Corte di Cassazione, Sezione U civile Ordinanza 20 aprile 2016, n. 7949
L’azione di restituzione, proposta dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d’appello poi annullata, trova la sua base nell’esigenza di assicurare il ritorno alla situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata e prescinde dall’esistenza o meno del rapporto sostanziale, ancora oggetto di contesa, nonche’ dal possibile esito del giudizio di rinvio di pervenire allo stesso risultato della sentenza cassata.
Corte di Cassazione, Sezione U civile Ordinanza 20 aprile 2016, n. 7949
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f.
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez.
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente di sez.
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente di sez.
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Presidente di sez.
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere
Dott. MATERA Lina – Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18524-2014 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso gli Uffici di rappresentanza della Regione stessa, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), per delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 18937/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI;
udito l’avvocato (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2016 dal Presidente Dott. ROBERTA VIVALDI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. BASILE Tommaso, il quale chiede dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario.
IN FATTO
La (OMISSIS) srl ha proposto regolamento di giurisdizione in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa proposto avverso il provvedimento monitorio emesso dal tribunale di Napoli per la restituzione alla Regione Campania delle somme espropriate dalla Casa di cura.
La Regione era stata, infatti, condannata a pagare tali somme in virtu’ del lodo arbitrale dichiarato, dal tribunale di Napoli esecutivo in data 15.9.2009, e nullo dalla Corte di appello con sentenza del 31.8.2010 per difetto di potestas iudicandi degli arbitri, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Sentenza questa confermata in sede di legittimita’ con il rigetto del ricorso proposto dalla Casa di cura.
La tesi sostenuta dalla ricorrente Casa di cura e’ che la controversia avente ad oggetto la restituzione della somma in questione spetti al giudice amministrativo.
Resiste con controricorso la Regione Campania.
IN DIRITTO
Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
L’azione di restituzione, proposta dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d’appello poi annullata, trova la sua base nell’esigenza di assicurare il ritorno alla situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata e prescinde dall’esistenza o meno del rapporto sostanziale, ancora oggetto di contesa, nonche’ dal possibile esito del giudizio di rinvio di pervenire allo stesso risultato della sentenza cassata (Cass. n. 25589 del 2010; Cass. 9480 del 2010).
La sua proponibilita’, oltre che davanti al giudice di rinvio, congiuntamente o disgiuntamente a quella oggetto della lite principale, ed, in caso di cassazione senza rinvio, davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, puo’ essere fatta valere anche in via autonoma.
Il che vuol dire al di fuori del giudizio di rinvio relativo alla causa principale, in un ordinario giudizio di cognizione, con il rispetto delle normali regole di competenza in tema di proposizione della domanda (S.U. n. 12190 del 2004).
E la ragione e’ da ricercarsi nell’esigenza di assicurare l’effettivita’ della tutela indipendentemente dalle vicende che possono coinvolgere il giudizio di rinvio.
Infatti, se il giudizio di rinvio e’ estinto o non e’ piu’ proponibile, viene meno la competenza funzionale del giudice del rinvio e l’azione restitutoria va proposta secondo le regole ordinarie e al giudice in base ad esse competente (S.U. n. 1.2190 del 2004; Cass. n. 2480 del 2003; Cass. n.11261 del 2000).
Tale regola e’ particolarmente significativa nel caso in esame nel quale non e’ stato neppure indicato se alla data del deposito del decreto ingiuntivo fosse stato adito il giudice amministrativo e proseguito l’originario giudizio.
D’altra parte a convalidare l’autonomia dell’azione di restituzione milita il principio per il quale il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una statuizione provvisoriamente esecutiva, poi riformata, nasce, ai sensi dell’articolo 336 c.p.c., dal solo fatto della riforma, potendo essere fatta valere immediatamente, anche attraverso il procedimento monitorio (Cass. n. 10863 del 2012).
Ne’ su questo impianto incide il precedente richiamato dalla ricorrente Cass. ord. n. 10174 del 2011, per le diversita’ delle fattispecie.
Infatti, al di la’ della questione della natura – se con rinvio o senza rinvio della decisione della Corte di cassazione che, dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, rimette le parti davanti a quello di primo grado competente per territorio – sta il fatto che, nel caso in esame, nessuna rimessione era stata disposta, essendosi la Corte di legittimita’ limitata a confermare la sentenza della Corte d’Appello che, una volta riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo, aveva dichiarato la nullita’ del lodo impugnato.
Conclusivamente, e’ dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale rimette le parti anche per le spese.