La statuizione di condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalle terze chiamate trova infatti adeguata giustificazione nel principio di causalita’, che governa la regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto del rilievo che la chiamata in garanzia delle suddette societa’ da parte della convenuta era stata originata dalla domanda proposta dall’attrice e dalle contestazioni da essa svolte, giudicate infondate dalla Corte di merito. La statuizione impugnata appare percio’ conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui le spese sostenute dal terzo chiamato in giudizio a titolo, come nella fattispecie, di garanzia impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia.
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ed. s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Ca. Om. , rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso dall’Avvocato Melani Gabriele, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Tonolo Maria Sofia in Roma, via Flaminia n. 441.
– ricorrente –
contro
IL. In. La. Fe. e. Ac. s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Pr.Pa. , rappresentata e difesa per procura in calce al controricorso dall’Avvocato Cecchini Luigi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Sergio La Via in Roma, via Umbria n. 7.
– controricorrente ricorrente incidentale –
e
Sa. s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Du. Da. Ma. , rappresentata e difesa per procura in calce al controricorso dall’Avvocato Gianfranco Manfriani, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Andrea Festa in Roma, via Aniene n. 10;
– controricorrente –
e
Gi. Ma. s.r.l., in persona del legale rappresentante sig.ra Gi.Ma. , rappresentata e difesa per procura a margine del controricorso dagli Avvocati Papa Gainnitalo e Rizzo Carla, elettivamente domiciliata presso Io studio di quest’ultima in Roma, via Anapo n. 20.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1744 della Corte di appello di Firenze, depositata il 23 novembre 2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 ottobre 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Patrone Ignazio, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Ed. propose opposizione dinanzi al Tribunale di Firenze al decreto ingiuntivo che le intimava di pagare alla s.r.l. Il. l’importo di lire 71.669.983 quale corrispettivo per fornitura di ringhiere e sottostanti pannelli in grigliato. A sostegno dell’opposizione dedusse che la convenuta non aveva adempiuto all’accordo transattivo stipulato in data (OMESSO), che prevedeva la consegna di tutto il materiale commissionato entro il termine perentorio del (OMESSO), che i pannelli consegnati non erano delle misure previste e non erano stati muniti di antiruggine e che, al fine di ultimare le opere per cui aveva richiesto al fornitura, era stata costretta, stante l’inadempimento della controparte, a rivolgersi ad altre ditte, sopportando le relative spese. Concluse, pertanto, per la revoca del decreto opposto e per la condanna della convenuta, previa compensazione dei rispettivi crediti, al pagamento della somma di lire 26.205.217.
La societa’ Il. si difese sostenendo di avere consegnato tutti i pannelli, di non avere potuto apportare le modifiche concordate in quanto, prima della scadenza del termine convenuto, la Ed. aveva fatto ultimare i lavori da altre ditte, e che la presenza di ruggine era gia’ conosciuta alla committente prima dell’accordo transattivo, che ne aveva pertanto tenuto conto; chiese altresi’ ed ottenne di chiamare in causa, per essere garantita da un’eventuale condanna, le ditte che aveva incaricato della verniciatura dei pannelli, le societa’ Sa. e Gi. Ma. , che si costituirono in giudizio negando la loro responsabilita’.
All’esito dell’istruttoria, il Tribunale accolse l’opposizione, revoco’ il decreto ingiuntivo e condanno’ la Ed. al pagamento del minor importo di euro 26.568,81.
Proposto appello principale da parte della societa’ Il. ed incidentale da parte della societa’ Ed. , con sentenza n. 1744 del 23 novembre 2005 la Corte di appello di Firenze, in riforma della decisione impugnata, rigetto’ l’opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e condanno’ la opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da tutte le altre parti. A sostegno di tale conclusione, il giudice di secondo grado affermo’ che la Il. non poteva essere considerata inadempiente dell’obbligo assunto in sede di transazione di modificare i pannelli angolari entro il (OMESSO), atteso che dai documenti di causa e, in particolare, dalle lettere della Ed. del 18 e 16 dicembre risultava che, prima della scadenza del termine, la committente aveva consegnato i pannelli ad altra ditta per procedere alle modifiche, ponendo l’altra parte nella impossibilita’ di adempiere; che, come risultava dalla documentazione della stessa Ed. , la Il. aveva consegnato putti i pezzi di grigliato, ad eccezione di uno, che pero’ era relativo agli edifici A e B e non all’edificio C, cui si riferiva la transazione; che nessuna prova l’opponente aveva fornito dell’esistenza di vizi nella verniciatura diversi ed ulteriori da quelli gia’ menzionati e coperti dalla transazione. Per la cassazione di questa decisione, notificata il 13 dicembre 2005, con atto notificato 27 gennaio 2006 ricorre la s.r.l. Ed. , affidandosi a quattro motivi.
Resistono con distinti controricorsi la societa’ Il. , che propone anche ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, e le societa’ Sa. e Gi. Ma. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’articolo 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
2. Il primo motivo del ricorso principale avanzato dalla societa’ Ed. denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2697 cod. civ., lamentando che la Corte di merito abbia desunto dalle lettera del 18 o 16 dicembre 1993 della Ed. che essa aveva gia’ consegnato, prima della scadenza del termine convenuto nell’atto di transazione, il materiale oggetto di modifica ad altra ditta, ponendo cosi’ la Il. nella impossibilita’ di adempiere alle modifiche convenute. Tale accertamento e’ fondato, ad avviso della ricorrente, su una falsa percezione dei dati di fatto e risulta altresi’ inconciliabile con il rilievo, che emerge dalla documentazione in atti, che i lavori di modifica dei pannelli furono eseguiti da altra ditta “sia in officina che in cantiere”, a riprova del fatto che il materiale rimase presso la Ed. a disposizione della Il. .
Il motivo e’ inammissibile.
Questa conclusione si impone dal momento che le censure sollevate investono la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operate dal giudice di merito, che, com’e’ noto, costituiscono risultati di giudizi non censurabili in sede di legittimita’, non potendo questa Corte procedere ad un nuovo e diverso apprezzamento del fatto (Cass. n. 14972 del 2006; Cass. n. 4770 del 2006; Cass. n. 16034 del 2002). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivato il proprio accertamento osservando che dalle lettere redatte dalla Ed. del 18 e 16 dicembre 1993 risultava che la stessa aveva gia’ fatto eseguire le modifiche necessarie da altra ditta, che le aveva addebitato il relativo importo, deducendo da tale fatto che essa le aveva consegnato i pannelli prima del 15 dicembre, termine concesso alla Il. per provvedere alle modifiche, cosi’ ponendo quest’ultima nell’impossibilita’ di adempiere. Parte ricorrente contesta tale interpretazione delle missive, ma con censure generiche, che non evidenziano errori di valutazione da parte del giudice di merito, rilevanti sotto il profilo della adeguatezza e congruita’ della motivazione. Sotto altro e concorrente profilo deve anche osservarsi che le censure sollevate dal ricorso non appaiono sostenute dal requisito di autosufficienza, il quale impone al ricorrente per cassazione che deduca l’omessa considerazione o erronea valutazione da parte del giudice di merito di risultanze istruttorie di riprodurre esattamente il contenuto dei documenti e delle prove che si assumono non esaminate, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e decisivita’ delle stesse (Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004). Costituisce diritto vivente di questa Corte il principio che il ricorso per cassazione deve contenere in se’ tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresi’, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessita’ di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 15952 del 1997; Cass. n. 14767 del 2007; Cass. n. 12362 del 2006). Nel caso di specie, in particolare, il ricorso non rispetta il suddetto principio di autosufficienza, in quanto omette completamente di indicare e riprodurre il testo dei documenti che assume essere state mal valutati o non considerati dal giudice territoriale, mancanza che impedisce al Collegio, quale giudice di legittimita’, qualsiasi valutazione sul punto.
Il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1218 e 2697 cod. civ., lamenta che la sentenza impugnata abbia rigettato l’opposizione pur riconoscendo che la Il. aveva consegnato tutti i pannelli tranne uno, considerando assolutamente irrilevante tale inadempimento parziale.
Il motivo e’ infondato.
La sentenza impugnata effettivamente ha accertato che un pannello non risultava consegnato dalla ditta fornitrice, ma ha anche aggiunto che tale mancanza doveva considerarsi irrilevante atteso che essa concerneva un bene riguardante gli edifici A e B e non l’edificio C, cui solo si riferiva la transazione, sul presupposto implicito, quindi, che tale bene fosse estraneo al rapporto di fornitura dedotto in giudizio. Questa precisazione non risulta contestata dalla ricorrente e cio’ e’ sufficiente a sottrarre la statuizione impugnata alla censura sollevata.
Il terzo motivo di ricorso, che denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2697 cod. civ. e articolo 112 cod. proc. civ. e comunque insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamenta che la Corte territoriale, nel ritenere non provati i vizi di verniciatura dei pannelli denunziati dalla committente, abbia trascurato di considerare le contestazioni svolte dalla opponente nella lettera del 16 dicembre 1993, nonche’ le fatture della ditta che aveva eseguito i lavori per rimediarvi. Anche questo motivo va dichiarato inammissibile.
In primo luogo perche’ non investe l’effettiva ratto della decisione impugnata, che, sulla base del rilievo che gli unici danni rilevanti sarebbero quelli verificatesi dopo la transazione del (OMESSO), ha respinto la contestazione sul punto della committente sulla base della considerazione che degli asseriti vizi la stessa non aveva fornito alcuna prova. In secondo luogo in quanto la censura si risolve una critica generica e priva del requisito di autosufficienza, tenuto conto che la parte non riproduce il testo dei documenti che assume essere stati colpevolmente ignorati dal giudice a quo, mancanza che impedisce al Collegio di verificare la sussistenza e decisivita’ del vizio denunziato.
Con il quarto motivo la Ed. denunzia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91, 92 e 112 cod. proc. civ. e comunque incomprensibilita’ della motivazione, censurando la sentenza impugnata per averla condannata al pagamento anche delle spese di giudizio sopportate dalle terze chiamate, che erano state convenute in garanzia dalla Il. ed a cui carico la sentenza di primo grado aveva escluso ogni responsabilita’.
Il motivo e’ infondato.
La statuizione di condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalle terze chiamate trova infatti adeguata giustificazione nel principio di causalita’, che governa la regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto del rilievo che la chiamata in garanzia delle suddette societa’ da parte della convenuta era stata originata dalla domanda proposta dall’attrice e dalle contestazioni da essa svolte, giudicate infondate dalla Corte di merito. La statuizione impugnata appare percio’ conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui le spese sostenute dal terzo chiamato in giudizio a titolo, come nella fattispecie, di garanzia impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. n. 6514 del 2004; Cass.n. 6757 del 2001).
Il ricorso principale va pertanto respinto.
3. Con l’unico motivo, la ricorrente in via incidentale s.r.l. Il. denunzia violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. ed omessa motivazione, lamentando che la Corte di appello, che pure ha liquidato in suo favore le spese di entrambi i gradi di giudizio, non si sia pronunciata sulla sua domanda di restituzione dell’importo da essa versato alla controparte in esecuzione della sentenza di prima grado, richiesta avanzata in sede di precisazione delle conclusioni all’udienza dell’8 luglio 2004.
Il motivo e’ fondato.
Risulta dalla lettura del verbale di udienza, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunziato, che all’udienza dell’8 luglio 2004 la Il. aveva chiesto la condanna della controparte alla restituzione degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado, richiesta da considerarsi senz’altro ammissibile, ai sensi dell’articolo 345 cod. proc. civ. (Cass. n. 16152 del 2010; Cass. n. 11491 del 2006), tenuto anche conto della deduzione della ricorrente secondo cui il suddetto pagamento avvenne nel corso del giudizio di secondo grado (Cass. n. 11461 del 2004). Su questa domanda il giudice di appello non si e’ invece pronunciato, incorrendo cosi’ nel vizio di omessa pronuncia. Ne’ puo’ ravvisarsi nel caso di specie un’ipotesi di rigetto implicito, atteso che la Corte ha accolto l’appello della parte e quindi modificato la sentenza impugnata anche con riguardo alla regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio.
Il ricorso incidentale va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese di giudizio.
4. Le spese di giudizio sostenute dalle terze chiamate, la s.r.l. Sa. e la s.r.l. Gi. Ma. , che rimangono sostanzialmente estranee al giudizio di rinvio, seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi, rigetta quello principale avanzato dalla s.r.l. Ed. ed accoglie quello incidentale proposto dalla s.r.l. Il. ; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze; condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle societa’ Sa. e la s.r.l. Gi. Ma. , che liquida in euro 1.700 per ciascuna, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.