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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 28 settembre 2012, n. 16541
la deduzione del limite dell’obbligazione indennitaria, costituito dal massimale pattuito, concerne un fatto impeditivo dell’accoglimento della domanda nell’importo richiesto dal danneggiato: l’onere della prova del massimale incombe, pertanto, sull’assicuratore e deve essere soddisfatto – ex articolo 1888 c.c. -, trattandosi di una delle parti contraenti, mediante la produzione del documento contrattuale da cui risulta, anche se diverso dalla polizza.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 28 settembre 2012, n. 16541
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere
Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Mario – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8775-2007 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona dei procuratori Dott. (OMISSIS) e rag. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 127/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/01/2006 R.G.N. 3426/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2012 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – (OMISSIS) in proprio e quale padre e legale rappresentante del figlio minore (OMISSIS) conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Vigevano, (OMISSIS), quale padre e legale rappresentante del figlio minore (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. (compagnia assicuratrice per la R.C.A. del (OMISSIS), di seguito solo (OMISSIS)), chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti da (OMISSIS) in conseguenza della collisione verificatasi il (OMISSIS) in una strada campestre nel Comune di (OMISSIS) tra i due ciclomotori guidati rispettivamente dai due minori che percorrevano entrambi, ma in senso contrario, la suddetta strada. Si costituivano in giudizio i convenuti per negare la loro pretesa responsabilita’ nella determinazione del sinistro e per sostenere l’esclusiva responsabilita’ di (OMISSIS) che, secondo loro, aveva percorso la strada campestre, su cui il giorno successivo avrebbe dovuto svolgersi una gara di motocross, in senso di marcia contrario a quello del percorso della gara indicato da apposite frecce direzionali. Di conseguenza il (OMISSIS) chiedeva in via riconvenzionale il risarcimento dei danni subiti dal figlio (OMISSIS), nonche’ da lui personalmente, quale proprietario del motociclo condotto dai figlio, in conseguenza dell’incidente in questione. A seguito dei raggiungimento della maggior eta’ si costituiva personalmente in giudizio (OMISSIS) facendo proprie le conclusioni assunte dal padre. A seguito del decesso di quest’ultimo la causa veniva riassunta nei confronti di (OMISSIS) anche quale erede del padre. Il Tribunale di Vigevano: a. dichiarava che l’incidente stradale in questione si era verificato per concorrente uguale responsabilita’ presunta dei conducenti dei due motocicli coinvolti nel sinistro ai sensi dell’articolo 2054 c.c., comma 2; b. condannava i convenuti in solido a pagare ad (OMISSIS), a titolo di risarcimento del 50% dei danni subiti in conseguenza dell’incidente (danno biologico per invalidita’ permanente con incidenza sull’integrita’ psicofisica del 37%, danno biologico per inabilita’ temporanea assoluta e parziale con esclusione del danno morale) la somma di lire 38.214.000 in moneta attuale al momento della decisione (somma ottenuta dopo aver detratto dalla somma totale ritenuta dovuta di lire 136.055.000 quella di lire 97.841.000 gia’ rivalutata corrisposta in due soluzioni dalla compagnia assicuratrice); e. condannava il (OMISSIS) a pagare a (OMISSIS) a titolo di risarcimento del 50% dei danni a sua volta subiti e per le stesse voci di danno sopra precisate con riferimento al (OMISSIS), la somma di lire 7.650.000 in moneta attuale al momento della decisione; d. disponeva che agli importi sopra precisati, devalutati alla data del fatto ed annualmente rivalutati progressivamente anno per anno fossero aggiunti gli interessi compensativi al tasso del 7 % dal fatto alla data della sentenza, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
2. – Con la sentenza oggetto della presente impugnazione, depositata il 30 gennaio 2006, la Corte di Appello di Milano riteneva che:
2.1. il primo Giudice aveva legittimamente ritenuto l’ (OMISSIS) incapace a testimoniare, in quanto portatore di un interesse giuridico a partecipare al giudizio. La valutazione del suddetto requisito deve essere effettuata ex ante in se’ e per se’, indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilita’ dello stesso. Di conseguenza, erano irrilevanti la rinuncia o la prescrizione del diritto che il terzo indicato come teste avrebbe potuto far valere in giudizio ed in genere non possono rilevare le vicende del diritto della persona indicata come teste a partecipare al giudizio. Non vi era dubbio che l’ (OMISSIS), coinvolto nell’incidente in questione a seguito del quale aveva subito lesioni personali (dal rapporto dell’incidente redatto dai Carabinieri di Mortara risulta che la collisione si era verificata tra la coppia di motocicli condotti dai (OMISSIS) ed il (OMISSIS) e la coppia dei motocicli che percorrevano in senso contrario la stessa strada campestre condotti dal (OMISSIS) e dall’ (OMISSIS) e che quest’ultimo, in conseguenza dell’incidente, aveva riportato fratture alla mano sinistra), avesse all’origine un interesse che lo legittimava a partecipare al giudizio, quale titolare del diritto al risarcimento dei danni da lui subiti da far valere nei confronti del (OMISSIS) e del (OMISSIS). Poiche’ l’intervento di un fatto estintivo del diritto del suddetto (OMISSIS), quale la rinuncia o la prescrizione dei diritto, non aveva fatto riacquistare allo stesso la capacita’ a testimoniare, la decisione del Tribunale sul punto doveva essere confermata, con conseguente superfluita’ dell’esame della questione relativa all’eventuale attendibilita’ del suddetto teste;
2.2. andavano disattese la censure formulate dal (OMISSIS) in relazione alla mancata liquidazione del danno patrimoniale corrispondente.
2.2.1. al valore del motociclo danneggiato in occasione dell’incidente, non avendo egli fornito alcun elemento di prova per la quantificazione di tale danno che in primo grado si era limitato ad indicare in lire 300.000.
2.2.2. al lucro cessante durante il periodo d’inabilita’ temporanea. Egli aveva riconosciuto che durante il suddetto periodo non aveva svolto alcuna attivita’ lavorativa retribuita, essendo all’epoca studente. D’altra parte egli non aveva fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che l’inabilita’ temporanea sofferta ed i lunghi e ripetuti ricoveri in ospedale necessari per curarsi avessero determinato un’interruzione dei suoi studi, tale da comportare un ritardo rilevante del suo accesso alla professione di psicologo e, quindi, un ritardo nella percezione del suo reddito da lavoro.
2.2.3. al mancato guadagno per riduzione della sua capacita’ lavorativa specifica, che sarebbe stata determinata dai postumi permanenti delle lesioni subite in occasione dell’incidente. Tali postumi cosi’ come accertati dal CTU nella sua relazione, anche se indubbiamente gravi (riduzione di 1/3 dei movimenti funzionali del polso sinistro; annullamento dei movimenti dell’articolazione tibio-tarsica destra, piede destro che si presenta in equinismo con dita rigide e ad artiglio, paralisi post-traumatica del nervo sciatico popliteo esterno, andatura a steppage per denervazione totale sul tibiale e parziale sul lungo perioneo di destra, postumi tutti incidenti in modo pesantemente negativo sulla deambulazione del (OMISSIS)) non erano idonei a limitare la capacita’ lavorativa specifica del (OMISSIS), non assumendo alcuna rilevanza sull’esercizio dell’attivita’ professionale di psicologo dello stesso. In tale situazione era irrilevante che il CTU, con una valutazione che prescinde dall’attivita’ professionale effettivamente esercitata dal (OMISSIS), aveva indicato nella percentuale del 37% la riduzione della capacita’ lavorativa generica e specifica del danneggiato. In ogni caso il soggetto non aveva fornito, come era suo specifico onere probatorio, alcun elemento idoneo a dimostrare che i suddetti postumi permanenti avessero concretamente inciso in maniera negativa sulla sua capacita’ reddituale derivante dalla professione di psicologo. Il lucro cessante conseguente alla riduzione della capacita’ lavorativa in tanto e’ risarcibile quale danno patrimoniale, in quanto il danneggiato provi la sussistenza di elementi idonei per ritenere che a causa dei postumi egli effettivamente ricavera’ minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno biologico (V. Cass. n. 5840/04). Nella specie, il (OMISSIS) non aveva fornito alcun elemento di prova idoneo a far presumere una futura riduzione del suo guadagno dipendente dai postumi permanenti subiti.
2.3. il danno biologico da invalidita’ permanente era stato correttamente determinato dal Tribunale, in proporzione alla misura della responsabilita’ del (OMISSIS), nella meta’ della somma di lire 242.792.000, utilizzando il criterio equitativo basato sulle tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano con parametri aggiornati all’1-1-2000 e rivalutando ulteriormente il valore risultante alla data della decisione. Determinando in tal modo la suddetta voce di danno, il Tribunale aveva accolto pienamente le conclusioni formulate sul punto dal (OMISSIS) che nella sua comparsa conclusionale aveva indicato appunto in lire 242.792.000 il danno biologico da invalidita’ permanente da lui richiesto per l’intero; di conseguenza non poteva dolersi in appello del fatto che il Tribunale avesse utilizzato come base per il calcolo del danno biologico proprio l’importo da lui indicato. D’altra parte la richiesta di liquidazione di una somma maggiore era inammissibile in appello trattandosi di una domanda nuova.
2.4. L’appello incidentale della Compagnia assicuratrice, volto al contenimento della condanna entro il massimale di polizza era fondato, avendo il Tribunale illegittimamente ritenuto che la (OMISSIS) non avesse fornito la prova a suo carico della previsione contrattuale del suddetto massimale di polizza, per non essere stata in grado di produrre ex articolo 1888 c.c. l’originale di polizza contenente tale previsione, andato smarrito secondo la tesi dell’assicuratrice. Invero, essendo pacifica tra le parti l’esistenza del contratto di assicurazione azionato dallo stesso (OMISSIS), la suddetta previsione risultava in modo inequivocabile da un documento idoneo ex articolo 1888 c.c. costituito dalla denuncia di sinistro,prodotta in copia dalla societa’ appellata, presentata dall’assicurato (OMISSIS) (padre dei danneggiale (OMISSIS)) e sottoscritta dallo stesso e controfirmata per ricezione in facciata dall’agente di (OMISSIS) della (OMISSIS). Su tale denuncia si leggono gli estremi della polizza intestata al (OMISSIS) ed, in particolare, il suo numero (n. (OMISSIS) ag. (OMISSIS)) ed i massimali assicurati in milioni di lire (“catastrofe 100”, “persone 30”, “cose 10″). La limitazione di prova stabilita dall’articolo 1888 c.c. si riferisce espressamente al contratto di assicurazione e non a tutti i suoi elementi ed, in ogni caso, la prova scritta richiesta dalla suddetta norma puo’ consistere anche in documenti diversi dalla polizza, da cui risultino gli elementi essenziali dei rapporto assicurativo. D’altra parte dalla lettera 15-9-1980 dell’Avv. (OMISSIS), procuratore del (OMISSIS), di riscontro della lettera della (OMISSIS) 15-7-80 di trasmissione del primo acconto di lire 25.000.000 con preciso riferimento al massimale di polizza di lire 30.000.000, risulta in modo inequivocabile che il suddetto legale era a conoscenza dell’esistenza del suddetto massimale di polizza, avendo precisato nel contesto della lettera la causa pertanto proseguira’ sia in pregiudizio del (OMISSIS) sia dell’Istituto assicuratore per la RCA ed in ogni caso quest’ultimo, in limitazione del massimale di polizza per quanto riguarda il capitale, ma con salvezza di condanna relativamente al danno da svalutazione ed interessi nonche’ alle spese di causa….”. In tale situazione la Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dava atto che (OMISSIS) gia’ nelle more del giudizio di primo grado aveva corrisposto l’intero massimale dovuto ed escludeva la sua condanna in solido con il (OMISSIS) al pagamento di qualsiasi ulteriore somma in favore del (OMISSIS) diversa da quella liquidata a suo carico dal Tribunale a titolo di rimborso della meta’ delle spese processuali e di c.t.u.. Ed invero, in difetto di una specifica domanda del (OMISSIS) di condanna della compagnia assicuratrice ultra massimale, la (OMISSIS) non poteva essere condannata nemmeno al pagamento degli interessi e della rivalutazione sul massimale di polizza, non potendo detta domanda ritenersi implicitamente compresa nell’indicazione del quantum in misura superiore al massimale, perche’ la responsabilita’ c.d. ultra massimale e’ fondata su autonomo titolo, diverso all’obbligo di indennizzo assicurativo e, cioe’, sul colpevole ritardo dell’assicuratore nel pagamento del danno che deve essere dedotto dal danneggiato espressamente e tempestivamente, non potendo la durata del processo in se’ costituire colpevole ritardo nell’adempimento. Poiche’ (OMISSIS) aveva documentalmente provato aver corrisposto al (OMISSIS), in esecuzione della sentenza di primo grado ed oltre il massimale di polizza la somma di euro 50.173,09, in accoglimento della relativa domanda di ripetizione della stessa, il (OMISSIS) deve essere condannato a restituire alla Compagnia assicuratrice la differenza tra la suddetta somma e quella a lui spettante in base all’impugnata sentenza per rimborso della meta’ delle spese di primo grado e di c.t.u..
3. – Il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, sulla base dei seguenti quattro motivi, illustrati come memoria. Resiste con controricorso la Compagnia assicuratrice e chiede respingersi il ricorso. L’altro intimato non ha svolto attivita’ difensiva.
3.1. – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 246 c.p.c. (OMISSIS) sarebbe l’unico soggetto in grado di chiarire la dinamica con cui si e’ verificato l’incidente stradale e lo stesso non e’ mai stato escusso sui capitoli di prova ammessi dal Tribunale nel corso del giudizio di primo grado, inconsiderazione della pretesa applicabilita’ al caso di specie del divieto previsto dal disposto dell’articolo 246 c.p.c.; tale assunto e’ stato confermato dalla Corte d’appello. I giudici di merito, non ammettendo la testimonianza del presente, sarebbero incorsi in una grave violazione del disposto dell’articolo 246 c.p.c. considerando che quest’ultimo fosse portatore di un interesse che avrebbe legittimato la sua partecipazione al giudizio. Ripropone la tesi che il teste non sarebbe – dal 17 giugno 1975 – portatore di alcun interesse giuridico, personale, concreto e attuale che comporti la sua legittimazione o il suo interesse a partecipare a questo giudizio. L'”interesse” che da luogo all’incapacita’ a testimoniare individuato dalla costante giurisprudenza sarebbe solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta una legittimazione principale a proporre l’azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio gia’ proposto da altri cointeressati” (Cass. sez. lav. 12 maggio 2006 n. 11034; ed anche Cass. civ., 30 marzo 1999, n. 2618 Cass. civ., 13 maggio 1998, n. 4818). (OMISSIS), inoltre, escusso in data 13.3.85 (e quindi a distanza di oltre 11 anni dalla data del sinistro) ha dichiarato di non aver mai chiesto il risarcimento del minimo danno subito e di non aver intenzione di chiederlo, con conseguente rinuncia al medesimo risarcimento. A questo si aggiunga che, per effetto della prescrizione maturata in conseguenza della completa inerzia di (OMISSIS), il risarcimento di qualsivoglia danno e’ divenuto assolutamente inammissibile, e cio’ sin dalle prime battute della causa di primo grado, in data ancora antecedente l’escussione del teste stesso. Di conseguenza sarebbe venuto meno ogni suo interesse, come giuridicamente inteso:
l'”interesse ad agire” quale condizione dell’azione – infatti – difetta allorche’ sia efficace, come nel caso di specie, l’istituto della prescrizione: cosi’ Cass. civ., 3 novembre 2000, n. 14394, “… purche’ sussista nel ricorrente l’interesse ad agire, potendosi escludere tale interesse solo in seguito alla prescrizione di tutti i diritti …”; Cass. civ., 19 gennaio 1999, n. 477; “… purche’ sussista nel ricorrente l’interesse ad agire, che va valutato in ordine alla concreta azionabilita’ dei singoli diritti …”; Cass. civ., 29 dicembre 1998, n. 12865, idem, 1998 ” … finche’ sussista l’interesse ad agire, il quale e’ escluso solo dall’eventuale prescrizione …”. Infatti, la ratto sottesa all’articolo 246 c.p.c. consiste nell’evitare che una testimonianza possa essere resa da un soggetto legittimato a divenire parte del processo, o in via principale o quale intervenuto; nell’ipotesi, tale circostanza non si poteva piu’ verificare gia’ alla data del 13.3.1985, in quanto l’ (OMISSIS) aveva dichiarato di non aver nulla a pretendere a titolo di risarcimento, manifestando la sua rinuncia al diritto di essere risarcito, e non avendo evidentemente alcun interesse ad intervenire adesivamente nel giudizio, non vantando interessi comuni all’una o all’altra parte. La testimonianza del sig. (OMISSIS) potrebbe essere essenziale al fine di ricostruire l’effettiva dinamica del sinistro, e conseguentemente a determinare la graduazione delle rispettive responsabilita’ in ordine alla sua causazione; cio’ anche in considerazione del fatto che e’ pacifico, in quanto confermato nel rapporto redatto dai Carabinieri intervenuti in loco e dal teste (OMISSIS), escusso il 11.02.1998, che il (OMISSIS) viaggiasse a 60/70 Km orari, e quindi a velocita’ di lunga superiore a quella del (OMISSIS) e dell’ (OMISSIS), ed anche che stesse percorrendo il tracciato di una gara motociclistica che si sarebbe tenuta il giorno successivo nel senso delle frecce direzionali che erano installate (e pertanto in senza che il tracciato fosse transennato o chiuso alla circolazione.
3.1.1. Non ricorre l’indicata violazione di legge. Infatti, la Corte territoriale ha congruamente e correttamente respinto la censura sollevata dal (OMISSIS) in ordine all’incapacita’ a testimoniare dell’ (OMISSIS) nel presente giudizio, rilevando che la valutazione dell’indicato requisito debba essere effettuata ex ante in se’ e per se’, indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilita’ dello stesso che veniva appunto valutata dal Giudice di prime cure. La decisione si rivela in armonia con il consolidato indirizzo di questa S.C., secondo cui (Cass: 22.01.2002, n. 703) “la configurabilita’ in capo ad un soggetto di quell’interesse concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere e che lo rende incapace a testimoniare, deve essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un poster-ius rispetto alla configurabilita’ di quell’interesse….”.
3.1.2. Infatti, chi e’ privo della capacita’ a testimoniare perche’ titolare di un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, nel quale deve rendere la testimonianza, in qualsiasi veste, non esclusa quella di interventore adesivo, non riacquista tale capacita’ per l’intervento di una fattispecie estintiva del diritto che potrebbe fare valere, quale la prescrizione o la transazione; cio’ perche’ l’incapacita’ a testimoniare deve essere valutata prescindendo dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilita’ dell’interesse a partecipare al giudizio che la determina, con la conseguenza che la fattispecie estintiva non puo’ impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto che ne e’ colpito e non puo’ renderlo carente dell’interesse previsto dall’articolo 246 c.p.c. come causa di incapacita’ a testimoniare (Cass. 28.7.2011 n, n. 16499; Cass. 21.7.2004, n. 13585; 23.10.2002, n. 14963; Cass. 1.6.1974, n. 1580).
3.1.3. Pertanto, correttamente la Corte territoriale riteneva che l’intervento di un fatto estintivo del diritto dell’ (OMISSIS) non facesse riacquistare allo stesso la capacita’ a testimoniare, confermando in tal modo la decisione del Tribunale, con conseguente superfluita’ dell’esame della questione relativa all’eventuale attendibilita’ del suddetto teste.
3.2. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: articolo 1888 c.c. – articolo 2725 c.c.. La Corte d’appello di Milano ha ritenuto raggiunta la prova dell’esistenza di un massimale (lire 30.000.000) apposto al contratto d’assicurazione intercorrente tra (OMISSIS) e la Nazionale Suisse La Corte territoriale avrebbe errato nell’applicazione del disposto dell’articolo 1888 cod. civ. ove afferma che la norma “si riferisce espressamente al contratto di assicurazione e non a tutti i suoi elementi” e ritiene pertanto idonea la prova che fornirebbe la denuncia di sinistro, ossia il documento invocato dalla (OMISSIS), che indica la quantificazione del massimale. Si tratterebbe di un atto di per se’ privo di alcun valore probatorio, in quanto unilaterale, formato e prodotto dalla compagnia in un momento successivo all’evento che determina la responsabilita’. L’importo del predetto massimale indicato nella denuncia del sinistro non sarebbe peraltro nemmeno leggibile. Ugualmente la dichiarazione resa dalla stessa (OMISSIS) “ricognitiva” dei dati della polizza in questione, tra cui anche i massimali, e’ anch’essa di provenienza di parte e, tra l’altro, successiva di oltre 25 anni alla data del sinistro. A nulla varrebbe, inoltre, il riferimento alla racc. a.r. del 15 settembre 1980 a firma avv. (OMISSIS), in quanto in tale documento si fa riferimento si’ all’esistenza di un massimale, ma non viene indicato l’importo di tale limite; peraltro all’udienza del 11 gennaio 1995 l’avv. (OMISSIS) riceveva l’ulteriore somma di lire 4.000.000 con espressa riserva in merito al fatto che la stessa fosse fatta a liberazione dell’intero massimale di lire 30.000.000, come affermato dal difensore della (OMISSIS). Non avrebbero potuto certo l’avv. (OMISSIS) o il dott. (OMISSIS) essere a conoscenza dei termini della polizza del (OMISSIS), specie in considerazione del fatto che la stessa non e’ mai stata prodotta in giudizio e se e’ evidente che l’avv. (OMISSIS) intendeva contenere la richiesta di risarcimento nei confronti della compagnia di assicurazioni nei limiti del massimale, non e’ ugualmente scontato che cio’ valesse con riferimento al massimale che la compagnia pretendeva essere indicato nel contratto, senza peraltro che tale contratto sia nemmeno mai stato esibito. Non sussisterebbe, pertanto, la prova scritta di tale elemento del contratto d’assicurazione che come elemento estremamente rilevante ed eccezionale necessita della stessa forma del contratto nel quale e’ inserito. Infatti, secondo Cass. 5 dicembre 2003 n. 18656, l’assicuratore per la R.C.A. che voglia contenere l’obbligazione di risarcimento nei limiti del massimale di polizza ha l’onere di indicare quali siano detti limiti e fornire la prova di cio’ a mezzo della relativa polizza.
3.2.1. Anche questa censura si rivela infondata. Correttamente la Corte territoriale ha accolto il motivo di appello svolto in via incidentale dalla compagnia assicuratrice, riformando sul punto la sentenza del Tribunale. Si deve, al riguardo ribadire che “la deduzione del limite dell’obbligazione indennitaria, costituito dal massimale pattuito, concerne un fatto impeditivo dell’accoglimento della domanda nell’importo richiesto dal danneggiato: l’onere della prova del massimale incombe, pertanto, sull’assicuratore e deve essere soddisfatto – ex articolo 1888 c.c. -, trattandosi di una delle parti contraenti, mediante la produzione del documento contrattuale da cui risulta, anche se diverso dalla polizza (esplicitamente, su quest’ultimo aspetto, Cass. 12.5.1993 n. 5416, in motivazione; v. anche Cass. 23,1.1987, n. 646; 4.9.1985, n. 4611; Cass. 23.4.1983, n. 2823). Pertanto, l’atto scritto richiesto ad probationem per la prova del contratto di assicurazione puo’ consistere anche in documenti diversi dalla polizza, se da essi sia possibile ricavare gli estremi del rapporto assicurativo (oltre a Cass. n. 5416/1993, cit., v. Cass. 16.4.1984 n. 2438; Cass. 18.4.1975, n. 1486), ed in tale situazione la (OMISSIS) aveva prodotto, quale documento idoneo ex articolo 1888 c.c, la denuncia di sinistro presentata dall’assicurato (OMISSIS) (padre del danneggiante (OMISSIS)) e sottoscritto dallo stesso, controfirmato per ricezione dall’agente della (OMISSIS) Spa dal quale si leggevano chiaramente gli estremi della polizza intestata al (OMISSIS) ed in particolare il numero della stessa ((OMISSIS) ag. (OMISSIS)) ed i massimali assicurati, espressi in milioni di lire (catastrofe 100, persone 30 e cose 10). D’altra parte, la Corte territoriale ha motivato congruamente e correttamente la propria decisione in ordine alla prova fornita circa l’esistenza del massimale di polizza nella misura di lire 30.000.000 per persona laddove poneva in correlazione il documento denuncia di sinistro, valido ed idoneo ai fini dell’articolo 1888 cod. civ., con le lettere inviate dal precedente difensore del (OMISSIS) il quale, perfettamente a conoscenza del suddetto limite, confermava per iscritto tale circostanza.
3.3. Insufficiente motivazione in relazione alla mancata liquidazione dei danni patrimoniali e violazione e falsa applicazione di norme di diritto: articolo 2043, 2054 e 2056 c.c., perche’ la Corte territoriale avrebbe omesso di riconoscere al (OMISSIS) il risarcimento dei danni patrimoniali consistenti nel valore del mezzo, nel lucro cessante per mancata percezione di reddito durante i quasi due anni di malattia, nell’incidenza patrimoniale della invalidita’ specifica al 37%. La motivazione addotta dalla Corte d’Appello in proposito sarebbe alquanto lacunosa, e consisterebbe nell’allegazione del fatto che di tali danni l’appellante non avrebbe fornito la prova, che – peraltro – viene specificamente quantificato con “equo apprezzamento delle circostanze del caso” in ossequio al disposto dell’articolo 2056 c.c., comma 2. In realta’ l’esistenza dei predetti danni sarebbe stata accertata in corso di causa e la loro liquidazione avrebbe potuto essere effettuata, come richiesto, in via equitativa al sensi dell’articolo 1226 c.c.; in merito a cio’ la Corte non avrebbe motivato. Nel caso di specie a fronte di un’incapacita’ temporanea totale di giorni 120 e una incapacita’ temporanea parziale al 50 % di 360 giorni, come stimate dal CTU, il (OMISSIS), ora psicologo professionista, all’epoca diciassettenne, era stato costretto ad interrompere il suo corso di studi, con un accesso alla professione certamente ritardato a causa dei lunghi e ripetuti ricoveri in ospedale e di tutte le cure necessarie. A questo proposito Cass. 22 febbraio 1995 n. 1955 ha affermato con riguardo ad invalidita’ temporanea per fatto illecito, verificatasi a carico di un soggetto non occupato e dedito a studi per l’acquisizione di titolo professionale, la mancanza di redditi lavorativi non e’ di per se’ sufficiente all’esclusione di un danno risarcibile, dovendosi considerare quali effetti pregiudizievoli ricollegabili all’evento (secondo criteri di normalita’ causale) nonche’ concorrenti con il distinto danno discendente da menomate capacita’ per invalidita’ permanente, gli esborsi necessari al recupero degli studi, nonche’ le perdite patrimoniali correlate al ritardato ingresso nel mondo del lavoro”. Nel caso di specie detta quantificazione avrebbe potuto essere effettuata equitativamente, ad esempio, quantomeno, prendendo come valore base il triplo della pensione sociale, calcolato per tutto il periodo dell’incapacita’ totale e parziale. Ugualmente il CTU aveva accertato una riduzione della capacita’ specifica di produzione di reddito nella misura del 37 %; la Corte d’Appello si sarebbe limitata a negare il risarcimento del predetto danno, ritenendolo non provato nella sua entita’. Secondo il ricorrente, a fronte della prova della sussistenza del danno stesso, stimata e quantificata percentualmente dal CTU, la Corte ai sensi dell’articolo 1226 c.c. avrebbe dovuto effettuare una valutazione equitativa del predetto danno. Se e’ vero che, svolgendo il (OMISSIS) la professione di psicologo, la circostanza di avere una menomazione fisica alla gamba non incida nello stesso modo in cui inciderebbe se, ad esempio, egli svolgesse una professione che lo costringesse a stare in piedi tutto il giorno, sarebbe del pari innegabile che egli subisca costantemente il danno patrimoniale correlato a tale menomazione, che gli impedisce di compiere percorsi, anche brevi, a piedi, oppure percorsi medio – lunghi in automobile, di raggiungere posti di lavoro quali ospedali, case di cura, case di riposo, scuole e di partecipare a congressi, con un’incidenza sulla sua notorieta’, sulle sua conoscibilita’ nelle strutture sanitarie e conseguentemente con una riduzione della possibilita’ di “coltivare” la sua clientela. A fronte di un danno accertato dal CTU, la mancata liquidazione da parte della Corte d’Appello e la motivazione adottata si rivelerebbero del tutto insufficienti.
3.3.1. La censura si rivela priva di pregio. In primo luogo, il ricorrente non specifica le ragioni su cui si fonderebbe la dedotta insufficiente motivazione da parte della Corte territoriale. Invece, la Corte ha adeguatamente motivato la propria decisione circa la mancanza di prova per poter procedere alla liquidazione del danno patrimoniale, sia in ordine al valore della moto, sia in ordine alle componenti del lucro cessante. Infatti, da un lato, la Corte territoriale ha rilevato, al pari del resto del Giudice di primo grado, l’assenza di elementi di prova circa la quantificazione del danno al mezzo incidentato, essendosi il (OMISSIS) limitato ad indicare un importo (lire 300.000), senza alcuna ulteriore prova e/o documentazione. Dall’altro, quanto al danno da lucro cessante, la Corte di Appello di Milano ne ha indicato correttamente i presupposti i quali, tuttavia, non trovavano alcun supporto probatorio da parte dell’odierno ricorrente, che non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che l’inabilita’ temporanea sofferta ed i lunghi e ripetuti ricoveri in ospedale necessari per le cure avessero determinato un’interruzione degli studi tale da comportare un ritardo rilevante all’accesso alla professione di psicologo e quindi, un ritardo nella percezione del reddito da lavoro. La decisione si rivela improntata a corretti canoni logici e giuridici ed e’ in armonia con la giurisprudenza (Cass. 6.4.2005, n. 7097; 24.3.2004, n. 5840) che espressamente stabilisce che: “il lucro cessante conseguente alla riduzione della capacita’ lavorativa in tanto e’ risarcibile quale danno patrimoniale in quanto il danneggiato provi la sussistenza di elementi idonei per ritenere che a causa dei postumi egli effettivamente ricevera’ minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno biologico”.
3.3.2. Si deve, invero, ribadire che tra lesione della salute e diminuzione della capacita’ di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, per cui in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entita’, non puo’ ritenersi ridotta in egual misura la capacita’ di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l’onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l’invalidita’ permanente abbia inciso sulla capacita’ di guadagno (Cass., 29 aprile 2006, n. 10031). In altri termini, mentre l’invalidita’ permanente (totale o parziale) concorre di per se’ a dar luogo a danno biologico, la stessa non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorrendo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacita’ di svolgimento dell’attivita’ lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacita’ di guadagno, accerti se ed in quale misura di tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l’infortunio subito, una capacita’ ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Solo se dall’esame di detti elementi risulti una riduzione della capacita’ di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo (e non la causa di questo, cioe’ la riduzione della capacita’ di lavoro specifica) e’ risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato e puo’ essere anche presuntiva, purche’ sia certa la riduzione della capacita’ di lavoro specifica (Cass., 29 gennaio 2010, n. 2062; 23 gennaio 2006, n. 1230; Cass. 27.7.2001, n. 10289).
3.3.3. Nel caso di specie la Corte d’Appello, con accertamento di merito non sindacabile in cassazione in quanto congruamente motivato ed immune da vizi logici o giuridici, ha ritenuto che l’invalidita’ permanente residuata all’istante non ha avuto alcuna incidenza causale sulla capacita’ lavorativa specifica di psicologo, come invece sostenuto nella relazione del CTU. La Corte territoriale e’ cosi’ pervenuta alla logica conclusione che, non avendo il (OMISSIS) fornito alcun elemento di prova idoneo a far presumere una futura riduzione del suo guadagno dipendente dai postumi permanenti subiti, doveva essere escluso (cosi’ come ebbe ad escluderlo il Tribunale) il risarcimento per tale titolo di danno. Il ricorrente lamenta la mancata liquidazione di tale danno in via equitativa, senza tuttavia aver fornire la prova, neanche a livello presuntivo, circa il nesso tra la diminuzione riconosciuta per la menomazione e la riduzione del guadagno ovvero la riduzione di chances di lavoro. La Corte territoriale, proprio facendo riferimento a presunzioni, in applicazione di detti principi, ha escluso la risarcibilita’ nell’ipotesi del danno patrimoniale da lucro cessante, in quanto ha correttamente ritenuto che non sussistesse alcuna prova che, per effetto del sinistro, i postumi rilevati ed accertati avessero concretamente inciso in modo negativo sulla capacita’ reddituale del (OMISSIS), connessa alla professione di psicologo.
3.4. – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: articolo 1226, 2043 e 2056 cod. civ. in relazione al c.d. “danno biologico”. La determinazione del valore-punto del danno alla salute riportato dal (OMISSIS) per effetto della devalutazione imposta dai giudicanti dei due gradi di giudizio, renderebbe quasi inesistente il risarcimento dell’ingente danno alla salute riportato dal predetto Anche rapportato ai valori correnti nel 1973, non risulterebbe ragionevole che un danno che ha prodotto gravi menomazioni, con una riduzione di oltre un terzo del “bene salute”, sia liquidato nell’importo irrisorio cui si giunge applicando il criterio enunciato. Il valore del punto di danno biologico da invalidita’ permanente, nella sua quantificazione equitativa/convenzionale, necessiterebbe di essere rivisto in aumento da questa Corte (c.d. “punto pesante”) al fine di non rappresentare giustizia di rigidita’ draconiana e, dunque, denegata giustizia. La stima del danno in questione, inoltre, sarebbe avvenuta in tempi nei quali non veniva valutato il danno biologico, bensi’ l’invalidita’ permanente generica e specifica (pari al 37%), La semplice equiparazione della invalidita’ generica al danno biologico, con l’applicazione a quest’ultimo della percentuale indicata dal CTU per l’invalidita’ permanente generica al fine della quantificazione del danno biologico sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Milano, parrebbe priva di fondamento, alla luce del fatto che i due concetti giuridici non sono coincidenti. A tale scopo una nuova quantificazione del danno biologico quantomeno secondo il principio del “punto pesante potrebbe condurre la quantificazione del medesimo ad equita’”.
3.4.1. La censura si rivela inammissibile: la Corte territoriale ha congruamente e correttamente applicato i criteri di calcolo elaborati appositamente dal Tribunale di Milano, con parametri aggiornati o rivalutati sulla scorta di una quantificazione che – come rilevato dalla Corte territoriale stessa – era stata quella indicata proprio dalla difesa del (OMISSIS) nella comparsa conclusionale (seppure nella misura intera piuttosto che al 50%, come invece liquidata per effetto del concorso di colpa accertato nel sinistro in lite). Pertanto, ogni richiesta di revisione sul punto, sulla base di diversi argomenti, e’ inammissibile, oltre che per “novita’”, per difetto d’interesse ad impugnare. Ne deriva il rigetto del ricorso.
4. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nel rapporto con la parte costituita; nulla per le spese nei confronti degli altri intimati che non hanno svolto attivita’ difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Compagnia assicuratrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.200.00 di cui euro 2.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.