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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 13 aprile 2018, n. 9244
la competenza territoriale per la relativa dichiarazione spetta al tribunale del luogo in cui, alla data di presentazione dell’istanza, si trova la sede principale dell’impresa, ovverosia il luogo ove si svolge effettivamente l’attivita’ direttiva, amministrativa ed organizzativa e quella di coordinamento dei fattori produttivi: esso, secondo una presunzione juris tantum, coincide normalmente con la sede legale risultante dal registro delle imprese, a meno che non vengano forniti elementi univoci tali da smentire la predetta presunzione e da far ritenere che la sede legale sia solo fittizia e quella effettiva si trovi altrove.
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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 13 aprile 2018, n. 9244
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 27105/2017 R.G., sollevato dal Tribunale di Siracusa con ordinanza in data 26 ottobre 2017 nel procedimento vertente tra:
(OMISSIS) S.P.A., da una parte, e (OMISSIS) S.R.L., dall’altra, ed iscritto al n. 119/2017 R.G. di quell’Ufficio;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2018 dal Consigliere Guido Mercolino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha chiesto la dichiarazione di competenza del Tribunale di Patti.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 3 agosto 2017, il Tribunale di Patti ha dichiarato la propria incompetenza in ordine all’istanza di fallimento proposta dalla (OMISSIS) S.p.a. nei confronti della (OMISSIS) S.r.l.
A seguito della trasmissione degli atti, il Tribunale di Siracusa, dichiarato competente dal predetto decreto, con ordinanza del 26 ottobre 2017 ha sollevato conflitto negativo di competenza.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha ritenuto che la presunzione di coincidenza della sede legale della debitrice con quella effettiva non potesse considerarsi superata in virtu’ della mera circostanza, emergente da una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 492 c.p.c., comma 4, che in Siracusa si trovavano beni mobili di proprieta’ della debitrice, peraltro non identificati, osservando invece che nella sede risultante dal registro delle imprese, situata in (OMISSIS), oltre ad essersi tenute le assemblee per l’approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 2014, 2015 e 2016, era stato notificato un atto di precetto ad opera della medesima creditrice. Ha aggiunto che dalle prove testimoniali assunte in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente dinanzi al Tribunale di Bologna era emerso che spesso le consegne della merce venivano effettuate presso un magazzino in (OMISSIS), ove, come risultava dai documenti acquisiti, si trovava una sede operativa della societa’.
Le parti non hanno svolto attivita’ difensiva.
Il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In tema di fallimento, questa Corte ha da tempo affermato il principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui la competenza territoriale per la relativa dichiarazione spetta al tribunale del luogo in cui, alla data di presentazione dell’istanza, si trova la sede principale dell’impresa, ovverosia il luogo ove si svolge effettivamente l’attivita’ direttiva, amministrativa ed organizzativa e quella di coordinamento dei fattori produttivi: esso, secondo una presunzione juris tantum, coincide normalmente con la sede legale risultante dal registro delle imprese, a meno che non vengano forniti elementi univoci tali da smentire la predetta presunzione e da far ritenere che la sede legale sia solo fittizia e quella effettiva si trovi altrove (cfr. Cass., Sez. Un., 25/06/2013, n. 15872; Cass., Sez. 1, 6/11/2017, n. 26491; Cass., Sez. 6, 6/11/2014, n. 23719).
Nella specie, l’avvenuto superamento della predetta presunzione e’ stato correttamente escluso dal Tribunale di Siracusa in virtu’ della considerazione, logicamente e giuridicamente ineccepibile, secondo cui la mera dichiarazione dell’esistenza di beni mobili della societa’ in un luogo diverso da quello indicato come sede legale della stessa, resa dal legale rappresentante della (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 492 c.p.c., comma 4, non autorizzava di per se’ a concludere che in quel luogo si trovasse la sede effettiva dell’impresa: indipendentemente dalla mancata identificazione dei predetti beni, la cui esistenza e’ rimasta d’altronde indimostrata, la loro collocazione in un luogo diverso da quello indicato come sede legale della societa’ non risultava incompatibile con una diversa ubicazione del centro dell’attivita’ decisionale ed organizzativa, non essendo stato neppure chiarito se in quel luogo fosse situata una filiale o una succursale o soltanto un deposito della ST. Significativa, a quest’ultimo riguardo, e’ la circostanza, emersa dalle deposizioni dei testi escussi in un diverso giudizio e posta in risalto dal Giudice a quo, che le consegne della merce alla societa’ debitrice avessero luogo presso un magazzino della societa’ debitrice situato in una localita’ ((OMISSIS)) diversa non solo da quella indicata come sede legale ((OMISSIS)), ma anche da quella indicata come sede effettiva ((OMISSIS)), dove la (OMISSIS) disponeva di una sede operativa. Decisiva, a fronte delle predette risultanze, appare comunque la circostanza che nel luogo indicato come sede legale della societa’ si siano svolte le riunione dell’assemblea per l’approvazione dei piu’ recenti bilanci di esercizio, la cui predisposizione, configurandosi come uno dei principali atti di amministrazione, depone univocamente in favore dell’identificazione del luogo di approvazione con quello di effettivo svolgimento dell’attivita’ di gestione.
Va pertanto dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Patti, nel cui circondario ricade il Comune di Gioiosa Marea, con il conseguente rinvio della causa al Giudice dichiarato competente.
La proposizione d’ufficio del regolamento di competenza esclude la necessita’ di provvedere al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Patti, dinanzi al quale il processo dovra’ essere riassunto nel termine di legge.
Motivazione semplificata.