Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 6 aprile 2018, n. 8599
Non puo’ avere, percio’, rilievo alcuno, ai fini dell’applicazione della disciplina fissata nell’articolo 92 c.p.c., la circostanza che la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in esso e comunque di dispiegare attivita’ difensiva, condotta alla quale va attribuita valenza totalmente neutra siccome inidonea a costituire indice di esclusione del dissenso e addirittura di adesione all’avversa richiesta (in termini anche Cass. Sez., 3, Sentenza n. 4485 del 28/03/2001), e che, anzi, puo’ semmai considerarsi espressione di mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti (specie quelle pubbliche) all’adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale.
Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 6 aprile 2018, n. 8599
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7178-2017 proposto da:
(OMISSIS) E (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avv. (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 29/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Palermo con ordinanza 29.9.2016 Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 170, ha accolto l’opposizione proposta (OMISSIS) e (OMISSIS) contro il decreto di liquidazione di compenso all’architetto (OMISSIS), nominato CTU in un giudizio da esse promosso davanti al Tribunale di Palermo contro tali (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
Per la cassazione di questa ordinanza la (OMISSIS) e la (OMISSIS) hanno proposto ricorso straordinario, sulla base di un unico motivo relativo al regolamento delle spese del procedimento (dichiarate non ripetibili), mentre l’architetto (OMISSIS) non ha svolto difese in questa sede.
Il relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
Con l’unico motivo le ricorrenti denunziano la violazione dell’articolo 91 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c., rimproverando al Tribunale di avere ignorato il principio di causalita’ come criterio rivelatore della soccombenza nella regolamentazione delle spese del giudizio.
Il motivo e’ fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimita’ ai fini della distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza e’ l’aver dato causa al giudizio: pertanto, la soccombenza non e’ esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta cosi’ da renderne necessario l’accertamento giudiziale” (v. tra le varie, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11179 del 2016; Sez. 3, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6722 del 10/12/1988); ed ancora: l’individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalita’, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, e’ quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi”(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7182 del 30/05/2000). Non puo’ avere, percio’, rilievo alcuno, ai fini dell’applicazione della disciplina fissata nell’articolo 92 c.p.c., la circostanza che la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in esso e comunque di dispiegare attivita’ difensiva, condotta alla quale va attribuita valenza totalmente neutra siccome inidonea a costituire indice di esclusione del dissenso e addirittura di adesione all’avversa richiesta (in termini anche Cass. Sez., 3, Sentenza n. 4485 del 28/03/2001), e che, anzi, puo’ semmai considerarsi espressione di mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti (specie quelle pubbliche) all’adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale (cosi’ Cass. n. 373/2015; id ord. n. 3038/2016).
Nel caso di specie il principio di causalita’ e’ stato completamente disatteso dal Tribunale di Palermo che invece, per escludere la condanna alle spese, ha dato rilievo alla contumacia della parte risultata soccombente, cioe’ ad una condotta totalmente neutra.
La violazione di legge e’ palese e l’ordinanza impugnata va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Palermo in persona di diverso magistrato che provvedera’ a regolare le spese dell’opposizione secondo la regola della soccombenza attenendosi ai citati principi e, all’esito, provvedera’ anche su quelle del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Palermo in persona di diverso magistrato.