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Modulo contestazione amichevole incidente è una presunzione semplice a carico dell’assicuratore.
il modulo di constatazione amichevole di incidente di cui all’articolo 143 cod. ass., comma 2, (secondo cui “quando il modulo Idi constatazione amichevole di incidente) sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalita’ e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso) pone a carico dell’assicuratore una mera presunzione semplice, che puo’ essere vinta con tutti i mezzi ordinari di prova, ivi compresa, ovviamente, un’altra presunzione semplice, ricavata da elementi indiziari ai sensi dell’articolo 2729 c.c., e tra le prove idonee a vincere la suddetta presunzione rientra ovviamente anche la incompatibilita’ materiale tra i danni riportati tra i due veicoli coinvolti nel sinistro.
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Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 31 maggio 2018, n. 13951
Data udienza 17 aprile 2018
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15582-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 3125/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
Nel 2005 (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Roma la societa’ (OMISSIS) s.p.a. ed (OMISSIS), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza d’un sinistro stradale, ascritto a responsabilita’ di (OMISSIS) e, per esso, del suo assicuratore della r.c.a., la (OMISSIS) s.p.a..
Con sentenza 2.12.2008 n. 23904 il Tribunale di Roma accolse la domanda.
La Corte d’appello di Roma invece, accogliendo l’appello della (OMISSIS), ritenne mancante la prova che il sinistro fosse mai avvenuto, e rigetto’ la domanda di (OMISSIS), condannandolo alle spese del doppio grado di giudizio.
La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso la (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione degli articoli 2697 e 2733 c.c.; articoli 115, 116 e 232 c.p.c.; Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 143, comma 2, (codice delle assicurazioni)); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).
Il ricorrente, dopo aver premesso che la Corte d’appello avrebbe compiuto una “valutane erronea, illogica ed incompleta delle risultane istruttorie”, assume che la sentenza impugnata conterrebbe cinque errori definiti “di diritto”, e cioe’:
(a) non ha tenuto conto del modulo di “constatazione amichevole di incidente” sottoscritto da ambo le parti, ritenendo incompatibile la dinamica del sinistro ivi descritta con le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio; sostiene che il suddetto modulo, quando sia completo in ogni sua parte, “genera una presunzione iuris tantum anche in ordine all’accadimento del fiuto”, presunzione che la (OMISSIS) non aveva vinto;
(13) ha ritenuto inattendibile l’unica testimone interrogata nel corso dell’istruttoria;
(c) ha errato nell’attribuire rilievo alla circostanza che il convenuto (OMISSIS) rifiuto’ di far ispezionare il proprio veicolo dalla compagnia assicuratrice;
(d) ha, per contro, altrettanto erroneamente trascurato di dare il giusto peso alla mancata risposta, da parte di (OMISSIS), all’interrogatorio ormale a lui deferito;
(e) ha erroneamente ritenuto che i danni materiali per i quali l’attore domando’ il risarcimento fossero ascrivibili ad un sinistro avvenuto diciannove giorni prima, danni che invece erano stati gia’ riparati al momento del secondo sinistro.
1.2. Nella parte in cui lamenta l’omesso esame d’un fatto decisivo il motivo e’ inammissibile, dal momento che tale censura non viene nemmeno illustrata.
Giovera’ ricordera’, a tal fine, che le Sezioni Unite di questa Corte, nell’interpretare il novellato articolo 360 c.p.c., n. 5, hanno stabilito (due anni prima dell’introduzione del presente ricorso) che colui il quale intenda denunciare in sede di legittimita’ un errore consistito nell’omesso esame d’un fatto decisivo, ha l’onere di indicare:
(a) quale fatto non sarebbe stato esaminato;
(b) quando e da chi era stato dedotto in giudizio;
(c) come era stato provato;
(d) perche’ era decisivo (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
Nel caso di specie, il primo motivo di ricorso non contiene nemmeno una delle suddette analitiche indicazioni, ne’ spiega in qualche modo quale “fatto materiale” la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare.
Ove, poi, volesse ritenersi che, richiamando l’articolo 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente abbia inteso dolersi dell’omesso esame, da parte della Corte, della mancata risposta del convenuto all’interrogatorio formale, e dei documenti indicati a p. 18 del ricorso (attestanti, a suo dire, l’avvenuta riparazione del proprio mezzo in epoca anteriore al sinistro di cui e’ causa), la censura non cesserebbe d’essere inammissibile, dal momento che la stessa sentenza appena ricordata ha stabilito che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultan.ze probatorie astrattamente rilevanti”.
1.3. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il motivo e’ in parte inammissibile, ed in parte infondato, in tutte le censure in cui si articola.
In particolare:
(a) il modulo di constatazione amichevole di incidente di cui all’articolo 143 cod. ass., comma 2, (secondo cui “quando il modulo Idi constatazione amichevole di incidente) sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalita’ e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso) pone a carico dell’assicuratore una mera presunzione semplice, che puo’ essere vinta con tutti i mezzi ordinari di prova, ivi compresa, ovviamente, un’altra presunzione semplice, ricavata da elementi indiziari ai sensi dell’articolo 2729 c.c., e tra le prove idonee a vincere la suddetta presunzione rientra ovviamente anche la incompatibilita’ materiale tra i danni riportati tra i due veicoli coinvolti nel sinistro;
(b) tutte le altre censure sopra indicate con lettere da (b) ad (e) investono il modo in cui la Corte d’appello ha valutato le prove e gli indizi, e sono pertanto inammissibili, in virtu’ del consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non e’ consentita in sede di legittimita’ una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex pennultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e cosi’ via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermo’ il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioe’ che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte e’ incensurabile in Cassazione”).
Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli articoli 2043, 2056, 2059, 2697 e 2729 c.c.; articolo 115 e 116 c.p.c.. Lamenta che la Corte d’appello non avrebbe esaminato il suo appello incidentale, col quale lamentava la sottostima dei danni patiti, e si diffonde a spiegare per quali ragioni il suo appello doveva essere accolto.
2.2. Il motivo e’ inammissibile, dal momento che la Corte d’appello, una volta ritenuto non dimostrata la storicita’ del sinistro, correttamente ha trascurato di prendere in esame le doglienze di (OMISSIS) concernenti il quantum debeatur, in quanto riguardanti una questione assorbita dal rigetto della domanda di risarcimento.
La responsabilita’ per lite temeraria.
3.1. Il presente giudizio e’ iniziato in primo grado nel 2005, ed il ricorso per cassazione e’ stato proposto nel 2016.
Ad esso pertanto e’ applicabile l’articolo 385 c.p.c., comma 4, a norma del quale “quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 375, la Corte, anche d’ufficio, condanna, altresi’, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave”.
Tale norma e’ stata infatti aggiunta dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 13, e, per espressa previsione dell’articolo 27, comma 2, del medesimo decreto, si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, avvenuta il 2 marzo 2006.
L’articolo 385 c.p.c., comma 4, e’ stato abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 46, comma 20.
Tuttavia, per espressa previsione dell’articolo 58 della stessa legge, “le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile (…) si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, vale a dire dopo 4 luglio 2009.
Nel presente giudizio e’ pertanto applicabile ratione temporis l’articolo 385 c.p.c., comma 4, (come gia’ ritenuto da Sez. 3, Sentenza n. 22812 del 07/10/2013, Rv. 629023, in motivazione), in quanto:
(a) il ricorso per cassazione ha ad oggetto una sentenza pronunciata dopo il 2 marzo 2006;
(b) essendo il giudizio in primo grado iniziato prima del 4 luglio 2009, ad esso non si applica l’abrogazione dell’articolo 385 c.p.c., comma 4, disposta dalla L. n. 69 del 2009.
V’e’ solo da aggiungere, per completezza ed a maggior conforto del principio di diritto che sara’ espresso nei §§ che seguono, che il precetto gia’ contenuto nell’articolo 385 c.p.c., comma 4, per i giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009 non e’ stato soppresso, ma semplicemente trasferito nel terzo comma dell’articolo 96 c.p.c., come novellato dalla citata L. n. 69 del 2009, articolo 45, comma 12.
Scelta, quest’ultima, la quale palesa la volonta’ del legislatore non solo di tenere fermo il principio medesimo, ma anzi di rafforzarlo, spostando la relativa previsione in una disposizione di carattere generale ed applicabile a qualsiasi tipo di giudizio.
3.2. Chiarito cio’ quanto alle norme applicabili, deve rilevarsi che l’odierno ricorrente, nel proprio ricorso, ha in substantia formulato due richieste:
(a) ha invocato l’erroneita’ della sentenza d’appello, per avere il giudice di merito “erroneamente valutato le prove”, come egli stesso afferma a p. 12 del proprio ricorso;
(b) ha censurato la sentenza d’appello per non avere esaminato il quantum debeatur, in un caso in cui il giudice aveva escluso la prova dell’an.
La prima richiesta cozza contro il pacifico principio secondo cui in sede di legittimita’ non e’ sindacabile la valutazione delle prove; la seconda richiesta trascura di considerare un principio elementare, ovvero che il difetto di prova sull’an rende superfluo esaminare il quantum.
3.3. Ci troviamo dunque al cospetto d’un ricorso per cassazione che sostiene due tesi in contrasto con principi istituzionali del diritto.
Ritiene questa Corte che proporre ricorsi per cassazione dai contenuti cosi’ distanti per un verso dal diritto vivente, per altro verso dai precetti del codice di rito come costantemente e pacificamente interpretati dalle Sezioni Unite, costituisca di per se’ un indice o della mala fede, o della colpa grave del ricorrente.
Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione; e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificita’ il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta.
Il che e’ quanto avvenuto nel nostro caso, posto che qualunque professionista del diritto non poteva non avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso oggi in esame. Da cio’ deriva che delle due l’una: o il ricorrente – e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti della controparte processuale, ex articolo 2049 c.c. – ben conosceva l’insostenibilita’ della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di sostenere una tesi infondata (condotta che, ovviamente, l’ordinamento non puo’ consentire); ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperato con la exacta diligentia esigibile (in virtu’ del generale principio desumibile dall’articolo 1176 c.c., comma 2) da chi e’ chiamato ad adempiere una prestazione professionale altamente qualificata quale e’ quella dell’avvocato in generale, e dell’avvocato cassazionista in particolare.
Deve dunque concludersi che, dovendo ritenersi il ricorso oggetto del presente giudizio proposto quanto meno con colpa grave, il ricorrente deve essere condannato d’ufficio al pagamento in favore della societa’ intimata, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata in base al valore della controversia.
Tale somma va determinata assumendo a parametro di riferimento l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e nella specie puo’ essere fissata in via equitativa ex articolo 1226 c.c. nell’importo di Euro 2.500, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Le spese.
4.1. Le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
4.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).
P.Q.M.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di (OMISSIS) s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 2.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) condanna (OMISSIS) al pagamento in favore di (OMISSIS) s.p.a., ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 4, dell’ulteriore somma di euro 2.500, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.