Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 16 marzo 2011, n. 6183

colui il quale agisce per la restituzione del bene concesso in comodato esercita un’azione contrattuale che non richiede la prova della proprieta’ del bene stesso, ma solo del titolo della relativa concessione in godimento al convenuto, e che tale natura personale dell’azione non e’ modificata dalla domanda o dall’eccezione riconvenzionale di usucapione avanzata dal convenuto, sicche’ restano inalterati i rispettivi oneri probatori.

 

 

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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 16 marzo 2011, n. 6183
Integrale 

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DE. VI. , C.F. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BELLONI 78, presso lo studio dell’avvocato ANAGNI ELISABETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato DI MEGLIO GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

SA. GE. SRL in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t. Sig.ra Im. Pa. , P.I. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato CAPPELLO ARMANDO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Sa. Ge. s.r.l., proprietaria di un fabbricato adibito a garage e corredato da cortile, sito in (OMESSO), conveniva in giudizio De.Vi. , proprietario di un terreno confinante, per sentirlo condannare al rilascio di tale immobile, siccome detenuto in virtu’ di comodato precario.

Nel resistere in giudizio il convenuto eccepiva l’acquisto della proprieta’ del bene per usucapione.

Con sentenza del 24.8.2001 il Tribunale di Napoli (in esito a riassunzione della causa, precedentemente instaurata innanzi al Pretore di Napoli, sezione distaccata di Ischia, dichiaratosi incompetente) dichiarava che il convenuto deteneva senza titolo l’immobile, condannandolo al rilascio.

L’impugnazione proposta da De.Vi. era respinta dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza del 19.1.2005.

Riteneva la Corte partenopea – per quanto ancora rileva in questa sede di legittimita’ – che il giudice prime cure aveva rettamente pronunciato entro i limiti della domanda, avendo accertato la proprieta’ dell’immobile sulla base del titolo di provenienza prodotto ed avendo, quindi, desunto l’illegittima detenzione del bene da parte del convenuto sulla base di vari elementi, quali l’espresso riconoscimento, contenuto in un atto pubblico notarile del (OMESSO), che il terreno di proprieta’ del De. , cosi’ come trasferitogli, confinava con il garage e il cortile in questione; la prova testimoniale raccolta, da cui era risultato che la precedente proprietaria del bene, prima di alienarlo alla societa’ Sa. Ge. , aveva costantemente provveduto alla relativa manutenzione; la circostanza che nessun elemento di prova aveva offerto il De. tanto sul titolo dell’occupazione, quanto sull’usucapione della proprieta’ del bene.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre De. Vi. , formulando tre motivi.

Resiste con controricorso la societa’ intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo si deduce la nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 112 c.p.c., e segg. e articolo 37 bis c.p.c., nonche’ la violazione e falsa applicazione degli articoli 99 e 100 c.p.c. e degli articoli 300 e 305 c.p.c., e ancora degli articoli 948 e 1803 c.c., e infine l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo dell’accertamento della condizione dell’azione, ritenuta di rilascio, che la proprieta’ del bene fosse della societa’ attrice all’epoca della pronuncia della sentenza di primo grado.

Sostiene parte ricorrente che la societa’ Sa. Ge. difetta di legittimazione attiva, poiche’ con atto di assegnazione rogato dal notaio Genghini il (OMESSO), a seguito di scioglimento e messa in liquidazione, i beni di sua proprieta’, tra cui l’immobile di cui si questiona, furono assegnati ai soci Sa. , An. , Gi. Gi. e D. M.S. (e per quest’ultimo, deceduto, agli eredi di lui, Im.Pa. , Is. e Di. Me. Ca. ), di talche’ doveva essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva della societa’ stessa, non avendo piu’ quest’ultima la disponibilita’ del bene.

1.1. – Il motivo e’ manifestamente infondato.

Salvo quanto meglio considerato sub 2.1. che segue in punto di onere probatorio del comodante che agisca per la restituzione del bene concesso in godimento gratuito, ai limitati fini della confutazione della censura cosi’ come prospettata e’ sufficiente osservare che il principio per cui la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell’azione ben puo’ sopravvenire nel corso del giudizio, essendo necessario e sufficiente che ricorra al momento della decisione, non e’ rovesciabile, nel senso che non e’ esatta la proposizione reciproca, ossia che la legittimazione, esistente al momento dell’introduzione della lite, possa venir meno nel corso del giudizio rendendo improponibile la domanda. Infatti, il codice di rito, disciplinando all’articolo 111 c.p.c. il fenomeno della successione a titolo particolare nel rapporto giuridico controverso, stabilisce che in tal caso il processo prosegue tra le parti originarie, salva la possibilita’ dell’intervento del cessionario e dell’estromissione del cedente.

Nessun rilievo, pertanto, e’ da attribuire alle vicende societarie successive all’instaurazione del giudizio (Fatto di citazione e’ del 14.9-13.11.1992), atteso che l’assegnazione ai soci della proprieta’ di beni singoli costituenti il residuo attivo della liquidazione, determina una successione a titolo particolare nel diritto controverso (cfr. Cass. n. 19/64), producendo gli effetti di cui alla norma processuale citata.

2. – Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1803 e 1141 c.c., nonche’ degli articoli 112 e 115 c.c., in connessione con l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Sostiene il ricorrente che la parte attrice ha agito per il rilascio dell’immobile assumendo che il De. lo deteneva a titolo di comodato precario, in virtu’ di un “rapporto di consegna” instaurato con la precedente titolare del bene, dante causa della societa’ Sa. Ge. . Quest’ultima, pertanto, avrebbe dovuto provare l’obbligazione di riconsegna al verificarsi della scadenza contrattualmente prevista o desumibile dall’impiego della res in conformita’ della sua natura. Nonostante tale onere probatorio non sia stato assolto, la Corte d’appello ha deciso la controversia prescindendo radicalmente dal dedotto rapporto di comodato.

Ne’ la sussistenza di questo poteva essere esclusa dalla vendita dell’immobile effettuata il (OMESSO) da Ha.Ca. in favore della societa’ Sa. Ge. , ne’, ancora, poteva ricavarsi un’illegittima o comunque precaria detenzione dell’immobile dal contenuto dell’atto del (OMESSO) tra la Ha. e il De. . Questi, infatti, aveva chiesto di provare con testi non solo di possedere l’immobile da oltre un trentennio, ma anche che il terreno su cui sorge il garage gli era stato consegnato dalla Ha. sin dal 1958 affinche’ ne godesse uti dominus.

2.1. – Il motivo e’ fondato.

La giurisprudenza di questa sezione e’ del tutto costante nell’affermare che colui il quale agisce per la restituzione del bene concesso in comodato esercita un’azione contrattuale che non richiede la prova della proprieta’ del bene stesso, ma solo del titolo della relativa concessione in godimento al convenuto, e che tale natura personale dell’azione non e’ modificata dalla domanda o dall’eccezione riconvenzionale di usucapione avanzata dal convenuto, sicche’ restano inalterati i rispettivi oneri probatori (cfr. Cass. nn. 8326/90, 8930/98,13605/00, 23086/04 e 4416/07).

2.1.1. – Nel caso che qui ne occupa, la sentenza impugnata ha erroneamente identificato il fondamento della proposta azione di rilascio (1) nel titolo di proprieta’ della Sa. Ge. , (2) nell’assenza di elementi di segno opposto che valessero a porlo in discussione e (3) nella mancata prova del diritto del De. quale comodatario, ovvero come proprietario per acquisto fattone per usucapione. Cosi’ operando, il giudice d’appello ha da un lato motivato su elementi di fatto che sarebbero stati rilevanti nell’ipotesi di un’azione reale e dall’altro ha finito con l’invertire l’onere della prova del comodato, considerandolo non quale causa petendi della domanda principale, ma come fatto impeditivo del diritto al rilascio.

3. – Con il terzo motivo e’ dedotta la “violazione, disapplicazione e motivazione contraddittoria e insufficiente in relazione all’articolo 1158 c.c. e segg. all’articolo 1153 c.c., ed all’articolo 1141 c.c. e segg. e agli articoli 112 e 115 c.p.c.”.

Il convenuto, si sostiene, ha eccepito l’usucapione della proprieta’ del bene su cui egli stesso ha, poi, costruito il garage, a sua cura e spese e con il consenso della Ha. , senza che tale possesso potesse essere interrotto dall’ospitalita’ che egli dava a quest’ultima nelle non frequenti occasioni in cui ella si recava ad (OMESSO) nella stagione estiva. Anche su questo punto, lamenta il ricorrente, il Tribunale ha respinto l’istanza istruttoria senza adeguata e puntuale motivazione.

3.1 – Tale motivo e’ inammissibile, in quanto rivolto contro la sentenza del giudice di primo grado e non avverso la pronuncia d’appello, la sola che, per il normale effetto sostitutivo della decisione resa all’esito del giudizio d’appello, possa essere oggetto d’impugnazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c.

4. – In conclusione va accolto il secondo motivo di ricorso e respinti gli altri. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che provvedere anche sulle spese della presente fase di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il primo ed il terzo motivo, accoglie il secondo, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

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