Infatti, da un lato, l’azione petitoria, ancorché irritualmente esperita nel corso del giudizio possessorio nonostante il divieto posto dall’art. 705, primo comma, c.p.c., sul piano sostanziale è idonea ad interrompere l’usucapione a norma degli artt. 1165 e 2943 c.c., costituendo esercizio del diritto di proprietà e manifestazione della volontà del suo titolare di evitarne la perenzione; dall’altro, gli atti di diffida e di messa in mora sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, ma non anche il termine per usucapire, potendosi esercitare il possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale, sicché l’interruzione del termine ventennale può essere determinata soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale.
Tribunale Ferrara, civile Sentenza 7 giugno 2018, n. 450
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERRARA
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Rizzieri, ha pronunciato, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 539/18 R.G. promossa con atto di citazione da
(…) (attrice)
difesa dall’avv. Ga.An.
nei confronti di
(…) e (…) (convenuti)
difesi dall’avv. Ca.Ro.
MOTIVAZIONE CONTESTUALE
(…) ha agito in giudizio affinché sia accertata l’inesistenza di servitù di passaggio carrabile sul suo terreno situato in Jolanda di Savoia (C.F. Comune di J. di S. foglio (…), mappale (…), sub (…)) a favore del terreno di proprietà dei convenuti (foglio (…), mappali (…) e (…)).
(…) e (…), costituitisi in giudizio, hanno preliminarmente eccepito l’improcedibilità della domanda ai sensi dell’art. 705 c.p.c., poiché è pendente tra le parti giudizio possessorio avente ad oggetto il medesimo passaggio.
All’udienza odierna, l’attrice ha aderito all’eccezione di controparte, precisando che, prolungandosi il giudizio possessorio, ha inteso interrompere, notificando l’atto di citazione, il termine ventennale di usucapione di un eventuale diritto di servitù di passaggio.
Attesa l’adesione dell’attrice all’eccezione dei convenuti, non deve indagarsi la sussistenza di un pregiudizio irreparabile, che consentirebbe di proporre la domanda anche in pendenza della causa possessoria.
Deve poi osservarsi che la domanda è improponibile, e non improcedibile (se fosse improcedibile, il processo avente ad oggetto la negatoria servitutis potrebbe essere sospeso in attesa dell’esecuzione della decisione possessoria).
Le spese processuali sono compensate, attese le ragioni dell’attrice, la quale non aveva altro mezzo per interrompere il termine di una eventuale usucapione del diritto di servitù di passaggio.
Infatti, da un lato, l’azione petitoria, ancorché irritualmente esperita nel corso del giudizio possessorio nonostante il divieto posto dall’art. 705, primo comma, c.p.c., sul piano sostanziale è idonea ad interrompere l’usucapione a norma degli artt. 1165 e 2943 c.c., costituendo esercizio del diritto di proprietà e manifestazione della volontà del suo titolare di evitarne la perenzione; dall’altro, gli atti di diffida e di messa in mora sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, ma non anche il termine per usucapire, potendosi esercitare il possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale, sicché l’interruzione del termine ventennale può essere determinata soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale (cfr. Cass. civ. 29 luglio 2016, n. 15927; Cass. civ. 5 luglio 2013, n. 16861).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo la causa civile n. 539 R.G. 2018 promossa con atto di citazione da (…) (attrice) nei confronti di (…) e (…) (convenuti), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) dichiara improponibile la domanda dell’attrice;
2) compensa le spese processuali.
Così deciso in Ferrara il 7 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2018.