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Corte d’Appello Napoli, Sezione 4 civile Sentenza 22 settembre 2017, n. 3860
Ne consegue che il terzo danneggiato che inoltri – come nella fattispecie in esame – la sua richiesta di risarcimento per r.c.a. all’assicuratore, che risulti dal contrassegno (e quindi dal certificato), e che proponga poi contro lo stesso azione diretta, ha agito nei confronti di un soggetto che e’ tenuto al risarcimento,’ in presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno, infatti, l’assicuratore risponde sempre nei confronti del danneggiato per il sinistro verificatosi entro il periodo di scadenza o il termine di tolleranza di cui all’art. 1901 c.c., comma 2, anche nel caso in cui non corrisponda allo stesso un valido rapporto assicurativo, ad esempio perché il certificato ed il contrassegno sono stati emessi per errore (Cass. 5.5.1980 n. 2940) o perché sono stati rilasciati da un agente, il cui rapporto con la compagnia assicuratrice sia cessato (Cass. 5.8.1981 n. 4856) o perché il contratto si è sciolto per qualsiasi causa. In questo caso rimane salva l’azione di rivalsa dell’assicuratore nei confronti del proprio assicurato.
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Corte d’Appello Napoli, Sezione 4 civile Sentenza 22 settembre 2017, n. 3860
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
nella persona dei Magistrati:
dott. Marzia Consiglio Presidente
dott. Margherita D’Amore Consigliere
dott. Giuseppe Iascone Maglieri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello n. 1338 R.G. dell’anno 2013, con oggetto: risarcimento danni vertente
TRA
Mo.Do. elettivamente domiciliato in Napoli alla via (…) presso lo studio dell’avv. Lu.Es. dal quale è rappresentato e difeso come da mandato in atti.
Appellante
E
Pe.Sa. elettivamente domiciliato in Napoli alla via (…) presso lo studio dell’avv. An.Pi. che unitamente all’Avv. Fi.Pi. del Foro di Rossano lo rappresenta e difende come da mandato in atti.
Appellato
E
Un. ass.ni spa – già Fo. spa – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via (…) is. 17/18 presso lo studio dell’avv. Pa.An. dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in atti.
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27.3.2013 (con consegna dell’atto per la notifica all’ufficiale giudiziario in data 25.3.2013) Mo.Do. proponeva appello avverso la sentenza n. 2635/2012 pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 27.2 – 5.3.2012, all’esito della quale veniva rigettata – con compensazione delle spese processuali, tranne quelle dell’espletata consulenza medico – legale di ufficio poste definitivamente a carico di parte attrice, la domanda dallo stesso proposta mirante a conseguire il risarcimento dei danni subiti per le lesioni personali riportate a seguito dell’incidente stradale verificatosi il 16.5.2003 verso le ore 16,00 circa in Napoli al locale Corso (…), allorché mentre era in attesa di attraversare quale pedone la strada nei pressi del negozio di fiori “Co.” veniva investito dal ciclomotore con telaio n. (…) targato (…) di proprietà di Pe.Sa. ed assicurato per la rea con la Sa. S.p.A. con polizza n. (…) (cff. amplius dispositivo della sentenza di primo grado).
L’appellante censurava la sentenza gravata con la formulazione di un unico articolato motivo di gravame lamentando sostanzialmente: una erronea valutazione delle risultanze processuali da parte del primo giudicante deponenti per la legittimazione passiva della Fo. S.p.A. e di Pe.Sa., quale proprietario del ciclomotore investitore, nonché per la esclusiva responsabilità di quest’ultimo nella determinazione eziologica dell’incidente in questione, risultando prive di contraddizioni, attendibili e meritevoli di credito le deposizioni testimoniali raccolte asseveranti la dinamica dell’incidente, così come prospettata dall’attore – odierno appellante, posto che non poteva pretendersi che un teste oculare indifferente alle parti possa ricordare a memoria a distanza di cinque anni dal verificarsi del sinistro la targa o il numero di telaio di un ciclomotore e tenuto conto che i testimoni escussi non avevano ricordato, dato il tempo trascorso, circostanze del tutto marginali ed assolutamente ininfluenti, confermando fondamentalmente gli assunti attorei; per non aver il primo giudicante consentito al fine del riconoscimento l’esibizione al teste Ca.Ge. – di cui si richiedeva pertanto la riescussione – della cartula prodotta in giudizio riportante i dati identificativi del motorino investitore e della compagnia assicuratrice; per aver il primo giudicante omesso di considerare che alla stregua del disposto normativo dell’art. 7 della L. 1969 n. 990 la compagnia assicuratrice una volta rilasciato il contrassegno assicurativo è tenuta al risarcimento dei danni nei confronti del terzo danneggiato, non assumendo rilievo nei rapporti tra danneggiato ed ente assicuratore per la rea questioni attinenti alla validità del rapporto assicurativo rilevanti ed incidenti unicamente nel rapporto interno assicurato – assicuratore e tra quest’ultimo ed i propri agenti.
Sulla base di tali premesse in accoglimento dell’interposto gravame ed in riforma della pronuncia di primo grado, richiedeva – previa in via istruttoria la riescussione del teste Ca.Ge. tesa al riconoscimento del foglietto con i dati identificativi del ciclomotore – dichiarata la responsabilità del proprietario del ciclomotore investitore nella causazione del sinistro di cui è causa, condannarsi la Fo. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti da Mo.Do., da liquidarsi dalla adita Corte per equivalente pecuniario giusto e congruo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto con il favore di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore Avv. Lu.Es. dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituivano Pe.Sa. e la Fo. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore; contestando estensivamente gli assunti dell’appellante ed instando per il rigetto dell’interposto gravame infondato in fatto ed in diritto, con rivalsa di spese e competenze del secondo grado di giudizio, con attribuzione in ordine a Pe.Sa. in favore del procuratore di quest’ultimo Avv. An.Pi. dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. Acquisito il fascicolo di ufficio di primo grado, precisate le conclusioni, la causa all’udienza collegiale del 28.3.2017 era riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prioritariamente dal punto di vista logico – giuridico ed in via assorbente e tranciante rispetto ad ogni ulteriore questione a riguardo, al fine della previa verifica della corretta instaurazione del contraddittorio in relazione alla spiegata domanda risarcitoria promossa ex artt. 18 e 23 della L. 1969 n. 990 – applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame – nei confronti della compagnia assicuratrice per la rea e del responsabile civile proprio litisconsorte necessario, occorre esaminare le censure formulate dall’appellante – già riferite nella parte narrativa – in ordine alla ritenuta e statuita carenza di legittimazione passiva della Fo. e di Pe.Sa.
Ciò posto le doglianze formulate dall’appellante in ordine alla ritenuta carenza di titolarità del rapporto assicurativo in capo alla predetta compagnia assicuratrice per la rea, statuita nella sentenza impugnata appaiono idonee ad incidere sotto tale profilo sul costrutto argomentativo e sull’impianto motivazionale della pronuncia di primo grado a confutarne a riguardo il fondamento logico – giuridico e pertanto risultano fondate e meritevoli per quanto di ragione di accoglimento.
Ed invero contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudicante, a fronte della avvenuta produzione da parte dell’attore – odierno appellante del certificato di assicurazione di cui alla polizza n. (…) rilasciato dalla Sa. ass.ni in ordine al ciclomotore investitore (…) c.c. telaio n. (…) per l’arco temporale dal 2.8.2002 al 2.8.2003 e pertanto in vigenza alla data dell’incidente in questione (16.5.2003), la convenuta – odierna appellata compagnia assicuratrice non ha contestato di non aver emesso e rilasciato la predetta polizza, né che la stessa fosse stata falsificata o contraffatta, limitandosi a dedurre di contro la inesistenza del predetto contratto assicurativo in quanto stipulato da tale Ge.Pa. in data 2.8.2002, laddove la stessa era già deceduta in data 17.5.1999, ovvero la sua nullità in quanto stipulato in frode alla legge.
Ed invero nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei rapporti tra danneggiato e compagnia assicurativa non assumono rilievo questioni riguardanti la validità della polizza. In particolare il rilascio del contrassegno vincola l’assicuratore a pagare i danni causati dalla circolazione del veicolo anche se il contratto non è efficace; infatti, ciò che rileva verso il terzo danneggiato è l’autenticità del contrassegno non la validità del rapporto assicurativo, perché va tutelato il legittimo affidamento dei terzi.
In forza del combinato disposto dell’art. 7 l. 24 dicembre 1969 n. 990 (attuale art. 127 D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209) e dell’art. 1901 c.c., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore della r.c.a. vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, quel che rileva, ai fini della promovibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile è l’autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell’affidamento del danneggiato e copre, pertanto, anche l’ipotesi dell’apparenza del diritto, per escludere la responsabilità dell’assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che questi provi l’insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l’affidamento erroneo del danneggiato stesso.( cfr. ex plurimis Cass. 13/12/2010 n. 25130; Cass. 27/08/2014 n. 18307; Cass. 24/04/2001 n. 6026).
Infatti il contrassegno, nell’ottica della L. n. 990 del 1969, art. 18 (attuale D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 127), costituisce un documento, contenente anche esso la firma dell’assicuratore, che indica l’anno, il mese ed il giorno di scadenza dal periodo assicurativo, per cui e’ valido il certificato. Esso, quindi, prova (almeno fino a prova contraria) l’esistenza di un certificato assicurativo avente eguale scadenza e proveniente dallo stesso assicuratore.
Ne consegue che, indipendentemente dal valore probatorio che contrassegno e certificato possono avere tra le parti del contratto di assicurazione, certamente contrassegno e certificato nei confronti dei terzi danneggiati costituiscono prova documentale del contratto di assicurazione, con riguardo alle parti di essa, che espressamente riproducono (segnatamente il nominativo dell’assicuratore, la scadenza del periodo assicurativo, il veicolo identificato con targa o telaio).
Ne consegue che il terzo danneggiato che inoltri – come nella fattispecie in esame – la sua richiesta di risarcimento per r.c.a. all’assicuratore, che risulti dal contrassegno (e quindi dal certificato), e che proponga poi contro lo stesso azione diretta, ha agito nei confronti di un soggetto che e’ tenuto al risarcimento,’ in presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno, infatti, l’assicuratore risponde sempre nei confronti del danneggiato per il sinistro verificatosi entro il periodo di scadenza o il termine di tolleranza di cui all’art. 1901 c.c., comma 2, anche nel caso in cui non corrisponda allo stesso un valido rapporto assicurativo, ad esempio perché il certificato ed il contrassegno sono stati emessi per errore (Cass. 5.5.1980 n. 2940) o perché sono stati rilasciati da un agente, il cui rapporto con la compagnia assicuratrice sia cessato (Cass. 5.8.1981 n. 4856) o perché il contratto si è sciolto per qualsiasi causa. In questo caso rimane salva l’azione di rivalsa dell’assicuratore nei confronti del proprio assicurato.
Ciò che preme mettere in rilievo è che il legislatore, parlando di azione diretta, ha inteso riferirsi ad azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore e che va differenziato il rapporto assicurativo esterno, fra assicuratore e danneggiato, da quello interno tra assicuratore ed assicurato; nel primo il contratto va considerato come fatto giuridico la cui semplice esistenza legittima il danneggiato a richiedere il risarcimento direttamente all’assicuratore, senza che questi possa opporgli le eccezioni contrattuali; nel secondo il contratto viene a rilevare come negozio giuridico, nel quale attraverso le azioni di rivalsa si ricostituisce il sinallagma contrattuale.
Ne’ per effetto dell’art. 7 in questione, al contratto è sostituito il certificato di assicurazione (ed il contrassegno). Il contrassegno ed il certificato di assicurazione operano solo nell’interesse ed a tutela del danneggiato, il quale essendo terzo rispetto al contratto assicurativo ed ignorando il contenuto e la portata del rapporto assicurativo deve poter fare affidamento sulle indicazioni del certificato di assicurazione (Cass. 11.11.1995 n. 11723; Cass. 4.5.1993 n. 5834).
In altri termini la disciplina della L. n. 990 del 1969, art. 7 introduce un’ipotesi di tutela dell’affidamento espressamente regolata dalla legge. Non è infatti la validità del rapporto assicurativo che rileva nei confronti del danneggiato, ma solo l’autenticità’ e quindi la provenienza del certificato e del contrassegno, per cui solo il certificato ed il contrassegno falsificati, costituendo una mera apparenza e non provenendo dall’assicuratore, non espongono lo stesso ad alcuna responsabilità.
Anche in questo caso va tuttavia ricordato che la L. n. 990 del 1969 art. 7 mira a tutelare l’affidamento del danneggiato e quindi copre anche l’ipotesi dell’apparenza del diritto. Ciò comporta che, perché non sussista la responsabilità dell’assicuratore pur in presenza di un certificato e contrassegno assicurativo falsificati o contraffatti, occorre che risulti provato che non sussisteva l’apparenza del diritto e che cioè l’assicuratore non aveva tenuto alcun comportamento colposo tale da ingenerare l’affidamento erroneo in questione.
Tale situazione si verifica allorché’ il certificato ed il contrassegno provengono pur sempre dall’assicuratore, per quanto abusivamente riempiti dall’agente, ovvero da un soggetto che era stato agente dell’assicuratore e che in tale qualità’ li aveva acquisiti, per quanto poi li abbia compilati a rapporto cessato, in assenza di un’attività’ diligente dell’assicuratore di pubblicizzare la cessazione del rapporto con l’agente e di recuperare i moduli in bianco dei contrassegni e certificati già consegnati.
Ne consegue alla luce delle svolte argomentazioni in linea con il disposto normativo dell’art. 7 L. 1969 n. 990 obliterato dal primo giudicante e degli orientamenti giurisprudenziali innanzi delineati formatisi a riguardo, a fronte del prodotto certificato e contrassegno assicurativo di cui la Fo. non ha contestato l’avvenuto rilascio né la sua autenticità, limitandosi di contro ad invocare la invalidità dello stesso in quanto stipulato da soggetto tale Ge.Pa. in data 2.8.2002, mentre la stessa era già deceduta in data 17.5.1999, sussiste la legittimazione passiva della evocata Fo., giacché, nei confronti del terzo danneggiato, quel che rileva, ai fini della promovibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile è l’autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo.
A fronte della sussistente legittimazione passiva della Fo. S.p.A. nell’ambito dell’azione risarcitoria diretta esercitata ex art. 18 L. 1969 n. 990 dal terzo danneggiato attore – odierno appellante Mo.Do., non risulta di contro comprovata, come a riguardo correttamente evidenziato nella sentenza di primo grado, la legittimazione passiva di Pe.Sa., indicato quale proprietario, responsabile civile del ciclomotore investitore telaio n. (…)targato (…) che ha contestato qualsivoglia proprio coinvolgimento nel sinistro in questione, sporgendo altresì denuncia – querela ed informando cautelativamente in ordine alla propria estraneità alla vicenda in esame sia la Fo. S.p.A. che la propria compagnia assicuratrice per la rea Un. ass.ni spa. (cfr. doc. 2), 3), 4), 5) indice fascicolo di parte di primo grado dell’appellato Pe.).
Ed invero è circostanza incontroversa che il ciclomotore di proprietà del Pe. è abbinato ad un numero di telaio (n. (…)) diverso da quello indicato dallo stesso attore – odierno appellante (telaio n. (…)) come identificativo del ciclomotore investitore coinvolto nel sinistro in questione e riprodotto nel contrassegno assicurativo della Sai versato in atti.
Né risulta comprovato dal resoconto testimoniale la targa ed il numero di telaio del ciclomotore investitore del Mo., in carenza di specifica indicazione da parte dei testi escussi.
Né di alcun pregio appare il foglietto in atti: “Giorno 16 maggio ore 16,00 motorino tg. (…) Ce.Ci.”, senza alcuna data e sottoscrizione, tenuto conto, in via assorbente e tranciante rispetto ad ogni ulteriore questione a riguardo (che lo stesso non risulta essere stato prodotto tempestivamente nel corso del giudizio di primo grado in carenza di qualsivoglia indicazione e richiamo nell’atto di citazione, nelle memorie ex art. 183 V comma e 184 c.p.c., nei verbali di udienza e nell’indice del fascicolo di parte di primo grado del Mo., né se ne fa cenno neppure nelle comparse conclusionali.
Fermo restando il predetto assorbente rilievo di decadenza processuale, va rilevato che in ordine alla predetta cartula manca una prova certa della sua formazione temporale e coeva all’incidente di cui è causa. La circostanza addotta dall’appellante – posta a base della richiesta istruttoria di rinnovazione dell’escussione del teste Ca.Ge. – che il primo giudicante non avrebbe consentito l’esibizione del predetto foglietto al predetto testimone per il riconoscimento è rimasta in carenza di riscontro probatorio allo stato di mera asserzione difensiva dedotta per la prima volta in sede di gravame, posto che nelle difese prospettate nel corso del giudizio di primo grado e persino nel capitolo di prova testimoniale articolato a riguardo (capo d) della memoria istruttoria depositata in data 20.9.2006 alcun riferimento risulta operato dall’attore – odierno appellante ad un foglietto con i dati identificativi del ciclomotore investitore da mostrare al teste da escutere.
Né risulta verbalizzata una richiesta in tal senso rivolta dal procuratore del Mo. al primo giudicante e da questo disattesa. Infine e non da ultimo appare ictu oculi che la grafia del foglietto versato materialmente in atti comparata con quella della sottoscrizione del verbale all’udienza del 15.12.2008 da parte del teste escusso Ca.Ge., non appare riconducibile a quest’ultimo, avendo lo stesso dichiarato di aver trascritto di proprio pugno tutti i dati identificativi del motorino e l’assicurazione su di un foglietto consegnato alla moglie del Mo.
Peraltro e non da ultimo va rilevato che lo stesso attore – odierno appellante ha ricondotto nella lettera di messa in mora del 23.5.2003 ex art. 22 L. 1969 n. 990 indirizzata alla Sa. ass.ni (cfr. doc. 2) indice fascicolo di parte di primo grado di Mo.Do.) a diversa persona fisica, tale Ce.Ci. la titolarità del ciclomotore investitore – indicato altresì dal teste Ca.Ge. come il soggetto sopraggiunto in ospedale, che avrebbe riferito di condurre il motorino investitore ed avrebbe fornito i dati identificativi dello stesso e mostrato il tagliando assicurativo del ciclomotore intestato Sa. – senza tuttavia provvedere ad evocarlo in giudizio, in luogo di Pe.Sa.
Ne consegue alla luce delle pregresse considerazioni che a fronte dell’azione risarcitoria diretta spiegata dal danneggiato Mo.Do. nei confronti della Fo. S.p.A. ex art. 18 della L. 1969 n. 990 e della carenza di legittimazione passiva di Pe.Sa., non risulta evocato in giudizio quale litisconsorte necessario ex art. 23 della medesima legge della evocata compagnia assicuratrice, il responsabile civile, proprietario del motociclo (…) telaio n. (…) indicato come assicurato per la rea nel prodotto contrassegno assicurativo rilasciato dalla SA. S.p.A. onde andava prioritariamente integrato il contraddittorio nei confronti di quest’ultimo.
Pertanto stante la mancata partecipazione ed omessa integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado nei confronti del responsabile civile, proprietario del ciclomotore (…) telaio n. (…), litisconsorte necessario della evocata compagnia assicuratrice Fo. S.p.A. va dichiarata la nullità parziale della pronuncia di primo grado, con conseguente rimessione della causa ex art. 354 cod. proc. civ. innanzi al Tribunale di Napoli in diversa composizione, quale primo giudicante per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto litisconsorte necessario, fermo restando la statuizione della pronuncia di primo grado di rigetto della domanda nei confronti di Pe.Sa. per carenza di legittimazione passiva.
Alla stregua del combinato disposto normativo degli artt. 354 e del richiamato art. 353 c.p.c. si assegna per la riassunzione del processo il termine di mesi tre dalla notifica della sentenza.
Per quanto concerne il governo delle spese processuali di secondo grado premesso che in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità “il giudice di appello, quando dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall’art. 354 c.p.c. (nella specie, per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario), nel rimettere la causa al primo giudice può decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d’ufficio ma per iniziativa della parte interessata” (cfr. Cass. 12.6.2006 n. 13550) – ricorrendo giusti motivi ex art. 92 c.p.c. nella formulazione – applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame – antecedente alle novelle introdotte dalla L. 18.6.2009 n. 69 e dalla L. 162/2014 – in ragione della soluzione in rito della presente controversia, della peculiarità delle questione trattate, unitamente a ragioni di ordine sostanziale, si stima equo e conforme a giustizia dichiarare le stesse interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando così provvede:
a) dichiara la nullità parziale della pronuncia di primo grado con conseguente rimessione ex art. 354 cod. proc. civ. della causa innanzi al Tribunale di Napoli in diversa composizione, quale primo giudicante per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, proprietario del ciclomotore (…) telaio n. (…), litisconsorte necessario della evocata compagnia assicuratrice Fo. S.p.A. fermo restando la statuizione della pronuncia di primo grado di rigetto della domanda nei confronti di Pe.Sa. per carenza di legittimazione passiva;
b) dichiara le spese del secondo grado di giudizio interamente compensate tra le parti;
c) assegna per la riassunzione il termine di tre mesi dalla notifica della sentenza.
Così deciso in Napoli il 25 luglio 2017.
Depositata in Cancelleria il 22 settembre 2017.