a fronte di una domanda di adempimento avanzata dal legato, ancorche’ contrastata da una riconvenzionale di annullamento del testamento, a maggior ragione deve ritenersi consentito al giudice, anche laddove la diversa impugnativa negoziale si riveli infondata, di poter verificare d’ufficio l’eventuale esistenza di una causa di nullita’, sebbene al solo fine di pervenire al rigetto di una domanda fondata su di un titolo negoziale affetto da nullità.

Per ulteriori approfondimenti in materia di successioni e donazioni, si consigliano i seguenti articoli:

Il testamento olografo, pubblico e segreto.

La donazione art 769 c.c.

La revoca della donazione.

Eredità e successione ereditaria

Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 5 aprile 2017, n. 8841

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEIZONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8387/2016 proposto da:

(OMISSIS), quale procuratore speciale di (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso Io studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura notarile in atti;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 150/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalla controricorrente (OMISSIS).

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

(OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso (OMISSIS) e (OMISSIS) al fine di conseguire dai convenuti, nella qualita’ di eredi, il legato disposto nel testamento olografo del 7/11/2000 della defunta (OMISSIS), con il quale si disponeva che “lascio i solidi in banca ai miei nipoti (OMISSIS) (OMISSIS) ed a mia sorella (OMISSIS)”.

I convenuti contestavano la domanda chiedendo in via riconvenzionale accertarsi la non veridicita’ della data apposta alla scheda testamentaria e la conseguente nullita’.

Evidenziavano altresi’ che l’attrice aveva gestito i trattamenti previdenziali della de cuius e chiedevano ex articolo 2028 c.c., ovvero in subordine ex articolo 2041 c.c., la restituzione di quanto impiegato e trattenuto dall’attrice per esigenze personali.

In ogni caso chiedevano che il legato fosse interpretato nel senso che era limitato alle sole somme contenute sul conto corrente intestato alla de cuius, con esclusione degli altri valori mobiliari gestiti dalla banca.

Il Tribunale di Treviso con la sentenza del 23 settembre 2011 rigettava le domande riconvenzionali, e condannava gli attori al pagamento della terza parte delle somme tutte percepite dalla (OMISSIS) S.p.A. con gli interessi a far data dall’apertura della successione al saldo.

La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 150 del 27 gennaio 2016 rigettava l’appello promosso dai (OMISSIS).

Rilevava che le due consulenze tecniche d’ufficio disposte in grado di appello, finalizzate a verificare la capacita’ naturale della testatrice e l’eventuale falsita’ della data, avevano permesso di escludere che la de cuius, alla data riportata nel testamento, fosse affetta da patologie tali da escluderne la capacita’ naturale.

Peraltro, poiche’ era emerso che alla data del giugno 2001 il testamento era stato gia’ redatto, in quanto gia’ inserito nel dossier titoli intestato alla defunta, l’aggravarsi delle condizioni di salute era riferibile ad epoca sicuramente successiva a quella di redazione del testamento, dovendosi quindi rigettare la domanda di annullamento ex articolo 591 c.c..

Diveniva quindi anche irrilevante accertare la falsita’ o meno della data apposta dalla testatrice all’atto di ultime volonta’.

Quanto poi alle indagini grafologiche, osservavano i giudici di appello che, sebbene la CTU avesse ritenuto altamente probabile che la mano della de cuius fosse stata a tratti aiutata o guidata da una mano altrui. tuttavia non si potevano valutare altri profili di invalidita’, quale ad esempio la nullita’ per apocrifia, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, posto che le conclusioni della parte appellante erano state sia in primo grado che in appello, nel senso della proposizione della sola domanda di accertamento della invalidita’ per la non veridicita’ della data.

Quindi riteneva corretta la estensione del legato a tutte le somme depositate, ivi inclusi gli investimenti mobiliari, e confermava il rigetto della domanda di rendiconto e arricchimento senza causa, per l’assenza di prova circa la gestione da parte dell’appellata delle somme appartenenti alla sorella.

Infine, condannava gli appellanti al rimborso delle spese del grado nei confronti dell’appellata, e compensava le spese di giudizio tra gli appellanti e la banca, rilevando che non era stata formulata alcuna domanda verso quest’ultima, se non in sede di precisazione delle conclusioni in appello.

(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di tre motivi.

(OMISSIS) ha resistito con controricorso.

La (OMISSIS) S.p.A. ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

I ricorrenti principali hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale.

I tre motivi del ricorso principale lamentano sotto vari profili la violazione dell’articolo 112 c.p.c., da parte del giudice di appello.

In particolare con il primo, richiamando anche la violazione falsa applicazione dell’articolo 1421 c.c., nonche’ degli articoli 101 e 345 c.p.c., e degli articoli 602 e 606 c.c., i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d’Appello, sebbene in motivazione abbia riferito che le indagini grafologiche avevano evidenziato come altamente probabile che la mano della testatrice fosse stata aiutata o guidata nella redazione delle ultima volonta’, ha escluso che fosse possibile accertare la nullita’ del testamento, in quanto gli attori avevano fatto valere la sola annullabilita’ per falsita’ della data.

Si deduce che in realta’ la previsione di cui all’articolo 1421 c.c., come interpretata dalle Sezioni Unite deve condurre alla rilevabilita’ d’ufficio della nullita’, a prescindere dalla specifica impugnativa negoziale proposta.

Si aggiunge che peraltro il tema della nullita’ per apocrifia era stato reiteratamente sviluppato negli scritti difensivi sia in primo che in secondo grado.

Il secondo motivo, sempre denunziando la violazione dell’articolo 112 c.p.c., evidenzia che in realta’ la domanda, cosi’ come proposta dagli attori, era volta ad ottenere anche la declaratoria di nullita’, sicche’ la Corte distrettuale non poteva esimersi dal rilevare la nullita’.

Il terzo motivo ribadisce che anche in sede di appello le parti ricorrenti avevano inteso richiedere l’accertamento della nullita’ del testamento per difetto di autografia, e che tale richiesta era stata espressamente ribadita in sede di conclusioni.

I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono, ad avviso del Collegio, fondati.

Reputa il Collegio che infatti la decisione impugnata si sia discostata dalle autorevoli indicazioni offerte dalla Suprema Corte nelle decisioni nn. 26242 e 26243 del 2014, con le quali si e’ chiarita l’esatta portata del potere di rilevazione d’ufficio della nullita’ ex articolo 1421 c.c..

Ed, infatti, ove sia proposta una domanda di impugnativa negoziale, tra le quali rientra evidentemente anche la domanda di annullamento del testamento (apparendo al Collegio che le affermazioni contenute nelle menzionate sentenze debbano estendersi, attesa la natura negoziale, anche al testamento), la contestazione circa la validita’ del negozio riproposta in appello impedisca che possa ritenersi formato il giudicato sulla sua validita’, anche laddove la nullita’ non sia stata rilevata da parte del giudice di primo grado, e che pertanto il giudice di appello, conservi intatto il potere di rilevazione della nullita’, sebbene ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., che non permette la proposizione di domande nuove in grado di appello, non sia consentito alle parti di trarre occasione dal rilievo officioso per chiedere un accertamento della nullita’.

A tali considerazioni deve poi aggiungersi che il presente giudizio scaturisce da una richiesta di adempimento del legato, e che quindi a fronte di una domanda di adempimento, ancorche’ contrastata da una riconvenzionale di annullamento del testamento, a maggior ragione deve ritenersi consentito al giudice, anche laddove la diversa impugnativa negoziale si riveli infondata, di poter verificare d’ufficio l’eventuale esistenza di una causa di nullita’, sebbene al solo fine di pervenire al rigetto di una domanda fondata su di un titolo negoziale affetto da nullita’.

Non e’ dato quindi trincerarsi dietro l’asserita differenza tra l’azione di annullamento e la diversa ipotesi di nullita’ per apocrifia del testamento, in quanto anche disattesa la prima, il thema decidendum continua ad essere rappresentato dalla domanda di adempimento del legato, che presuppone verificata la validita’ dell’atto che lo contiene, nonostante la patologia possa derivare da cause diverse da quelle poste a sostegno della domanda riconvenzionale.

A cio’ puo’ altresi’ aggiungersi che anche a voler ritenere limitata la domanda riconvenzionale alla sola richiesta di annullamento del testamento per falsita’ della data, la deduzione della sussistenza di una causa di nullita’ costituisce sicuramente un’eccezione in senso lato (cfr. punto 6.14.1 della motivazione della sentenza n. 26242/2014), suscettibile di essere riproposta liberamente anche in grado di appello, e comunque di rilievo officioso.

Il richiamo nella citazione d’appello al concorso di un soggetto terzo nella redazione dell’atto di ultima volonta’, quale si evince dalla riproduzione del contenuto del relativo atto, vale quanto meno a rappresentare la volonta’ di proporre in via di eccezione la questione della nullita’ in conseguenza del detto intervento. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in ordine all’affermazione circa l’impossibilita’ di poter rilevare la possibile causa di nullita’ per difetto di autografia, in quanto in contrasto con i principi espressi dalle menzionate sentenze delle Sezioni Unite, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia che riesaminera’ il merito attenendosi agli stessi.

Quanto invece al ricorso incidentale avanzato dalla (OMISSIS) S.p.A. con il quale ci si duole dell’erronea compensazione delle spese del giudizio di appello, reputa il Collegio che lo stesso sia assorbito, in conseguenza dell’accoglimento del ricorso principale e della necessita’ di dover provvedere, all’esito del giudizio di rinvio, ad una nuova regolamentazione delle spese di lite.

Il giudice del rinvio, appunto, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Venezia anche per le spese del presente giudizio.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.