in tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorche’ non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all’accoglimento della domanda revocatoria.
Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria
Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 1 giugno 2018, n. 14079
Data udienza 23 aprile 2018
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13277/2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 611/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/04/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
FATTO E DIRITTO
rilevato che, con sentenza resa in data 7/3/2017, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla (OMISSIS) soc. coop., ha dichiarato inefficace, nei confronti di quest’ultima, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., l’atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ da (OMISSIS) e (OMISSIS);
che, a fondamento della decisione assunta, la corte d’appello, accertata la sussistenza del credito della banca attrice (quanto meno nella sua forma litigiosa) nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (quali garanti della (OMISSIS) s.r.l., debitrice principale), ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria spiegata nei relativi confronti;
che, avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;
che la (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) soc. coop.) resiste con controricorso;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380-bis le parti non hanno presentato memoria;
considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 2901 c.c., nonche’ per errata, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente il credito vantato dalla (OMISSIS) a fondamento dell’azione revocatoria dalla stessa esercitata, trattandosi di una pretesa inesistente e giudizialmente contestata;
che il motivo e’ manifestamente infondato;
che, al riguardo, la corte territoriale, nel ritenere sussistenti i presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria da parte della (OMISSIS), risulta essersi correttamente allineata al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimita’ (che il Collegio condivide e fa proprio, al fine di assicurarne continuita’), ai sensi del quale il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, e’ idoneo a determinare l’insorgere della qualita’ di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal debitore, sicche’ il relativo giudizio non e’ soggetto a sospensione necessaria ex articolo 295 c.p.c., in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione e’ stata proposta domanda revocatoria, poiche’ l’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, ne’ puo’ ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito (Sez. 3, Sentenza n. 2673 del 10/02/2016, Rv. 638928 – 01);
che, con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 2901 c.c., nonche’ per errata, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la corte territoriale ritenuto sussistenti i presupposti per il valido esercizio dell’azione revocatoria da parte della banca avversaria, tenuto conto del principio della separatezza del fondo patrimoniale rispetto ai crediti sorti per il soddisfacimento di scopi estranei ai bisogni della famiglia, nonche’ dell’assenza del requisito dell’eventus damni a carico della banca creditrice e degli altri presupposti soggettivi imposti dall’articolo 2901 c.c.;
che il motivo e’ manifestamente infondato, quanto non inammissibile;
che, preliminarmente, osserva il Collegio come la corte territoriale, nel ritenere assoggettabile l’atto di costituzione di fondo patrimoniale all’azione revocatoria ex articolo 2901 c.c., si sia correttamente allineata al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando e’ posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che puo’ essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 2901 c.c., n. 1, (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 24757 del 07/10/2008, Rv. 604813 01);
che, sotto altro profilo, la censura proposta dai ricorrenti, circa l’asserita erronea valutazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi probatori concernenti l’affermato ricorso dell’eventus damni e dei restanti presupposti di natura soggettiva, deve ritenersi avanzata in contrasto con i limiti previsti in relazione al giudizio di legittimita’;
che, infatti, con la censura in esame, i ricorrenti – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalla norma di legge richiamata – allegano un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensi’ alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), non potendo dirsi coinvolta, nella prospettazione critica dei ricorrenti, alcuna eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in se’ incontroverso;
che, al riguardo, osserva il Collegio come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all’articolo 2729 c.c.) non puo’ in alcun modo considerarsi priva, ictu ocull, di quella minima capacita’ rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza;
che, pertanto, nel caso di specie, al di la’ del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruita’ dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;
che tale operazione critica appare con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessita’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;
che, cio’ posto, il motivo d’impugnazione cosi’ formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’articolo 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimita’ della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;
che, con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per errata, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto concernente l’eccepito difetto di legittimazione passiva di (OMISSIS), siccome del tutto estranea alle pretese creditorie vantate dalla banca attrice;
che il motivo e’ manifestamente infondato;
che, al riguardo, osserva il Collegio come, nel riconoscere la legittimazione passiva della (OMISSIS), rispetto all’azione revocatoria esercitata in questa sede, la decisione della corte territoriale risulta conforme all’orientamento ripetutamente fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio, al fine di assicurarne continuita’), ai sensi del quale, in tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorche’ non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all’accoglimento della domanda revocatoria (cfr. Sez. 3 -, Sentenza n. 19330 del 03/08/2017, Rv. 645489 – 01; v. altresi’ Sez. 1, Sentenza n. 1242 del 27/01/2012, Rv. 621541 – 01);
che, con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per errata, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al punto concernente la violazione dell’articolo 32 Cost., non avendo la corte territoriale adeguatamente giustificato il riconoscimento della prevalenza delle ragioni patrimoniali della banca attrice rispetto alle esigenze di salute di (OMISSIS), figlio dei convenuti, per la cui soddisfazione era stato costituito il fondo patrimoniale di cui al corrispondente atto impugnato;
che il motivo e’ inammissibile;
che, al riguardo, esclusa la contestazione di alcuna violazione o falsa applicazione di legge, ad opera degli odierni ricorrenti, deve ritenersi altresi’ insussistente alcun rilievo del fatto dedotto con la censura in esame in relazione all’eventuale contestazione, a carico della sentenza impugnata, del vizio di motivazione nei limiti posti dall’articolo 360 c.p.c., n. 5, non emergendo, ne’ l’omissione del fatto (espressamente considerato nel contesto della decisione impugnata), ne’ la prospettazione dei profili di decisivita’ dell’eventuale preteso omesso esame della circostanza concernente la considerazione delle condizioni di salute del figlio dei convenuti ai fini del valido esperimento dell’azione revocatoria da parte della banca originaria attrice;
che, pertanto, sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza dei motivi d’impugnazione esaminati, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della banca controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1 quater.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’articolo 1 bis, dello stesso articolo 13.