Accertamento tecnico contabile e rideterminazione saldo conto corrente

nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validita’, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, cosi’ effettuandosi l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio.

 

 

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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 1 giugno 2018, n. 14074

Data udienza 17 aprile 2018

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11676-2017 proposto da:

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la (OMISSIS) s.r.l. convenne la (OMISSIS) dinanzi al tribunale di Padova per l’accertamento della nullita’ di alcune delle clausole del contratto di conto corrente bancario n. (OMISSIS) e per la conseguente rettifica del saldo;

radicatosi il contraddittorio con l’incorporante (OMISSIS) s.p.a., l’adito tribunale, per quanto ancora di interesse in questa sede, accerto’ la nullita’ delle clausole anatocistiche indicate dall’attrice e, avendo rilevato la non completezza della produzione relativa agli estratti integrali di conto corrente, dispose una c.t.u. per la rideterminazione del saldo di conto sulla base della documentazione comunque in atti, all’esito della quale stabili’ che il saldo reale del conto, alla data del 30-11-2013, era a credito della correntista per Euro 26.940,50;

la corte d’appello di Venezia, condividendo la ricostruzione probatoria svolta dal tribunale, ha dichiarato inammissibile il gravame della banca ai sensi dell’articolo 348-bis c.p.c., cosicche’ la banca ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell’articolo 348-ter c.p.c., deducendo due motivi poi illustrati da memoria;

l’intimata ha replicato con controricorso.

Considerato che:

la ricorrente deduce, col primo mezzo, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c., comma 2, articoli 1832, 1857, 2033 e 2697 c.c., Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 119 (T.u.b.) e articolo 111 Cost., per avere il tribunale ritenuto provata la domanda di accertamento del saldo di conto in base alle risultanze della c.t.u.; eccepisce al riguardo la natura ipotetica e astratta del criterio di calcolo seguito dalla consulenza per la ricostruzione delle poste attive e passive del conto corrente, e sostiene che l’esito della c.t.u., diversamente da quanto affermato dal tribunale, era stato contestato dal consulente di parte;

col secondo motivo la banca denunzia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., articoli 1355 e 2697 c.c., articolo 119 del T.u.b. e articolo 111 Cost. per avere il tribunale ritenuto provata la domanda di accertamento nonostante l’incompletezza degli estratti di conto corrente, sulla base di una c.t.u. meramente esplorativa tesa a sopperire la condotta inerte dell’attrice;

il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione, e’ manifestamente infondato;

la questione giuridica devoluta alla Corte attiene alla possibilita’ di far ricorso alla c.t.u. ove sia incompleta la produzione degli estratti di conto corrente in un giudizio finalizzato all’accertamento e alla rettifica del saldo;

al quesito occorre dare risposta affermativa, nel senso che e’ vero, come questa Corte ha piu’ volte affermato, che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validita’, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, cosi’ effettuandosi l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate (v. Cass. n. 20693-16, Cass. n. 21597-13, nonche’, in ipotesi speculare, Cass. n. 21466-13); e tuttavia non e’ men vero che non e’ vietato al giudice del merito (come evidenziato da Cass. n. 5091-16) svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio;

in tal caso la tematica si riduce alla verifica di attendibilita’ dell’esito della c.t.u., che e’ come tale una questione di fatto;

nella specie il tribunale ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio che, mediante un procedimento matematico di rielaborazione dei dati presenti nelle scritture contabili depositate, e’ giunta a un computo che il tribunale medesimo, nell’esercizio dell’attivita’ valutativa a lui istituzionalmente rimessa, ha ritenuto affidabile espressione del saldo di conto corrente risultante dall’inefficacia delle predette clausole anatocistiche;

e’ infondata la doglianza facente leva sulla natura esplorativa della c.t.u.;

secondo la giurisprudenza di questa Corte, quando la parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non puo’ qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante; cio’ in quanto possiede natura esplorativa la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega (v. Cass. 6155-09, Cass. n. 15219-07, e v. pure Cass. n. 4792-13), non anche invece la consulenza intesa a ricostruire l’andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza;

e’ del resto consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto, o il loro sviluppo effettuale, possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche (cfr. tra le tante Cass. n. 3191-06, Cass. n. 10202-08);

nel caso specifico il tribunale ha ritenuto – con motivazione non contraddittoria e in ogni caso non censurata sotto il profilo di omesso esame di fatti decisivi (articolo 360 c.p.c., n. 5) – la coerenza del criterio contabile seguito dal consulente tecnico d’ufficio nella determinazione del saldo di conto corrente;

pur essendosi trattato di criterio indiretto, come sostenuto dalla ricorrente e riconosciuto dallo stesso tribunale, il percorso logico utilizzato per ricostruire il saldo del conto corrente non puo’ considerarsi manifestamente incongruente o implausibile, tanto da risolversi in una falsa applicazione di norme di legge, essendosi trattato di metodo di calcolo basato – per quel che si apprende dalla sentenza – sulla “rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze”, e dunque su un criterio matematico avente come base di partenza l’analisi di dati effettivi risultanti dai documenti depositati;

non dunque l’astrattezza (come sostenuto dalla ricorrente), quanto piuttosto l’induttivita’ del metodo viene in rilievo, il che non contraddice le caratteristiche del mezzo impiegato;

per converso la valutazione di congruenza, onde dare risposta al quesito, costituisce – ripetesi – questione di fatto, notoriamente insindacabile in sede di legittimita’;

le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.