generale della produzione (dato che sul terreno attoreo sono stati realizzati mini appartamenti con piscina e campo da tennis, con finalita’ turistico-ricettive), ma anche – previo richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 167 del 1999 – sulla circostanza che il passaggio sulla piccola zona triangolare (oggi aiuola) consente agli attori di superare le difficolta’ di accesso al viale carrabile e, quindi, di raggiungere anche con automezzi la loro abitazione. Su questa seconda ratio poggia la sentenza della Corte d’appello confermativa della pronuncia costitutiva della servitu’. La societa’ (OMISSIS) aveva censurato questo secondo argomento deducendo che esso si ricollegava ad un interesse particolare e privato dei coniugi, quale era quello relativo al godimento della loro residenza privata, che non poteva essere confuso con le esigenze generali e della collettivita’, legittimanti la costituzione coattiva della servitu’ a norma dell’articolo 1052 c.c.. E la Corte di Salerno, appunto, nel respingere la censura, ha ritenuto corretto il richiamo operato dal Tribunale alla necessita’ degli attori di ottenere un piu’ comodo accesso alla loro casa di abitazione, rilevando che tale richiamo non solo non collide con l’interesse generale della collettivita’, alla cui soddisfazione la normativa di cui all’articolo 1052 c.c. e’ preordinata, ma al contrario ne consente un’applicazione costituzionalmente orientata.
Tanto premesso, la statuizione della Corte d’appello si sottrae alla censura prospettata dalla ricorrente.
In primo luogo non coglie nel segno la contestazione secondo cui i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) non avrebbero “mai parlato di esigenze abitative”: poiche’ infatti gia’ la sentenza del Tribunale aveva fatto espresso riferimento a una servitu’ diretta a superare le difficolta’ di accesso al viale carrabile e, quindi, di raggiungere con automezzi l’abitazione degli attori, e questo secondo argomento e’ stato criticato in appello esclusivamente sotto il profilo della non idoneita’ di un interesse particolare e privato dei coniugi attori (il godimento della loro residenza privata) a legittimare la costituzione coattiva della servitu’ ex articolo 1052 c.c., e’ inammissibile la deduzione per la prima volta in cassazione di un vizio di extrapetizione in ipotesi riferito alla sentenza di primo grado.
Quanto poi alla critica secondo cui ci si troverebbe di fronte, non ad esigenze abitative, ma unicamente ad un’utilita’ propria dell’azienda turistica ricettiva esistente sul fondo dei coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), la censura si risolve nell’esposizione, su una questione tipicamente di fatto, del punto di vista della ricorrente in opposizione alla conclusione motivata della sentenza di merito, che ha fatto espresso riferimento, al riguardo, alla “necessita’ degli attori di ottenere un piu’ comodo accesso alla loro casa di abitazione”.
Irrilevante si appalesa dunque il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte che non ammette la servitu’ aziendale (Cassazione n. 16427/2012): posto che nella specie il caso e’ stato deciso con l’applicazione del principio – gia’ enunciato dalla giurisprudenza (Cassazione n. 14103/2012) e che il Collegio condivide – secondo cui l’articolo 1052 c.c. puo’ essere invocato al fine della costituzione di una servitu’ coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze dell’agricoltura o dell’industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo, dopo la citata pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l’istituto della servitu’ di passaggio non e’ piu’ limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma e’ proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli articolo 2 e 3 Cost., che permea di se’ anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale.
3. – Con il terzo mezzo, riguardante la sentenza definitiva, la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’articolo 1051 c.c.: poiche’ la piccola zona triangolare oggetto della servitu’ e’ qualificata come “aiuola” costituente parte integrante del cortile-giardino antistante all’ingresso principale dell’ (OMISSIS), andava accolta l’eccezione di divieto d’imposizione coattiva di servitu’, sancito dall’articolo 1051 c.c., comma 4.
3.1. – La censura non merita accoglimento, considerato che la disposizione di cui all’articolo 1051 c.c., comma 4, (applicabile in virtu’ del richiamo operato dal successivo articolo 1052 c.c.), secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 2, 15 maggio 2008, n. 12340), non prevede un’esenzione assoluta delle aree indicate – cortili, giardini, aie – dalle servitu’ di passaggio, ma solo un criterio di scelta, ove questa sia possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di costituzione della servitu’ siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorita’ a quelli non interessanti siffatte aree.
Ne’, d’altra parte, il motivo si da’ cura di indicare se tale possibilita’ di scelta, nel caso di specie, sussistesse realmente.
4. – Con il quarto motivo, sempre riferito alla sentenza definitiva, la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’articolo 1226 c.c., censurando l’irrisorieta’ dell’indennizzo, quantificato nella misura di Euro 5.000. Ad avviso della ricorrente, non sarebbe neppure possibile verificare il processo logico valutativo seguito dal giudice del merito.
4.1. – Il motivo e’ infondato.
L’indennita’ dovuta dal proprietario del fondo a cui favore e’ stata costituita la servitu’ di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell’utilita’ conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicche’, per la sua determinazione, non puo’ aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitu’, dovendosi tenere altresi’ conto di ogni altro pregiudizio subito dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli (Cass., Sez. 2, 16 febbraio 2007, n. 3649; Cass., Sez. 2, 18 maggio 2016, n. 10269).
A tale principio si e’ attenuta la Corte territoriale, la quale, giudicando riduttiva la determinazione dell’indennita’ effettuata dal Tribunale (in Euro 1.000,32) con riferimento esclusivo al valore della striscetta di terreno asservita, in relazione alla sua destinazione e alle sue caratteristiche, l’ha quantificata in Euro 5.000, in considerazione del fatto che la costituzione della servitu’ di passaggio in favore dell’immobile di proprieta’ degli (OMISSIS)- (OMISSIS) e’ suscettibile di determinare un incremento del transito di veicoli meccanici, sia pure di modeste dimensioni (data la ristrettezza dello spazio di manovra), in prossimita’ del complesso di proprieta’ della societa’ (OMISSIS), avente destinazione alberghiera e “ubicato in una delle zone piu’ amene di Ravello, caratterizzata oltre che dalla incomparabile bellezza dei luoghi, altresi’ dalla tranquillita’ e dall’assenza dei rumori del traffico”.
A siffatta quantificazione dell’indennizzo la Corte d’appello e’ pervenuta, in applicazione delle norme (articoli 1226 e 2056 c.c.) che conferiscono al giudice il potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, rilevando che la relativa determinazione deve comprendere anche la valutazione di tale pregiudizio ulteriore, subito dal fondo servente, sicuramente sussistente, ma di difficile dimostrazione sotto il profilo del quantum.
Le valutazioni determinative del quantum dell’indennita’ effettuate in proposito dalla Corte d’appello di Salerno, investendo un apprezzamento tipicamente di fatto e riposando su una motivazione che da’ adeguatamente conto del percorso logico seguito, non sono censurabili in sede di legittimita’.
5. – Il ricorso e’ rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
6. – Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 4.200, di cui Euro 4.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.