Indice dei contenuti
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 11 gennaio 2017, n. 416
in tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell’assicurato e’ causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore; il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, e’ riservato al giudice di merito ed e’ censurabile in sede di legittimita’ solo se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si consiglia la lettura del seguente articolo:
Il contratto di assicurazione aspetti generali.
L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.
L’assicurazione sulla vita
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 11 gennaio 2017, n. 416
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 9453 del ruolo generale dell’anno 2014, proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Vice Direttore Generale Ramo Vita, procuratore speciale, (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 2446/2013, depositata in data 15 ottobre 2013;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 14 dicembre 2016 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo;
uditi:
l’avvocato (OMISSIS), per la societa’ controricorrente;
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. DE MASELLIS Mariella, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilita’ o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) agi’ in giudizio nei confronti di (OMISSIS) S.p.A. chiedendone la condanna – in virtu’ di una polizza con essa stipulata – al pagamento delle rate residue di un contratto di mutuo che egli aveva contratto, a titolo di indennizzo, per essersi verificato l’evento assicurato.
La compagnia, nel resistere, propose domanda riconvenzionale di annullamento del contratto di assicurazione, ai sensi dell’articolo 1892 c.c..
La domanda principale fu rigettata dal Tribunale di Treviso, che accolse invece la domanda riconvenzionale.
La Corte di Appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre il (OMISSIS), sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A..
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (l’articolo 2697 c.c. e’ norma di carattere non sostanziale ma procedurale, disciplinando l’onere della prova, e di conseguenza la sua violazione deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) nonche’ omesso esame circa il fatto, decisivo per il giudizio e gia’ oggetto di discussione tra le parti, che ai fini di polizza l’unico momento storico rilevante per valutare la sussistenza del buono stato di salute e delle malattie o lesioni gravi necessitanti un trattamento medico regolare e continuato e’ la conclusione del contratto, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.
Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1363 c.c. e ss., nonche’ dell’articolo 1892 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “omesso esame circa il fattp, decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, che le dichiarazioni sottoscritte dal sig. (OMISSIS) sono contenute in un modulo predisposto da (OMISSIS) S.p.A., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonche’ violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1370 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
I motivi del ricorso sono connessi e vanno quindi trattati congiuntamente, costituendo distinte articolazioni di una censura sostanzialmente unitaria, con la quale il ricorrente contesta l’accertamento dei giudici di merito in ordine alla inesattezza delle dichiarazioni da lui rese in sede di stipulazione della polizza.
Essi sono inammissibili.
La corte di appello ha accertato in fatto che il (OMISSIS) era consapevole di essere affetto da una grave malattia (cardiopatia post infartuale) non dichiarata in sede di stipulazione della polizza, che richiedeva trattamento medico regolare e continuato, e che la sua reticenza in ordine a tale circostanza, espressamente prevista nella polizza, era determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore.
Sulla base di tale accertamenti di fatto, ha ritenuto sussistente la fattispecie prevista dal primo comma dell’articolo 1892 c.c., applicando correttamente i principi di diritto affermati in materia da questa Corte ed in particolare quelli per cui “in tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell’assicurato e’ causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore; il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, e’ riservato al giudice di merito ed e’ censurabile in sede di legittimita’ solo se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa”; cosi’ Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25582 del 30/11/2011, Rv. 620624; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 16769 del 21/07/2006, Rv. 591763; Sez. 3, Sentenza n. 16406 del 13/07/2010, Rv. 614110).
I suddetti accertamenti di fatto non sono censurabili nella presente sede, in quanto fondati sulla valutazione delle prove legittimamente acquisite, senza alcuna omissione nell’esame dei fatti storici rilevanti, e supportati da motivazione non apparente ne’ insanabilmente contraddittoria (cfr. Cass., Sezioni Unite, 7 aprile 2014 n. 8053 e n. 8054; conf.: Cass. 27 novembre 2014 n. 25216; 9 luglio 2015 n. 14324).
La effettiva sostanza delle censure avanzate dal ricorrente e’ dunque quella di una contestazione degli accertamenti di fatto operati dai giudici di merito, mediante la richiesta di una nuova e diversa valutazione del materiale istruttorio, il che non e’ ammissibile in sede di legittimita’.
- Il ricorso e’ dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, introdotto dall’articolo 1, comma 17, della citata L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimita’ in favore della societa’ controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.