le dichiarazioni rese dai cd. “informatori” nella fase urgente del procedimento possessorio, pur non essendo assimilabili alla prova testimoniale, possono comunque essere utilizzate anche quali indizi, liberamente valutabili ai fini della decisione.
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Tribunale Cagliari, Sezione 2 civile Sentenza 7 giugno 2018, n. 1658
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato mediante lettura del dispositivo all’udienza del 05/06/2018 ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2233/2016, avente il seguente OGGETTO: reintegra nel possesso, promossa da:
(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. Vi.Fr., elettivamente domiciliato in via (…) – Cagliari presso lo studio del difensore, giusta procura a margine dell’atto introduttivo.
ATTORE
contro
(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. Pa.Fa. e dell’avv. Ti.Ma., elettivamente domiciliato in via (…) – Carbonia presso lo studio dei difensori, giusta procura a margine della comparsa di costituzione.
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria il 1.3.2016 (…) ha dedotto che, a far data dall’atto di acquisto a rogito del notaio (…) in data (…) rep. (…) racc. (…), aveva posseduto in modo pubblico e pacifico l’appezzamento di terreno per cui è causa, coltivandolo ogni anno e raccogliendone i frutti.
Più precisamente ha esposto di avere arato, seminato e concimato il fondo fino al confine sud rappresentato dalla linea che iniziava dal cartellone pubblicitario posizionato sulla SS 195 a circa 10 metri dalla pietra miliare che segna il km 96+100 e perpendicolarmente alla stessa verso il Rio Santu Perdu.
Con riferimento al confine sud, in particolare, il ricorrente ha precisato che sul capezzale (cioè sulla striscia di terreno incolto alla testata del campo) che divideva detto appezzamento da altro fondo erano collocati tre massi, mentre alla base del solco vi erano due picchetti, uno a metà dell’estensione e uno al limite ovest nella riva del Rio Santu Perdu.
Ha soggiunto che, qualche mese dopo il suo atto di acquisto del 23.12.2010, (…) aveva acquistato dai (…) (comuni danti causa) il terreno posto a sud del fondo de quo e, dopo aver fatto le misurazioni del caso, aveva collocato sul capezzale due dei tre suddetti massi, quelli più grandi, nonché i due picchetti alla base del solco, cioè al piede del capezzale.
Venendo poi ai fatti dello spoglio, il ricorrente ha allegato che nella prima mattinata del 19 gennaio 2016 il (…) aveva iniziato i lavori di recinzione del proprio terreno, ma aveva posizionato i paletti e la rete metallica all’interno di circa 7 metri del fondo del (…), occupandolo e invadendolo. Ha soggiunto che il convenuto, che aveva tracciato una linea bianca fino al rio Santu Perdu lungo la quale aveva posizionato i paletti di sostegno e aveva già steso una ventina di metri di rete metallica, dopo aver sentito il proprio legale nella tarda mattinata del 19 gennaio 2016. aveva sospeso i lavori, ma il 10 febbraio 2016 li riprese e, incurante delle lamentele e dell’invito a desistere manifestatogli dal (…), li portò a termine completando la recinzione metallica fino alla riva del Rio Santu Perdu. Infine il (…), nella mattinata del 24 febbraio 2016, con l’ausilio di una ruspa aveva spianato il capezzale e colmato il solco che esisteva lungo la linea di confine.
Il ricorrente ha lamentato che, con detta condotta, il resistente si era impossessato di una porzione del fondo (un quadrilatero lungo circa 130 metri e largo 7/8 metri pari a circa 1000 mq) con uno spoglio violento e clandestino.
Si è ritualmente costituito il convenuto, che si è opposto alle avverse pretese chiedendo il rigetto del ricorso.
La fase sommaria, istruita con prove orali e documentali, è stata definita con ordinanza in data 19.04.2017, che ha così disposto:
1. ordina a (…) di reintegrare immediatamente (…) nel possesso della porzione di terreno, lunga circa 130 metri e larga circa 7 metri, ubicata in S. G. S. – località (…) de (…), distinta nel catasto terreni al foglio (…) mappale (…), posta tra la rete metallica e il precedente confine costituito dalla linea che, dal cartellone pubblicitario posizionato sulla SS 195 al km 96+110, si dirige perpendicolarmente dalla strada statale verso il rio Santu Perdu;
2. per l’effetto ordina a (…) di provvedere immediatamente alla rimozione della recinzione da lui apposta per delimitare i confini, astenendosi in futuro da analoghe condotte (…).
Con ricorso, tempestivamente depositato in cancelleria il 16.5.2017, (…) ha introdotto la fase di merito, chiedendo la regolamentazione dei confini tra i due fondi sulla base dei dati catastali.
Si è costituito (…) che si è opposto alla avverse pretese, chiedendo la conferma dell’ordinanza di reintegra nel possesso pronunciata in fase sommaria.
Con ordinanza in data 17.5.2018 la causa, matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, è stata fissata l’odierna udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente, si deve osservare che non sono ammissibili le domande e le difese svolte dalla parte convenuta, riproposte anche in questa fase, in merito alla necessaria determinazione dei confini tra le due proprietà sulla base dei dati e delle risultanze catastali, in quanto sono questioni attinenti al differente profilo petitorio, pertanto estranee alla materia del presente giudizio che ha come oggetto il possesso ai sensi dell’art. 1140 c.c.
Si deve richiamare in proposito il disposto dell’art. 705 c.p.c., che nega al convenuto in un giudizio possessorio la possibilità di proporre un giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia stato definito e la decisione non sia stata eseguita.
Tanto premesso, l’ordinanza di reintegra nel possesso pronunciata in fase sommaria deve essere confermata per le ragioni indicate nel primo provvedimento, che si richiamano integralmente.
Si deve evidenziare che la domanda di reintegra nel possesso proposta da (…) è stata accolta integralmente sulle base delle prove orali assunte nella prima fase, che sono pienamente utilizzabili anche nella presente fase di merito.
Insegna in proposito la Suprema Corte che, nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24705 del 21/11/2006 Rv. 593758).
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente precisato che anche le dichiarazioni rese dai cd. “informatori” nella fase urgente del procedimento possessorio, pur non essendo assimilabili alla prova testimoniale, possono comunque essere utilizzate anche quali indizi, liberamente valutabili ai fini della decisione (v., tra le altre, Cass. n. 21417/04, ed, in precedenza, n. 8522/03, n. 660/96, n. 3286/74).
Nel caso di specie, poiché le dichiarazioni rese nella fase sommaria sono state assunte in contraddittorio tra le parti e sotto il vincolo del giuramento, deve ritenersi che solo impropriamente i deponenti possano essere qualificati “informatori”, dovendo invece gli stessi essere considerati dei veri e propri testimoni, tenuto conto della rituale solennità dell’assunzione delle relative dichiarazioni, rese nel pieno rispetto del contraddittorio e sulla base delle indicazioni fomite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi.
Avuto riguardo all’attività istruttoria espletata nella prima fase, si deve ribadire che la sussistenza dei presupposti di legge, in particolare dello spoglio della striscia di terra descritta nel ricorso, deve ritenersi pacifica in causa alla luce delle ammissioni del resistente contenute nella comparsa di risposta e confermate in sede di interrogatorio libero.
(…), infatti, non ha contestato i fatti di spoglio esposti nell’atto introduttivo, avendo nella comparsa di costituzione confermato di avere sistemato la rete al fine di delimitare il confine tra i due fondi in conformità alle mappe catastali, espletando peraltro difese attinenti al profilo petitorio dell’azione di regolamento di confini, piuttosto che alla domanda di reintegrazione nel possesso proposta dal ricorrente.
Ciò è stato confermato dal convenuto in sede di interrogatorio libero all’udienza in data 20.04.2016, avendo dichiarato:
“ho fatto sistemare la recinzione per delimitare il confine della mia proprietà con quella del ricorrente circa quattro mesi fa.
A tal fine avevo incaricato il geometra (…) il quale in base alle verifiche catastali, ha accertato che i confini tra i due fondi fossero corrispondenti a quelli dove ho apposto la rete nella linea verde indicata dalla controparte.
Preciso che anche due anni fa avevo fatto sistemare i picchetti per segnare i confini in corrispondenza con la linea verde, su indicazione del geom. (…), ma sono stati tolti.
Contesto il fatto affermato dalla controparte che il precedente confine corrispondesse ala striscia di terra battuta riprodotta nella foto 13, che era stata fatta dal fratello del ricorrente con il trattore dopo l’acquisto del terreno.
Avevo contestato subito il fatto al ricorrente poiché i confini dovevano essere misurati da un esperto con mezzi tecnici. Non è vero che la striscia di terra in contestazione fosse coltivata quando ho sistemato la rete”.
Dovendo la domanda relativa alla reintegra nel possesso essere decisa anche sulle base degli atti prodotti e delle dichiarazioni rese dalle parti – che possono anche assumere valore di ammissione dei fatti e delle circostanze dedotte – si deve ribadire anche in questa fase che il convenuto, esaminato all’udienza di comparizione delle parti del 20.4.2016. ha ammesso lo spoglio della striscia di terra mediante la sistemazione della recinzione.
Le circostanze dedotte in causa dai ricorrente sono pertanto rimaste pacifiche in causa.
Le incontestate circostanze di fatto dedotte nel ricorso introduttivo hanno trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente.
Il primo teste di parte ricorrente, (…), ha esposto:
“sono fratello del ricorrente ma non ho alcun interesse in causa in quanto il terreno in località (…) de (…) è di proprietà ed in uso esclusivo di mio fratello.
Conosco il terreno per cui è causa e lo frequento da quando mio fratello lo ha acquistato nel 2010. Passo davanti al terreno e qualche volta mi fermo per dare una occhiata almeno un paio di volte alla settimana in quanto si trova lungo la statale 195 che collega Cagliari con San Giovanni Suergiu dove mi reco frequentemente per andare nella casa di famiglia.
Quando mio fratello acquistò il terreno il proprietario confinante erano ancora gli eredi (…) che avevano venduto il loro terreno anche al (…) una paio di anni dopo.
Mi vengono mostrate le fotografie prodotte in atti dal ricorrente che riconosco.
Nella foto 13 in particolare si vede il cartello stradale dal quale partiva la linea perpendicolare alla strada che partiva da un cartello stradale e seguiva una striscia di terra battuta visibile nella foto.
Vi erano dei confini segnati anche da tre massi (ben visibili nella foto 9D e 9E).
In corrispondenza con detta linea di confine vi erano dei segni naturali costituiti dal resto di precedenti coltivazioni in conformità alle foto 11 e 12 che riproducono lo stato di fatto che esisteva quando mio fratello ha acquistato. Preciso però che nella foto 11 si vedono tre massi, mentre quando mio fratello acquistò ce n era solo uno, gli altri due li aveva aggiunti il (…) dopo che aveva acquistato il suo terreno.
Quando il terreno venne acquistato da mio fratello era già adibito a precedenti coltivazioni di cui rimanevano i segni ben visibili anche quando mio fratello acquistò il terreno, adibendolo successivamente alla coltivazione di avena, foraggio o loietto rispettando la precedente linea di confine come si vede nelle foto.
La situazione attuale dei confini è diversa da quella precedente in quanto nel mese di febbraio 2016 il proprietario confinante (…) ha apposto una recinzione metallica sorretta da paletti che ha invaso il terreno di mio fratello incorporando una striscia di terra di 7 metri che era coltivata a loietto fino alla precedente linea di confine. Inoltre è stato eliminato il dislivello di mezzo metro/un metro che mio fratello aveva creato rispetto alla proprietà confinante per agevolare il deflusso delle acque nel lato fiume.
Ho misurato personalmente la striscia di terreno incorporata ben visibile nella foto 9F da me scattata in cui si vede in particolare la precedente linea di confine in corrispondenza del masso.
In precedenza il (…) aveva contestato che il confine reale fosse corrispondente a quello precedente mediante una lettera recapitata a mio fratello, non ricordo quando ma sicuramente dopo che lo stesso (…) aveva posizionato gli altri due massi lungo il confine.
Ad avv. (…): il terreno che aveva acquistato mio fratello era certamente già adibito a coltivazione, ricordo bene che vi erano segni fino alla precedente linea di confine di precedenti coltivazioni, quanto al terreno acquistato dal (…) non ricordo se fosse coltivato, certamente era di minor pregio in quanto c’erano dei sassi.
Non sono a conoscenza di dati tecnici relativi ai confini catastali tra i due lotti”.
Il secondo informatore di parte ricorrente. (…), ha dichiarato:
“non sono parente del ricorrente e non ho alcun interesse in causa.
Conosco il terreno per cui è causa in quanto sono amico del ricorrente e lo frequento da quando il (…) lo ha acquistato 6/7 anni fa. L ‘ho aiutato qualche volta a fare dei lavori nel terreno, dal 2010 mi sono recato sul posto diverse volte, e passo là davanti tutti i giorni in quanto si trova lungo la statale 195 che collega Cagliari con San Giovanni Suergiu, per andare nella mia azienda agricola che si trova nelle vicinanze.
Mi vengono mostrate le fotografie prodotte in atti dal ricorrente che riconosco.
Nella foto 13 si vede il cartello stradale dal quale partiva la linea perpendicolare alla strada dal cartello stradale. In corrispondenza di detta linea avevamo fatto un canale di scolo con un dislivello di almeno un metro in corrispondenza con la linea di confine per fare defluire le acque sul fiume che si trova dall’altra parte rispetto alla statale 195.
Vi era anche un masso vicino al cartello che segnava il confine (ben visibile nella foto 9D).
Non ricorso se in corrispondenza con detta linea di confine vi erano dei segni di precedenti coltivazioni. Il (…) dopo che ha acquistato e fino ai recenti fatti ha adibito il suo terreno alla coltivazione dei cereali in conformità alla linea di confine che ho indicato sopra, ed in particolare fino alla linea di confine segnata dal dislivello che corrispondeva alla perpendicolare che si dipartiva dalla statale 195 partendo dal cartello stradale e dal masso.
La situazione attuale dei confini è diversa da quella precedente in quanto nel mese di febbraio 2016 il proprietario confinante (…) ha apposto una recinzione metallica sorretta da paletti che ha invaso il terreno del (…) prima dell’estate scorsa non ricordo il mese.
Inoltre è stato eliminato il precedente dislivello di un metro ed il canale.
Quanto al terreno acquistato dal (…) non ricordo se fosse coltivato, ricordo solo che c’era un canneto lungo la strada statale nel terreno del (…) non so se proseguisse anche in quello del (…).
Ad avv. (…): sono a conoscenza delle circostanze che ho riferito per averle viste personalmente ed ho collaborato a realizzare il dislivello in conformità alle indicazioni del (…)”.
Alla luce delle dichiarazioni rese dagli informatori di parte ricorrente deve ritenersi accertato anche l’altro presupposto per l’accoglimento della domanda di reintegra, e segnatamente il possesso fino ad allora esercitato dal ricorrente sulla striscia di terra di circa 7 x 130 metri posta tra la rete metallica e il confine, rappresentato dalla linea che inizia dal cartellone pubblicitario posizionato sulla SS 195 km 96+110 circa e procede perpendicolarmente alla stessa strada statale verso il rio Santu Perdu.
I due testi indicati dalla parte ricorrente hanno infatti conformemente riferito in merito al possesso della porzione di terra esercitato dal ricorrente, quantomeno a far data dal 2010 quando aveva acquistato il terreno, senza alcun impedimento nè contestazione da parte del resistente, in conformità ai precedenti confini dalla proprietà limitrofa costituiti da un dislivello tra i due lotti e dalla striscia di terra battuta posta in senso perpendicolare alla strada statale, dove si trovavano anche dei massi.
Le dichiarazioni dei testi indicati dalla parte ricorrente sono credibili perché rese in modo concorde e circostanziato da soggetti disinteressati, nonché perfettamente a conoscenza dei fatti e dei luoghi di causa, ed altresì per i precisi riscontri alle loro dichiarazioni costituiti dalle fotografie prodotte dalla parte ricorrente, riconosciute dai testi, nelle quali è chiaramente visibile la presenza della striscia di terra battuta e dei massi nella linea perpendicolare al cartello pubblicitario.
Le suddette risultanze istruttorie non sono rimaste smentite dalle dichiarazioni dell’unico s.i.t. dedotto dal resistente.
Il s.i.t. (…) ha dichiarato:
“non sono parente delle parti e non ho alcun interesse in causa.
Conosco i luoghi di causa da diversi anni. Mi viene chiesto quando mi sono recato sui posto precedentemente ma non so indicare una data.
Posso dire di essermi recato sul posto nel 2015 per eseguire i rilievi su richiesta di (…) al fine di verificare i confini catastali con la proprietà del vicino (…).
In occasione del mio accesso sul posto ho potuto verificare che non esisteva una recinzione per segnare i confini, mi viene mostrata la fotografia prodotta in causa della parte ricorrente.
Riconosco il cartello pubblicitario esistente sul posto, ricordo anche la presenza di massi ma non ricordo la loro posizione rispetto a detto cartello.
Non ricordo la presenza di una striscia di terra battura visibile nella fotografia.
(Il Giudice richiama il teste all’obbligo di dire la verità avendo assunto il vincolo del giuramento e gli chiede di ricordare meglio se esisteva una striscia di terra battura chiaramente visibile nella fotografia).
Non ricordo l’esistenza di una striscia di terra battuta ma non ricordandolo non lo posso escludere.
(Si dà atto che il teste si rivolge nei confronti del difensore prima di rispondere alla domanda in merito all’esistenza di segni di precedente aratura).
C’erano dei segni di precedente aratura eseguiti dal (…), non so dire quando in quanto l’aratura era già esistente, mi viene chiesto come ho saputo che fosse stato eseguito dal (…) e rispondo che lo so perché mi è capitato di passare lungo la statale e di vedere il (…) lavorare sul posto non so dire la data certa. Penso che l’aratura fosse per la semina di frumento.
Sono andato l’ultima volta sul posto il 6.4.2016 e in quella data erano stati apposti tre paletti sistemati dal (…) nel confine catastale individuato su mia indicazione.
AD avv. (…): prima di procedere al riconfinamento avevo parlato con il precedente proprietario C.S. il quale con dichiarazione scritta che esibisco mi aveva confermato l’assenza di segni per la delimitazione dei confini tra i due lotti
Il teste (…) non è credibile perché ha riferito di non ricordare la presenza della striscia di terra battuta né la posizione dei massi, rendendo dichiarazioni generiche e contraddittorie (tanto da essere richiamato dal giudice istruttore al rispetto del vincolo del giuramento prestato) oltre che in palese contrasto con le fotografie in atti.
Inoltre, il teste (…) ha dichiarato di conoscere i luoghi da diverso tempo ma non è stato in grado di riferire quando vi fosse andato precedentemente al 2015, cosicché è verosimile ritenere che si fosse recato sul posto la prima ed unica volta in occasione dei rilievi eseguiti per redigere la perizia per conto del (…), al fine di delimitare i confini delle rispettive proprietà sulla base delle mappe catastali.
In conclusione, è confermato che le condotte poste in essere dal convenuto abbiano integrato uno spoglio ai danni del ricorrente, in quanto gli è stato impedito il godimento della sua proprietà in conformità ai precedenti confini naturali.
Pertanto, la domanda di parte ricorrente é fondata cosicché deve essere confermata l’ordinanza di accoglimento pronunciata nella prima fase.
Il convenuto, vista la soccombenza, deve essere condannato a rifondere all’attore le spese di lite della fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) conferma l’ordinanza pronunciata in fase sommaria in data 19.04.2017;
2) dichiara l’inammissibilità della domanda proposta dal convenuto nel ricorso introduttivo della fase di merito;
3) condanna il convenuto a rimborsare all’attore le spese di lite di questa fase, che si liquidano in complessivi Euro 2.430,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese ed accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale telematico.
Così deciso in Cagliari il 7 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2018.
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