Corte di Cassazione, Sezione 1 penale Sentenza 6 aprile 2018, n. 15537
il delitto previsto dall’articolo 2638 c.c., comma 1 e’ un reato di mera condotta, integrato sia dall’omessa comunicazione di informazioni dovute che dal ricorso a mezzi fraudolenti volti ad occultare l’esistenza di fatti rilevanti per la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa’ (Sez. 5, n. 26596 del 21/05/2014, dep. 19/06/2014, New S.r.l. e altri, Rv. 262637), il reato previsto dal comma 2 e’, al contrario, un delitto di evento, che richiede la verificazione di un effettivo ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che puo’ assumere qualsiasi forma, tra cui anche la mera omessa comunicazione di informazioni dovute.
Corte di Cassazione, Sezione 1 penale Sentenza 6 aprile 2018, n. 15537
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARCANO Domenico – Presidente
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere
Dott. BIANCHI Michele – Consigliere
Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel conflitto di competenza sollevato da:
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano giusta ordinanza in data 7/06/2017;
nei confronti di:
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza;
nel procedimento nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
visti gli atti, l’ordinanza di rimessione, le osservazioni del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza e la memoria ex articolo 121 c.p.p. del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Cennicola Elisabetta, che ha concluso chiedendo l’affermazione della competenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza e la trasmissione degli atti relativi al medesimo giudice;
udito, per gli imputati, l’avv. (OMISSIS), comparso in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso rimettendosi alla decisione della Corte.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 7/06/2017, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha proposto, ai sensi degli articoli 28 e 30 c.p.p., conflitto negativo di competenza nel procedimento iscritto al n. 5628/2015 RGNR di Vicenza nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), soggetti investiti di ruolo apicale nella gestione della (OMISSIS) S.p.A. nonche’ dello stesso istituto bancario, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione: al delitto di aggiotaggio informativo nella gestione di ente non quotato, previsto dall’articolo 81 c.p., comma 2, articolo 110 c.p. e articolo 2637 c.c., consistito nella diffusione di false informazioni in ordine al possesso dei requisiti patrimoniali della societa’, laddove erano stati riscontrati finanziamenti in favore dei clienti in difetto dei presupposti di legge, funzionali a consentire l’acquisito di titoli della banca per circa un miliardo di Euro, l’omessa iscrizione di una riserva indisponibile nei bilanci della banca, pari al valore dei finanziamenti erogati, nonche’ l’impegno al riacquisito delle azioni nei confronti di una massa di soci, nell’ordine di circa 300 milioni di Euro (capo al); al delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza nei confronti della Banca d’Italia di cui all’articolo 81 c.p., comma 2, articolo 110 c.p. e articolo 2638 c.c., comma 3 consistito nell’avere taciuto a tale organismo l’esistenza dei predetti finanziamenti (capo b1); al delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza nei confronti della Banca d’Italia di cui all’articolo 81 c.p., comma 2 e articolo 110 c.p., articolo 2638 c.c., consistito nell’avere occultato i requisiti patrimoniali effettivi della banca, impedendo l’esercizio di una funzione di controllo volta ad imprimere le necessarie azioni correttive (capo ci); al delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza nei confronti della Banca d’Italia di cui all’articolo 81 c.p., comma 2 e articolo 110 c.p e articolo 2638 c.c., consistito nel riportare informazioni mendaci in comunicazioni informative richieste dalla Banca d’Italia in occasione dello svolgimento dell’attivita’ di vigilanza (capo d1); al delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza nei confronti della Consob di cui all’articolo 81 c.p., comma 2, articolo 110 c.p. e articolo 2638 c.c., commi 2 e 3, consistito nel riportare informazioni non corrispondenti al vero in ordine alle modalita’ di collocamento di strumenti finanziari nella operazione di aumento del capitale sociale del 2014 (capo e1).
E a ciascuno di tali imputazioni corrispondeva, specularmente, un illecito amministrativo nei confronti dell’ente bancario ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001.
1.1. Nell’ambito di tale procedimento, con richiesta del 16/01/2017, il pubblico ministero procedente aveva chiesto l’emissione di un decreto di sequestro preventivo nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e della (OMISSIS) S.p.A., per la somma di 106.012.687,50 Euro quale profitto diretto derivante dal reato e dall’illecito amministrativo contestati, rispettivamente, ai capi e1) ed e2), ovvero, nel caso di impossibilita’ di rinvenire tale somma, di beni o altre utilita’ di valore equivalente, da individuarsi in sede esecutiva.
La richiesta era stata accolta, ai sensi dell’articolo 321 c.p.p. e articolo 2638 c.c., con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza in data 18/05/2017, che aveva disposto il sequestro a fini di confisca della somma in questione, quale profitto diretto del reato, nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), nonche’, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articoli 19 e 53, della (OMISSIS) S.p.A.. Con lo stesso provvedimento, tuttavia, il giudice procedente aveva altresi’ dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell’articolo 8 c.p.p. e segg., disponendo, ai sensi dell’articolo 22, la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, ritenuto competente in relazione al reato contestato al capo e1) e all’illecito amministrativo contestato al capo e2), in relazione ai quali, soltanto, vi era stata la richiesta di sequestro preventivo.
1.2. Secondo il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vincenza, il delitto di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorita’ pubbliche di vigilanza previsto dall’articolo 2638 c.c., commi 2 e 3, contestato al capo e1), si configurerebbe quale reato a forma libera che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui si verifichi una situazione di effettivo ostacolo all’attivita’ di vigilanza, costituente l’evento tipico di danno della fattispecie de qua. Evento che, nella specie, si sarebbe verificato a (OMISSIS), atteso che le mails contenenti la rappresentazione alterata, tale da ostacolare l’attivita’ di vigilanza, sarebbero state spedite presso gli uffici della Consob, siti a (OMISSIS). Inoltre, tra tale reato, commesso a (OMISSIS), e quelli contestati ai capi da a1) a d1), pacificamente commessi in (OMISSIS), non sarebbe stato possibile configurare alcuna ipotesi di connessione di cui alla dell’articolo 12 c.p.p., lettera b), non emergendo alcun elemento in grado di affermare l’esistenza di un originario disegno criminoso tra i reati commessi a (OMISSIS) nel 2012 e quello commesso a (OMISSIS) soltanto nel 2014; ne’ di cui alla lettera c) del predetto articolo del codice di rito, non essendovi prova che il reato in esame sia stato compiuto per occultare le pregresse violazioni.
La valutazione del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza non e’ stata condivisa dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, secondo il quale la sussistenza della continuazione tra i vari delitti sarebbe stata apprezzata in concreto e non, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimita’, in astratto. Fermo restando che, in ogni caso, avendo il primo giudice richiamato, in capo agli indagati, una “generica propensione all’illecito e alla pretermissione di tutti gli interessi che non si presentassero consustanziali e coerenti alle esigenze finanziarie e di solida rappresentazione sul mercato del gruppo BPVi”, sarebbe stata idonea a configurare proprio la continuazione tra i vari reati, tanto piu’ che gli stessi, compresi in un non ampio arco temporale, avrebbero tutti riguardato violazioni commesse dagli stessi soggetti, investiti di incarichi dirigenziali, in relazione alla situazione economico-finanziaria dell’istituto e nell’ambito delle iniziative assunte per consolidarne il patrimonio e/o il capitale. Inoltre, in data 22/02/2017, la Procura di Vicenza avrebbe iscritto, secondo quando dalla stessa comunicati, i medesimi indagati per il delitto di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 173-bis (“falso in prospetto”), costituente reato connesso a quello contestato al capo e) e pacificamente configurabile come piu’ grave sul piano sanzionatorio.
Secondo il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, tuttavia, non essendovi certezza, trattandosi di comunicazioni non cartacee, in ordine al luogo dove le mails siano state scaricate e lette, non sarebbe possibile affermare che il reato contestato al capo e1) sia stato commesso a (OMISSIS).
Sotto un secondo aspetto, il giudice remittente ha sottolineato come ai fini della valutazione della connessione debba aversi riguardo alla contestazione del Pubblico ministero, salvo che essa contenga errori macroscopici e immediatamente percepibili, ovvero che essa debba essere fatta in astratto e non in concreto, avuto riguardo al carattere fluido della contestazione in fase di indagine ed alla sua possibile evoluzione nel corso della procedura. E ove in astratto vi sia connessione tra i reati in contestazione, in base all’articolo 16 c.p.p. la competenza per territorio deve essere riconosciuta al giudice competente per il reato piu’ grave e, in caso di pari gravita’, al giudice competente per il primo reato in ordine temporale.
Nel caso di specie, il giudice remittente ha ritenuto che la formulazione delle imputazioni e gli elementi di fatto riportati nella originaria richiesta del pubblico ministero vicentino facciano emergere l’esistenza della continuazione tra i vari episodi criminosi. Cio’ in quanto, da un lato, il reato di ostacolo alla vigilanza dell’organo di controllo, commesso a (OMISSIS) nel 2012 in occasione della ispezione presso l’istituto bancario, sarebbe stato realizzato per impedire l’intervento della vigilanza volto a contrastare il fenomeno delle cd. operazioni baciate, con cui la banca cercava di svuotare il cd. fondo acquisto azioni proprie, nonche’ per rappresentare una situazione patrimoniale migliore di quella effettiva. Successivamente, lo squilibrio registrato, tra 2010 e 2012, tra domande di acquisto e di cessioni del titolo aveva reso necessario ricorrere ancora al finanziamento attraverso l’acquisito di azioni dell’istituto, sicche’ attraverso le successive comunicazioni periodiche alla Banca d’Italia, effettuate dopo il 2012, si era cercato di ostacolare nuovamente l’azione di vigilanza di quest’ultima. Ed anche il reato di aggiotaggio, secondo questa ricostruzione, sarebbe stato realizzato sia per incrementare il patrimonio, sia per rappresentare all’esterno una consolidata stabilita’. Secondo questa tesi, anche le condotte volte a ostacolare la vigilanza della Consob in relazione all’aumento di capitale del 2014 si sarebbero collocate in una prospettiva di continuita’.
Una volta configurata la sussistenza della connessione ai sensi dell’articolo 12 c.p.p., lettera b) e c), il giudice remittente avrebbe correttamente individuato il reato piu’ grave, alla stregua del quale determinare, secondo la previsione dell’articolo 16 c.p.p., la competenza per territorio, nelle due fattispecie previste dai capi b1) ed e1), in quanto contestate con la presenza dell’aggravante ad effetto speciale dell’articolo 2638 c.c., comma 3, rilevante secondo la regola processuale posta dall’articolo 4 c.p.p.. E una volta riscontrata la pari gravita’ dei due reati, la competenza e’ stata determinata alla stregua del criterio cronologico che ha, dunque, condotto ad attribuire la competenza al Tribunale di Vicenza, in quanto competente per il delitto commesso per primo nel 2012, contestato al capo b1) dell’imputazione cautelare.
Con atto contenente osservazioni, trasmesso ai sensi dell’articolo 31 c.p.p., comma 2, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza ha ribadito che, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, il reato contestato al capo e1) sarebbe stato commesso a Milano e che, tra tale illecito e la violazione commessa nel 2012 in occasione dell’ispezione della Banca d’Italia, non sarebbe esistita alcuna identita’ del disegno criminoso, atteso che nel 2012 non sarebbe stato programmato, da parte della Banca popolare vicentina, alcun aumento di capitale. Nel contempo, non sarebbe possibile configurare alcuna connessione teleologica ai sensi dell’articolo 12 c.p.p., lettera c), non emergendo da alcun atto di indagine che il falso commesso ai danni della Consob rispondesse a finalita’ diverse e ulteriori rispetto a quella di ingannare l’attivita’ della vigilanza, potendo dunque configurarsi, nella specie, non gia’ un collegamento finalistico tra reati, quanto piuttosto una connessione tra un reato e un’operazione illecita non costituente reato, quale il finanziamento concesso dall’istituto e finalizzato all’acquisto di capitale proprio.
In data 4/12/2017, e’ pervenuta presso la cancelleria di questa Corte una memoria, trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, con la quale si rappresentano una serie di argomenti che, secondo l’ufficio requirente veneto, imporrebbero di radicare la competenza per territorio in relazione al delitto di cui al capo e1) in capo allo stesso tribunale di Vicenza.
Sotto un primo profilo, infatti, la continuazione non consisterebbe in una programmazione dettagliata di un insieme di violazioni della legge penale, finanche negli specifici profili spazio-temporali dell’azione criminosa, essendo sufficiente la programmazione di un insieme di condotte avvinte in un nesso finalistico comune, pur non identificabile in un generico programma delinquenziale. Pertanto, non sarebbe stato necessario, al fine di potere, poi, configurare l’esistenza della continuazione, che gli autori si rappresentassero l’eventualita’ di un successivo aumento di capitale e che, a seguito di tale attivita’, si rendesse necessario continuare a nascondere agli organi di vigilanza quanto in precedenza occultato, ma semplicemente che essi si fossero rappresentati, dopo avere ostacolato la vigilanza l’ispezione, che avrebbero dovuto continuare a occultare la stessa situazione di grave difficolta’ dell’istituto, alla quale avevano inteso ovviare con il finanziamento dell’acquisto di capitale proprio. Fermo restando che la presenza, fin dal 2011, di una delega al Consiglio di amministrazione della banca finalizzata all’aumento capitale, consentirebbe di affermare che tale operazione si configurasse come “conseguenza naturale e generalmente programmata” dei reati volti a ostacolare l’attivita’ di vigilanza. In ogni caso, peraltro, la commissione del reato di ostacolo alla vigilanza della Consob sarebbe stato teleologicamente connesso alle precedenti violazioni commesse in occasione della ispezione della Banca di Italia in quanto esso avrebbe consentito all’istituto bancario di impedire che i reati precedentemente commessi fossero scoperti. Cio’ si ricaverebbe sul piano logico, senza bisogno di riscontri documentali o testimoniali, che invece il giudice vicentino parrebbe pretendere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto negativo di competenza deve essere risolto nel senso di individuare la competenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza.
Preliminarmente, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 8 c.p.p., comma 1, “la competenza per territorio e’ determinata dal luogo in cui il reato e’ stato consumato”. Tuttavia, a mente del successivo articolo 16 c.p.p., comma 1, “la competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali piu’ giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato piu’ grave e, in caso di pari gravita’, al giudice competente per il primo reato”; fermo restando che fra delitti, ritenuti ex lege piu’ gravi delle contravvenzioni, “si considera piu’ grave il reato per il quale e’ prevista la pena piu’ elevata nel massimo ovvero, in caso di parita’ dei massimi, la pena piu’ elevata nel minimo” (comma 3).
Cio’ posto, la prima questione da affrontare concerne la determinazione del locus commissi delicti in relazione alla fattispecie di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorita’ pubbliche di vigilanza di cui all’articolo 2638 c.c., commi 2 e 3 contestato al capo e1), che secondo il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza sarebbe stato commesso a Milano; valutazione che, come detto, non e’ stata, pero’, condivisa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano.
In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha in passato ritenuto, con giudizio pienamente condiviso da questo Collegio, che mentre il delitto previsto dall’articolo 2638 c.c., comma 1 e’ un reato di mera condotta, integrato sia dall’omessa comunicazione di informazioni dovute che dal ricorso a mezzi fraudolenti volti ad occultare l’esistenza di fatti rilevanti per la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa’ (Sez. 5, n. 26596 del 21/05/2014, dep. 19/06/2014, New S.r.l. e altri, Rv. 262637), il reato previsto dal comma 2 e’, al contrario, un delitto di evento, che richiede la verificazione di un effettivo ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che puo’ assumere qualsiasi forma, tra cui anche la mera omessa comunicazione di informazioni dovute (Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015, dep. 22/02/2016, Giacomoni e altri, Rv. 267169).
Ora, nel caso di specie non puo’ ragionevolmente dubitarsi che il luogo di consumazione del reato debba identificarsi in quello in cui vengono assunte le determinazioni degli organi dell’ente di vigilanza. In altri termini, essendosi determinato, per effetto della condotta decettiva realizzata con le mails contenenti la rappresentazione alterata della situazione dell’istituto controllato, un ostacolo al pieno ed effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza, deve ritenersi che il reato si sia perfezionato nel momento e nel luogo in cui tale vulnus si era determinato, ovvero nel luogo in cui l’ente aveva ricevuto le false informazioni e, dunque, a Milano.
Nondimeno, la questione piu’ significativa al fine di risolvere il conflitto negativo concerne la possibilita’ di configurare una connessione tra il reato in esame e le altre fattispecie contestate, atteso che, come gia’ ricordato, in caso di risposta affermativa alla questione posta con la rimessione, si determinerebbe un effetto attrattivo della competenza ai sensi dell’articolo 16 c.p.p. e, pertanto, sarebbe competente l’ufficio al quale appartiene la cognizione del reato piu’ grave, da identificarsi nella fattispecie di ostacolo alle funzioni di vigilanza nei confronti della Banca d’Italia di cui all’articolo 2638 c.c., comma 3 ascritta agli indagati ai capo b1) ed e1) dell’imputazione. Cio’ in considerazione della contestazione, in relazione a tale fattispecie, dell’aggravante ad effetto speciale di cui all’articolo 2638 c.c., comma 3, rilevante ai fini della determinazione del reato piu’ grave secondo la regola dell’articolo 4 c.p.p., richiamata dall’articolo 16, comma 3.
3.1. In proposito, ritiene il Collegio che, effettivamente, la fattispecie contestata al capo e1) sia legata a quella di cui al capo b1) da un rapporto di connessione ai sensi dell’articolo 12 c.p.p., comma 1, lettera b), concernente l’esistenza della continuazione tra i reati de quibus.
A questo riguardo, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza ha variamente argomentato in ordine alla impossibilita’ di configurare, tra le fattispecie in esame, l’esistenza di una medesima risoluzione criminosa, evidenziando la mancata acquisizione di concreti elementi in grado di confermare, anche per l’esistenza di un considerevole iato temporale tra i due episodi, la configurabilita’ di un originario disegno criminoso tra il reato commesso a (OMISSIS) nel 2012 e quello commesso a (OMISSIS) soltanto nel 2014.
In argomento, va innanzitutto ribadito il principio, gia’ affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale ai fini della determinazione della competenza, deve aversi riguardo esclusivamente alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a nulla rilevando eventuali valutazioni in via prognostica, anticipatorie del merito della decisione (Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, dep. 8/09/2015, Confl. comp. in proc. Novarese, Rv. 264539; Sez. 4, n. 29187 del 19/06/2007, dep. 20/07/2007, Paja, Rv. 236997, dettato in tema di competenza per connessione), a meno che tale contestazione non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, dep. 23/03/2010, Confl. comp. in proc. Guida e altri, Rv. 246782).
Ora, nel caso che occupa, e’ pacifico che la prospettazione del pubblico ministero, come ricordato proprio dalla Procura di Vicenza nella memoria pervenuta in data 4/12/2017, fosse proprio ne senso che gli organi dell’istituto di credito, dopo avere ostacolato, con a rappresentazione di una situazione patrimoniale migliore di quella effettiva, le funzioni di vigilanza dell’organo di controllo nel corso dell’ispezione del 2012 presso la sede di (OMISSIS), si fossero necessariamente rappresentati la necessita’ di continuare a occultare, anche con la commissione di nuovi illeciti, la situazione di grave difficolta’ dell’istituto, alla quale, non a caso, avevano inteso ovviare con il finanziamento all’acquisto di capitale proprio; operazione che sarebbe stata autorizzata fin dal 2011, allorche’ era stata conferita una delega al Consiglio di amministrazione dell’istituto bancario finalizzata all’aumento capitale. In questa prospettiva, secondo la tesi dell’Accusa, anche il reato di cui al capo e1) sarebbe stato posto in essere anche per rappresentare all’esterno una consolidata stabilita’ dell’istituto di credito, collocandosi in continuita’ con le precedenti condotte decettive, coerentemente con la “propensione”, da parte degli indagati, “alla pretermissione di tutti gli interessi che non si presentassero consustanziali e coerenti alle esigenze finanziarie e di solida rappresentazione sul mercato del gruppo BPVi”, secondo quanto puntualmente evidenziato dal Pubblico ministero.
Le considerazioni che precedono consentono di ipotizzare, ancora una volta in termini di astratta prospettazione, la sussistenza dell’ipotesi della connessione teleologica ex dell’articolo 12 c.p.p. lettera c).
Sul punto, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza opina, ancora una volta, che non vi sarebbe alcuna prova che il reato contestato al capo e1), sia stato compiuto per occultare le pregresse violazioni contestate ai capi a1), b1), c1) e d1).
E, tuttavia, va ulteriormente ribadito che la valutazione non deve essere compiuta in termini di “prova” della esistenza della connessione teleologica, quanto di possibilita’, formulata in assenza di “errori macroscopici ed immediatamente percepibili”, circa la sussistenza di una finalizzazione del reato di ostacolo alle autorita’ di vigilanza commesso nei confronti della Consob all’occultamento di quelli precedentemente commessi.
Una prospettiva, quella ora ricordata, che e’ certamente emersa nel corso delle indagini preliminari, potendo in questa fase certamente ipotizzarsi, al di la’ delle successive valutazioni che verranno compiute nella sede del giudizio di merito, che la commissione del reato di ostacolo alla vigilanza della Consob abbia avuto luogo anche per consentire, all’istituto bancario, di impedire la scoperta dei reati precedentemente commessi.
Una volta rinvenuta la connessione tra le varie fattispecie contestate, deve ritenersi che, secondo la regola dell’articolo 4 c.p.p., siano piu’ gravi i reati di cui ai capi b1) ed e1), in considerazione della ipotizzata presenza dell’aggravante ad effetto speciale di cui all’articolo 2638 c.c., comma 3. E riscontrata la pari gravita’ delle due fattispecie, la competenza per territorio deve essere ulteriormente determinata alla stregua del criterio cronologico, con attribuzione della competenza al Tribunale di Vicenza, in quanto competente per il delitto, contestato al capo b1) dell’imputazione provvisoria, commesso per primo, nel 2012.
Alla luce delle argomentazioni svolte, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto nel senso di individuare la competenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Vicenza cui dispone trasmettersi gli atti.