Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 13 aprile 2018, n. 9182

Deve conseguentemente ritenersi che, in assenza di diversa previsione normativa (circostanza che consente di escludere anche la sussistenza di una non consentita deroga dell’articolo 1901 c.c., comma 2, in violazione dell’articolo 1932 c.c., peraltro non invocato dal ricorrente), tale termine puo’ essere liberamente stabilito dalle parti, restando escluso che possa trovare applicazione la disposizione del primo comma del medesimo articolo, la quale, nelle ipotesi di ritardi nelle rate di premio successive alla prima, soccorre esclusivamente in via analogica (come nel caso esaminato da Cass., sez. 3, 31/10/2014 n. 23149, Rv. 633447 – 01) e solo in assenza di diversa previsione convenzionale.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 13 aprile 2018, n. 9182
Integrale

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TERZA CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2571/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il suo studio, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona dei procuratori speciali, Dott. (OMISSIS) e Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 935/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA D’OVIDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 15/1/2001 (OMISSIS) citava dinanzi al Tribunale di Roma la s.p.a. (OMISSIS) per sentirla condannare a rifondergli le spese mediche sostenute in occasione dell’intervento chirurgico subito in data (OMISSIS), previa declaratoria della natura vessatoria della clausola contrattuale di cui al punto 5.3 delle condizioni generali di assicurazione relative alla polizza sanitaria stipulata tra le parti con decorrenza dal 10/6/1997, avente efficacia quinquennale, con pagamento dei premi a cadenza semestrale.

Deduceva l’attore che la compagnia di assicurazioni convenuta, richiesta di procedere al relativo rimborso, aveva opposto l’insussistenza della copertura assicurativa in quanto la rata di premio, scaduta il 10/6/1999, era stata pagata solo in data 23/9/1999, e quindi l’evento (ricovero del 18/10/1999, protrattosi sino al 23/10/1999) era avvenuto prima che fosse decorso il termine di aspettativa di 30 giorni dal pagamento della rata, previsto dal combinato disposto delle clausole 5.3 e 4.4 per il caso in cui il pagamento sia stato effettuato, come nella specie, con un ritardo superiore a 90 giorni.

La clausola invocata dalla compagnia di assicurazioni, ad avviso dell’attore, era di tenore del tutto ambiguo, sicche’ doveva applicarsi l’articolo 1901 c.c. e, conseguentemente, essendosi l’evento verificato dopo il pagamento, seppure tardivo, della rata scaduta nel giugno del 1999, la convenuta era tenuta a provvedere alla liquidazione del relativo indennizzo.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9166 del 2006, rigettava le domande e condannava l’attore alla refusione delle spese di lite, ritenendo la chiarezza ed univocita’ della clausola 5.3 delle condizioni generali di assicurazione, ai sensi della quale, in presenza di un ritardo nel pagamento della rata superiore a 90 giorni, la copertura assicurativa ritornava ad essere efficace soltanto dopo il trascorrere dei termini di aspettativa di cui alla precedente clausola 4.4, che nell’ipotesi oggetto di causa era pari a 30 giorni. Quanto alla contestata efficacia di tale clausola il Tribunale, dopo aver affermato che la stessa riguardava l’oggetto del contratto, escludeva che potesse essere ritenuta vessatoria ai sensi dell’articolo 1469 ter c.c. sia sotto il profilo del comma 2, attesa la chiarezza della sua formulazione, sia ai sensi del comma 3, in quanto la disposizione rispondeva ai criteri di cui all’articolo 1901 c.c..

Avverso tale sentenza proponeva appello il (OMISSIS) deducendo, tra l’altro, che le clausole contenute nelle condizioni generali, oltre a non essere state specificamente approvate per iscritto ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., dovevano ritenersi illegittime e vessatorie in quanto determinanti un grave squilibrio nella posizione contrattuale dell’assicurato, obbligato al pagamento del premio, mentre la prestazione della compagnia assicuratrice era efficace solo dopo il decorso del termine di 30 giorni.

Con sentenza n. 935 del 2015, pubblicata il 10/2/2015, la Corte di appello di Roma respingeva il gravame, ritenendo corretta la qualificazione del primo giudice, peraltro non specificamente censurata dall’appellante, secondo la quale la clausola in oggetto riguardava non gia’ limiti di responsabilita’ della compagnia di assicurazioni, bensi’ l’oggetto del contratto, attenendo ai contenuti ed ai limiti della garanzia assicurativa. Di qui il giudice del gravame traeva due conseguenze quanto all’efficacia della clausola: – in primo luogo non era necessaria la sua specifica approvazione per iscritto, non rientrando la detta clausola tra quelle previste dall’articolo 1341 c.c.; – in secondo luogo, doveva escludersi la sua natura vessatoria ai sensi dell’articolo 1469 ter c.c., stante la ritenuta chiarezza del tenore testuale della medesima clausola.

Avverso tale decisione propone ricorso il (OMISSIS) sulla base di due motivi.

Resiste in giudizio la (OMISSIS) s.p.a. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per la “violazione e falsa applicazione dell’articolo 35 Cod. Cons. ovvero articolo 1469 ter-quinqes c.c. con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.

Sostiene in proposito il (OMISSIS) che la clausola 5.3 delle condizioni generali di contratto oggetto di causa sarebbe ambigua e vessatoria in quanto porrebbe in essere “quell’efficacissimo, subdolo, sleale, malizioso imbroglio realizzato utilizzando la specifica disciplina psicologica detta Tecnica Subliminale che ha sempre funzionato”.

Il tenore della clausola in discorso e’ il seguente: “1. Fermi i termini di aspettativa di cui all’articolo 4.4, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata e’ stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 2. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza, per riprendere vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. 3. Nel caso in cui il pagamento del premio venga effettuato con un ritardo superiore a 90 giorni, i termini di aspettativa di cui all’articolo 4.4 saranno computati dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento”.

L’articolo 4.4 (intitolato “Termini di Aspettativa”, richiamato nella clausola 5.5., a sua volta prevede, alla lettera b), che “l’assicurazione decorre dalle 24.00 del 30 giorno successivo a quello di effetto della polizza per le malattie…”.

Ad avviso del ricorrente la clausola 5.5., essendo composta da tre commi tutti caratterizzati dalle medesime parole conclusive (“… dalle ore 24 del giorno del pagamento”) e volti a regolare la decorrenza degli effetti della polizza dopo il pagamento del premio, ovvero la riattivazione della polizza stessa in caso di ritardo nel pagamento dei premi successivi al primo, indurrebbe a ritenere che la disciplina sia sempre identica in tutti e tre i casi, ossia che la copertura assicurativa operi dalle ore 24 del giorno stesso del pagamento del premio o della prima rata, ovvero dei premi o delle rate di premio successivi. Tale e’, invero, la previsione dei primi due commi, ma il terzo comma, come puo’ evincersi dalla lettura della disposizione, stabilisce invece che, in caso di ritardo superiore a novanta giorni, debbano decorrere i termini di aspettativa di cui alla precedente clausola 4.4 (stabiliti in trenta giorni), aggiungendo che gli stessi devono essere computati “dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento”.

1.1. Il motivo e’ inammissibile per plurime ragioni.

Invero, il ricorrente si e’ limitato a riproporre le argomentazioni gia’ espresse negli atti difensivi dei giudizi di merito, lamentando quanto gia’ dedotto circa la ambiguita’ e conseguente vessatorieta’ della clausola perche’ la stessa utilizzerebbe nel terzo comma una espressione “gia’ ampiamente ed irreversibilmente registrata nel subconscio” (“.. dalle ore 24…”), ad essa anteponendo un rinvio ai termini di cui alla clausola 4.4 che, ad avviso del ricorrente, sarebbe fuorviante in quanto “regolarmente ignorato dal lettore, il quale, dopo il ripetitivo e ricorrente “ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento”, crede di sapere gia’ tutto”.

Nel motivo, tuttavia, non vi e’ alcun riferimento al contenuto della sentenza impugnata che, in proposito, dopo aver dato conto delle doglianze dell’appellante avverso la decisione di primo grado (laddove aveva ravvisato i caratteri della chiarezza nella clausola in discorso) e dopo aver riportato testualmente sia la clausola 5.3 che la clausola 4.4, giunge a ritenere il tenore di dette clausole “di facile lettura ed agevole comprensione per qualsiasi soggetto anche non provvisto di particolari doti intellettive o specifiche competenze, certo non ostacolata dalla diversa disciplina prevista nell’ipotesi di ritardo nel pagamento del premio inferiore a 90 giorni….”. Nella motivazione della sentenza impugnata si aggiunge altresi’ che “appare oggettivamente insostenibile, alla luce della chiarezza del dato testuale, la possibilita’ di interpretare la clausola nel senso di ritenere che, indipendentemente dalla durata del ritardo, la copertura assicurativa sarebbe comunque ripresa alle ore 24 del giorno del pagamento, ne’ il concreto comportamento dell’odierno appellante – secondo il quale l’intervento al quale si era sottoposto, non essendo urgente, avrebbe potuto essere differito ad una data successiva al 23 ottobre – puo’ condurre a ravvisare nella specie una inesistente oggettiva oscurita’ della norma pattizia”.

A fronte di tale motivazione il motivo di ricorso in esame, come rilevato anche dalla societa’ controricorrente, non propone alcuna critica al percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata, ne’, soprattutto, specifica in quale parte e per quali ragioni sarebbero stati violati gli articoli 1469 ter-quinques c.c. (applicabili ratione temporis, risultando pertanto improprio il riferimento anche al Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 35, che ha sostituito la previgente disciplina), cosi’ che e’ rimasto non identificato il collegamento logico tra le ragioni di censura rivolte nei confronti della sentenza impugnata ed i precetti normativi che sono stati richiamati a sostegno dell’impugnazione.

Ne segue che tale motivo appare inammissibilmente formulato in violazione del canone, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui il motivo d’impugnazione e’ costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione e’ erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullita’ del motivo per inidoneita’ al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un “non motivo”, e’ sanzionata con l’inammissibilita’ ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 4 (Cfr., ex multis, Cass., sez. 3, 31/8/2015, n. 17330, Rv. 636872 – 01; v. anche Cass., sez. 6-5, 8/1/2014 n. 187, Rv. 628775 – 01; Cass., sez. 6-1, 7/9/2017 n. 20910, Rv. 645744 – 01).

Sotto altro ed ulteriore profilo, rileva il collegio che, essendo state riproposte sostanzialmente le stesse tesi difensive esposte nei due gradi di merito e disattese da entrambi i giudici con motivazione sostanzialmente conforme (nella sentenza di appello si legge che “l’affermata chiarezza a del tenore della clausola risulta sufficiente ad escluderne l’abrasivita’….”), il motivo risulta inammissibile anche perche’, pur deducendo apparentemente una violazione di norme di legge, mira, in realta’, alla rivalutazione dei fatti (circa l’ambiguita’ o meno della clausola in contestazione) operata dal giudice di merito, contrapponendone una difforme, cosi’ sostanzialmente tentando di realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimita’ in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (cfr. Cass., sez. 6-3, 4/4/2017, n. 8758, Rv. 643690 – 01; v. anche Cass. sez. 6-5 7/4/2007 n. 9097, Rv. 643792 – 01).

Ancora, l’inammissibilita’ del motivo emerge anche in considerazione della circostanza che la decisione impugnata, confermando la ricostruzione gia’ operata dal Tribunale e rilevando che la stessa non era stata oggetto di specifica censura, ha qualificato l’articolo 5.3 delle condizioni generali di assicurazione quale clausola che contemplava “non gia’ limiti di responsabilita’ della Compagnia di assicurazione, bensi’ l’oggetto del contratto, riguardando il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa”.

Ne deriva che l’interpretazione di tale clausola, in relazione alla quale non e’ stata denunciata la violazione di alcun criterio ermeneutico, ne’ proposta alcuna censura ex articolo 360 c.p.c., n. 5, sfugge al sindacato di legittimita’.

Cio’ in applicazione del principio, al quale il collegio intende dare continuita’, secondo cui “l’interpretazione delle clausole in ordine alla portata ed all’estensione del rischio assicuralo rientra tra i compiti del giudice di merito ed e’ insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, poiche’ il sindacato di legittimita’ puo’ avere ad oggetto non gia’ la ricostruzione della volonta’ delle parti, bensi’ solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto” (cfr. Cass., sez. 3, 31/3/2006, n. 7597, Rv. 587980 – 01, Cass. sez. 3, 15/2/2007 n. 3468, Rv. 595331 – 01).

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli articoli 1901 e 1325-1460 c.c. con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3”, perche’ la clausola 5.3 delle c.d.a. violerebbe il sinallagma contrattuale laddove esclude il diritto all’indennizzo per i trenta giorni successivi al pagamento del premio, nonostante che tale pagamento sia avvenuto prima del verificarsi del sinistro.

Secondo la tesi esposta nel motivo, l’articolo 1901 c.c., che rappresenta una applicazione dell’eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c., sarebbe fondato sul principio secondo cui il rischio non e’ coperto se il premio non e’ stato pagato, con la conseguenza che, una volta avvenuto il pagamento, la sospensione dovrebbe ritenersi illegittima.

2.1 La formulazione della doglianza non consente di cogliere con chiarezza se anche con tale secondo motivo il ricorrente intenda far valere la vessatorieta’ della clausola in questione, questa volta quale conseguenza dell’asserita alterazione del sinallagma funzionale del rapporto di assicurazione delineato dall’articolo 1901 c.c. (come sembrerebbe desumibile dal richiamo alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “le clausole di regolazione del premio possano, senza dubbio, essere sottoposte alla disciplina delle clausole abusive”: v. pag. 8 del ricorso), ovvero miri a censurare tout court la violazione del citato articolo 1901 c.c. al di fuori ed indipendentemente dalla disciplina delle clausole abusive delineata dagli articoli 1469 ter e ss. c.c. (come sembrerebbe e evincersi dalla restante illustrazione del motivo, svolta alle pp. 8-11 del ricorso).

2.2 Nel primo caso, il motivo risulta inammissibile per le stesse ragioni gia’ illustrate con riferimento al primo motivo, mancando ogni riferimento al “decisum” della sentenza impugnata e mirando a proporre, per altra via, un diverso apprezzamento di fatto circa la natura abusiva o meno della clausola.

Invero il ricorrente, anche con riferimento a tale motivo, non ha svolto alcuna puntuale critica nei confronti della motivazione della sentenza impugnata, sebbene quest’ultima, dopo aver qualificato la clausola in questione siccome attinente all’oggetto del contratto, abbia espressamente escluso sia che la stessa rientrasse tra quelle indicate dall’articolo 1341 c.c., sia che potesse configurarsi la sua natura vessatoria in applicazione dell’articolo 1469 ter c.c., comma 2.

Risulta cosi’ violato anche il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il vizio della sentenza previsto dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena d’inammissibilita’ del motivo giusta la disposizione dell’articolo 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimita’, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati, come nella specie, per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr., per tutte, Cass. sez. 1, 29/11/2016, n. 24298, Rv. 642805 – 02).

2.3 Qualora invece il motivo in esame debba intendersi rivolto a denunciare la violazione del citato articolo 1901 c.c. indipendentemente dalla disciplina delle clausole abusive delineata dagli articoli 1469 ter e ss. c.c., esso risulta comunque infondato.

Invero l’articolo 1901 c.c. si riferisce soltanto agli effetti dell’inadempimento dell’obbligazione di pagamento del premio nascente dal contratto gia’ concluso ed efficace, non alla decorrenza pattizia dell’efficacia del contratto o delle obbligazioni che da esso derivano, che pertanto rimane affidata all’autonomia negoziale delle parti (V. Cass. 24/5/2006 n. 12353, Rv. 590725 – 01, in riferimento alla ipotesi di cui all’articolo 1901 c.c., comma 1).

In particolare, per quanto qui interessa, il comma 2 della citata norma si limita a prevedere che il mancato pagamento alla scadenza, da parte dell’assicurato, di un premio successivo al primo determina la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma solo dopo il decorso del periodo di tolleranza di quindici giorni, senza nulla stabilire (a differenza del primo comma) in ordine al momento di riattivazione della polizza a seguito di un pagamento successivo.

La norma invocata dal ricorrente, dunque, a differenza di quanto previsto dal comma 1, non impone alcun termine per la riattivazione della polizza dopo il tardivo pagamento del premio o della rata di premio successivo al primo.

Deve conseguentemente ritenersi che, in assenza di diversa previsione normativa (circostanza che consente di escludere anche la sussistenza di una non consentita deroga dell’articolo 1901 c.c., comma 2, in violazione dell’articolo 1932 c.c., peraltro non invocato dal ricorrente), tale termine puo’ essere liberamente stabilito dalle parti, restando escluso che possa trovare applicazione la disposizione del primo comma del medesimo articolo, la quale, nelle ipotesi di ritardi nelle rate di premio successive alla prima, soccorre esclusivamente in via analogica (come nel caso esaminato da Cass., sez. 3, 31/10/2014 n. 23149, Rv. 633447 – 01) e solo in assenza di diversa previsione convenzionale.

Cosi’ restando escluso che l’articolo 1901 c.c., comma 2, imponga un determinato equilibrio giuridico ed economico nei rapporti di assicurazione, essendo tale norma volta solo a disciplinare gli effetti dell’inadempimento nei limiti sopra ricordati, la dedotta alterazione funzionale del sinallagma contrattuale risulta irrilevante, atteso che nel nostro ordinamento non e’ rinvenibile alcun principio generale che imponga alle parti di elaborare un assetto di interessi in cui le diverse prestazioni abbiano uno stretto rapporto di corrispettivita’, intesa nella duplice prospettiva, economica e giuridica.

Al contrario, un’alterazione, liberamente scelta, dell’equilibrio economico e’ accettata dall’ordinamento, il quale si preoccupa soltanto, da un lato, di salvaguardare la correttezza e buona fede nella fase delle trattative contrattuali (articoli 1337 e 1338 c.c.) o in pendenza della condizione (articolo 1358 c.c.) e, dall’altro, di consentire la eliminazione di fattispecie negoziali nelle quali qualche fatto abbia influito negativamente sulla formazione o sullo svolgimento del rapporto contrattuale, ma cio’ solo in casi tassativamente determinati, come si evince dalla disciplina degli istituti della rescissione (articoli 1447 e 1448 c.c.) e della risoluzione per eccessiva onerosita’ (articolo 1467 c.c.).

Anche lo squilibrio giuridico tra le parti trova una disciplina circoscritta nel codice civile, come puo’ desumersi dagli articoli 1341 e 1342 c.c., volti a tutelare il contraente debole nell’ambito dei rapporti contrattuali di mercato mediante la prescrizione di un semplice onere formale, qual e’ la specifica approvazione scritta.

A tali norme del codice civile si sono successivamente affiancate numerose disposizioni volte a disciplinare l’equilibrio contrattuale, inteso in senso prevalentemente giuridico (dei diritti e degli obblighi rispettivamente assunti dalle parti), emanate soprattutto in attuazione di direttive comunitarie (tra queste: il Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 111 in Attuazione della direttiva n. 90/314/CKE 175 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”; la L. 6 febbraio 1996, n. 52, che, in attuazione della direttiva 93/13/CEE ha introdotto, nel Titolo II del Libro IV del Codice civile, il Capo XIV bis, intitolato “Dei contratti del consumatore” con gli articoli articoli 1469 bis e ss.; la L. 7 marzo 1996, n. 108 recante “Disposizioni in materia di usura”; la L. 18 giugno 1998, n. 192 sulla “Disciplina della subfornitura nelle attivita’ produttive”; la L. 30 luglio 1998, n. 281 sulla “Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti”; il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185 in Attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza; il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 in Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

Tali interventi normativi, tuttavia, se da un lato sono sintomatici di una maggiore attenzione del legislatore al ruolo dei valori di equita’ ed equilibrio nei rapporti negoziali, dall’altro, per la loro frammentarieta’ e specificita’, non consentono allo stato di ricavare un principio generale a tutela del “sinallagma contrattuale” (salvo il caso, non dedotto ne’ ravvisabile nella fattispecie in esame, in cui la sua assenza si traduca in un vizio genetico del contratto per mancanza di causa).

3. In conclusione il ricorso deve essere respinto.

La novita’ delle questioni trattate, in particolare con riferimento ai rapporti tra sinallagma contrattuale ed articolo 1901 c.c., integra il presupposto della ricorrenza dei giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite, trovando applicazione il testo dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal L. n. 263 del 2005, articolo 2 (ulteriormente modificato dalla L. n. 69 del 2009, articolo 45 e, da ultimo, dal Decreto Legge n. 132 del 2014, articolo 13, conv. in L. n. 162 del 2014), atteso che il presente e’ stato instaurato nell’anno 2001.

Sussistono invece i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte del ricorrente ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 10 e articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. n. 228 del 2012.

4. Provvedendo, infine, sulla richiesta della societa’ controricorrente di cancellazione, ex articolo 89 c.p.c., delle espressioni contenute nel ricorso che considera sconvenienti o offensive nei suoi confronti, osserva preliminarmente questa Corte che la norma citata e’ applicabile anche nel giudizio di legittimita’, con riferimento alle frasi contenute negli scritti depositati davanti alla Corte di Cassazione (Cass., sez. 3, 16/3/2005 n. 5677, Rv. 581637 – 01) e che ai fini dell’apprezzamento della sussistenza dei presupposti per la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti (cosi’ come per la distinta ed autonoma sanzione del risarcimento del danno, pure prevista dall’articolo 89 c.p.c., non invocata nel caso in esame) “occorre valutare l’effettivo rapporto tra le espressioni usate e l’oggetto della causa, atteso che tali presupposti non sono ravvisabili se le espressioni contenute negli scritti difensivi non sono dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e non rivelano, percio’, un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, sono preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilita’ delle sue affermazioni” (Cass. sez. 3, 05/05/2009, Rv. 608174 – 01, con riferimento alla cancellazione; cfr. anche Cass. sez. 2, 31/08/2015, n. 17325, Rv. 636223 – 01, con riferimento alla sanzione risarcitoria).

Tanto premesso, reputa il Collegio che nella specie non ricorrano i presupposti per accogliere l’istanza di cancellazione, atteso che le espressioni usate nel ricorso a pagina 7, nei righi 21 e 22 (“E’ questo, quell’efficacissimo, subdolo, sleale, malizioso imbroglio realizzato utilizzando…”), delle quali si duole la controricorrente, sono pienamente riconducibili alle finalita’ difensive (che erano quelle di evidenziare l’ambiguita’ della clausola in discussione e, conseguentemente, la sua vessatorieta’), in quanto attinenti proprio al fulcro della materia del contendere, sia pure attuate con gli accenti di una vivace disputa processuale, ma non per questo eccedenti i limiti difensivi e, tantomeno, tali da esprimere intenzionalita’ offensive o gratuitamente dispregiative.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.