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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 3 agosto 2016, n. 16260
L’amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, nonché impugnare la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nell’ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., quali quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un’obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l’esercizio dei servizi condominiali.
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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 3 agosto 2016, n. 16260
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18849-2012 proposto da:
(OMISSIS) (GIA’ (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
avverso la sentenza n. 2536/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
uditi gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO, il quale ha concluso l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, su istanza del geometra Domenico Sozzi (di seguito, (OMISSIS), a seguito di modifica del cognome conseguente a decreto del Prefetto di Roma dell’11 ottobre 2002), emise ingiunzione di pagamento n. 7223/2001 del 19 maggio 2001 nei confronti del Condominio di (OMISSIS), per la somma di Euro 9.883,61. Il geometra reclamava il compenso dovutogli per l’incarico di redigere il capitolato speciale di appalto, il computo metrico e il piano di sicurezza per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio, nonche’ per la denuncia di inizio di attivita’ e la direzione dei lavori, prestazioni per le quali era stato pattuito un corrispettivo di Lire 15.000.000 oltre IVA. Con deliberazione del 16 luglio 2000 il Condominio aveva pero’ deciso di non dar corso ai lavori, recedendo dal contratto.
Il Condominio di (OMISSIS), propose opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che, per l’opera prestata sino al recesso, spettava al creditore la minore somma di lire 3.584.000. Il Tribunale di Roma dichiaro’ inammissibile l’opposizione, con la seguente motivazione:
“Esaminati gli atti del processo e, quindi, il contenuto del fascicolo d’ufficio deve essere dichiarata l’inammissibilita’ dell’opposizione proposta derivante dalla mancata allegazione e, quindi, produzione, del fascicolo della fase monitoria con l’originale o copia autentica notificata del decreto ingiuntivo, dovendosi specificare, al riguardo, che tale allegazione, onere della parte opponente, deve essere ricompreso tra le attivita’ di cui all’articolo 2697 c.c. Secondo la dottrina dominante e seguendo la giurisprudenza piu’ accreditata nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo deve essere inserito ed allegato il fascicolo del c.d. 1 grado di giudizio a pena di inammissibilita’”.
Proponeva appello il Condominio di (OMISSIS), chiedendo di accertare il credito del geometra (OMISSIS) nella minor misura di Euro 1.850,98, cosi come richiesto nel giudizio di primo grado, con restituzione delle somme maggiori pagate in provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
Con sentenza del 7 giugno 2011, n. 2536/2011, la Corte d’Appello di Roma accoglieva l’appello, revocava il decreto ingiuntivo n. 7223/2001 e condannava il Condominio di (OMISSIS), n. 14, al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di Euro 1.850,98, con le conseguenti restituzioni. La Corte di merito superava l’eccezione del difetto di legittimazione processuale dell’amministratore condominiale all’opposizione a decreto ingiuntivo, giacche’ sprovvisto di autorizzazione assembleare, escludeva che fosse onere dell’opponente produrre il fascicolo della fase monitoria, e, quanto al merito, riteneva la fattispecie regolata dall’articolo 2237 c.c., stante il recesso operato dal Condominio rispetto al contratto d’opera professionale. Le opere svolte da compensare a saldo, pertanto, ad avviso della Corte di Roma (stante il mancato inizio dei lavori di manutenzione straordinaria confermato dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS), ed essendo state gia’ retribuite le precedenti prestazioni del geometra (OMISSIS)), venivano determinate alla stregua della lettera del 10 novembre 1999, non risultando eseguite ulteriori prestazioni fra il novembre 1999 ed il luglio 2000, epoca del recesso Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)) ha proposto ricorso in due motivi, notificato il 20 luglio 2012.
L’intimato Condominio di (OMISSIS), ha quindi depositato il 10 febbraio 2014 atto di rilascio di procura speciale con scrittura privata autenticata e memoria ex articolo 378 c.p.c..
Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c. in data 8 luglio 2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente dichiarata inammissibile la memoria presentata il 10 febbraio 2014 dal Condominio di (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 370 c.p.c., comma 1, che impedisce tale attivita’ alla parte contro la quale sia stato diretto il ricorso e che non abbia notificato il controricorso entro il termine ivi fissato, ma solo depositato la procura al difensore, la quale abilita unicamente alla partecipazione alla discussione orale.
- Con il primo motivo il ricorrente denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, assumendo che la Corte di Roma avrebbe omesso di rilevare in atti l’esistenza di documentazione attestante lo svolgimento, da parte sua, di attivita’ idonee a fargli maturare il diritto al piu’ elevato compenso preteso. Si richiamano, in particolare, il conferimento incarico del 3 febbraio 2000 e del 5 febbraio 2000.
- Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all’articolo 1131 c.c., assumendo che erroneamente la Corte di Roma avrebbe ritenuto l’amministratore condominiale munito di valido potere di rappresentare il condominio in giudizio, ancorche’ non munito di preventiva autorizzazione dell’assemblea.
- Risulta pregiudiziale l’esame del secondo motivo di ricorso.
L’articolo 1131 c.c., comma 2, stabilisce che (l’amministratore) “puo’ essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio”.
Nel ricostruire la portata di questa disposizione, Cass., sez. un., 6 agosto 2010, n. 18331 ha ritenuto che l’amministratore convenuto possa certamente in modo autonomo costituirsi in giudizio, cosi’ come impugnare la sentenza sfavorevole al condominio, e’ cio’ nel quadro generale di tutela urgente di quell’interesse comune che e’ alla base della sua qualifica e della legittimazione passiva di cui e’ investito; non di meno, l’operato dell’amministratore deve poi essere sempre ratificato dall’assemblea, in quanto unica titolare del relativo potere. La ratifica assembleare vale a sanare retroattivamente la costituzione processuale dell’amministratore sprovvisto di autorizzazione dell’assemblea, e percio’ vanifica ogni avversa eccezione di inammissibilita’, ovvero ottempera il rilievo ufficioso del giudice che abbia all’uopo assegnato il termine ex articolo 182 c.p.c. per regolarizzare il difetto di rappresentanza. Questa soluzione, autorevolmente affermata dalle Sezioni Unite, nega che l’amministratore sia titolare di una legittimazione processuale passiva illimitata “ex lege” (ovvero, della titolarita’ di una “difesa necessaria”). La finalita’ dell’articolo 1131 c.c., comma 2, sarebbe, in pratica, limitata a facilitare i terzi nell’evocazione in giudizio di un condominio, consentendo loro di notificare la citazione al solo amministratore anziche’ a tutti i condomini; dovendo poi l’amministratore munirsi di autorizzazione dell’assemblea per resistere nella lite. Peraltro, come di seguito ribadito da Cass. 23 gennaio 2014, n. 1451 e da Cass. 25 maggio 2016, n. 10865, la necessita’ dell’autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell’amministratore va riferita soltanto alle cause che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore, ai sensi dell’articolo 1131 c.c., commi 2 e 3.
Non potrebbe dunque piu’ sostenersi, come fatto dalla Corte d’Appello di Roma, che, poiche’ l’opponente a decreto ingiuntivo ha la posizione processuale di convenuto e cosi’ di legittimato passivo rispetto alla pretesa azionata con il ricorso monitorio, e tale posizione non muta nei successivi gradi del giudizio, indipendentemente dall’iniziativa dei mezzi di gravame adoperati, l’amministratore di un condominio che proceda a siffatta opposizione, nonche’ alla successiva impugnazione della decisione che l’abbia decisa, non ha, per cio’ solo, necessita’ dell’autorizzazione dell’assemblea condominiale, a termini dell’articolo 1131 c.c., comma 2 (cosi’ ancora Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12622 del 24/05/2010).
E’ corretto, piuttosto, e in cio’ sta l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, sostenere che l’amministratore di condominio puo’ propone opposizione a decreto ingiuntivo, e altresi’ impugnare la relativa decisione del giudice di primo grado, senza necessita’ di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, nella controversia avente ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di obbligazione assunta dal medesimo amministratore nell’esercizio delle sue attribuzioni in rappresentanza dei partecipanti, ovvero dando esecuzione a deliberazione dell’assemblea o erogando le spese occorrenti per la manutenzione delle parti comuni o per l’esercizio dei servizi condominiali, e quindi nei limiti di cui all’articolo 1130 c.c..
Il secondo motivo e’ pertanto infondato.
- Parimenti infondato e’ il primo motivo di ricorso, in quanto esso non coglie la ratio decidendi posta a base della sentenza della Corte d’Appello di Roma.
Il giudice d’appello ha motivato alla stregua dell’articolo 2237 c.c., il quale, nel consentire al cliente di recedere dal contratto di prestazione di opera intellettuale, pone a carico del cliente stesso il compenso per l’opera svolta e l’obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute, senza, peraltro, prevedere nessuna indennita’ per il mancato guadagno. Sulla base delle prove testimoniali assunte e della citata lettera del 10 novembre 1999, la Corte di merito ha cosi’ individuato le opere svolte dal geometra (OMISSIS), ulteriori a quelle gia’ compensate, ed ha aggiunto che alcun’altra prestazione risultasse adempiuta da novembre 1999 al momento del recesso. Con questo iter argomentativo il ricorrente non si e’ confrontato nel primo motivo di ricorso, essendosi limitato a ricordare quale fosse l’oggetto degli incarichi inizialmente conferiti al professionista. V. Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.