salvo che non risulti diversamente dal titolo o dagli altri elementi indicati dall’articolo 1063 c.c., nel contenuto normale di una servitu’ di passaggio gravante su di un fondo non rientra anche la facolta’ di sostare nel fondo con i mezzi di locomozione adoperati, ne’ l’effettuazione della manovra di inversione di marcia sul fondo servente, in quanto attivita’ che non sono generalmente necessarie all’esercizio della servitu’ a norma dell’articolo 1064 c.c., pur tuttavia tali facolta’ possono rivelarsi necessariamente implicite, specie in relazione allo stato dei luoghi

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 7 giugno 2018, n. 14820

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24579-2014 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 957/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2018 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONE DELLA DECISIONE

(OMISSIS) ed (OMISSIS) propongono ricorso articolato in sei motivi avverso la sentenza n. 957/2014 della Corte d’Appello di Venezia, depositata il 15 aprile 2014.

Resiste con controricorso (OMISSIS).

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 380 bis 1 c.p.c..

La Corte di Venezia respinse l’appello proposto da (OMISSIS) ed (OMISSIS) contro la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Verona, che, in accoglimento della domanda di (OMISSIS), accerto’ che la striscia di terreno larga 2,50 metri, al mappale (OMISSIS), foglio (OMISSIS), proprieta’ (OMISSIS) – (OMISSIS), in via (OMISSIS), fosse destinata in perpetuo a sede stradale, a servizio pedonale e carrabile, in favore dei frontisti per l’accesso a via (OMISSIS). La decisione del Tribunale, confermata in secondo grado, ordino’ altresi’ a (OMISSIS) ed (OMISSIS) di ripristinare lo stato dei luoghi, rimuovendo il cancello con cui avevano recintato la striscia di terreno in corrispondenza della loro proprieta’, come anche la piscina ivi realizzata.

1. Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) ed (OMISSIS) denuncia la violazione dell’articolo 342 c.p.c., con riferimento al quinto motivo d’appello. Il secondo motivo di ricorso di (OMISSIS) ed (OMISSIS) denuncia la violazione degli articoli 342 e 345 c.p.c., con riferimento al sesto motivo d’appello.

Il quinto ed il sesto motivo di appello (sulla natura di onere personale, e non di servitu’, del peso gravante sul fondo) erano stati ritenuti dalla Corte d’Appello infondati per difetto di censura specifica, ed inammissibili solo quanto alla “presunta insussistenza di una utilitas per il fondo dominante”, giacche’ questione dedotta per la prima volta in secondo grado.

Peraltro, nel merito la sentenza impugnata defini’ comunque infondata tale questione, trattandosi di servitu’ inerente ad una strada utile a tutti i frontisti per la sua intera estensione, praticabile anche nella sua parte terminale “cieca” per esigenze di sosta o di manovra.

I ricorrenti assumono che il quinto ed il sesto motivo di appello, al contrario, contenessero “i motivi specifici dell’impugnazione” richiesti dall’articolo 342 c.p.c., sicche’ “il rigetto del motivo di impugnazione risulta errato e rende nulla la pronuncia di secondo grado”, e aggiungono che l’eccezione del difetto di utilita’ della supposta servitu’ era stata proposta sin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado.

I primi due motivi, che vanno esaminati congiuntamente perche’ connessi, sono in parte inammissibili a norma dell’articolo 366, comma 1, n. 4, in quanto non specifici, completi e riferibili alla ratio della decisione impugnata, e comunque sono infondati.

La Corte di Venezia non ha dichiarato inammissibili il quinto ed il sesto motivo di appello per l’inosservanza dell’onere di specificazione imposto dall’articolo 342 c.p.c., (nel testo vigente “ratione temporis”, anteriore alle modifiche apportate dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134), sicche’ non sono pertinenti le denunce per cassazione della violazione di tale norma, le quali dovrebbero sostanziarsi nel compimento da parte dei giudici di merito di un’attivita’ deviante rispetto al modello legale prescritto dal legislatore per l’atto di appello. Anche quanto all’assunta novita’ della questione dell’utilitas della servitu’, la Corte di Venezia ha comunque di fatto superato la stessa, definendo nel merito infondati il quinto ed il sesto motivo d’appello ed esaminando cosi’ le argomentazioni difensive poste a loro fondamento.

L’inammissibilita’ dell’appello per difetto di specificita’ dei motivi o per novita’ delle domande ed eccezioni proposte sussiste, del resto, solo quando i vizi investano l’intero contenuto del gravame, mentre quando sia possibile individuare profili di doglianza sufficientemente identificati, ovvero rilievi che non comportino l’allegazione di alcun fatto nuovo o diverso rispetto a quanto dedotto in primo grado, e’ legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, ritraendoli dalle restanti ragioni d’impugnazione viziate da genericita’ o novita’ e pervenendo riguardo ad essi, all’esito dello scrutinio della fondatezza dei motivi – come appunto fatto dalla Corte di Venezia, ad una statuizione di accoglimento o di rigetto dell’impugnazione.

2. Il terzo motivo di ricorso di (OMISSIS) ed (OMISSIS) denuncia la violazione degli articoli 1051, 1063 e 1064 c.c., assumendo che la Corte d’Appello avrebbe ravvisato l’utilita’ della servitu’ con riferimento al tratto finale dello stradello (sosta o parcheggio, manovra di inversione di marcia) contrastando il principio di tipicita’ delle servitu’.

Il quarto motivo di ricorso allega l’omesso esame di fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, richiamando quanto affermato dalla sentenza n. 809/2009 del Tribunale di Verona, che renderebbe impossibile l’esecuzione di manovre per effetto della ridotta larghezza della strada in conseguenza della recinzione realizzata.

Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione degli articoli 1027 e 1346 c.c., contestandosi che le pattuizioni contenute nei titoli di acquisto del 17 maggio 1960 e del 10 maggio 1961 (relativi ai danti causa delle parti ora in lite) ledessero le norme in tema di costituzione della servitu’ e di determinatezza dell’oggetto del contratto, per mancata individuazione del fondo dominante.

Anche il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione degli articoli 1027 e 1346 c.c., ed allega la nullita’ parziale dei rogiti del 17 maggio 1960 e del 10 maggio 1961, sempre per la mancata individuazione del fondo dominante, limitandosi gli stessi ad onerare i compratori di “lasciare libera”, rispettivamente, uno o due strisce di terreno per la costruzione di una strada.

Gli ultimi quattro motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente e sono anch’essi in parte inammissibili e comunque infondati.

E’ inammissibile il quarto motivo perche’ la sentenza n. 809/2009 del Tribunale di Verona e’ stata esaminata dalla Corte d’Appello di Venezia (pagina 6 della sentenza impugnata), ritenendo inammissibile il riferimento ad essa, giacche’ non posta in relazione con i fatti oggetto della presente causa, e comunque valutando come irrilevante la maturata estinzione della servitu’ per non uso ventennale conseguente all’avvenuta recinzione. Il riferimento a tale sentenza del Tribunale di Verona emessa in altro giudizio viene ora riproposto nel quarto motivo di ricorso, senza precisare se si tratti, o meno, di sentenza passata in giudicato, invitando la Corte a trarre da quel precedente elementi di fatto circa la permanente utilita’ del passaggio del tutto incompatibili con i limiti del giudizio di legittimita’, e nella sostanza, sollecitando non l’esame di un fatto ignorato dai giudici di merito, ed avente carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), quanto il riesame di risultanze istruttorie dagli stessi giudici d’appello congruamente valutate.

Quinto e sesto motivo di ricorso sono a loro volta inammissibili, in quanto si incentrano su una questione (la nullita’ dei titoli costitutivi della servitu’, per mancata individuazione del fondo dominante) di cui non vi e’ cenno nella sentenza impugnata della Corte d’Appello (la quale si limita, a proposito del terzo motivo di gravame, a considerare estraneo alle argomentazioni decisive adoperate dal Tribunale di Verona il riferimento all’inesistenza di una convenzione urbanistica, della quale si lamentava l’omessa menzione nei titoli). Il quinto motivo, del resto, si sofferma pressoche’ esclusivamente sul contenuto della sentenza di primo grado del Tribunale di Verona, la quale, pero’, non costituisce oggetto immediato del giudizio di cassazione.

Era, piuttosto, onere delle parti ricorrenti, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, allegare, nel rispetto dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, l’avvenuta deduzione davanti ai giudici di appello, ai sensi dell’articolo 342 c.p.c., della questione della nullita’ degli atti del 17 maggio 1960 e del 10 maggio 1961 per la mancata individuazione del fondo dominante, essendo impedito alla Corte di cassazione di esaminare per la prima volta una questione relativa all’interpretazione del contenuto di un contratto non proposta nei precedenti gradi di merito ed implicante ulteriori accertamenti di fatto incompatibili col giudizio di legittimita’. Il terzo motivo di appello verteva, per contro, interamente sulla negazione di una convenzione urbanistica e sull’improprio richiamo fatto dal Tribunale a Cass. 03/03/2009, n. 5104.

In ogni caso, per quanto risulta accertato dal Tribunale di Verona e confermato dalla Corte d’Appello di Venezia, si ha riguardo, nella specie, a stradella di collegamento attraversante piu’ fondi, costruita secondo gli accordi tra i diversi proprietari dei lotti attraversati per accedere alla via pubblica, e rimasta in appartenenza frazionata degli stessi con diritto di servitu’ reciproca di passaggio (cfr. Cass. Sez. 2, 30/11/1988, n. 6498). Ciascuno dei detti proprietari puo’, cosi’, realizzare opere in corrispondenza del tratto di strada di sua proprieta’, senza pero’ porsi in contrasto con l’articolo 1067 c.c., comma 2, che vieta al proprietario del fondo servente di compiere cose che tendano a diminuire l’esercizio della servitu’ o a renderlo piu’ incomodo (come invece fatto da (OMISSIS) ed (OMISSIS) mediante l’apposizione di un cancello e la realizzazione di una piscina sulla striscia di terreno in corrispondenza della loro proprieta’).

Quanto alla utilitas della servitu’ sul tratto terminale della strada, la Corte d’Appello la ha ravvisata nelle esigenze di sosta o di manovra dei veicoli per inversione di marcia.

La nozione di “utilitas” del fondo dominante, di cui all’articolo 1027 c.c., va commisurata alla limitazione del diritto di proprieta’ del fondo servente, quale esso risulta dal titolo, non coincidendo con qualsiasi vantaggio, anche di fatto, che possa trarne il titolare, ma solo con quello corrispondente al contenuto del peso imposto.

Peraltro, l’esigenza che nell’atto costitutivo di una servitu’ siano specificamente individuati tutti gli elementi di questa non implica la necessita’ dell’espressa indicazione ed analitica descrizione del fondo servente e di quello dominante, essendo sufficiente che i predetti elementi siano comunque desumibili dal contenuto dell’atto e siano quindi determinabili, attraverso i consueti strumenti ermeneutici, il fondo dominante, quello servente ed il contenuto dell’assoggettamento di quest’ultimo all’utilita’ del primo (Cass. Sez. 2, 11/02/2000, n. 1516). Tale attivita’ interpretativa, concretandosi in un’indagine sull’effettiva volonta’ dei contraenti in ordine all’eventuale costituzione di una servitu’ prediale, costituisce accertamento di fatto sindacabile in sede di legittimita’ solo per vizio della motivazione o per inosservanza delle regole di ermeneutica. Parimenti, affinche’ il titolo costitutivo della servitu’ abbia la causa tipica, l’imposizione del peso a carico del fondo servente deve realizzare una utilitas riconducibile realmente alla situazione obbiettiva ed alla destinazione del fondo dominante, cui e’ rivolto il vantaggio; e la medesima individuazione dell’utilita’ del fondo dominante costituisce apprezzamento di fatto, demandato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimita’ se non nei limiti dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Se poi e’ corretto che, salvo che non risulti diversamente dal titolo o dagli altri elementi indicati dall’articolo 1063 c.c., nel contenuto normale di una servitu’ di passaggio gravante su di un fondo non rientra anche la facolta’ di sostare nel fondo con i mezzi di locomozione adoperati, ne’ l’effettuazione della manovra di inversione di marcia sul fondo servente, in quanto attivita’ che non sono generalmente necessarie all’esercizio della servitu’ a norma dell’articolo 1064 c.c., pur tuttavia tali facolta’ possono rivelarsi necessariamente implicite, specie in relazione allo stato dei luoghi (come appunto assunto dalla Corte d’Appello con riguardo al tratto cieco finale della stradella di collegamento) (Cass. Sez. 2, 26/01/1980, n. 637; Cass. Sez. 2, 19/05/1987, n. 4552).

Il ricorso va percio’ rigettato. I ricorrenti vanno condannati a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater, al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.