Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 14 maggio 2018, n. 11591

Questo equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilita’ per colpa di cui all’articolo 2043 c.c., non e’ sufficiente – per affermarne la responsabilita’ in caso di danni provocati da un animale randagio – individuare semplicemente l’ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile – anche in considerazione della possibilita’ di spostamento di tali animali – un controllo del territorio cosi’ penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell’attivita’ di cattura cosi’ puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall’attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l’omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell’ente preposto.

 

Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 14 maggio 2018, n. 11591

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26748-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VITULAZIO, ASL CASERTA, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1691/2016 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 29/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

(OMISSIS) deduceva, davanti al Giudice di Pace di Capua, che in data (OMISSIS) la propria autovettura Mercedes aveva subito ingenti danni a causa dell’attraversamento improvviso da parte di un cane randagio della strada percorsa dal veicolo. Per tale motivo evocava in giudizio la Asl di Caserta ed il Comune di Vitulazio chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni. L’ASL veniva autorizzata a chiamare in causa la compagnia (OMISSIS) S.p.A. Con sentenza del 25 maggio 2008 il Giudice di Pace dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Comune dl Vitulazio e rigettava la domanda, per difetto di prova circa la dinamica del sinistro;

avverso tale sentenza (OMISSIS) proponeva appello per ottenere la condanna dei convenuti, i quali chiedevano la conferma della impugnata sentenza Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 29 aprile 2016″ rigettava l’impugnazione condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti dei due enti pubblici, compensando le spese nei rapporti tra il chiamante e la compagnia di assicurazione;

contro la decisione del Tribunale di Santa Maria Vetere propone ricorso per cessazione (OMISSIS) affidandosi a tre motivi.

Considerato che:

con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 2043 c.c. e dell’articolo 40 c.p., oltreche’ degli articoli 2697 e 2700 c.c., nonche’ dell’articolo 115 c.p.c. avendo il Tribunale operato una errata valutazione delle prove. In particolare, il verbale redatto dai carabinieri conteneva una ulteriore relazione di servizio proveniente dalla ASL in cui si attestava, che i veterinari intervenuti nell’immediatezza provvidero a svincolare materialmente il cane randagio dall’autovettura e che vi era una fuoriuscita di liquidi dal radiatore, consentendo di desumere che l’auto, di ultima generazione, si era arrestata proprio a causa dell’impatto con l’animale;

il primo motivo e’ inammissibile per totale difetto di autosufficienza poiche’ interamente fondato sul contenuto del verbale redatto dai carabinieri e sull’ulteriore relazione che sarebbe stata redatta dal personale della ASL di Caserta, al fine di sostenere, sulla base dei dati analiticamente ivi descritti, che sarebbe stato possibile desumere la posizione esatta del veicolo, il contestuale impatto con il cane e tutti gli altri elementi ritenuti non provati dal Tribunale. Tale documento, pero’, non e’ trascritto, allegato o diversamente individuato;

con i secondo motivo deduce la violazione dell’articolo 2043 c.c. e articoli 115 e 116 c.p.c. e dell’articolo 111 Cost., nonche’ vizio di motivazione, rilevando che la presenza e l’attraversamento della strada da parte del cane risultavano acclarati sulla base delle relazioni di servizio descritte al punto precedente; pertanto il Tribunale, con motivazione contraddittoria si discosterebbe dalla motivazione della Corte di Cassazione, utilizzata – sino a quel momento – come punto di riferimento, pervenendo a risultati opposti rispetto a quelli prospettati dalla Corte di legittimita’;

il motivo presenta profili di inammissibilita’ poiche’ la censura non consiste in una contestazione riguardo alla errata applicazione delle norme invocate, ma in un di motivazione, non consentito ai sensi del nuovo disposto dell’articolo 360 c.p.c., n. 5;

il motivo e’, comunque, infondato, poiche’ ai fini dell’affermazione della responsabilita’ degli enti evocati in giudizio e’ necessaria la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi. Cio’ implica che non e’ possibile riconoscere una siffatta responsabilita’ semplicemente sulla base della individuazione dell’ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello piu’ specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, in mancanza di puntuale allegazione e prova. Tale onere spetta all’attore danneggiato, in base alle regole generali; e consiste nella allegazione e successiva dimostrazione della condotta obbligatoria esigibile dall’ente (nel caso di specie, omessa), e della riconducibilita dell’evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria e cio’ in base ai principi sulla causalita’ omissiva. Questo equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilita’ per colpa di cui all’articolo 2043 c.c., non e’ sufficiente – per affermarne la responsabilita’ in caso di danni provocati da un animale randagio – individuare semplicemente l’ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile – anche in considerazione della possibilita’ di spostamento di tali animali – un controllo del territorio cosi’ penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell’attivita’ di cattura cosi’ puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall’attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l’omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell’ente preposto (ad esempio perche’ vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell’ente preposto, e c’e’ nonostante quest’ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dai principi generali della responsabilita’ ordinaria per colpa di cui all’articolo 2043 c.c., principi analoghi o addirittura piu’ rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilita’ oggettiva da custodia di cui agli articoli 2051, 2052 e 2053 c.c..

Nella specie, l’accertamento della specifica condotta colposa omissiva del Comune o della ASL e del rapporto di causalita’ tra la suddetta condotta colposa omissiva e l’evento dannoso, risulta operato dal giudice del merito. Il Tribunale, dopo avere evidenziato l’obbligo astrattamente gravante sugli enti convenuti di vigilare sul territorio, ha rilevato l’assenza di elementi di prova, neppure prospettati in questa sede, riguardo alla presenza del cane nella zona nei giorni precedenti ovvero all’esistenza di eventuali segnalazioni inviate al Comune in relazione alla presenza dell’animale nel territorio comunale, in modo che quest’ultimo potesse richiedere l’intervento del servizio di cattura da parte della ASL. Per il resto, non risulta nemmeno dimostrata la dinamica non potendosi fare riferimento al contenuto delle relazioni indicate nel presente motivo, per le ragioni gia’ espresse con riferimento al motivo precedente, in ordire al totale difetto di autosufficienza;

con il terzo motivo deduce la violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione alla pronuncia sulle spese in quanto i convenuti si erano limitati a chiedere il rigetto dell’appello e non anche la condanna alle spese. Pertanto, a fronte di spese compensate in primo grado e in assenza di appello incidentale, il Tribunale non avrebbe potuto disporre la condanna al pagamento delle spese di lite;

il motivo e’ fondato. Come emerge dall’esame della decisione di appello avverso a decisione del Giudice di Pace che aveva, tra l’altro, compensato le spese di pur rigettando la domanda dell’attore, non e’ stato proposto appello incidentale. Conseguentemente il Tribunale non avrebbe potuto provvedere sulla regolamentazione delle spese di primo grado. La decisione va cassata sul punto e, decidendo nel merito, deve essere esclusa dal dispositivo della sentenza impugnata la condanna del odierno ricorrente al pagamento delle spese di primo grado che, conseguentemente, restano compensate;

ne consegue che devono essere dichiarati rigettati il primo e secondo motivo, il terzo motivo deve essere accolto con conseguente eliminazione della pronuncia sulle spese di primo grado; le spese relative al giudizio di appello vanno determinate nella misura gia’ liquidata nella sentenza di appello (Euro 1,620,00 oltre rimborso di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge). Nulla per le spese relative al giudizio di legittimita’ non avendo gli intimati espletato attivita’ difensiva in questa sede.

P.Q.M.

Rigetta il primo e secondo motivo; accoglie il terzo motivo e decidendo nel merito elimina a condanna dell’appellante (OMISSIS) al pagamento delle spese di lite di primo grado; liquida quelle di secondo grado nella misura gia’ indicata nella sentenza di appello; nulla per le spese del giudizio di legittimita’.

Per ulteriore giurisprudenza in merito al tema trattato nella seguente pronuncia si consigliano le seguenti sentenze:

Tribunale Brindisi, civile Sentenza 30 marzo 2018, n. 443

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 31 luglio 2017, n. 18954

 

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Avv. Umberto Davide

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