Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile Ordinanza 21 febbraio 2018, n. 4236
la natura giuridica previdenziale (o assistenziale) della controversia e’ determinata dal dato strutturale di un’obbligazione posta a carico, ad opera di disposizioni inderogabili di legge, non del datore di lavoro, ma di Enti gestori, appunto, di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che sono finanziati mediante versamento di contributi (a carico dei soggetti del rapporto di lavoro). Ne consegue che tale obbligazione non e’ inerente al rapporto di lavoro, ma al distinto rapporto previdenziale di cui il primo rappresenta soltanto il presupposto (v. per tutte Cass. SU n 11329/2005); e tale distinzione tra rapporto previdenziale e rapporto di impiego opera necessariamente anche nel caso di controversia tra Ente pubblico datore di lavoro ed Ente erogatore delle prestazioni previdenziali o assistenziali, avente ad oggetto la sussistenza dell’obbligo contributivo (cfr. fra molte Cass. SU n. 6767/2003).
Detta pronuncia, che ben inquadra la contribuzione in esame nell’ambito del rapporto previdenziale/assistenziale fra l’iscritto e la Fondazione al fine di costituire a favore dei beneficiari specifiche prestazioni, mancando una funzione pubblica assistenziale e di finanziamento di spese pubbliche,consente di risolvere il presente conflitto nel senso della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell’articolo 442 c.p.c..
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Pres. f. f.
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente Sezione
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere
Dott. GRECO Antonio – Consigliere
Dott. TRIA Lucia – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11542-2017 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dalla:
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA, con ordinanza n. 875/2017 emessa il 21/03/2017 nella causa tra:
(OMISSIS);
– ricorrente non costituitosi in questa fase –
contro
(OMISSIS);
– resistente non costituitasi in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. D’ANTONIO ENRICA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, il quale chiede che risolvendo il conflitto negativo di giurisdizione, questa Suprema Corte a Sezioni Unite voglia affermare la giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione del Giudice del lavoro.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20/3/2017 la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ritenendo sussistere la giurisdizione del Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, sulla domanda proposta da (OMISSIS), odontoiatra, di condanna della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani alla ripetizione delle somme indebitamente percepite a titolo di contributo previdenziale obbligatorio, negli anni tra il 2003 ed il 2006,pari ad Euro 444,00,a seguito della dichiarata incostituzionalita’ della L. n. 306 del 1901, articolo 2, lettera e), come sostituito dalla L. n. 289 del 2002, articolo 52, comma 23.
Premesso che il Tribunale ordinario di Reggio Calabria in funzione di giudice del lavoro, adito dal (OMISSIS), aveva dichiarato il suo difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, quest’ultima ha ritenuto che nella fattispecie la materia del contendere fosse rappresentata da prestazioni di carattere previdenziale e che, invece, la giurisdizione delle Commissioni tributarie era limitata ai tributi indicati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, articolo 1, con la conseguenza che la fattispecie non rientrava nella sua giurisdizione.
RITENUTO IN DIRITTO
2. Il Tribunale ordinario di Reggio Calabria ha negato la sua giurisdizione ritenendo che la prestazione, di cui il (OMISSIS) chiedeva la restituzione, avesse natura tributaria.
Tale affermazione non risulta condivisibile e va affermata la giurisdizione del giudice ordinario aderendo alle conclusioni scritte del Procuratore generale.
La L. n. 306 del 1901 e successive modifiche prevede il versamento di un contributo obbligatorio, a carico di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari, a favore della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari.
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 190/2007 con cui ha dichiarato 1″illegittimita’ costituzionale della L. 7 luglio 1901, n. 306, articolo 2, lettera e), quale sostituito dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 52, comma 23, (legge finanziaria del 2003), – nella parte in cui prevede che la misura del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani e’ stabilita dal consiglio di amministrazione della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI), con regolamenti soggetti ad approvazione espressamente definisce l’importo dovuto dai sanitari quale “contributo previdenziale”.
In modo analogo questa Corte, con sentenza S.U. n. 25509/2006 – in relazione ad una diversa ipotesi di conflitto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo nell’incertezza della riconducibilita’ della fattispecie ad un rapporto di lavoro o ad un distinto rapporto previdenziale – ha, nel corpo della motivazione, per quel che qui rileva, affermato che “In base alla disciplina posta dalla L. n. 306 del 1901, e successive modificazioni, l’Opera Nazionale per l’Assistenza agli Orfani di Sanitari Italiani eroga a favore di questi soggetti delle prestazioni la cui natura assistenziale trova un preciso referente normativo nella disciplina della L. n. 167 del 1991, che, stabilendo all’articolo 1 l’esclusione di detto Ente dalla procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, articoli 113 e 114, ne comporta l’inquadramento tra gli “Enti di assistenza a categorie” (v. Cass n. 3904/1993). Tale attivita’ e’ finanziata, tra l’altro, con il contributo obbligatorio di tutti i sanitari, iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari; la riscossione dei contributi obbligatori viene effettuata mediante ritenuta diretta sugli emolumenti percepiti dai sanitari dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni (L. n. 21 del 1949)”.
Nella citata sentenza di questa Corte si afferma, altresi’, che “la natura giuridica previdenziale (o assistenziale) della controversia e’ determinata dal dato strutturale di un’obbligazione posta a carico, ad opera di disposizioni inderogabili di legge, non del datore di lavoro, ma di Enti gestori, appunto, di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che sono finanziati mediante versamento di contributi (a carico dei soggetti del rapporto di lavoro). Ne consegue che tale obbligazione non e’ inerente al rapporto di lavoro, ma al distinto rapporto previdenziale di cui il primo rappresenta soltanto il presupposto (v. per tutte Cass. SU n 11329/2005); e tale distinzione tra rapporto previdenziale e rapporto di impiego opera necessariamente anche nel caso di controversia tra Ente pubblico datore di lavoro ed Ente erogatore delle prestazioni previdenziali o assistenziali, avente ad oggetto la sussistenza dell’obbligo contributivo (cfr. fra molte Cass. SU n. 6767/2003)”.
Detta pronuncia, che ben inquadra la contribuzione in esame nell’ambito del rapporto previdenziale/assistenziale fra l’iscritto e la Fondazione al fine di costituire a favore dei beneficiari specifiche prestazioni, mancando una funzione pubblica assistenziale e di finanziamento di spese pubbliche,consente di risolvere il presente conflitto nel senso della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell’articolo 442 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale rimette le parti; cassa la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria.