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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 5 dicembre 2003, n. 18656
l’assicuratore che voglia contenere l’obbligazione di risarcimento nei limiti del massimale di polizza, ha l’onere di indicare quali siano detti limiti e fornire la prova di ciò a mezzo della relativa polizza.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 5 dicembre 2003, n. 18656
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo Carbone – Presidente
Dott. Francesco Sabatini – Consigliere
Dott. Ennio Malzone – Consigliere
Dott. Giovanni Battista Petti – Consigliere Relatore
Dott. Gianfranco Manzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Firs Ital Assic S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa, con sede in Roma, elettivamente domiciliata in Roma V.le Pola 31, presso lo studio dell’avvocato Stefano Stellacci, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Caterini Pierluigi, elettivamente domiciliato in Roma Via San Godenzo 59, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Aiello, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente
nonché contro
Gracco Siro;
intimato
e sul 2° ricorso n. 13634/00 proposto da:
Gracco Siro, elettivamente domiciliato in Roma Via S. Godenzo 59, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Aiello, difeso dell’avvocato Giovanni Grande, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
Firs Ital Assic S.p.A. In L.c.a.;
intimata
avverso la sentenza n. 57/00 della Corte d’Appello di Caltanissetta, emessa il 17/02/00 e depositata il 24/02/00 (R.G. 63/94 + 61/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/03 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista Petti;
udito l’Avvocato Stefano Stellacci;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Eduardo Scardaccione che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 6 marzo 1980 Caterini Pierluigi, nella veste di danneggiato, conveniva dinanzi al Tribunale di Caltanisetta, il conducente danneggiante assicurato Siro Gracco e l’impresa Firs Italiana assicurazioni e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale avvenuto il 9 maggio 1979 sulla strada a scorrimento veloce Gela Catania.
Restava contumace il conducente, mentre l’impresa assicuratrice si costituiva contestando sia l’an che il quantum debeatur ed eccependo che il massimale vigente (1979) era per 20 milioni di lire.
Il Tribunale di Gela, istituito nelle more, ed al quale era devoluta la causa per competenza, con sentenza del 10 aprile 1983 accertava la responsabilità esclusiva del Gracco e lo condannava in solido con la impresa al pagamento dei danni oltre rivalutazione ed interessi e con la rifusione delle spese processuali (v. amplius in dispositivo).
La decisione era impugnata dalla Firs, ancora in bonis, che ne chiedeva la riforma; resisteva il Caterini danneggiato, il conducente Gracco si costituiva ed aderiva ai motivi della assicurazione. Nelle more del giudizio la Firs era posta in liquidazione ed il giudizio era interrotto e riassunto dal Commissario liquidatore.
Con sentenza del 24 febbraio 2000 la Corte di Appello di Caltanisetta così decideva:
– rigetta l’appello e condanna l’appellante Firs alla rifusione delle spese del grado in favore del Caterini, compensando per la metà le spese in favore del Gracco e ponendo il resto a carico della Firs.
Contro la decisione ricorre la Firs deducendo quattro motivi, resistono le controparti con controricorso, il Gracco (danneggiante) propone ricorso incidentale in ordine al superamento del massimale, deducendo la mala gestio dell’assicuratore.
I ricorsi sono stati previamente riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi non meritano accoglimento per le seguenti considerazioni. Precede l’esame del ricorso della impresa assicuratrice.
- Esame del ricorso Firs.
Nel primo motivo si deduce l’error in iudicando ed il vizio della motivazione sulla determinazione della responsabilità esclusiva in capo al Gracco.
In senso contrario si osserva come la Corte siciliana, dopo aver rivalutato il materiale probatorio, con analitica ed adeguata motivazione (ff. 8 a 11 della motivazione) ha ricostruito la dinamica dell’incidente sostanzialmente conforme alla descrizione data dal Caterini, ed in relazione alla condotta imprudente e negligente del Gracco, che aveva impegnato un incrocio senza osservare il segnale di stop ed a velocità non moderata. L’apprezzamento in fatto della responsabilità esclusiva appartiene al prudente apprezzamento delle prove ed è insindacabile in questa sede, data la congruità della motivazione.
Nel secondo motivo si deduce la mancata prova del danno patrimoniale liquidato per 35 milioni.
In senso contrario si osserva che si tratta di una liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 2056 cpv. del codice civile, con equo apprezzamento delle circostanze del caso. Il Caterini, piccolo imprenditore edile, ha ricevuto per una invalidità del 35% la modesta somma di 35 milioni, che corrisponde ad una valutazione delle perdite patrimoniali anche future. Valutazione equitativa non sindacabile, per le ragioni dette, in questa sede.
Nel terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 18 sui limiti del massimale che risultavano dal contratto.
In senso contrario si osserva come, dall’esame degli atti, emerga che il contratto de quo non era presente nel fascicolo di parte al tempo della decisione di primo grado e che non è stato prodotto neppure in secondo grado. Pertanto risulta corretta la motivazione del giudice di Appello (ff. 12 e 13) che attribuisce all’assicuratore l’onere di provare il massimale convenzionale, ritenendo non probante il riferimento al provvedimento ministeriale del 1978 da applicarsi per il 1979, posto che per tale periodo di garanzia i massimali potevano superare quelli indicati come minimi dall’impresa.
La decisione della Corte siciliana è peraltro conforme ai principi affermati da questa Corte con decisioni ormai consolidate (cfr. Cass. 4 maggio 1989 n. 2069, 4 settembre 1985 n. 4611, 12 maggio 1993 n. 5416 ; 19 maggio 1995 n. 591 sino alla recente 28 marzo 2003 n. 4485 ) secondo cui l’assicuratore che voglia contenere l’obbligazione di risarcimento nei limiti del massimale di polizza, ha l’onere di indicare quali siano detti limiti e fornire la prova di ciò a mezzo della relativa polizza.
Né l’asserito smarrimento del contratto a seguito della trasmissione degli atti al Tribunale di Gela, vale a giustificare la mancata produzione della copia della polizza in possesso dell’agenzia o della Direzione, non avvenuta nella fase di Appello.
Con il quarto motivo si deduce l’error iuris per la violazione dell’art. 25 comma secondo della legge 1969 n. 990 in relazione alla legge fallimentare.
In senso contrario si osserva che deve condividersi l’orientamento (Cass. 8 maggio 1998 n. 4667) che considera il rapporto di specialità della disciplina della legge in RCA rispetto alle regole del fallimento, e pertanto il credito del danneggiato è suscettibile di rivalutazione anche per il periodo successivo alla apertura della liquidazione coatta.
Il ricorso dell’impresa dev’essere pertanto rigettato.
B. Esame del ricorso incidentale del danneggiante Gracco.
Deduce abilmente il danneggiante che il massimale doveva essere superato in virtù della mala gestio dell’impresa, che non aveva provveduto neppure alla offerta delle somme minime. Il motivo è inammissibile, non essendo mai stato proposto né in primo grado né in Appello.
Al rigetto del ricorso segue la condanna dalla Firs in favore del resistente Caterini delle spese del grado liquidate come in dispositivo; sussistono giusti motivi per compensarle tra la Firs ed il Gracco.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna la Firs in favore del Caterini a € 1.500,00 inclusi € 100,00 per spese, oltre accessori e spese generali di legge; compensa le spese del grado la Firs ed il Gracco.