Liquidazione spese processuali in misura inferiore ai valori della nota spese ed obbligo di otivazione del giudice

in tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza d’una nota specifica prodotta dalla parte, non puo’ limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimita’, l’accertamento della conformita’ della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilita’ dei relativi minimi, a norma della L. 13 giugno 1942, n. 794, articolo 24.

 

Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 3 maggio 2018, n. 10474

Data udienza 12 maggio 2017

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5790-2014 proposto da:

Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se’ medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERATE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

e contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE MILANO, AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE PENALE di MILANO, depositata il 05/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Nel 2013 l’avv. (OMISSIS) proponeva innanzi al Tribunale di Milano ricorso ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 84 e 170 avverso il decreto di liquidazione dei compensi per attivita’ da lui prestata in regime di patrocinio a spese dello Stato a favore di (OMISSIS).

Il ricorrente lamentava l’esiguita’ dell’ammontare liquidato in 953,00Euro per l’attivita’ difensiva, nonche’ la mancanza di un’analitica motivazione sul punto rispetto alle voci indicate nella nota spese presentata per un importo complessivo totale di Euro 2.397,15.

2) Il Tribunale di Milano emetteva, in data 3.2.2014, ordinanza di parziale accoglimento dell’opposizione con cui rideterminava l’ammontare in Euro 1.140,50.

3) Per la cassazione del provvedimento, l’avv. (OMISSIS) ha presentato ricorso articolato su un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia ha presentato atto di costituzione depositato il 9.5.2017 per l’eventuale partecipazione alla discussione orale, rilevando l’inammissibilita’ e/o infondatezza del ricorso.

Gli altri intimati, citati “per mero tuziorismo difensivo”, ma carenti di legittimazione passiva, non hanno svolto attivita’ difensiva.

4) Il consigliere relatore ha proposto il rigetto del ricorso. La causa e’ stata avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

5) Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 82, del Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, articolo 1, capitolo 2, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Assume che, a fronte della propria analitica richiesta, il giudicante non avrebbe potuto limitarsi ad una determinazione globale degli onorari, ma avrebbe dovuto esplicitamente indicare il criterio di liquidazione adottato e fornire un’adeguata motivazione circa l’eliminazione o la riduzione dell’importo richiesto per ciascuna singola voce di tariffa.

La censura e’ infondata.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, “in tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza d’una nota specifica prodotta dalla parte, non puo’ limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimita’, l’accertamento della conformita’ della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilita’ dei relativi minimi, a norma della L. 13 giugno 1942, n. 794, articolo 24 (Cass. 30 aprile 2015, n. 20604; Cass. 29 maggio 2013, n. 13433, in motivazione; Cass. 8 agosto 2013, n. 18906; Cass. 30 marzo 2011, n. 7293; Cass. 30 ottobre 2009, n. 23059)

A tali principi, applicabili anche in tema di liquidazione dei compensi per patrocinio a spese dello Stato, si e’ sostanzialmente attenuto il Tribunale di Milano. Benche’, infatti, in difformita’ della richiamata giurisprudenza, abbia ritenuto sufficiente ai fini dell’assolvimento dell’onere motivazionale l’impiego di un criterio fondato sulla “valutazione complessiva” e imperniato sulla “natura della vicenda processuale”, il Tribunale, nel prosieguo della motivazione, e’ sceso nel dettaglio, dando conto in maniera analitica delle ragioni che lo hanno indotto a ridurre o eliminare talune componenti del compenso, con approfondimento delle singole voci di spesa.

In tale prospettiva la presunta inadeguatezza della liquidazione non e’ censurabile sotto il profilo motivazionale.

Alla luce della riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato della Cassazione sulla motivazione e’ ridotto al “minimo costituzionale”; tale controllo, dall’angolo visuale di Cass. Sez. Un., n. 8053/2014, attiene unicamente alla “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, alla “motivazione apparente”, al “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” ed alla “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

A fronte dell’esame analitico svolto dal Tribunale, il ricorrente, per superare i limiti del sindacato di legittimita’, avrebbe dovuto evidenziare l’irriducibile contraddittorieta’ della motivazione e sollevare specifiche censure in relazione alle asserite voci mancanti o liquidate sotto il limite delle tariffe allora vigenti, al fine di evidenziare l’invocato vizio di motivazione e, per l’effetto, l’asserita violazione di legge.

Anche sotto tale ultimo, il motivo di ricorso va disatteso, perche’ privo di specificita’ in relazione alla violazione di legge. Il ricorrente si limita ad una generica censura radicata sul difetto di conformita’ tra la propria nota spese e la liquidazione del Tribunale, senza indicare se, e in relazione a quali componenti, il Giudice si fosse discostato dai puntuali parametri normativi. Cio’ con particolare riferimento ai criteri sanciti dal Decreto Ministeriale n. 127 del 2004 applicabili nel caso in esame, in considerazione del fatto che l’attivita’ difensiva svolta si era esaurita prima del 2012, ovverosia prima dell’operativita’ del Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, il quale, secondo quanto statuito da Cass. Sez. Un. n. 17405/2012, e’ applicabile ratione temporis solo alle liquidazioni giudiziali intervenute in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e in ordine a compensi spettanti al professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale.

In definitiva, non si evince alcuna specifica doglianza in ordine al contrasto tra le voci e le componenti di compenso liquidate e le tariffe, ne’ si evidenzia un vizio di motivazione rientrante nel novero del nuovo articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Discende da quanto sopra il rigetto del ricorso. Non vi e’ luogo a liquidazione sulle spese in mancanza di tempestivo controricorso e della successiva memoria (cfr. Cass. 16921 del 07/07/2017).

Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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Avv. Umberto Davide

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