considerato che l’interruzione della prescrizione medesima per effetto di riconoscimento, a norma dell’articolo 2944 cod. civ., puo’ conseguire anche da una proposta transattiva, qualora questa, anziche’ presupporre la contestazione del diritto della controparte, venga formulata in circostanze e con modalita’ tali da implicare ammissione del diritto stesso, e sia rivolta solo ad ottenere un componimento sulla liquidazione del “quantum” . Anche le trattative per ottenere il risarcimento del danno comportano l’interruzione della prescrizione ai sensi dell’articolo 2944 cod. civ. quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, in quanto tale condotta configura una rinuncia tacita alla prescrizione analogamente all’interruzione della stessa per effetto del riconoscimento.
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 6 giugno 2018, n. 14683
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15699/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4623/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 4623/2013, pronunciata in giudizio promosso da (OMISSIS) in opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Monza, con il quale gli si era ingiunto il pagamento ad (OMISSIS) della somma di Euro 108.455,95, a titolo di restituzione di somma mutuatagli da quest’ultimo nel luglio 1992, – ha, respingendo il gravame del (OMISSIS), confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione ex articolo 645 c.p.c..
In particolare, il Tribunale aveva respinto l’eccezione di prescrizione, sollevata dall’opponente (OMISSIS), evidenziando come, dall’istruttoria espletata, fosse emerso che, piu’ volte, “tra il 1992 ed il 2008”, vi erano state tra le parti riunioni, nel corso delle quali il (OMISSIS) aveva assunto l’impegno di “estinguere il debito contratto nei confronti del (OMISSIS)”.
La Corte d’appello, esaminate le prove orali espletate in primo grado, ha ritenuto che la prescrizione non era maturata, essendovi stato riconoscimento del debito da parte del (OMISSIS), sia in una scrittura privata del 19/1/1999, nella quale si dava atto del prestito, per la durata di un anno, effettuato, nel luglio 1992, dal (OMISSIS) al (OMISSIS), di Lire 210.000.000, di natura non novativa (in quanto la sostituzione, per il (OMISSIS), che dichiarava di avere “stipulato il prestito per conto” di un terzo, tale (OMISSIS), dell’obbligo restitutorio con un obbligo di mera garanzia, era “condizionato al riconoscimento, da parte del (OMISSIS), di essere debitore principale”), sia nel corso di una riunione del luglio 2008, cui, peraltro, non aveva partecipato il creditore (OMISSIS), confermata dalle deposizioni dei testi (OMISSIS) ed (OMISSIS), il primo, avendo confermato il riconoscimento di debito operato dal (OMISSIS), “in molte occasioni tra il ‘92 e 2007”, nonche’ nel corso di una riunione tenutasi nel mese di luglio 2007, il secondo, avendo confermato che, nel corso di una riunione, tenutasi “probabilmente, nel 2006, 2007”, il (OMISSIS), in relazione alla questione dell’estinzione del debito, aveva “predisposto una bozza nella quale venivano raggruppati alcuni creditori,…i quali avrebbero dovuto acquistare o comunque ricevere uno o piu’ appartamenti equivalenti al credito versato” e che “tra i creditori vi era l’indicazione di (OMISSIS), il cui credito ammontava a Lire 210 milioni”.
Avverso la suddetta pronuncia, il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del (OMISSIS) (che resiste con controricorso). Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 2944 e 2946 c.c., sia l’omessa e contraddittoria motivazione e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, denunciando che, difformemente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, nel rapporto (OMISSIS)- (OMISSIS), mai era intervenuto, tra il luglio 1992 ed il luglio 2009, epoca di notifica del decreto ingiuntivo, un atto di riconoscimento di debito avente efficacia interruttiva della prescrizione, essendovi state mere trattative rivolte a cercare di comporre la vertenza; con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, poi, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 2697 c.c., non avendo il (OMISSIS), difformemente da quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, dato prova della sussistenza del suo credito e del riconoscimento del debito, imputato al (OMISSIS).
2. Le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto connesse, sono inammissibili, quanto ai vizi di violazione di legge ed ai vizi motivazionali.
Occorre premettere che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilita’ dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale e’ libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga piu’ attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cass. 16467/2017; Cass. 11511/2014). Ancora, questa Corte ha affermato che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonche’ la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilita’ dei testi e sulla credibilita’ di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 16056/2016; Cass. 19011/2017).
La Corte distrettuale ha dato rilievo, ai fini dell’interruzione della prescrizione, eccepita dal (OMISSIS), rispetto al debito dal medesimo contratto, nei riguardi de (OMISSIS), nella scrittura privata del luglio 1992, al contenuto di una scrittura privata del gennaio 1999, sottoscritta dal (OMISSIS) e,per conto del (OMISSIS), dal (OMISSIS), redattore anche della bozza, ed ad una riunione, tenutasi nel “luglio 2008”, cui parteciparono, tra gli altri, il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), oltre l’ (OMISSIS).
In tale valutazione delle risultanze probatorie non si evincono le violazioni di legge contestate, considerato che l’interruzione della prescrizione medesima per effetto di riconoscimento, a norma dell’articolo 2944 cod. civ., puo’ conseguire anche da una proposta transattiva, qualora questa, anziche’ presupporre la contestazione del diritto della controparte, venga formulata in circostanze e con modalita’ tali da implicare ammissione del diritto stesso, e sia rivolta solo ad ottenere un componimento sulla liquidazione del “quantum” (Cass. 16379/2009). Anche le trattative per ottenere il risarcimento del danno comportano l’interruzione della prescrizione ai sensi dell’articolo 2944 cod. civ. quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, in quanto tale condotta configura una rinuncia tacita alla prescrizione analogamente all’interruzione della stessa per effetto del riconoscimento (Cass. 19872/2011; Cass. 18879/2015).
In ordine poi ai vizi motivazionali, in seguito alla riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, applicabile nella specie, non sono piu’ ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorieta’ e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimita’ sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’articolo 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullita’ della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorieta’” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione puo’ essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia. (Cass. n. 23940/2017).
Ora, volendo ricondurre tale censura al vizio relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo per il giudizio e che sia stato oggetto di discussione tra le parti, le Sezioni Unite di questa Corte, hanno affermato che “l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”, cosicche’ ” il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (SSUU n. 8053/2014).
Nella specie, il ricorrente non specifica quale sia il fatto storico, distinto dalla questione di diritto, il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte d’appello e denuncia, invece, una insufficiente/contraddittoria motivazione, in particolare riguardo alla valutazione delle risultanze probatorie.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Il giudice del rinvio provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonche’ rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della L’ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.