Risarcimento danni sinistri stradali avvenuti in Italia provocati da veicoli immatricolati all’estero

Nel caso di sinistri stradali avvenuti in Italia e causati da veicoli immatricolati all’estero, la vittima acquista ex lege il diritto al risarcimento nei confronti dell’UCI, in virtu’ – all’epoca dei fatti – della L. 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 6 oggi trasfuso nel Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 125.

 

 

 

 

 

Per ulteriori approfondimenti in materia di R.C.A. si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

Natura della procedura di indennizzo diretto ex art. 149 D. Lvo n. 209/2005

Le azioni a tutela del terzo trasportato ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private (D.L.vo n. 209/2005)

La disciplina del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ai sensi del D. Lvo 209/2005.

Sinistri stradali, danno da fermo tecnico, risarcimento: onere probatorio e liquidazione equitativa.

Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 22 maggio 2018, n. 12534

Data udienza 28 febbraio 2018

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10024-2016 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

UFFICIO CENTRALE ITALIANO, P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

(OMISSIS) A.S., (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1790/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/02/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre erano a bordo di un veicolo di proprieta’ del primo, rimasero coinvolti in un sinistro stradale, subendo danni alla persona.

Per ottenerne il risarcimento, ed assumendo che la responsabilita’ del sinistro fosse da ascrivere al conducente d’un mezzo immatricolato nella Repubblica Ceca, i due danneggiati si rivolsero all’Ufficio Centrale Italiano – UCI, il quale delego’ le operazioni di accertamento e stima dei danni ad una societa’ da esso incaricata a tal fine, la (OMISSIS) s.r.l..

2. La (OMISSIS) effettuo’ due successivi pagamenti in favore del solo (OMISSIS), di importo complessivo superiore al risarcimento da questi richiesto.

3. Nel 2006 la (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Firenze (OMISSIS), allegando di avere pagato due volte lo stesso debito e chiedendo la restituzione del secondo pagamento.

(OMISSIS) si difese sostenendo di avere imputato i due pagamenti ricevuti dalla (OMISSIS) a ristoro sia dei danni da se’ patiti, sia di quelli patiti da (OMISSIS), che altrimenti non avrebbero ricevuto ristoro.

4. Nel giudizio intervenne volontariamente (OMISSIS), sostenendo le ragioni del convenuto e comunque deducendo che, se davvero il secondo pagamento effettuato dalla (OMISSIS) a (OMISSIS) fosse risultato indebito, allora il danno da ella patito non poteva dirsi risarcito, e chiedendo di conseguenza la condanna della (OMISSIS) al relativo risarcimento.

Sia il convenuto che l’intervenuta chiesero altresi’ di chiamare in causa l’UCI, il responsabile del sinistro ( (OMISSIS)) ed il suo assicuratore della r.c.a. (la (OMISSIS) A.S.), chiedendo la condanna di anch’essi al risarcimento del danno.

Dei tre chiamati in causa si costitui’ solo l’UCI, non contestando la responsabilita’ di (OMISSIS), ma eccependo l’inammissibilita’ della chiamata per difetto di procura, la prescrizione del diritto e l’eccessivita’ delle pretese risarcitorie attoree.

5. Con sentenza 3.12.2012 il Tribunale di Firenze accolse la domanda di (OMISSIS); dichiaro’ “inammissibili” le domande proposte da (OMISSIS) e (OMISSIS); condanno’ il primo alla restituzione in favore della (OMISSIS) di 10.754,10 Euro, oltre accessori.

6. La Corte d’appello di Firenze, adita da (OMISSIS) e (OMISSIS), con sentenza 23.10.2015 n. 1790:

(a) dichiaro’ nulla la sentenza di primo grado, perche’ pronunciata all’esito di un giudizio celebrato col rito del lavoro, ma concluso senza lettura del dispositivo;

(b) dichiaro’ inammissibile le domande svolte da (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti dei terzi chiamati, perche’ “nulla hanno a che vedere” con quella di ripetizione di indebito, proposta dalla (OMISSIS) in via principale.

7. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) e (OMISSIS), con ricorso fondato su tre motivi (articolati in piu’ censure) ed illustrato da memoria.

Hanno resistito con controricorso la (OMISSIS) e l’UCI.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Il primo motivo di ricorso, se pur formalmente unitario, contiene due censure.

Con una prima censura i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, che la sentenza d’appello sarebbe nulla, perche’ il giudizio si sarebbe dovuto celebrare col rito del lavoro, e non con quello ordinario, come invece avvenne.

1.2. La censura e’ inammissibile per difetto di interesse.

L’errore commesso dal giudice di merito nell’individuazione del rito da applicare non e’ causa di nullita’ ne’ del procedimento, ne’ della sentenza, a meno che quell’errore non abbia compromesso irrimediabilmente i diritti di difesa di una delle parti (ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 1448 del 27/01/2015, Rv. 633965 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19942 del 18/07/2008, Rv. 604385 – 01).

Nel caso di specie non solo i ricorrenti non indicano quale concreto pregiudizio abbiano patito per effetto del lamentato errore, ma appare arduo anche solo immaginarlo, quel pregiudizio, posto che il rito ordinario, ovvero quello concretamente applicato dalla Corte d’appello, ha regole meno stringenti e termini meno rigorosi rispetto a quello che si sarebbe dovuto applicare.

1.3. Con una seconda censura, pur essa contenuta nel contesto del primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, che il Tribunale, pur accogliendo la domanda restitutoria di (OMISSIS), aveva pero’ ritenuto fondata un’eccezione di compensazione parziale sollevata dal convenuto, e di conseguenza aveva condannato quest’ultimo alla restituzione di una somma inferiore rispetto a quella pretesa da (OMISSIS).

Soggiungono che invece la Corte d’appello, dichiarando nulla la sentenza di primo grado, ha condannato (OMISSIS) alla restituzione integrale del pagamento ricevuto, cosi’ riformando in pejus la sentenza di primo grado, senza che le altre parti avessero proposto appello.

1.4. La censura e’ infondata.

Dichiarata nulla la sentenza di primo grado, questa cadde integralmente con tutte le sue statuizioni, e divenne tamquam non esset. La Corte d’appello, pertanto, poteva e doveva ricostruire ex novo il rapporto giuridico tra le parti, e vagliare nuovamente le rispettive difese.

Sostenere invece, come fanno i ricorrenti, che possa formarsi il giudicato su un capo soltanto d’una sentenza dichiarata nulla e’ affermazione inusitata.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Anche il secondo motivo di ricorso contiene due distinte censure. Con una prima censura i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, che la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul merito della domanda riconvenzionale proposta nei confronti dei terzi chiamati in causa (l’UCI e l’assicuratore straniero).

2.2. Il motivo e’ quasi temerario: la Corte d’appello infatti si e’ pronunciata su tali domande, dichiarandole inammissibili.

2.3. Con una seconda censura i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, che La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere inammissibili le domande da essi proposte verso i terzi chiamati in causa (UCI, (OMISSIS), (OMISSIS)), perche’ tali domande erano connesse alla principale ai sensi dell’articolo 31 c.p.c..

2.4. Il motivo e’ parzialmente fondato.

Nel caso di sinistri stradali avvenuti in Italia e causati da veicoli immatricolati all’estero, la vittima acquista ex lege il diritto al risarcimento nei confronti dell’UCI, in virtu’ – all’epoca dei fatti – della L. 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 6 oggi trasfuso nel Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 125.

Tra (OMISSIS) e (OMISSIS) da un lato, e l’UCI dall’altro, esisteva dunque un rapporto giuridico di fonte legale, ex articolo 1173 c.c.. L’UCI ha adempiuto le proprie obbligazioni non direttamente, ma per il tramite di un mandatario (la (OMISSIS)): ma cio’ non toglie che debitore del diritto al risarcimento verso le vittime restasse sempre il mandante UCI, e non divenisse certo la mandataria (OMISSIS). E’ infatti sin troppo ovvio che il debitore (UCI) non potrebbe invocare alcun accollo liberatorio, senza il consenso del creditore ( (OMISSIS)).

Ne consegue che la (OMISSIS), pagando il risarcimento nelle mani di (OMISSIS), ha adempiuto non l’obbligazione propria, ma l’obbligazione dell’UCI.

2.5. Cio’ posto in astratto, si rileva in concreto che nel caso di specie (OMISSIS), quando venne convenuto in giudizio dall'(OMISSIS) con la richiesta di restituzione di parte del risarcimento ricevuto, formulo’ due difese, l’una subordinata all’altra:

(a) in via principale, dedusse di non avere ricevuto alcun pagamento non dovuto;

(b) in subordine dedusse che, se davvero il pagamento ricevuto per secondo fosse stato non dovuto, allora il suo preteso credito risarcitorio (cosi’ come quello di (OMISSIS)) non era stato integralmente soddisfatto, e doveva essere pagato dall’UCI.

Tanto il convenuto quanto l’intervenuta, pertanto, formularono due domande connesse a quella principale sia per pregiudizialita’ che per garanzia, oltre che per la logica formale.

Essi infatti dedussero in sostanza che delle due l’una: se aveva ragione il mandatario a pretendere la restituzione di quanto pagato, il mandante non poteva giovarsi di quel pagamento, e restava inadempiente; se il mandante voleva evitare la condanna, si sarebbero dovuti tenere per validi tutti e due i pagamenti effettuati dal mandatario, e rigettarsi la domanda di indebito.

2.6. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, affinche’ prenda in esame le domande proposte da (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti dell’UCI, di (OMISSIS) e della (OMISSIS) A.S..

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione degli articoli 1175, 1193 e 1195 c.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Ad onta di questa intestazione formale, nell’illustrazione del motivo -che rasenta l’inintelligibilita’ – i ricorrenti compiono le seguenti deduzioni:

(-) la (OMISSIS) in fase stragiudiziale si comporto’ in modo scorretto, perche’ non diede alcuna risposta alla dichiarazione di (OMISSIS), con la quale questi le dichiaro’ di volere imputare il pagamento ricevuto per secondo a tacitazione del credito risarcitorio di (OMISSIS);

(-) la Corte d’appello avrebbe malamente valutato le prove, ed in particolare la corrispondenza scambiata tra le parti e la condotta stragiudiziale della (OMISSIS), laddove ha ritenuto che quest’ultima avesse effettuato un secondo pagamento per errore, e non piuttosto in adempimento delle proprie obbligazioni.

3.2. Nella parte in cui lamenta l’omesso esame del fatto decisivo, il motivo e’ inammissibile, per due indipendenti ragioni.

In primo luogo perche’ la censura non e’ affatto rispettosa dei criteri di deduzione del vizio in esame, come stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte (“quale fatto sia stato omesso, quando sia stato dedotto, come sia stato provato, perche’ sia decisivo”: cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

In secondo luogo perche’ i ricorrenti censurano in definitiva l’omesso esame di fonti di prova (lettere, fax, dichiarazioni), ma “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti” (Cass. 8053/14, cit.).

3.3. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il motivo e’ manifestamente infondato.

I ricorrenti lamentano del tutto a sproposito la violazione delle norme sull’imputazione dei pagamenti, trascurando di considerare che tali regole presuppongono che il debitore abbia piu’ debiti “verso la stessa persona”, come si legge nell’articolo 1193 c.c., comma 1.

Nel caso di specie, per contro, sono gli stessi ricorrenti a sostenere che la (OMISSIS) era debitrice di due persone, sicche’ manca il presupposto stesso per l’applicazione delle regole sull’imputazione dei pagamenti.

4. Le spese.

Le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) rigetta il primo ed il terzo motivo di ricorso;

(-) accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.