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Le spese straordinarie e ordinarie effettuate dall’amministratore di condominio senza autorizzazione possono essere ratificate dall’assemblea di condominio.

l’assemblea di condominio puo’ ratificare le spese ordinarie e straordinarie effettuate dall’amministratore senza preventiva autorizzazione, anche se prive dei connotati di indifferibilita’ ed urgenza, surrogando in tal modo la mancanza di una preventiva di delibera autorizzativa.

 

 

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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4668

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22965/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

ALLEGRETTI PIERO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1021/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha chiesto rigetto del ricorso.

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 1021/2013, la Corte di Appello di Firenze confermo’ la sentenza di primo grado con la quale – nella causa promossa da (OMISSIS) nei confronti del Condominio dell’edificio sito in (OMISSIS) e del suo amministratore (OMISSIS) – furono rigettate le domande attoree volte ad ottenere l’annullamento della Delib. Assembleare Datata 11 aprile 2000 (con la quale erano stati ratificati i lavori eseguiti in via di urgenza dall’amministratore e approvato il relativo piano di riparto della spese) e la condanna dell’amministratore al risarcimento del danno;

– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di due motivi;

– il condominio dell’edificio sito in (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso;

– il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Lucio Capasso, ha concluso, con requisitoria scritta, per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo (proposto per violazione dell’articolo 342 c.p.c., per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibili i primi due motivi di appello) e’ inammissibile per difetto di specificita’ (non riportando i motivi di appello e non evidenziando il preteso errore del giudice), dovendosi ribadire il principio gia’ affermato da questa Corte secondo cui l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimita’ ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilita’ del motivo di censura, onde il ricorrente non e’ dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilita’) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato; pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilita’, per difetto di specificita’, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non puo’ limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificita’ (Cass., Sez. 1, n. 20405 del 20/09/2006; Sez. 3, n. 21621 del 16/10/2007; Cass., Sez. 6-2, n. 17739 del 07/09/2016, in motiv.; Sez. 5, n. 22880 del 29/09/2017);

– il secondo motivo (proposto per violazione degli articoli 1130 e 1135 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che l’assemblea condominiale con la Delib. datata 11 aprile 2000, avesse ratificato l’operato dell’amministratore, nonostante che i lavori eseguiti non rivestissero carattere d’urgenza, che l’amministratore avesse omesso di riferire alla prima assemblea utile e che l’approvazione dei detti lavori non fosse stata messa all’ordine del giorno, ma inserita nel rendiconto consuntivo ordinario) e’ infondato, sia perche’ l’assemblea di condominio puo’ ratificare le spese ordinarie e straordinarie effettuate dall’amministratore senza preventiva autorizzazione, anche se prive dei connotati di indifferibilita’ ed urgenza, surrogando in tal modo la mancanza di una preventiva di delibera autorizzativa (Cass., Sez. 2, n. 18192 del 10/08/2009; Sez. 2, n. 6896 del 04/06/1992), sia perche’ la Corte territoriale, con apprezzamento in fatto insindacabile in sede di legittimita’, ha ritenuto che i condomini erano stati adeguatamente informati di tali lavori (con apposita lettera dell’amministratore del 16/02/1999) e che l’avvenuta esecuzione degli stessi era stata ben evidenziata nel consuntivo annuale sottoposto all’assemblea per l’approvazione;

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.