Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 30 aprile 2018, n. 10322
La parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l’onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, poiche’ si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, mentre non e’ necessaria la specificazione del tipo legale e della durata della prescrizione estintiva, la cui identificazione spetta al giudice secondo le varie ipotesi previste dalla legge, in base al principio iura novit curia.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 30 aprile 2018, n. 10322
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. SAJIJA Salvatore – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12923-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rappresentante Presidente p.t. della GIUNTA REGIONALE (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’UFF. RAPPR. REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
GESTIONE LIQUIDATORIA della ex USL (OMISSIS) CAMPANIA in persona del Direttore Generale della ASL NAPOLI (OMISSIS) NORD Dott. (OMISSIS) quale Commissario Liquidatore della ex USL (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA (OMISSIS), (OMISSIS) SPA;
– intimati –
Nonche’ da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso principale;
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente all’incidentale –
e contro
REGIONE CAMPANIA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), GESTIONE LIQ7IDATORIA DELLA SOPPRESSA USL (OMISSIS) DELLA, (OMISSIS) SPA (OMISSIS), SPA (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2035/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2017 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, inammissibilita’ o rigetto del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 4.4.2005, il Tribunale di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di genitori esercenti la potesta’ sui figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ sulla domanda proposta dagli intervenienti (OMISSIS) e (OMISSIS), nei confronti del dott. (OMISSIS), della Gestione liquidatoria della soppressa USL (OMISSIS) Campania e della Regione Campania, dichiaro’ il dott. (OMISSIS) e la Gestione liquidatoria responsabili delle lesioni personali permanenti di cui era rimasto vittima il minore (OMISSIS) in occasione della sua nascita, avvenuta il (OMISSIS), e delle conseguenze dannose derivate da tali lesioni allo stesso minore, nonche’ ai suoi genitori, coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), e ai suoi germani (OMISSIS) e (OMISSIS), condannando i responsabili al risarcimento dei danni non patrimoniali da costoro patiti; condanno’ inoltre i responsabili al risarcimento del danno da perdita di capacita’ di futura produzione reddituale subito dal minore (OMISSIS); condanno’ anche la (OMISSIS) s.p.a., terza chiamata, a manlevare il dott. (OMISSIS) fino a concorrenza di Euro 103.291,38; rigetto’ la domanda proposta dai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) quali l.r. del minore (OMISSIS) per intervenuta prescrizione del credito; rigetto’ tutte le domande proposte nei confronti della Regione Campania; rigetto’ le domande proposte dalla Gestione Liquidatoria, dagli attori in proprio e n.q. e dagli intervenienti nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS); dichiaro’ assorbita la domanda proposta dal (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) s.p.a..
Detta sentenza venne gravata d’appello dalla Gestione Liquidatoria e, incidentalmente, dai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), in proprio e quali l.r. del minore (OMISSIS), nonche’ da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); anche il dott. (OMISSIS) impugno’ incidentalmente la sentenza di primo grado, facendo proprie le doglianze dell’appellante principale ad eccezione di quelle che tendevano ad escludere ogni propria responsabilita’, nonche’ dolendosi delle valutazioni effettuate dal CTU riguardo al suo operato. A seguito del decesso del dott. (OMISSIS), sia la Gestione Liquidatoria che i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), in proprio e n.q., nonche’ i figli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), riassunsero il processo anche nei confronti dei pretesi eredi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che tuttavia si costituirono negando la qualita’ di eredi del predetto (OMISSIS), per aver rinunciato alla sua eredita’ con atto del 5.7.2012. Infine, con sentenza del 6.5.2015, la Corte d’appello di Napoli, nella contumacia della Regione Campania, rilevo’ la qualita’ di eredi di (OMISSIS) in capo a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e la sostanziale loro rinuncia all’appello incidentale proposto dal de cuius; in parziale accoglimento dell’appello principale e del restante appello incidentale, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiaro’ la corresponsabilita’ della Regione Campania, unitamente allo (OMISSIS) e alla Gestione Liquidatoria, nel cagionamento delle lesioni al minore (OMISSIS) e dei conseguenti danni cagionati a quest’ultimo, nonche’ ai genitori e ai germani (OMISSIS) e (OMISSIS); rigetto’ le domande concernenti il preteso danno alla futura capacita’ di produrre reddito;
condanno’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nell’ambito delle rispettive quote di devoluzione ereditaria, al risarcimento del danno in favore di (OMISSIS) per le menomazioni fisiche subite dal fratello; condanno’ in solido la Regione Campania e la Gestione Liquidatoria, nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (questi ultimi parziariamente, nel rispetto della devoluzione ereditaria), al risarcimento del danno patito da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), confermando nel resto la sentenza impugnata e rideterminando le statuizioni sulle spese di lite.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione con unico motivo (OMISSIS) nei confronti della Regione Campania, che resiste con controricorso; (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) resistono anch’essi con controricorso, proponendo ricorso incidentale, affidato ad otto motivi, cui resistono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’, con separati controricorsi, (OMISSIS) e la Gestione Liquidatoria. Tutti i predetti, eccetto la Regione, hanno depositato memoria. Gli altri intimati non hanno resistito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
RICORSO PRINCIPALE.
1.1 – Con l’unico motivo, si deduce “violazione e/o falsa applicazione delle norme ex articoli 2938 e 2946 c.c., articolo 112 c.p.c., seconda parte, articolo 163 c.p.c. e articolo 180 c.p.c., comma 2, (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. La Corte d’appello ha respinto il secondo motivo dell’appello incidentale, con cui i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), quali l.r. del minore (OMISSIS), lamentavano l’erroneita’ della decisione di primo grado, laddove era stata accolta l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Regione Campania all’udienza del 26.9.2000.
Sostiene ora (OMISSIS), frattanto divenuto maggiorenne, che detta decisione e’ erronea, perche’ l’eccezione era stata sollevata dalla Regione in modo generico ed incompleto. Cosi’ facendo, il Tribunale prima e la Corte d’appello poi hanno rilevato d’ufficio la prescrizione quinquennale ex articolo 2947 c.c., dal momento che, in mancanza della sufficiente specificita’ dell’eccezione, deve ritenersi che quella sollevata non possa che riferirsi alla ordinaria prescrizione decennale, ex articolo 2946 c.c., conformemente all’insegnamento giurisprudenziale di legittimita’.
RICORSO INCIDENTALE.
1.2 – (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono otto motivi, deducendo violazione o falsa applicazione degli articoli 519, 521, 1176, 2043, 2236 e 2697 c.c., articoli 99, 100, 115 e 303 c.p.c., articoli 6 e 13 CEDU, articoli 11 e 24 Cost., nonche’ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Essi, nella sostanza, censurano la decisione nella parte in cui sono stati ritenuti eredi puri e semplici di (OMISSIS), benche’ avessero rinunciato alla sua eredita’. Sostengono, invece, di non poter essere considerati tali, perche’ detta qualita’ avrebbe dovuto essere provata da chi ne aveva interesse, e che, al piu’, avrebbero dovuto essere considerati quali successori processuali del de cuius, subentrando nella medesima situazione processuale (senza che ne potesse quindi derivare alcuna rinuncia tacita all’appello incidentale da lui proposto, come invece ritenuto dalla Corte del merito). Chiedono quindi, con la cassazione della sentenza impugnata, di essere assolti dalle domande risarcitorie avanzate nei loro confronti.
2.1 – Va anzitutto esaminato, nell’ordine logico delle questioni, il ricorso incidentale. Esso e’ inammissibile per plurime ragioni.
Anzitutto, l’atto e’ stato notificato, via PEC, ai sensi della L. n. 53 del 1994, ma ne’ la procura (in calce e su foglio separato), ne’ il messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi eventuali allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, articolo 6, comma 2, sono attestati conformi all’originale analogico dal procuratore dei ricorrenti incidentali. Ne deriva che, da un lato, la procura e’ da considerare tamquam non esset, con conseguente inammissibilita’ per violazione dell’articolo 365 c.p.c., e dall’altro difetta comunque la prova del perfezionamento della notifica nei confronti di tutti i destinatari (v. Cass. n. 18758/2017), esclusi i (OMISSIS)- (OMISSIS) e la Gestione Liquidatoria, che hanno a loro volta notificato i relativi controricorsi, essendosi evidentemente raggiunto lo scopo riguardo alla loro posizione.
In ogni caso, assumendo la data della notifica del ricorso incidentale, con dette modalita’, nel 1.7.2016, deve evidenziarsi che la sentenza impugnata e’ stata pubblicata il 6.5.2015 e non e’ stata notificata. E’ quindi evidente che l’impugnazione e’ stata proposta ben oltre l’anno dalla pubblicazione, ex articolo 327 c.p.c. applicabile ratione temporis, tenuto conto della sospensione dei termini, ed e’ quindi da considerare tardiva, ai sensi dell’articolo 334 c.p.c. Il ricorso principale e’ stato pero’ rivolto da (OMISSIS) nei confronti della sola Regione Campania, ed e’ stato notificato a tutte le altre parti (compresi gli eredi di (OMISSIS)) ai sensi dell’articolo 332 c.p.c., come mera litis denuntiatio. Ne deriva che l’impugnazione in esame, tardivamente proposta, e’ comunque inammissibile, evidente essendo che l’interesse alla sua proposizione non e’ ascrivibile alla proposizione dell’impugnazione principale (cosi’, recentemente, Cass. n. 12387/2016); del resto, e correlativamente, e’ stato di recente affermato (Cass. n. 10243/2016) che, poiche’ la regola secondo cui l’articolo 334 c.p.c. consente l’impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza da altri impugnata e’ applicabile alla sola impugnazione incidentale in senso stretto (ossia, quella proveniente dalla parte contro la quale e’ stata proposta l’impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, a norma dell’articolo 331 c.p.c.), il soccombente ha l’onere di impugnare tempestivamente la sentenza, e quindi, avuto riguardo al caso che occupa, entro l’anno (aumentato di trentuno giorni ex lege n. 742 del 1969), corrente dal 6.5.2015, il che non e’ pacificamente avvenuto.
3.1 – Il ricorso principale e’ infondato.
La Regione Campania, costituendosi con comparsa depositata il 26.9.2000, ha eccepito “l’intervenuta prescrizione del diritto, stante che l’evento si sarebbe verificato, cosi’ come affermato da controparte, il (OMISSIS)”.
Ora, non v’e’ dubbio che la Regione abbia inteso avvalersi della prescrizione estintiva, avuto riguardo alle domande risarcitorie avanzate nei suoi confronti dai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), in proprio e nella qualita’, come correttamente accertato dalla Corte partenopea; domande, peraltro, fondate su una pretesa concorrente responsabilita’ contrattuale ed extracontrattuale, ma che per (OMISSIS), che lamentava il danno a lui derivante a causa delle menomazioni subite dal fratello, non poteva che essere di natura extracontrattuale.
Tanto basta, quindi, per ritenere corretta la decisione impugnata, dal momento che l’onere di tipizzazione concerne la tipologia di prescrizione eccepita ma non anche la durata del termine prescrizionale (cosi’ la recentissima Cass. n. 16486/2017, secondo cui “La parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l’onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, poiche’ si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, mentre non e’ necessaria la specificazione del tipo legale e della durata della prescrizione estintiva, la cui identificazione spetta al giudice secondo le varie ipotesi previste dalla legge, in base al principio iura novit curia.”
4.1 – In definitiva, il ricorso principale e’ rigettato, mentre quello incidentale e’ inammissibile. Le spese di lite del giudizio di legittimita’ possono quindi integralmente compensarsi tra tutte le parti costituite.
In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione e del ricorso incidentale (successiva al 30 gennaio 2013), puo’ darsi atto dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Compensa integralmente tra tutte le parti costituite le spese del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17), si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.