Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 14 marzo 1996, n. 2115

Di aggravamento del rischio, in relazione ad un uso del veicolo difforme da quanto dedotto nel contratto di assicurazione, può parlarsi, per gli effetti di cui all’art. 1898 c.c., solo ove ricorra una situazione non transitoria ed eccezionale, né ricollegabile a comportamenti in concreto assunti dall’assicurato o dal conducente di un veicolo sottoposto ad assicurazione, e dovuta a circostanze nuove ed imprevedibili, che esponga a particolari pericoli la circolazione del mezzo assicurato (così nel caso, ricorrente, della destinazione non occasionale e transitoria al trasporto di merci per conto terzi del veicolo assicurato per il trasporto di merci per uso proprio: cfr. Cass. 3439/75, etc.).

 

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 14 marzo 1996, n. 2115

Integrale

(Omissis). – Svolgimento del processo – Con citazione del 18 settembre 1982 (omiss) conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma (omiss) e (omiss), la s.p.a. (omiss) , la s.p.a. (omiss) , (omiss)  e la s.p.a. (omiss) , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’incidente avvenuto in Palese (Bari) il 2 agosto 1981, nel quale il motociclo Laverda 125 di proprietà di (omiss) e condotto dal di lui figlio diciassettenne (omiss) , con a bordo (omiss) ed essa (omiss) , mentre percorreva la via Ardin, era venuto a collisione, in corrispondenza di un crocevia, con l’autovettura Mercedes di proprietà della s.p.a. (omiss) e condotta da (omiss) .

Si costituivano la s.p.a. (omiss) e la s.p.a. (omiss) , assicuratrici rispettivamente del motociclo e dell’autovettura, sostenendo ciascuna che l’incidente era da addebitare a colpa esclusiva del conducente del mezzo assicurato dall’altra.

La s.p.a. (omiss) conveniva inoltre in rivalsa il proprio assicurato il quale, costituendosi, deduceva l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dell’azione ed a sua volta in via riconvenzionale chiamava in garanzia la predetta assicuratrice.

Con successiva citazione del 14/21 aprile 1983 la s.p.a. (omiss) conveniva davanti allo stesso Tribunale gli (omiss) e la s.p.a. (omiss) per il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura.

Riuniti i due giudizi ed espletate prova testimoniale ed una consulenza tecnica, l’adito Tribunale, con sentenza del 7 marzo 1990, condannava in solido le due società assicuratrici, gli lacovelli, la s.p.a. (omiss) e il (omiss) al pagamento, in favore della (omiss) , della somma di L. 44.184.610, determinando il concorso di colpa dello (omiss) e del (omiss) nella misura rispettivamente del 30% e del 70% e dando atto che nelle more del giudizio la (omiss)  aveva pagato alla (omiss) la somma di L.30.000.000. Condannava in solido gli (omiss) e la s.p.a. (omiss) al pagamento della somma di L.1.515.998 in favore della s.p.a. (omiss) .

Avverso tale sentenza proponevano appello in via principale le due società assicuratrici e in via incidentale la s.p.a. (omiss) il (omiss), (omiss)e la (omiss).

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 9 dicembre 1992, rigettava gli appelli principali nonché gli appelli incidentali della s.p.a. (omiss), del (omiss) e della(omiss) e, in accoglimento dell’appello incidentale di (omiss), condannava la s.p.a. Lloyd Adriatico a rivalere l’appellante di tutte le somme che costui dovesse eventualmente pagare alla Polito per le causali di cui in motivazione.

La Corte barese, ritenuta l’infondatezza delle eccezioni di rito e preliminari di merito avverso la domanda di rivalsa proposta dalla società Lloyd Adriatico, rilevava l’infondatezza di detta domanda, atteso che la garanzia assicurativa doveva ritenersi esclusa nel solo caso in cui il conducente del veicolo assicurato non fosse abilitato a guidarlo, mentre nella specie lo (omiss) era abilitato alla guida del motociclo assicurato, nessuna influenza al riguardo potendo avere il fatto che sul mezzo fossero illegalmente trasportate altre persone.

Riteneva che fondatamente i primi giudici avevano attribuito al conducente dell’autovettura Mercedes la prevalente responsabilità del sinistro, per avere omesso, in violazione dell’art. 102 2° comma cod. strad., di tenere una velocità particolarmente moderata nell’impegnare il crocevia e, non potendo tempestivamente arrestare il veicolo, omesso di dare la precedenza al conducente del motociclo. Riteneva inoltre, con riguardo alla corresponsione, da parte della “Intercontinentale”, in corso di giudizio, della somma di L.30.000.000, che tale somma non esauriva il danno risarcibile a suo carico, pur tenendo conto della necessaria rivalutazione di detta somma per rapportarla a quella liquidata con riguardo alla data della decisione, considerato che, a norma dell’art. 1194 c.c., l’imputazione del pagamento doveva essere operata prima agli interessi e poi al capitale, sì che residuava un credito addirittura superiore a quello ritenuto dai primi giudici, che non poteva essere riconosciuto solo per la mancata impugnazione sul punto dalla sentenza di primo grado da parte della danneggiata.

Riteneva ancora che la statuizione sulle spese impugnata dalla Intercontinentale era conforme al Principio di soccombenza e che la pretesa risarcitoria della Polito per l’invalidità temporanea era priva di fondamento per non essere la predetta percettrice di alcun reddito.

Infine, riteneva fondata la doglianza dello Iacovelli Antonio in ordine alla omessa pronuncia sulla domanda di rivalsa da lui proposta nei confronti della s.p.a. Lloyd Adriatico, domanda che accoglieva.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la s.p.a. Lloyd Adriatico sulla base di tre motivi.

Ha altresì proposto autonomo ricorso l’Intercontinentale Assicurazioni s.p.a. sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso (omiss), contestualmente proponendo ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo.

Le altre parti non hanno svolto attività difensiva.

La Intercontinentale Assicurazioni ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei tre ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, a norma dell’art. 335 c.p.c.

Il ricorso proposto in forma autonoma dalla (omiss) s.p.a., già destinataria del ricorso principale della s.p.a. (omiss) è ammissibile come ricorso incidentale, essendo stato notificato e depositato entro i termini di cui agli artt. 370 e 369, in relazione all’art. 371 c.p.c. (cfr. Cass. 10284/94, etc.).

Con il primo motivo del ricorso principale, denunciandosi violazione degli artt. 18 della legge n. 990/69 e 1898 c.c., la s.p.a. Lloyd Adriatico deduce che la sentenza impugnata, ritenendo infondate le doglianze di essa ricorrente in relazione al diritto di rivalsa nei confronti del suo assicurato (omiss) – fondato sulla circostanza che il motociclo assicurato trasportava due persone oltre il conducente – ed omettendo di prendere in considerazione le specifiche censure da essa sollevate, aveva violato sia la norma codicistica in tema di aggravamento del rischio, sia la norma dettata in tema di rivalsa dalla speciale disciplina dell’assicurazione della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e natanti.

Invero, la conduzione del motociclo da parte di persona minorenne, a ciò abilitata solo per i motocicli di cilindrata sino a 125 c.c. se non trasporti altre persone (art. 79 lettera d) dell’abrogato codice stradale) realizzava nella fattispecie concreta (caratterizzata dal trasporto di due passeggeri oltre il conducente) un aggravamento del rischio sia perché rendeva più difficoltosa, e quindi meno sicura, la guida, sia perché esponeva i passeggeri ad un rischio più accentuato rispetto a quello cui era sottoposta la generalità degli altri utenti della strada.

La fattispecie era quindi riconducibile alla previsione dell’art. 1898 ult. c.c. c., essendo evidente che l’assicuratore, se fosse venuto a conoscenza dell’aggravamento, non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.

Né poteva considerarsi nel trasporto di ben due persone da parte di un minorenne sul motociclo in questione, in spregio al divieto di cui all’art. 79 lettera d) cod. strad. abrog., un “uso normale prevedibile” del mezzo, tale da non costituire aggravamento del rischio assicurativo.

Conseguentemente, era applicabile l’art. 18 2° comma della legge n. 990/69 e fondata la pretesa di rivalsa dell’assicuratore verso l’assicurato.

Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame della anzidetta censura, per avere la Corte di merito motivato solo la reiezione della diversa censura afferente la violazione dell’art. 6 lettera c) delle condizioni generali di polizza.

Con il terzo motivo, denunciandosi violazione degli artt. 79 e 122 3° comma del codice stradale abrogato e degli artt. 1322, 1363, 1369 e 1371 c.c., si deduce che la riconduzione del caso in specie ad un’ipotesi di semplice violazione di disposizioni di legge da parte di un soggetto abilitato alla guida del motoveicolo, costituisce erronea interpretazione delle condizioni generali di contratto e/o dell’art. 79 cod. strad. abrog.

Il contratto di assicurazione de quo si preoccupava, infatti di far rientrare nell’alveo di operatività della garanzia assicurativa i sinistri provocati da chi fosse in possesso dei requisiti per guidare il veicolo assicurato. Ciò, in riferimento agli artt. 79 e 80 cod. strad., stava a significare che, non esistendo una astratta abilitazione alla guida indipendentemente dall’età, era ravvisabile nel caso in specie un’ipotesi di mancanza di abilitazione alla guida per il difetto del requisito specifico dell’età, non potendo farsi a tal fine esclusivo riferimento alle caratteristiche costruttive del motociclo cui si riferiva 1’abilitazione (di cilindrata non superiore a 125 cc), ma dovendo prendersi in considerazione lo “status” del conducente al quale, se minore di età, veniva espressamente fatto divieto di condurre la suddetta categoria di motoveicoli trasportando altre persone.

I tre motivi, dei quali per ragioni di connessione logica-giuridica appare opportuno l’esame congiunto, sono infondati.

La sentenza impugnata ha anzitutto preso in esame le censure contenute nell’appello principale del Lloyd Adriatico con le quali si contestava l’operatività della garanzia assicurativa tra l’appellante e l’assicurato (omiss), ritenendone l’infondatezza sul rilievo che il conducente del motoveicolo era effettivamente abilitato alla guida del mezzo, nessuna conseguenza negativa potendo sotto tale profilo derivargli dal fatto che su di esso fossero illecitamente trasportate altre persone.

Indipendentemente dall’esame – effettivamente non compiuto – circa la configurabilità di un aggravamento del danno ex art. 1898 c.c. ai fini dell’esclusione della garanzia assicurativa, la sentenza risponde, quindi, in termini negativi alla pretesa di rivalsa del Lloyd Adriatico fondata sulla inoperatività in concreto della copertura assicurativa nei rapporti con l’assicurato.

Né può ipotizzarsi il vizio di omesso esame di circostanze di fatto decisive (art. 360 n. 5 c.p.c.) nella pura e semplice esclusione, sotto il profilo giuridico, della inoperatività della copertura assicurativa sul rilievo dell’ininfluenza della circostanza – trasporto di altre persone sul motoveicolo – che secondo l’assunto dell’appellante giustificava il difetto di copertura nei rapporti con l’assicurato.

Ciò premesso, questa Corte deve richiamare il proprio orientamento per cui, in tema di assicurazione, e in particolare nel campo della assicurazione della responsabilità civile, nella quale l’assicuratore deve tenere indenne l’assicurato di quanto costui sia tenuto a pagare a terzi in dipendenza di fatti non dolosi – e quindi nell’ambito di qualsiasi condotta colposa, quale che sia il grado di colpa – il c. d. rischio anormale non è configurabile come categoria autonoma rispetto alle tradizionali specie di rischio (assicurato, non assicurato, escluso, non compreso, aggravato) e quindi il rischio assicurativo non può essere limitato ai soli sinistri che presentino il carattere della “normalità” (cfr. Cass. 1678/77; Cass. 1538/83, etc.).

Di aggravamento del rischio, in relazione ad un uso del veicolo difforme da quanto dedotto nel contratto di assicurazione, può parlarsi, per gli effetti di cui all’art. 1898 c.c., solo ove ricorra una situazione non transitoria ed eccezionale, né ricollegabile a comportamenti in concreto assunti dall’assicurato o dal conducente di un veicolo sottoposto ad assicurazione, e dovuta a circostanze nuove ed imprevedibili, che esponga a particolari pericoli la circolazione del mezzo assicurato (così nel caso, ricorrente, della destinazione non occasionale e transitoria al trasporto di merci per conto terzi del veicolo assicurato per il trasporto di merci per uso proprio: cfr. Cass. 3439/75, etc.).

Perché la situazione transitoria ed occasionale possa rilevare ai fini della delimitazione del rischio assicurativo, occorre che essa sia stata espressamente prevista nel contratto.

Nella specie, quindi, non è ipotizzabile un rischio anormale in relazione all’eventualità, peraltro prevedibile, di un affidamento del motociclo a persona minorenne munita di patente e alla violazione, da parte di quest’ultimo soggetto, delle cautele da cui l’abilitazione alla guida è circondata, con riguardo alla disposizione dell’art. 79 lettera d) dell’abrogato codice stradale del 1959, applicabile ratione temporis.

Non può ritenersi censurabile l’interpretazione della clausola di cui all’art. 6 lettera c) delle condizioni generali di contratto, a tenore della quale la garanzia assicurativa non opera per i danni verificatisi “quando il conducente non é abilitato a norma delle disposizioni in vigore”.

E’ ben vero che nella specie l’interpretazione della clausola rifluisce in quella della norma dell’art. 79 lettera d) dell’abrogato codice stradale, sotto il profilo dell’incidenza delle prescrizioni in essa contenute sul titolo abilitativo alla guida, e che quindi correttamente la censura muove da un problema di interpretazione di norme di diritto per investire di riflesso le regole di ermeneutica contrattuale.

Senonché, l’interpretazione della Corte di merito appare del tutto corretta.

L’accertamento del difetto di abilitazione alla guida dal quale deriva, per espressa previsione contrattuale, il venir meno della garanzia assicurativa presuppone l’individuazione, di volta in volta, di un “tipo” di abilitazione in relazione ad una determinata categoria di veicoli, ovvero delle condizioni formali e sostanziali cui esso é legato.

In tale ottica, ed agli effetti della norma del codice stradale (art. 79 lettera d) anche in relazione al successivo art. 80) e della previsione contrattuale, per “mancanza” di regolare patente di guida deve intendersi sia l’assoluto difetto di patente, sia il difetto – originario o sopravvenuto – delle condizioni di validità e di efficacia della stessa in relazione alle norme che disciplinano l’abilitazione alla guida (sospensione e revoca della patente, venir meno della validità di essa per il decorso del termine stabilito per la conferma da parte della Prefettura, sopravvenienza di condizioni ostative non rilevate – ad es. condizioni di integrità fisica: cfr. Cass. 5657/86 -) in relazione allo specifico tipo di veicolo oggetto di assicurazione.

Ove sulla scorta delle condizioni sopra considerate sia configurabile l’esistenza di una abilitazione alla guida, questa non può dirsi venuta meno sol perché le prescrizioni e limitazioni eventualmente imposte non siano state osservate, in quanto la inosservanza di esse non si traduce in una limitazione della validità e/o efficacia del titolo abilitativo riconosciuto, bensì integra una semplice illiceità della guida.

Non v’è spazio, in dette ipotesi, per la configurazione di una “mancanza” di patente di guida, potendosi solo configurare una guida effettuata irregolarmente per l’inosservanza delle prescritte cautele.

Tali principi sono stati più volte applicati da questa Corte con particolare riguardo all’ipotesi di mancato impiego degli occhiali il cui uso sia prescritto nella patente, nel senso di ritenere non esclusa l’operatività della garanzia in relazione alla clausola in esame, tranne il caso in cui l’inosservanza sia stata espressamente prevista a tal fine (cfr. Cass. 2445/64, etc.).

Nel caso in specie non può, quindi, ritenersi che la patente di guida per motocicli di cilindrata sino a 125 cmc., in quanto ne sia titolare un minore, realizzi un tipo di speciale abilitazione in relazione a veicoli determinati, sì che la guida, da parte del minore, di un motociclo entro i suddetti limiti di cilindrata sia equiparabile alla guida senza patente sol perché non sia stata rispettata la condizione del trasporto del solo conducente.

La guida appare, invero, conforme al titolo abilitativo, riguardante una determinata categoria di motocicli, laddove l’eventuale trasporto di altre persone oltre il conducente realizza non il venir meno del titolo di abilitazione alla guida per difetto specifico dell’età, bensì una semplice situazione di illiceità della guida pur in presenza di un astratto titolo abilitativo, la cui validità ed efficacia può essere incisa solo da condizioni formali o sostanziali dipendenti dal tipo del veicolo o da requisiti generali richiesti per la guida.

In altri termini, il minore che ha conseguito la patente di guida per i motoveicoli di cui alla lettera c) dell’art. 79 cod. strad. abr. non può ritenersi privo di abilitazione in relazione a tale categoria di motoveicoli, in quanto in essi trasporti altre persone, di fronte ad un titolo abilitativo qualificato da una determinata categoria di motoveicoli, sia pure in relazione ad una determinata età del soggetto abilitato. Non venendo meno il collegamento tra l’abilitazione alla guida e un determinato tipo di veicoli, la circostanza del trasporto di altre persone oltre il conducente assurge al ruolo di mera condizione di liceità della guida, ma non di vera e propria condizione di validità e/o efficacia dell’abilitazione conseguita.

Né appare probante in contrario l’accostamento di tale ipotesi a quella della guida, da parte del minore, di motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cmc., operato dal sesto comma dell’art. 79 più volte citato, poiché é evidente che l’assimilazione è solo quoad poenam, esprimendo una valutazione del legislatore in ordine alla pericolosità delle rispettive condotte anche indipendentemente dall’incidente dell’una o dell’altra su situazioni riconducibili al difetto di patente di guida, così come quella espressa dal settimo comma (poi abrogato con legge n. 111/88) che pure riguarda altra ipotesi di guida, da parte del minore degli anni 21, di motoveicolo di cilindrata superiore (oltre i 350 cmc.) a quella per la quale è in astratto consentita l’abilitazione (epperò un’ipotesi ontologicamente analoga a quella della guida da parte di un minore di un motociclo di cilindrata superiore a 125 ma non a 350 cmc.).

L’ipotesi in esame non può poi, sotto il profilo considerato, essere assimilata a quella della guida, da parte di un minore, di un motociclo di cilindrata superiore a 125 cmc. poiché in quest’ultima esiste, a differenza della prima, un’obiettiva diversità del tipo di veicolo guidato rispetto a quello cui si riferisce l’abilitazione alla guida, laddove nel primo caso è riscontrabile una semplice inosservanza di precetti imposti per la guida, senza potersi configurare una vera e propria difformità tra il titolo abilitativo e il veicolo guidato, né un difetto delle condizioni formali o sostanziali cui è subordinata la validità o l’efficacia della patente dì guida.

Né rileva la violazione dell’art. 122 3° comma cod. strad., atteso che il condurre un numero di passeggeri non conforme alle prescrizioni del documento di circolazione integra un’inosservanza delle condizioni di guida, ma non incide sulla relativa abilitazione, epperò vale ad escludere la garanzia assicurativa solo se l’ipotesi sia espressamente prevista dalle condizioni di contratto.

In definitiva, l’ipotesi in esame, in quanto non essamente prevista nelle condizioni generali di assicurazione, non esclude la copertura assicurativa.

Con il primo motivo del ricorso della Intercontinentale Assicurazioni s.p.a. si deduce che la sentenza impugnata avrebbe, con motivazione carente e illogica e in violazione degli artt. 2054 c.c. e 102 cod. strad, attribuito al (omiss), conducente dell’autovettura, il 70% della colpa non dando il giusto rilievo alle infrazioni commesse dallo (omiss) il quale, in violazione degli artt. 122 e 102 cod. strad., trasportava altre due persone nel sedile posteriore, con conseguente instabilità e mancanza di equilibrio del mezzo, e procedeva ad elevata velocità.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito, richiamando anche la motivazione della sentenza di primo grado, ha preso in considerazione quale condotta avente efficienza causale sulla produzione dell’evento quella dello (omiss)che aveva trasgredito le prescrizioni del codice stradale, trasportando nel suo mezzo ben tre persone, attribuendo però maggiore gravità alla condotta del conducente dell’autovettura Mercedes, che aveva omesso di dare la precedenza al motociclo anche perché, avvicinandosi al crocevia a velocità particolarmente elevata, non era stato in condizione di arrestare tempestivamente il proprio mezzo sì da osservare la altrui precedenza.

Tale accertamento di fatto, congruamente motivato e privo di vizi logici e giuridici, non si presta ad alcuna censura in sede di legittimità (cfr. Cass. 2932/95; Cass. 6232/79, etc.).

La ricorrente non ha, d’altra parte, articolato specifiche censure in punto di motivazione, limitandosi a sottolineare una asseritamente incongrua valutazione della condotta del conducente del motociclo sul piano dell’inosservanza della prescrizione dell’art. 122 cod. strad. (il che esprime solo una valutazione in contrasto con quella del giudice di merito, non radicando il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c) ed una pretesa violazione dell’art. 102 cod. strad. che non trova riscontro sul piano dei fatti, non innestata in alcuna denunciata omissione di esame di elementi decisivi.

Del pari infondato è il secondo motivo col quale si deduce che la sentenza impugnata avrebbe omesso di tener conto della “confessione stragiudiziale” contenuta nella transazione e quietanza sottoscritta da (omiss) e (omiss) il 13 aprile 1982, nella quale si ribadiva l’operatività della presunzione di concorso di colpa ex art. 2054 c.c..

Invero, la dichiarazione che la “liquidazione” veniva effettuata “sulla base di un concorso, di colpa ex art. 2054 c.c. ” non investe alcuna precisa circostanza di fatto, bensì esprime la semplice opinione dei dichiaranti circa l’operatività della presunzione legale in difetto di prove che valgano a superarla. Essa, pertanto, non può avere valore confessorio – ferma restando nella contraria ipotesi la non vincolatività della confessione con riguardo ai litisconsorti necessari (art. 2738 ult. c.c.C.).

Fondato è, invece, il terzo motivo col quale, denunciandosi vizi di motivazione e violazione degli artt. 1194 e 2056 c.c., si deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente fatto applicazione della norma in tema di imputazione del pagamento agli interessi (art. 1194 c.c.) che, per contro, sarebbe inapplicabile ai debiti di valore come quello in esame, non configurandosi un credito certo, liquido ed esigibile.

In tema di risarcimento del danno, i versamenti di somme effettuati a favore del danneggiato nel corso del processo di liquidazione non sono imputabili agli interessi, non essendo applicabile il criterio previsto dall’art. 1194 c.c. che presuppone un debito pecuniario, nella specie inesistente sino alla liquidazione del danno, né potendosi configurare un’obbligazione autonoma, ancorché accessoria, relativa agli interessi – che in tema di obbligazione risarcitoria costituiscono una componente del danno, e quindi dell’unico complessivo debito -.

Pertanto, tali versamenti devono imputarsi al capitale, mentre gli interessi devono essere calcolati sull’intero importo del danno con decorrenza dalla data dell’evento dannoso fino alla data di corresponsione dei singoli acconti. Questi ultimi vanno peraltro rivalutati nel detrarsene l’importo dalla somma complessiva liquidata a titolo di danno.

In tal senso questa Corte si è più volte pronunciata (cfr. Cass. 1982/90; Cass. 6228/94) e non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento.

E’ peraltro evidente che la determinazione dell’eventuale danno da risarcire o dell’eccedenza delle somme corrisposte rispetto all’ammontare complessivo del danno va operata sulla base dell’intero importo del danno medesimo e non della sola quota di esso a carico dell’assicurata (omiss) s.p.a., considerato che la responsabilità di quest’ultima é solidale rispetto a quella del proprietario del motociclo – assicurato con il Lloyd Adriatico – nei confronti della (omiss), trasportata su quest’ultimo mezzo, a norma dell’art. 2055 c.c. e in tali termini è stata pronunciata condanna dal Tribunale, confermata dal giudice di appello.

Va poi sottolineato che la Intercontinentale non ha sollevato questione in ordine alla debenza degli interessi sin dalla data del fatto sull’intera somma rivalutata anziché sui singoli importi via via rivalutati, sicché non vengono in considerazione i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza n. 1712/95.

La sentenza impugnata, avendo imputato i due acconti per complessive lire trentamilioni prima agli interessi maturati alla data dei rispettivi versamenti sull’importo rivalutato del danno e poi al capitale, ha erroneamente applicato al credito risarcitorio la norma dell’art. 1194 c.c., giungendo ad operare, per tale via, una sostanziale maggiorazione del danno risarcibile.

Restano assorbiti il quarto motivo – col quale si deduce che la danneggiata non avrebbe mai chiesto di imputare prima agli interessi gli acconti ricevuti, né avrebbe interposto appello sul punto – ed il quinto motivo del ricorso della Intercontinentale – che investe la regolamentazione delle spese giudiziali nei confronti della ricorrente, comunque caducata per effetto della cassazione della sentenza di appello -.

Resta del pari assorbito il ricorso incidentale condizionato di (omiss), che ha riproposto le eccezioni di prescrizione e di inammissibilità dell’azione di rivalsa del Lloyd Adriatico nell’ovvia ipotesi di accoglimento di uno dei motivi di ricorso della predetta società.

La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto del ricorso della Intercontinentale Assicurazioni s.p.a., con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari perché, sulla scorta del principio di diritto sopra indicato, ridetermini la somma eventualmente ancora a credito della Polito a titolo di danni, ovvero a debito della stessa, in relazione alle domande ed eccezioni delle parti, mediante detrazione dall’importo complessivo liquidato a titolo di danni dell’importo dei due acconti versati dalla società assicuratrice, da rivalutare alla data della liquidazione.

Il giudice di rinvio statuirà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione anche con riguardo alla posizione del Lloyd Adriatico e di ogni altra parte, essendo ancora sub iudice le rispettive posizioni soggettive nell’ambito del litisconsorzio necessario instaurato nei confronti di tutte.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il terzo motivo del ricorso della Intercontinentale Assicurazioni s.p.a., rigetta i primi due motivi e dichiara assorbiti il quarto e il quinto motivo dello stesso ricorso, rigetta il ricorso della s.p.a. Lloyd Adriatico e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato di (omiss). Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari.

Così deciso in Roma il 3 luglio 1995.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.