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Come affermato dalla S.C., in tema di annullamento del contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 cod. civ., non è necessario, al fine di integrare l’elemento soggettivo del dolo, che l’assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente; quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell’importanza dell’informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni. (Sez. 3, Sentenza n. 12086 del 10/06/2015).
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si consiglia la lettura del seguente articolo:
Il contratto di assicurazione aspetti generali.
L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.
L’assicurazione sulla vita
Tribunale Aosta, civile Sentenza 24 ottobre 2016, n. 323
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Colazingari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 257/2015 promossa da:
LA.NO. (…) e SO.NO. (…), con il patrocinio dell’avv. SC.DA., elettivamente domiciliati in Via (…) 11100 AOSTA, presso il difensore avv. SC.DA.
ATTORI
contro
- S.p.A. (…), con il patrocinio dell’avv. RO.MA., elettivamente domiciliato in CORSO (…) MILANO presso lo studio dell’avv. RO.MA.
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice espone che No.Gu., titolare dell’omonima impresa individuale, in data 27.06.2011 richiedeva a Un. S.p.A. un finanziamento di Euro 53.000,00 che veniva concesso nella forma di mutuo agrario a medio termine, con durata di 60 mesi e con rate mensili da Euro 1.045,72.
Il NO. contraeva una polizza assicurativa a premio unico per “coperture assicurative collettive e facoltative abbinate ai mutui ed aperture di credito piccole imprese” con la società AV. S.p.A. che garantiva una copertura assicurativa in caso di morte, invalidità totale permanente, inabilità temporanea totale e malattia grave dell’assicurato.
L’indennizzo sarebbe stato liquidato in favore dell’Impresa Individuale in caso di ITP, ITT, MG ovvero in favore del contraente in caso di decesso.
Il Sig. NO. chiedeva poi a Un. Banca S.p.A. un ulteriore finanziamento di Euro 25.000,00, che gli veniva concesso;
in tal caso il mutuo chirografario doveva essere rimborsato tramite 60 rate mensili di Euro 497,98 ed anche in relazione a questo mutuo veniva stipulata una polizza assicurativa analoga a quella precedentemente contratta.
Tuttavia il 25.10.2013 il signor No. era vittima di ictus e decedeva il 26.11.2013. Aperto il sinistro, venivano richieste la restituzione dell'”Integrazione al questionario” compilata dal medico curante e l’invio di copia del piano di ammortamento aggiornato e della cartella clinica relativa al ricovero del di No.Gu.
Infine AV. S.p.A. rifiutava di dar corso alla liquidazione sostenendo che alla data di sottoscrizione del contratto del 23.10.2012 il Sig. No.Gu. avesse sottaciuto di esser in cura per una psicosi cronica.
Tale affermazione viene contestata dagli attori i quali affermano che il defunto non era portatore di nessun tipo di stato morboso o patologico in quanto l’assunzione, in via saltuaria, di comuni farmaci ansiolitici non può in alcun modo essere considerata una patologia così grave da incidere sulla valutazione del rischio in sede di definizione della polizza.
Per contro No.Gu. godeva di ottima salute, come comprovato dalla dichiarazione del medico curante e dal possesso delle patenti a, b, c, nonché dagli esami ematici effettuati presso l’USL in data 20.05.13 i cui valori dimostravano l’assenza di patologie.
Parte convenuta si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione ad causarti delle attrici e, nel merito, affermando l’inoperatività delle garanzie assicurative, con consequenziale decadenza da ogni e qualsivoglia diritto ad invocarne le previsioni per il caso morte dell’assicurato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1892 cod. civ. e dell’art. 25 delle Condizioni di assicurazione.
Ciò posto, innanzitutto deve essere esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione ad causam delle attrice per carenza di interesse ad agire.
Afferma in proposito la convenuta che la domanda principale formulata (di condanna della Av. S.p.A. a pagare in favore del beneficiario istituto di credito il residuo del mutuo erogato al No.Gu.) “sottende totale mancanza di legittimazione ad agire delle aventi diritto della de cuius, dappoiché le stesse, in modo invero singolare, chiedono all’Autorità Giudiziaria adita l’accertamento – riconoscimento di un diritto che non appartiene loro, essendo esclusivo, personalissimo e ricadente, ove del caso, in capo soltanto alla Un. S.p.a., quale beneficiaria delle prestazioni assicurativi dedotte nelle polizze”.
L’eccezione non è condivisibile.
Se è infatti vero che, in casi come quello in esame, il diritto del beneficiario alla prestazione dell’assicuratore trova fondamento nel contratto ed è autonomo, cioè non derivato da quello del contraente, è altresì vero che il contraente mantiene un proprio ed autonomo interesse a richiedere l’adempimento dell’assicuratore alle obbligazioni contrattualmente assunte ed e quindi legittimato ad agire per richiedere tale adempimento (e non già l’effettuazione della prestazione in proprio favore). Quanto al merito si rileva che, come affermato dalla S.C., l’assicuratore il quale, prima della stipula di un’assicurazione sulla vita, sottoponga al contraente un questionario anamnestico per la valutazione del rischio, non ha alcun onere di indicare analiticamente tutti gli stati morbosi che ritiene influenti sul rischio, ma è sufficiente che ponga all’assicurato la generica richiesta di dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della stipula o ne raggruppi le specie per tipologie (nella specie: patologie metaboliche), né tale formulazione del questionario può essere interpretata come disinteresse dell’assicuratore alla conoscenza di malattie non espressamente indicate.
Ne consegue che, per escludere la reticenza di cui agli artt. 1892 e 1893 cod. civ., non può essere dall’assicurato sottaciuta l’esistenza di una patologia preesistente (nella specie esaminata dalla S.C., il diabete) anche se non singolarmente indicata nel questionario anamnestico (Sez. 3, Sentenza n. 27578 del 20/12/2011).
Ora, non è contestato che all’atto della sottoscrizione della polizza il No. fosse affetto da una psicosi cronica e fosse in trattamento con terapia farmacologica.
Del resto, per come si evince chiaramente dalla risposta di consulenza specialistica del Pronto Soccorso presso l’Ospedale di Aosta (doc. 3 di parte convenuta) il No. era “seguito da anni in psichiatria, in terapia con Ab., Ri., Ly.”.
Da ciò emerge che non è in presenza “dell’assunzione, in via saltuaria, di comuni farmaci ansiolitici”, ma di un vero e proprio stato patologico.
E’ infatti notorio che la psicosi viene definita come “Insieme di condizioni psicopatologiche gravi contraddistinte dalla perdita del contatto con la realtà e delle capacità di critica e giudizio, dalla presenza di disturbi pervasivi del pensiero, delle percezioni e dell’affettività e da una compromissione delle abilità e delle relazioni sociali”.
Nel caso in esame, oltretutto, dal documento sopra citato risulta che il defunto non avesse sofferto di un occasionale disturbo psicotico, ma presentasse tale patologia in forma abituale, con prolungata assunzione di antipsicotici.
Tanto premesso, la domanda delle attrice deve essere respinta.
Come affermato dalla S.C., in tema di annullamento del contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 cod. civ., non è necessario, al fine di integrare l’elemento soggettivo del dolo, che l’assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell’importanza dell’informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni. (Cassazione n. 12086/2015).
In tale contesto, devono ritenersi sussistere sia il requisito oggettivo della dichiarazione inesatta o reticente sia il requisito soggettivo (quantomeno) della colpa grave.
Non è infatti ipotizzabile che possa escludersi la consapevolezza di rendere una dichiarazione reticente in una persona, affetta da anni da una patologia come quelle sopra indicata e seguita da anni dal servizio di psichiatria, che ometta di segnalarla, sottoscrivendo la dichiarazione di non essere stato affetto da malattia acuta o cronica.
Deve altresì ritenersi che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell’assicuratore.
Tale conclusione appare inevitabile ove si consideri il rischio coperto dalle polizze alle quali il defunto aveva aderito, rischio rappresentato (come si legge in atto di citazione) da morte, invalidità totale permanente, inabilità temporanea totale e malattia grave dell’assicurato.
Considerata infatti la definizione medica della patologia “psicosi come sopra richiamata, senz’altro – a fronte di un’esatta dichiarazione – l’assicuratore non avrebbe prestato il proprio consenso o lo avrebbe dato a condizioni diverse.
E’ quindi legittimo il rifiuto del pagamento dell’indennizzo.
La reiezione dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva giustifica la compensazione in misura del 50% delle spese processuali le quali, per il restante 50%, seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei valori minimi per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda proposta da No.La. e No.So.;
Dichiara compensate in misura del 50% le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.738,00 e conseguentemente condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta il residuo 50% pari a Euro 1.369,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Così deciso in Aosta il 24 ottobre 2016.
Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2016.