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Sulla base di tali considerazioni alla fattispecie in esame non e’ applicabile la disposizione dell’art. 1182 comma 3 c.c., ma il comma 4 della norma, trattandosi di obbligazione da risarcimento del danno, derivante da sinistro stradale e cio’ salvo il caso in cui risarcimento sia stato convenzionalmente determinato in una somma di denaro liquidata in base a criteri predeterminati (Sez. 3, Sentenza n. 22326 del 24/10/2007, Rv. 599194-01). Fattispecie, questa, non ricorrente nel caso di specie e neppure dedotta. Va pertanto ribadito il principio secondo cui nelle obbligazioni da atto illecito ricorre l’ipotesi di debito di valore, per cui l’adempimento va effettuato al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza, giusta le previsioni dell’articolo 1182 c.c., comma 4 (Sez. 3, Sentenza n. 4057 del 07/04/1995, Rv. 491688-01).
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Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10280/2015 proposto da:
(OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 221/2014 del TRIBUNALE di LARINO, depositata il 10/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 22 ottobre 2012, (OMISSIS) evocava in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Termoli, la compagnia (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS). Costituitasi in giudizio la compagnia di assicurazioni eccepiva preliminarmente l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace, ritenendo competente quello di Voghera, quale luogo di residenza del convenuto, oppure quello di Trieste, sede della compagnia (OMISSIS). Con sentenza del 17 dicembre 2012 il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza per territorio, per essere competente il Giudice di Pace di Voghera assegnando termine per la riassunzione.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione del 25 giugno 2013, (OMISSIS) proponeva appello davanti al Tribunale di Larino, chiedendo, tra l’altro, in via gradata, l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario (OMISSIS), proprietario del veicolo antagonista. Con sentenza del 10 ottobre 2014 il Tribunale rigettava l’appello, con condanna dell’appellante al rimborso delle spese sostenute dalla compagnia di assicurazioni.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione (OMISSIS) affidandosi a quattro motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo lamenta l’omessa pronunzia e la nullita’ della sentenza, nonche’ la violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4. Il Tribunale avrebbe omesso di esaminare il motivo di appello relativo alla mancata rinnovazione della notificazione dell’atto di citazione al convenuto (OMISSIS), inficiata da nullita’. Il Tribunale, pur avendo fatto riferimento alla nullita’ della notifica, ha affrontato la diversa questione dell’integrazione del contraddittorio sollevata dall’appellante solo in via subordinata. Si tratta di questione diversa rispetto a quella oggetto della doglianza dell’appellante.
Con il secondo motivo deduce la violazione degli articoli 291 e 101 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e violazione dell’articolo 354 c.p.c., in relazione alla medesima disposizione rilevando che la verifica della validita’ della notificazione dell’atto introduttivo costituisce una indagine preliminare rispetto ad ogni altra questione.
Con il terzo motivo deduce la violazione dell’articolo 102 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4 e la violazione dell’integrita’ del contraddittorio, oltre la violazione del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 144. Erroneamente il giudice di appello ha ritenuto superfluo provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti del proletario del veicolo che, sulla base del Codice delle assicurazioni, costituisce litisconsorte necessario nel giudizio per il risarcimento del danno promosso nei confronti dell’assicuratore. La circostanza che la pronunzia sull’incompetenza renda superflua l’integrazione del contraddittorio per ragioni di economia processuale non puo’ essere condivisa.
Con il quarto motivo lamenta la violazione degli articoli 38 e 20 c.p.c., articolo 1182 c.c. e dell’articolo 148 codice delle assicurazioni, nonche’ del Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, articolo 8, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3. In particolare il Tribunale non ha preso in esame la mancata contestazione, in sede di eccezione di incompetenza, del forum destinatae solutionis prevista all’articolo 1182 c.c., comma 3. Nel caso di specie l’attore aveva chiesto il pagamento di una somma determinata, per cui il convenuto avrebbe dovuto contestare anche tale ultimo profilo.
In applicazione del principio della ragione piu’ liquida e’ opportuno esaminare preliminarmente tale ultima doglianza, atteso che l’infondatezza del ricorso riguardo alla ritualita’ o meno dell’eccezione di incompetenza territoriale rende priva di rilevanza la valutazione dei precedenti motivi di ricorso.
Con il quarto motivo il ricorrente censura un unico profilo relativo alla questione di competenza territoriale. Infatti il ricorrente condivide il principio espresso dal Tribunale secondo cui l’eccezione di incompetenza territoriale e’ inammissibile quando non sia specificata con riguardo a tutti i criteri applicabili.
E, dopo aver esaminato quelli individuati dal Tribunale e ritualmente contestati dalla compagnia di assicurazione, ha evidenziato, con riferimento all’articolo 1182 c.c., che il Tribunale ha preso in esame, contestandolo, soltanto il foro relativo all’adempimento del debito di valore presso il domicilio del debitore al tempo della scadenza, ai sensi del comma 4 di tale disposizione. Tale questione era stata oggetto di tempestiva eccezione da parte della compagnia quale forum destinatae solutionis ai sensi dell’articolo 1182 c.c., comma 4. Rileva, invece, che il Tribunale non ha preso in esame la diversa disposizione contenuta dell’articolo 1182 c.c., comma 3, che si riferisce alle ipotesi in cui l’attore abbia chiesto il pagamento di una somma determinata.
Il motivo e’ inammissibile poiche’ il ricorrente avrebbe dovuto allegare, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, di avere sottoposto al giudice di appello tale specifica questione e cioe’ l’applicabilita’ dell’articolo 1182 c.c., comma 3, che consente di individuare il luogo in cui deve essere adempiuta l’obbligazione presso il domicilio del creditore sul presupposto dell’esistenza di una obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro. A tal fine e’ insufficiente il riferimento contenuto a pagina cinque del ricorso nel quale il ricorrente si limita a commentare il contenuto dell’atto di appello, deducendo di avere posto la questione, ma non documenta, trascrive o allega in copia la parte relativa ai motivi di appello, con la quale la questione sarebbe stata sottoposta all’esame del Tribunale. A tal fine non sono di alcuna utilita’ le conclusioni trascritte, nelle quali si fa riferimento alla richiesta di dichiarare inammissibile l’eccezione di incompetenza (punto 3) o di rigettarla (punto 5).
In ogni caso la questione e’ infondata. Nell’ipotesi di obbligazione extracontrattuale da fatto illecito si prospetta l’ipotesi di debito di valore nei confronti del danneggiato, per cui in tema di competenza territoriale il riferimento normativo e’ agli articoli 18, 19 e 20 c.p.c.. Il foro generale delle persone fisiche e giuridiche che individua la competenza del giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, o qualora la parte convenuta sia una persona giuridica, il giudice del luogo dove essa ha la sede legale. Il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, ex articolo 20 c.p.c., individua quale giudice competente quello del luogo in cui e’ sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio. Pertanto rileva sia sul foro “contractus” quale luogo in cui e’ sorta l’obbligazione, sia il foro “destinatae solutionis” che corrisponde a quello in cui deve eseguirsi l’obbligazione.
Nell’ipotesi di obbligazione sorta a seguito di sinistro stradale il “foro contractus” coincide con il luogo in cui e’ avvenuto l’incidente, mentre il “forum destinatae solutionis” e’ quello in cui deve eseguirsi l’obbligazione. L’articolo 1182 c.c., comma 3, prevede che “l’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”.
Perche’ sia applicabile la disposizione dell’articolo 1182 c.c., comma 3, e’ necessario che le obbligazioni abbiano ad oggetto somme di denaro fin dall’origine (debito di valuta) per cui l’ammontare della prestazione pecuniaria e’ precisamente determinato fin dall’origine.
La disposizione non e’ applicabile ai debiti di valore che non hanno quale oggetto una somma di denaro liquida o agevolmente liquidabile, ma l’equivalente del controvalore in denaro di un determinato bene. Cosi’ la norma non e’ applicabile alle obbligazioni derivanti da fatto illecito, le quali tendono a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato e, percio’, hanno per oggetto o la reintegrazione in forma specifica o quella per equivalente, che rappresenta una prestazione mediata e secondaria, ed e’ un tipico debito di valore e non di valuta.
A riguardo va precisato che dell’articolo 1182 c.c., comma 3, si riferisce solo ai crediti derivanti da titulo giudiziario convenzionale che abbiano ad oggetto, sin dall’origine ed in via esclusiva, una somma di denaro e che siano liquidi ed esigibili, dovendo diversamente trovare applicazione il comma 4 della disposizione, ove non soccorra uno dei criteri indicati dell’articolo 1182 c.c., comma 1. Ai fini del comma 3 di tale disposizione sono considerati liquidi ed esigibili anche i debiti il cui ammontare o il cui termine di scadenza, pur non espressamente determinati dal titolo, siano comunque determinabili attraverso operazioni di mero calcolo aritmetico o comunque sulla base d criteri certi e prestabiliti dal titolo stesso o desumibili dalla legge.
Sulla base di tali considerazioni alla fattispecie in esame non e’ applicabile la disposizione invocata dalla ricorrente, ma il comma 4 della norma, trattandosi di obbligazione da risarcimento del danno, derivante da sinistro stradale e cio’ salvo il caso in cui risarcimento sia stato convenzionalmente determinato in una somma di denaro liquidata in base a criteri predeterminati (Sez. 3, Sentenza n. 22326 del 24/10/2007, Rv. 599194-01). Fattispecie, questa, non ricorrente nel caso di specie e neppure dedotta. Va pertanto ribadito il principio secondo cui nelle obbligazioni da atto illecito ricorre l’ipotesi di debito di valore, per cui l’adempimento va effettuato al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza, giusta le previsioni dell’articolo 1182 c.c., comma 4 (Sez. 3, Sentenza n. 4057 del 07/04/1995, Rv. 491688-01).
I primi tre motivi relativi alla necessita’ di integrazione del contraddittorio o di rinnovazione dell’atto di citazione nei confronti della litisconsorte necessario sono inammissibili per difetto di interesse ex articolo 100 c.p.c., alla luce del rigetto de di arto motivo, dovendo trovare applicazione la regola piu’ volte affermata dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il principio costituzionale di ragionevole durata del processo impedisce al giudice di adottare provvedimenti che, senza utilita’ per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, ritardino inutilmente la definizione del giudizio (Cass. n. 15106/13). Correttamente il giudice di appello ha richiamato le decisioni di legittimita’ secondo cui il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso: pertanto, nel giudizio avente ad oggetto l’azione diretta proposta dal soggetto danneggiato in un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ai sensi della L. n. 990 del 1969, articoli 18 e 23, qualora sia stata chiesta la condanna del solo assicuratore, va esclusa, in sede di legittimita’, la necessita’ dell’integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo, rimasto contumace in primo e secondo grado, atteso che l’integrazione del contraddittorio, pur prevista dalle norme sopracitate, si risolverebbe esclusivamente in un pregiudizio per le parti costituite senza produrre alcuna concreta contrazione dei diritti sostanziali e processuali della parte esclusa (Sez. 3, Sentenza n. 4342 del 23/02/2010, Rv. 611903-01).
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alcun provvedimento va adottato sulle spese poiche’ l’assicuratore non ha svolto attivta’ processuale in questa sede. Deve darsi atto della insussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.