Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 8 giugno 2018, n. 14910
il presupposto della responsabilita’ dell’insegnante per il danno subito dall’allievo, fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, e’ la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicche’ chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l’evento dannoso si e’ verificato nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla vigilanza dell’insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilita’ contrattuale per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilita’ extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie – suggerite dall’ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo – affinche’ fosse salvaguardata l’incolumita’ dei discenti minori.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 8 giugno 2018, n. 14910
Data udienza 17 aprile 2018
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16570/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA DI ASSICURAZIONI, in persona del Dott. (OMISSIS) nella sua qualita’ di Dirigente e procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS);
– intimato –
nonche’ da:
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui e’ difeso per legge;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) SPA DI ASSICURAZIONI, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 91/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.
RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza n. 2105/2013, notificata in data 22/2/2013, il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca (che a sua volta chiamava in causa in manleva il proprio assicuratore (OMISSIS) s.p.a.), volta a vedersi liquidare il danno occorsole in data (OMISSIS), allorche’ – alunna di quarta elementare presso la Scuola Statale (OMISSIS), durante la ricreazione tenuta nel cortile interno della scuola aveva subito un infortunio, cagionato dalla spinta di un compagno, a causa della quale era scivolata e caduta su una pianta di lauro ceraso, avente ramificazioni sporgenti, procurandosi gravi lesioni nella regione sottoascellare del braccio sinistro. L’attrice fondava la propria domanda risarcitoria sul fatto illecito del compagno di scuola sottoposto a sorveglianza degli insegnanti e quindi sul regime di responsabilita’ ex articolo 2048 c.c., ed aveva chiesto la condanna del Ministero – ai sensi dell’articolo 2049 c.c., per il fatto cagionato dai propri dipendenti, correlato all’ omessa vigilanza sull’alunno che aveva inferto la spinta causativa dell’impatto contro l’arbusto. Il giudice di primo grado respingeva la domanda sul duplice presupposto che, dall’istruttoria esperita, non era stata confermata la dinamica dell’incidente allegata dall’attrice – spinta di un compagno di scuola quale causa dell’incidente – e che la domanda di risarcimento non poteva trovare accoglimento sotto il diverso profilo della responsabilita’ contrattuale dell’istituto scolastico, poiche’ ab inizio diversamente impostata. Avverso tale sentenza (OMISSIS) proponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di Roma, deducendo una diversa ricostruzione del fatto riqualificando la responsabilita’ come contrattuale, anziche’ ex articolo 2049 c.c., nonche’ deduceva l’inattendibilita’ delle testimonianze sulle quali si fonda la pronuncia di primo grado, in quanto rese da persone interessate all’esito del giudizio. Con sentenza n. 91/2016, dell’8/1/2016, la Corte d’Appello di Roma dichiarava inammissibile l’intervenuto mutamento dei fatti e della causa petendi rispetto al primo grado (risarcimento per responsabilita’ extracontrattuale, in primo grado, e per responsabilita’ contrattuale, in secondo grado), e confermava la sentenza di primo grado.
2. Con atto notificato in data 17/6/2016, (OMISSIS) proponeva ricorso innanzi a questa Corte per vedere annullare la sentenza n. 91/2016 della Corte d’Appello di Roma,depositata il 8 gennaio 2016, deducendo due motivi d’impugnazione. L’ (OMISSIS) Assicurazioni s.p.a. (nuova denominazione sociale della (OMISSIS) s.p.a.) compariva con atto in data 20/7/2016, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio. Il Ministero compariva con ricorso incidentale per ottenere la riforma sull’operata compensazione delle spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce la falsa applicazione di una norma di diritto in relazione alla corretta interpretazione dell’articolo 2048 c.c., indifferente all’invocazione della responsabilita’ contrattuale o extracontrattuale ai fini della configurazione della responsabilita’ dell’insegnante, laddove la Corte d’Appello non e’ andata oltre la qualificazione giuridica e fattuale della responsabilita’ in capo all’insegnante. Con il secondo motivo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente deduce l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia, laddove la Corte territoriale ha omesso di valutare i fatti dedotti e prospettati fin dal primo grado di giudizio, non costituendo domanda nuova la domanda di omessa custodia e vigilanza di minori, affidati al controllo ed alle cure degli insegnanti. La ricorrente deduce quindi come la colpa presunta degli insegnanti ex articolo 2048 c.c. e del Ministero ex articolo 2049, sia stato oggetto di domanda fin dal primo grado di giudizio, mancando ogni tipo di pronunzia sul punto.
2. I motivi dedotti, da trattarsi unitariamente, trascurano il fatto che la ricorrente, nel frattempo divenuta maggiorenne, nei due gradi di giudizio ha dato due diverse versioni dell’occorso, tra di loro incompatibili, avendo dedotto prima, nel giudizio di primo grado, di essere stata spintonata contro un albero da un proprio compagno non adeguatamente vigilato dal personale insegnante (allegando in iure una responsabilita’ extracontrattuale ex articolo 2048 c.c., dell’istituto per non aver impedito il fatto illecito altrui), e poi, nel giudizio di secondo grado, di essere stata lasciata sola a giocare vicino a un arbusto costituente fonte di pericolo (deducendo in iure una responsabilita’ contrattuale dell’istituto per omessa vigilanza di minore).
3. La Corte territoriale ha rilevato l’inammissibilita’ di tale mutamento di causa petendi ex articolo 345 c.p.c., a prescindere dalla qualificazione contrattuale o non dell’azione intentata e ha ritenuto che, pertanto, non essendo stato dimostrato nel giudizio di primo grado l’accadimento del fatto come descritto in prime cure, la sentenza fosse da confermare per come i fatti erano stati dedotti, non potendosi “aggiustare il tiro” nel successivo grado di giudizio (in cio’ citando Cass. 19520/2009, 4591/2008, 10128/2003; 14235/2000). L’assunto della ricorrente, invece, e’ nel senso che, a prescindere dalla dinamica dell’incidente, la lesione occorsa all’interno del plesso scolastico debba essere ricondotta all’omessa vigilanza degli insegnanti che non le hanno impedito di avvicinarsi al ramo sporgente e non potato, avendo gli insegnanti una posizione di garanzia sui minori loro affidati, e a nulla rilevando il titolo contrattuale o extracontrattuale per cui sono chiamati a rispondere.
4. La ricorrente assume pertanto che l’Istituto debba rispondere a titolo di responsabilita’ civile “qualificata” per la posizione di garanzia attribuita dalla legge a prescindere dalla dinamica con cui si e’ svolto il sinistro in danno del minore affidatogli. Il che non e’. L’ambito di responsabilita’ entro cui un soggetto e’ chiamato a rispondere della sua condotta non puo’ essere riferito a fatti alternativi e tra loro incompatibili, o ancor solo descritti in maniera evanescente, dovendosi esso circoscrivere a elementi fattuali e comportamenti umani specifici che debbono essere provati nel loro materiale accadere da parte di chi agisce in giudizio, e specificamente descritti nella fase di litis contestatio, posto che il procedimento civile che ne scaturisce presuppone l’attribuzione di un circostanziato accadimento o fatto, fonte di pregiudizio, al soggetto che e’ chiamato a risponderne, anche in via presuntiva od oggettiva, in modo che possa approntare una propria difesa.
5. In tale materia vale certamente il principio sancito da Cass. Sez. 6-3, sentenza n. 3081 del 16/02/2015, nella parte in cui chiarisce che il presupposto della responsabilita’ dell’insegnante per il danno subito dall’allievo, fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, e’ la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicche’ chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l’evento dannoso si e’ verificato nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla vigilanza dell’insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilita’ contrattuale per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilita’ extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie – suggerite dall’ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo – affinche’ fosse salvaguardata l’incolumita’ dei discenti minori. Proprio il riferimento alle circostanze specifiche di tempo e di luogo, necessarie per circoscrivere lo spettro di responsabilita’ dell’insegnante in relazione alle cautele richieste nel caso concreto, eventualmente non adottate, segna la differenza logica e ontologica tra un’azione e l’altra, evidentemente non colta dalla ricorrente che ha invocato tale precedente a favore della sua tesi. Difatti, se si ammettesse la possibilita’ di imputare a un soggetto un fatto diversamente accaduto sotto lo stesso titolo di responsabilita’, una volta provata l’infondatezza di una prima versione, si cadrebbe in un’aperta violazione del principio del giusto contraddittorio e della parita’ delle armi che anche in sede civile costituisce un caposaldo del diritto al giusto processo, costituzionalmente protetto nell’articolo 111 Cost., con riguardo sia all’attore che agisce, che al convenuto che si difende, non potendosi definire la responsabilita’ per omessa vigilanza di minore in termini astratti e a prescindere dalla riconducibilita’ dell’evento occorso a uno specifico fatto o comportamento umano. Ragionando in termini strettamente processuali, in tal modo si determinerebbe un’inammissibile mutatio libelli, in quanto nel processo viene introdotto un nuovo tema di indagine e di decisione, che altera l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza (v. da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24072 del 13/10/2017, in tema di consenso informato, ove si e’ sancito che caso in cui l’attore abbia chiesto con l’atto di citazione il risarcimento del danno da colpa medica per errore nell’esecuzione di un intervento chirurgico – e, quindi, per la lesione del diritto alla salute, e domandi poi in corso di causa anche il risarcimento del danno derivato dall’inadempimento, da parte dello stesso medico, al dovere di informazione necessario per ottenere un consenso informato -inerente al diverso diritto alla autodeterminazione nel sottoporsi al trattamento terapeutico, si verifica una “mutatio libelli” e non una mera “emendatio”).
6. Ne segue che il primo motivo e’ infondato, con assorbimento del secondo motivo.
7. Per quanto riguarda il ricorso incidentale, in materia di spese giudiziali civili, nei giudizi instaurati anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, la compensazione delle spese puo’ essere disposta – ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’articolo 45, comma 11, di detta legge – per “giusti motivi esplicitamente indicati dal giudice nella motivazione della sentenza”, e non per “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”. La Corte ha giustificato la compensazione delle spese legali sulla base di “ragioni di equita’ riconducibili alla dolorosa vicenda umana” quando invece, trattandosi di una controversia iniziata il 24.9.2009, avrebbe dovuto applicare la nuova disciplina, ragionando in termini di sussistenza o meno di gravi ed eccezionali ragioni, e non di equita’ (Sez. 6-3, Sentenza n. 11284 del 29/05/2015). Il motivo di ricorso incidentale e’ pertanto fondato e conduce questa Corte a riformulare un nuovo giudizio sulle spese di lite del giudizio di appello sopportate dal Ministero, da porsi a carico della ricorrente rimasta soccombente, ex articolo 91 c.p.c..
8. Conclusivamente, la Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale del Ministero e, per l’effetto, cassa la sentenza per quanto di ragione; in applicazione dell’articolo 385 c.p.c., comma 2, decidendo nel merito, condanna la parte ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore del Ministero, liquidate come di seguito, con oneri prenotati a debito; condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase, liquidate in favore di ciascuna parte, con oneri prenotati a debito per il Ministero.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso principale;
2. Accoglie il ricorso incidentale del Ministero;
3. Cassa la sentenza per quanto di ragione e, decidendo nel merito, condanna la parte ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di appello nella misura di Euro 2200,00, oltre ulteriori spese forfettarie e oneri di legge (prenotati a debito per l’amministrazione pubblica) in favore del Ministero.
4. Condanna la ricorrente principale alle spese di giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.000,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge (prenotati a debito per l’amministrazione pubblica), in favore di ciascuna parte contro ricorrente;
5. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.